CASS
Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2024, n. 9665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9665 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GU ES nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9665 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 05/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte d'Appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di CE GU, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, segnatamente, quelli oggetto delle sentenze di cui ai n. 3), 4), 5), 7) e 8) del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti allegato all'istanza stessa. La Corte territoriale - rilevato che con precedente provvedimento il giudice dell'esecuzione aveva già ritenuto unificate ai sensi dell'art. 81 cod. pen. le sentenze di cui ai n. 1), 2) e 6) del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, l'ha dichiarata inammissibile, limitatamente alle sentenze indicate ai n. 3) e 4) del menzionato cumulo, in quanto già oggetto di rigetto;
ha, poi, escluso l'unitaria e anticipata ideazione tra i fatti di cui alle sentenze indicate ai n. 5), 7) e 8) del medesimo provvedimento. In particolare, ha ritenuto le associazioni giudicate con le sentenze sub. 5) e 8) disomogenee rispetto a quella per la quale GU era stato condannato con la sentenza sub 2), affermando che ci si trovasse in presenza di «un percorso associativo del tutto discontinuo e altalenante, caratterizzato da un continuo rinnovarsi ed aggiustarsi di quell'originario pactum sceleris originariamente sposato, secondo un percorso che non può dirsi affatto fisiologico ed originariamente previsto e prevedibile». A riprova di tanto ha posto il mutevole ruolo di GU «all'interno del sodalizio malavitoso facente capo sempre alla sua famiglia», dapprima di vertice, quindi di mero partecipe, infine nuovamente con poteri di primazia. Giusta la tesi del giudice dell'esecuzione, il percorso dell'associazione era stato «negli anni segnato da una serie di eventi traumatici, alleanze, omicidi, pentimenti, che hanno portato una discontinuità nella vita del gruppo e la necessità di continui cambi di rotta nel programma associativo». Su tale giudizio inciderebbero altresì le cesure temporali tra le diverse condanne, peraltro intervallate da periodi di detenzione. Per ciò che riguarda la condanna sub 7), inerente al delitto di cui all'art. 73 d. P.R. n. 309 del 1990 aggravato dall'agevolazione mafiosa, il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto che GU fosse impegnato nel settore degli stupefacenti in maniera autonoma rispetto al contesto associativo dedito al narcotraffico per cui era stato condannato con gli altri provvedimenti e - anche sulla scorta del precedente rigetto dell'applicazione della disciplina della continuazione con altra ipotesi temporalmente contigua a quella oggetto dell'istanza - l'ha respinta. 2 5qi 2. Ricorre GU per cassazione, tramite il difensore di fiducia e deduce, con un unico articolato motivo, la violazione dell'art. 81 cod. pen. 2.1. La Corte territoriale avrebbe trascurato di valorizzare chiari indici della sussistenza dell'unicità ideativa, consistiti nell'identità del titolo di reato, nell'identità della condotta (trattandosi della partecipazione a sodalizio mafioso che lo stesso provvedimento reputa sia il medesimo) e nella consecutività dei diversi intervalli temporali con riferimento ai quali il ricorrente ha riportato condanna nei separati procedimenti penali, intervallati esclusivamente da arresti ovvero detenzioni. A tal proposito evidenziava come la lettura delle sentenze di merito desse contezza del fatto che GU avesse continuato a impartire direttive nonostante lo stato detentivo. In tale cornice, l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata secondo cui vi fosse stata una «evidente discontinuità nella vita del gruppo» sarebbe un'affermazione apodittica e, di più, contraria alle risultanze delle sentenze di merito. Per le medesime considerazioni, rimarcato che il sodalizio mafioso per cui il ricorrente era stato più volte condannato era dedito anche alla commissione di reati in materia di stupefacenti e sottolineato l'avvenuto riconoscimento della continuazione tra i delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen., 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui alla sentenza sub 1) del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, ribadiva l'erroneità del provvedimento di rigetto, anche con riferimento alla sentenza sub n. 7). 3. Il Sostituto Procuratore generale, Felicetta Marinelli, intervenuto con requisitoria scritta, ha prospettato il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il riconoscimento della continuazione necessita di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati 3 34't risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Con peculiare riguardo alla configurabilità del vincolo della continuazionetra più condanne per il reato diassociazione per delinquere di stampo mafioso - si è chiarito - non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato e all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto a una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione (ex multis, Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569). Nell'ambito di tale valutazione possono assumere rilievo anche i periodi di detenzione subiti, considerato che la pena detentiva, nel nostro sistema ordinamentale, è funzionale alla rieducazione ed al reinserimento del condannato nel tessuto sociale, che dovrebbe implicare la rescissione dei legami del condannato con ogni ambiente criminale. E, tuttavia, in materia di criminalità organizzata è stato più volte accertato che la detenzione non riesce ad interrompe la condotta partecipativa (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, Di Matteo, Rv. 282661), sicché si è condivisibilmente affermato che il sopravvenuto stato detentivo non determina la necessaria e automatica cessazione della partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura - caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine - accetta il "rischio" di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento (Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, De Notaris, Rv. 269121). Con specifico riferimento alla rilevanza della carcerazione come evento interruttivo dell'unicità del disegno criminoso è stato, dunque, affermato che «nella fase esecutiva, la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale, subita dal condannato tra i reati separatamente giudicati, non è di per sé idonea a escludere l'identità del disegno criminoso e non esime, pertanto, il giudice dalla verifica in concreto di quegli elementi in grado di rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni» (Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019, NK Samuel, Rv. 276842). Nella peculiare materia dell'associazione di tipo mafioso, inoltre, «il principio secondo cui l'identità del disegno criminoso del reato continuato viene meno per fatti imprevedibili, quali 4 la detenzione o la condanna, non trova applicazione automatica, sicché, in tal caso, il vincolo della continuazione può essere egualmente riconosciuto se vi è prova che il segmento della condotta associativa successiva a un evento interruttivo, costituito da fasi di detenzione o da condanne, trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo in favore del sodalizio criminoso» (sez. 2, n. 16560 del 23/02/2023, Monti, Rv. 284525). 3. A tali principi non si è attenuta la Corte di appello che, pur dandone formalmente atto, ha in primo luogo trascurato il già avvenuto riconoscimento della continuazione tra le sentenze di cui ai n. 1), 2) e 6) del cumulo, con conseguente affermazione della sussistenza di un'unitaria e antecedente deliberazione tra fatti di 416-bis cod. pen. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, reati di estorsione, un duplice omicidio, infine più reati in materia di armi, compresi in un arco temporale che va dal 2000 al 2003. Con l'ordinanza impugnata si è negata la continuazione con riferimento a condotte di partecipazione a un sodalizio, ivi definito "familiare", contestate dal 2005 al 2008 (sentenza n. 5) e dal 2009 (sentenza n. 8), sulla scorta di affermazioni generiche e assertive (laddove si evidenzia che vi sarebbe stata una non meglio individuata discontinuità della vita del gruppo a causa di «alleanze, omicidi, pentimenti»), oltre che errate (nella parte in cui si eleva a indice dell'insussistenza della continuazione il ruolo altalenante rivestito dall'istante nell'ambito del sodalizio). Ricordato il principio secondo cui «In tema di associazione di tipo mafioso, non comportano soluzione di continuità nella vita dell'organizzazione né i fisiologici avvicendamenti strutturali interni, né l'estensione dell'attività criminosa alla commissione di reati di altra specie, né l'ampliamento o la riduzione dell'ambito territoriale di operatività, sicché, per affermare che a un'associazione ne segua una diversa, richiedente l'accertamento ex novo degli elementi costitutivi del reato, occorre la prova che la seconda organizzazione sia scaturita da un diverso patto criminale, oppure che quella originaria abbia definitivamente cessato di esistere a causa di un preciso evento traumatico, generatore di discontinuità nel programma associativo», ciò che è mancato nel caso che ci occupa è un'adeguata analisi su tali profili, avendo il giudice dell'esecuzione escluso il vincolo della continuazione tra reati associativi relativi alla medesima organizzazione criminale sulla base di un asserito mutamento nel tempo del ruolo rivestito dall'istante e di asseriti ma non indicati eventi traumatici, senza accertare l'eventuale avvenuta adesione a un nuovo pactum sceleris ovvero senza indicare una discontinuità nel programma criminoso. Né - diversamente da quanto si legge nell'ordinanza - tale discontinuità può dirsi attestata dalle cesure temporali tra i periodi per i quali è condanna e dai periodi di detenzione intermedia, poiché - come già rimarcato - il vincolo della continuazione non è incompatibile con la commissione di reati permanenti la cui consumazione sia frammentata da eventi interruttivi costituiti da fasi di detenzione o da condanne, qualora il segmento della condotta associativa successiva all'evento interruttivo trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio. 4. Il provvedimento impugnato dev'essere, pertanto, annullato con rinvio per nuovo esame alla luce dei superiori principi al fine di verificare sia l'eventuale sussistenza della continuazione tra le condanne per i reati associativi, sia con riferimento al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato dal metodo mafioso, di cui alla sentenza n. 7).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. Così deciso, il 5 ottobre 2023
lette le conclusioni del PG, FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9665 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 05/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte d'Appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di CE GU, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, segnatamente, quelli oggetto delle sentenze di cui ai n. 3), 4), 5), 7) e 8) del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti allegato all'istanza stessa. La Corte territoriale - rilevato che con precedente provvedimento il giudice dell'esecuzione aveva già ritenuto unificate ai sensi dell'art. 81 cod. pen. le sentenze di cui ai n. 1), 2) e 6) del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, l'ha dichiarata inammissibile, limitatamente alle sentenze indicate ai n. 3) e 4) del menzionato cumulo, in quanto già oggetto di rigetto;
ha, poi, escluso l'unitaria e anticipata ideazione tra i fatti di cui alle sentenze indicate ai n. 5), 7) e 8) del medesimo provvedimento. In particolare, ha ritenuto le associazioni giudicate con le sentenze sub. 5) e 8) disomogenee rispetto a quella per la quale GU era stato condannato con la sentenza sub 2), affermando che ci si trovasse in presenza di «un percorso associativo del tutto discontinuo e altalenante, caratterizzato da un continuo rinnovarsi ed aggiustarsi di quell'originario pactum sceleris originariamente sposato, secondo un percorso che non può dirsi affatto fisiologico ed originariamente previsto e prevedibile». A riprova di tanto ha posto il mutevole ruolo di GU «all'interno del sodalizio malavitoso facente capo sempre alla sua famiglia», dapprima di vertice, quindi di mero partecipe, infine nuovamente con poteri di primazia. Giusta la tesi del giudice dell'esecuzione, il percorso dell'associazione era stato «negli anni segnato da una serie di eventi traumatici, alleanze, omicidi, pentimenti, che hanno portato una discontinuità nella vita del gruppo e la necessità di continui cambi di rotta nel programma associativo». Su tale giudizio inciderebbero altresì le cesure temporali tra le diverse condanne, peraltro intervallate da periodi di detenzione. Per ciò che riguarda la condanna sub 7), inerente al delitto di cui all'art. 73 d. P.R. n. 309 del 1990 aggravato dall'agevolazione mafiosa, il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto che GU fosse impegnato nel settore degli stupefacenti in maniera autonoma rispetto al contesto associativo dedito al narcotraffico per cui era stato condannato con gli altri provvedimenti e - anche sulla scorta del precedente rigetto dell'applicazione della disciplina della continuazione con altra ipotesi temporalmente contigua a quella oggetto dell'istanza - l'ha respinta. 2 5qi 2. Ricorre GU per cassazione, tramite il difensore di fiducia e deduce, con un unico articolato motivo, la violazione dell'art. 81 cod. pen. 2.1. La Corte territoriale avrebbe trascurato di valorizzare chiari indici della sussistenza dell'unicità ideativa, consistiti nell'identità del titolo di reato, nell'identità della condotta (trattandosi della partecipazione a sodalizio mafioso che lo stesso provvedimento reputa sia il medesimo) e nella consecutività dei diversi intervalli temporali con riferimento ai quali il ricorrente ha riportato condanna nei separati procedimenti penali, intervallati esclusivamente da arresti ovvero detenzioni. A tal proposito evidenziava come la lettura delle sentenze di merito desse contezza del fatto che GU avesse continuato a impartire direttive nonostante lo stato detentivo. In tale cornice, l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata secondo cui vi fosse stata una «evidente discontinuità nella vita del gruppo» sarebbe un'affermazione apodittica e, di più, contraria alle risultanze delle sentenze di merito. Per le medesime considerazioni, rimarcato che il sodalizio mafioso per cui il ricorrente era stato più volte condannato era dedito anche alla commissione di reati in materia di stupefacenti e sottolineato l'avvenuto riconoscimento della continuazione tra i delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen., 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui alla sentenza sub 1) del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, ribadiva l'erroneità del provvedimento di rigetto, anche con riferimento alla sentenza sub n. 7). 3. Il Sostituto Procuratore generale, Felicetta Marinelli, intervenuto con requisitoria scritta, ha prospettato il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il riconoscimento della continuazione necessita di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati 3 34't risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Con peculiare riguardo alla configurabilità del vincolo della continuazionetra più condanne per il reato diassociazione per delinquere di stampo mafioso - si è chiarito - non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato e all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto a una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione (ex multis, Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569). Nell'ambito di tale valutazione possono assumere rilievo anche i periodi di detenzione subiti, considerato che la pena detentiva, nel nostro sistema ordinamentale, è funzionale alla rieducazione ed al reinserimento del condannato nel tessuto sociale, che dovrebbe implicare la rescissione dei legami del condannato con ogni ambiente criminale. E, tuttavia, in materia di criminalità organizzata è stato più volte accertato che la detenzione non riesce ad interrompe la condotta partecipativa (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, Di Matteo, Rv. 282661), sicché si è condivisibilmente affermato che il sopravvenuto stato detentivo non determina la necessaria e automatica cessazione della partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura - caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine - accetta il "rischio" di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento (Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, De Notaris, Rv. 269121). Con specifico riferimento alla rilevanza della carcerazione come evento interruttivo dell'unicità del disegno criminoso è stato, dunque, affermato che «nella fase esecutiva, la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale, subita dal condannato tra i reati separatamente giudicati, non è di per sé idonea a escludere l'identità del disegno criminoso e non esime, pertanto, il giudice dalla verifica in concreto di quegli elementi in grado di rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni» (Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019, NK Samuel, Rv. 276842). Nella peculiare materia dell'associazione di tipo mafioso, inoltre, «il principio secondo cui l'identità del disegno criminoso del reato continuato viene meno per fatti imprevedibili, quali 4 la detenzione o la condanna, non trova applicazione automatica, sicché, in tal caso, il vincolo della continuazione può essere egualmente riconosciuto se vi è prova che il segmento della condotta associativa successiva a un evento interruttivo, costituito da fasi di detenzione o da condanne, trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo in favore del sodalizio criminoso» (sez. 2, n. 16560 del 23/02/2023, Monti, Rv. 284525). 3. A tali principi non si è attenuta la Corte di appello che, pur dandone formalmente atto, ha in primo luogo trascurato il già avvenuto riconoscimento della continuazione tra le sentenze di cui ai n. 1), 2) e 6) del cumulo, con conseguente affermazione della sussistenza di un'unitaria e antecedente deliberazione tra fatti di 416-bis cod. pen. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, reati di estorsione, un duplice omicidio, infine più reati in materia di armi, compresi in un arco temporale che va dal 2000 al 2003. Con l'ordinanza impugnata si è negata la continuazione con riferimento a condotte di partecipazione a un sodalizio, ivi definito "familiare", contestate dal 2005 al 2008 (sentenza n. 5) e dal 2009 (sentenza n. 8), sulla scorta di affermazioni generiche e assertive (laddove si evidenzia che vi sarebbe stata una non meglio individuata discontinuità della vita del gruppo a causa di «alleanze, omicidi, pentimenti»), oltre che errate (nella parte in cui si eleva a indice dell'insussistenza della continuazione il ruolo altalenante rivestito dall'istante nell'ambito del sodalizio). Ricordato il principio secondo cui «In tema di associazione di tipo mafioso, non comportano soluzione di continuità nella vita dell'organizzazione né i fisiologici avvicendamenti strutturali interni, né l'estensione dell'attività criminosa alla commissione di reati di altra specie, né l'ampliamento o la riduzione dell'ambito territoriale di operatività, sicché, per affermare che a un'associazione ne segua una diversa, richiedente l'accertamento ex novo degli elementi costitutivi del reato, occorre la prova che la seconda organizzazione sia scaturita da un diverso patto criminale, oppure che quella originaria abbia definitivamente cessato di esistere a causa di un preciso evento traumatico, generatore di discontinuità nel programma associativo», ciò che è mancato nel caso che ci occupa è un'adeguata analisi su tali profili, avendo il giudice dell'esecuzione escluso il vincolo della continuazione tra reati associativi relativi alla medesima organizzazione criminale sulla base di un asserito mutamento nel tempo del ruolo rivestito dall'istante e di asseriti ma non indicati eventi traumatici, senza accertare l'eventuale avvenuta adesione a un nuovo pactum sceleris ovvero senza indicare una discontinuità nel programma criminoso. Né - diversamente da quanto si legge nell'ordinanza - tale discontinuità può dirsi attestata dalle cesure temporali tra i periodi per i quali è condanna e dai periodi di detenzione intermedia, poiché - come già rimarcato - il vincolo della continuazione non è incompatibile con la commissione di reati permanenti la cui consumazione sia frammentata da eventi interruttivi costituiti da fasi di detenzione o da condanne, qualora il segmento della condotta associativa successiva all'evento interruttivo trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio. 4. Il provvedimento impugnato dev'essere, pertanto, annullato con rinvio per nuovo esame alla luce dei superiori principi al fine di verificare sia l'eventuale sussistenza della continuazione tra le condanne per i reati associativi, sia con riferimento al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato dal metodo mafioso, di cui alla sentenza n. 7).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. Così deciso, il 5 ottobre 2023