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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 304/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5474/2024 depositato il 02/08/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Il Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11856/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 22/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120229025464344000 CANONE RAI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5229/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 5474/2024, la Agenzia Entrate Riscossione ha appellato la sentenza della
Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 11856/2024, con la quale è stato accolto parzialmente il ricorso proposto dalla srl Il Resistente_1 nei confronti della stessa Agenzia.
Con l'originario ricorso la società contribuente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.
071/2022/90/25464344/000 limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n. 07120160061521267000 avente ad oggetto il diritto annuale camerale – Ente Creditore Camera di Commercio di Napoli.
In particolare era stata sostenuta l'intervenuta prescrizione e decadenza anche per invalidità della notifica inviata da indirizzo pec non presente nei pubblici registri, nonché l'omessa indicazione del calcolo degli interessi.
Si era costituiva l'Agenzia delle Entrate riscossione che aveva sostenuto la regolare notifica degli atti impugnati, la non intervenuta prescrizione
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha accolto il ricorso ritenendo non piena la prova fornita in merito alla notifica della cartella.
Con l'appello in esame la Agenzia Riscossione sostiene la completezza della notifica in questione, rilevando che la notifica a mezzo pec non si è perfezionata per “indirizzo non valido” (con riferimento alla ricevuta PEC di mancata consegna doc. 4).
Pertanto l'Ader ha provveduto al deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio (con riferimento alla attestazione Unioncamere allegata quale doc. 3 al ricorso e di nuovo prodotta quale doc. 5).
Si sottolinea in merito che nell'attestazione è riportato che “L'atto n. 07120160061521267000 oggetto della richiesta di attestazione, è stato depositato telematicamente in data 24/09/2016 il relativo avviso di avvenuto deposito è stato pubblicato sul sito informatico della Camera di Commercio di NAPOLI dal 24/09/2016 al
25/09/2016 e ricercabile mediante gli appositi parametri (denominazione o codice fiscale o identificativo avviso di avvenuto deposito) fino alla data 25/10/2016”.
Di tale deposito presso la CCIAA competente, la società è stata notiziata con racc. informativa con n. DER
07197201600522944000 spedita dall'Ader il 03/10/2016 e ricevuta il 11/10/2016 (allegata quale doc. 6.), e ricevuto da soggetto qualificatosi addetto.
Si è costituito il contribuente sostenendo che la documentazione sarebbe stata fornita completa solo in II grado e lamentando la sua produzione solo in copia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione va osservato come l'esame della documentazione versata in atti dimostri la avvenuta notifica dell'atto pregresso, con conseguente esercizio del diritto nei termini decadenziali e prescrizionali poi.
In atti del fascicolo di primo grado vi è la prova che la notifica a mezzo pec del 20 luglio 2016 è stata rifiutata dal sistema in quanto l'indirizzo del destinatario risultava non valido (il Email_3). Sempre nel fascicolo di primo grado si rinviene la attestazione della Unioncamere che l'atto n.
07120160061521267000 oggetto della richiesta di attestazione, è stato depositato telematicamente in data
24/09/2016 e che il relativo avviso di avvenuto deposito è stato pubblicato sul sito informatico della Camera di Commercio di NAPOLI dal 24/09/2016 al 25/09/2016.
Per completezza va osservato che in presenza di un giudizio di primo grado instaurato prima del 4 gennaio
2024 va ritenuta certamente ammissibile l'esibizione per la prima volta in appello della prova della notifica degli atti presupposti, trovando applicazione l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 previgente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023.
Va infatti evidenziato che l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e 2 e l'aggiunta del comma 3, è stato inciso nella sua formulazione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025.
La norma suindicata nella vecchia formulazione, come interpretata dal diritto vivente ( Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 26 giugno 2024, n. 17638 e 10 aprile 2024, n. 9635; ordinanze 25 ottobre
2024, n. 27741, 24 luglio 2024, n. 20550, 22 aprile 2024, n. 10788 e 27 febbraio 2024, n. 5199), consentiva il deposito di nova in appello con l'unico limite alla producibilità di nuovi documenti diretti a dimostrare la fondatezza delle domande e delle eccezioni precluse dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.
All'esito della novella, il comma 1 riformato prevede che «[n]on sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», mentre a norma del comma 3, inserito ex novo nel corpo dell'art. 58, «[n] on è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis».
Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 36 del 2025 limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,», restando invece in vigore il divieto assoluto di produzione delle notifiche in appello.
Nella specie, tuttavia, può trovare applicazione la norma transitoria dettata dall'art. 4, comma 2, del d.lgs.
n. 220 del 2023, come modificata dalla stessa sentenza n. 36 del 2025 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023.
In presenza di un giudizio di appello il cui primo grado è stato instaurato prime dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 220 del 2023 trova pertanto applicazione l'art. 58 nella vecchia formulazione.
In presenza di un giudizio di primo grado instaurato prima del 4 gennaio 2024 va ritenuta certamente ammissibile l'esibizione per la prima volta in appello della prova della notifica degli atti presupposti, trovando applicazione l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 previgente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023.
Va infatti evidenziato che l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e 2 e l'aggiunta del comma 3, è stato inciso nella sua formulazione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025.
La norma suindicata nella vecchia formulazione, come interpretata dal diritto vivente ( Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 26 giugno 2024, n. 17638 e 10 aprile 2024, n. 9635; ordinanze 25 ottobre
2024, n. 27741, 24 luglio 2024, n. 20550, 22 aprile 2024, n. 10788 e 27 febbraio 2024, n. 5199), consentiva il deposito di nova in appello con l'unico limite alla producibilità di nuovi documenti diretti a dimostrare la fondatezza delle domande e delle eccezioni precluse dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.
All'esito della novella, il comma 1 riformato prevede che «[n]on sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», mentre a norma del comma 3, inserito ex novo nel corpo dell'art. 58, «[n] on è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis».
Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 36 del 2025 limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,», restando invece in vigore il divieto assoluto di produzione delle notifiche in appello.
Nella specie, tuttavia, può trovare applicazione la norma transitoria dettata dall'art. 4, comma 2, del d.lgs.
n. 220 del 2023, come modificata dalla stessa sentenza n. 36 del 2025 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023.
In presenza di un giudizio di appello il cui primo grado è stato instaurato prime dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 220 del 2023 trova pertanto applicazione l'art. 58 nella vecchia formulazione.
In considerazione di quanto sopra l'appello va accolto con riforma della impugnata decisione e rigetto dell'originario ricorso.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate inEuro 310,00 pe ril primo grado, ed in Euro 430,00 pe ril secondo grado. oltre accessori di legge e CU.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto respinge l'originario ricorso. Condanna il contribuente al pagamento delle spese e competenze del doppio grado, liquidate per il I grado in Euro 310,00 e per il II grado in Euro
430,00 oltre accessori di legge e Cut
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5474/2024 depositato il 02/08/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Il Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11856/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 22/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120229025464344000 CANONE RAI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5229/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 5474/2024, la Agenzia Entrate Riscossione ha appellato la sentenza della
Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 11856/2024, con la quale è stato accolto parzialmente il ricorso proposto dalla srl Il Resistente_1 nei confronti della stessa Agenzia.
Con l'originario ricorso la società contribuente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.
071/2022/90/25464344/000 limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n. 07120160061521267000 avente ad oggetto il diritto annuale camerale – Ente Creditore Camera di Commercio di Napoli.
In particolare era stata sostenuta l'intervenuta prescrizione e decadenza anche per invalidità della notifica inviata da indirizzo pec non presente nei pubblici registri, nonché l'omessa indicazione del calcolo degli interessi.
Si era costituiva l'Agenzia delle Entrate riscossione che aveva sostenuto la regolare notifica degli atti impugnati, la non intervenuta prescrizione
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha accolto il ricorso ritenendo non piena la prova fornita in merito alla notifica della cartella.
Con l'appello in esame la Agenzia Riscossione sostiene la completezza della notifica in questione, rilevando che la notifica a mezzo pec non si è perfezionata per “indirizzo non valido” (con riferimento alla ricevuta PEC di mancata consegna doc. 4).
Pertanto l'Ader ha provveduto al deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio (con riferimento alla attestazione Unioncamere allegata quale doc. 3 al ricorso e di nuovo prodotta quale doc. 5).
Si sottolinea in merito che nell'attestazione è riportato che “L'atto n. 07120160061521267000 oggetto della richiesta di attestazione, è stato depositato telematicamente in data 24/09/2016 il relativo avviso di avvenuto deposito è stato pubblicato sul sito informatico della Camera di Commercio di NAPOLI dal 24/09/2016 al
25/09/2016 e ricercabile mediante gli appositi parametri (denominazione o codice fiscale o identificativo avviso di avvenuto deposito) fino alla data 25/10/2016”.
Di tale deposito presso la CCIAA competente, la società è stata notiziata con racc. informativa con n. DER
07197201600522944000 spedita dall'Ader il 03/10/2016 e ricevuta il 11/10/2016 (allegata quale doc. 6.), e ricevuto da soggetto qualificatosi addetto.
Si è costituito il contribuente sostenendo che la documentazione sarebbe stata fornita completa solo in II grado e lamentando la sua produzione solo in copia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione va osservato come l'esame della documentazione versata in atti dimostri la avvenuta notifica dell'atto pregresso, con conseguente esercizio del diritto nei termini decadenziali e prescrizionali poi.
In atti del fascicolo di primo grado vi è la prova che la notifica a mezzo pec del 20 luglio 2016 è stata rifiutata dal sistema in quanto l'indirizzo del destinatario risultava non valido (il Email_3). Sempre nel fascicolo di primo grado si rinviene la attestazione della Unioncamere che l'atto n.
07120160061521267000 oggetto della richiesta di attestazione, è stato depositato telematicamente in data
24/09/2016 e che il relativo avviso di avvenuto deposito è stato pubblicato sul sito informatico della Camera di Commercio di NAPOLI dal 24/09/2016 al 25/09/2016.
Per completezza va osservato che in presenza di un giudizio di primo grado instaurato prima del 4 gennaio
2024 va ritenuta certamente ammissibile l'esibizione per la prima volta in appello della prova della notifica degli atti presupposti, trovando applicazione l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 previgente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023.
Va infatti evidenziato che l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e 2 e l'aggiunta del comma 3, è stato inciso nella sua formulazione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025.
La norma suindicata nella vecchia formulazione, come interpretata dal diritto vivente ( Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 26 giugno 2024, n. 17638 e 10 aprile 2024, n. 9635; ordinanze 25 ottobre
2024, n. 27741, 24 luglio 2024, n. 20550, 22 aprile 2024, n. 10788 e 27 febbraio 2024, n. 5199), consentiva il deposito di nova in appello con l'unico limite alla producibilità di nuovi documenti diretti a dimostrare la fondatezza delle domande e delle eccezioni precluse dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.
All'esito della novella, il comma 1 riformato prevede che «[n]on sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», mentre a norma del comma 3, inserito ex novo nel corpo dell'art. 58, «[n] on è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis».
Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 36 del 2025 limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,», restando invece in vigore il divieto assoluto di produzione delle notifiche in appello.
Nella specie, tuttavia, può trovare applicazione la norma transitoria dettata dall'art. 4, comma 2, del d.lgs.
n. 220 del 2023, come modificata dalla stessa sentenza n. 36 del 2025 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023.
In presenza di un giudizio di appello il cui primo grado è stato instaurato prime dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 220 del 2023 trova pertanto applicazione l'art. 58 nella vecchia formulazione.
In presenza di un giudizio di primo grado instaurato prima del 4 gennaio 2024 va ritenuta certamente ammissibile l'esibizione per la prima volta in appello della prova della notifica degli atti presupposti, trovando applicazione l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 previgente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023.
Va infatti evidenziato che l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e 2 e l'aggiunta del comma 3, è stato inciso nella sua formulazione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025.
La norma suindicata nella vecchia formulazione, come interpretata dal diritto vivente ( Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 26 giugno 2024, n. 17638 e 10 aprile 2024, n. 9635; ordinanze 25 ottobre
2024, n. 27741, 24 luglio 2024, n. 20550, 22 aprile 2024, n. 10788 e 27 febbraio 2024, n. 5199), consentiva il deposito di nova in appello con l'unico limite alla producibilità di nuovi documenti diretti a dimostrare la fondatezza delle domande e delle eccezioni precluse dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.
All'esito della novella, il comma 1 riformato prevede che «[n]on sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», mentre a norma del comma 3, inserito ex novo nel corpo dell'art. 58, «[n] on è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis».
Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 36 del 2025 limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,», restando invece in vigore il divieto assoluto di produzione delle notifiche in appello.
Nella specie, tuttavia, può trovare applicazione la norma transitoria dettata dall'art. 4, comma 2, del d.lgs.
n. 220 del 2023, come modificata dalla stessa sentenza n. 36 del 2025 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023.
In presenza di un giudizio di appello il cui primo grado è stato instaurato prime dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 220 del 2023 trova pertanto applicazione l'art. 58 nella vecchia formulazione.
In considerazione di quanto sopra l'appello va accolto con riforma della impugnata decisione e rigetto dell'originario ricorso.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate inEuro 310,00 pe ril primo grado, ed in Euro 430,00 pe ril secondo grado. oltre accessori di legge e CU.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto respinge l'originario ricorso. Condanna il contribuente al pagamento delle spese e competenze del doppio grado, liquidate per il I grado in Euro 310,00 e per il II grado in Euro
430,00 oltre accessori di legge e Cut