TRIB
Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/02/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 22832/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22832/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi promossa da:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1 della Casa n. 6, elettivamente domiciliato in Benevento, via F. Flora n. 24, presso l'avv. Franco
Pepe (C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._2
attore contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale in Roma, via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale in Milano alla
Piazza Cordusio, elettivamente domiciliata in Potenza, via del Gallitello n 116/i, presso l'avv.
Rosanna Coluzzi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti convenuta
OGGETTO: responsabilità della banca
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
Voglia l'On.le Giudice adito, per le ragioni ampiamente argomentate nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, condannare la al risarcimento di tutti i danni in CP_1
favore di parte attrice, così come specificati e che qui di seguito si riepilogano:
a) valore di mercato delle azioni all'atto in cui non sono state consegnate le azioni pagina 1 di 18 - euro 468.529,70, valore azioni della alla data Controparte_2
(1992) della fusione con la e costituzione della;
CP_3 Controparte_4
e/o subordinatamente
- euro 468.529,70 valore azioni della alla data ( 2000) della fusione per Controparte_4
incorporazione della con la poi Controparte_5 Controparte_6 [...]
, poi;
Controparte_7 Controparte_8
e/o subordinatamente
- all'importo del valore dell'atto di fusione per incorporazione della in Controparte_8
ed in ogni caso all'importo di euro 176.000,00 derivante della perdita totale CP_1
delle azioni a seguito della risoluzione dell'atto di cessione del 2014;
b) importi dei dividenti non corrisposti prima e dopo l'omessa consegna delle azioni
- euro 188.000,00 circa valore dei dividenti delle azioni della maturati dal Controparte_4
1992 all'anno 2000 e non corrisposti alla curatela fallimentare, revocato con sentenza del
753/2001 Tribunale di Benevento:
c) danni derivati all'impresa ed alle società del gruppo, conseguenti al Pt_1
comportamento illecito ed illegittimo della consegnati alla mancata Controparte_4 consegna delle azioni e dalla mancata vendita delle stesse sul libero mercato.
- euro 1.628.836,23 cioè pari al 35% del valore aziendale calcolato sul valore iniziale della struttura aziendale (circa Lire 9.000.000.000 - Euro 4.648.112,09) con l'abbattimento del relitto;
- euro 540.154,00 per la perdita del mancato utile d'impresa sul valore delle azioni dalla data del fallimento 1993 alla data dell'abrogazione dell'art.345 l.2248/1865 all'epoca vigente d) danno alla persona Parte_1
- euro 250.000,00, in via equitativa, per danni alla persona e rimborso spese come specificato nel relativo capitolo di cui alla premessa del presente atto.
e) al , vanno riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data Parte_1
di maturazione di ogni specifico danno all'effettivo soddisfo.
In ogni caso, condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, rimb. forf. 15% ex D.M. 55/2014, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
Voglia l'On.le Tribunale adito, man mano e gradatamente: pagina 2 di 18 1) dichiarare inammissibile la domanda proposta ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt.li 2909 c.c. e 324 c.p.c.;
2) rigettare comunque la domanda in ogni sua parte siccome del tutto infondata e non provata.
Con condanna dell'attore alle spese e competenze di giudizio.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Premessa – Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.6.2023 alla società CP_1
il sig. , ha chiesto al Tribunale di Milano di condannare
[...] Parte_1 CP_1
(in proprio e quale successore a titolo particolare della , già
[...] Controparte_8
già già , già Controparte_7 Controparte_6 Controparte_9 [...]
già al Controparte_10 Controparte_11 risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, sia come titolare dell'omonima impresa edile, sia come persona fisica, in conseguenza di comportamenti illeciti ed illegittimi posti in essere dai predetti istituti di credito, nonché alla corresponsione dei dividendi maturati dal 1992 al
2000 a fronte delle azioni della e non corrisposti alla curatela Controparte_9
fallimentare, oltre interessi e rivalutazione monetaria e vittoria di spese e compensi.
A fondamento delle proprie domande parte attrice ha esposto quanto segue:
➢ , quale titolare dell'omonima impresa edile, stradale ed attività connesse Parte_1
per la lavorazione di inerti fluviali e la produzione di conglomerati cementizi, avente rilievo nazionale fin dal 1967 accreditato presso Ministero dei Lavori Pubblici aveva intrattenuto, negli anni 80, rapporti economici e bancari con la Banca Popolare Cooperativa di Pescopagano s.c.r.l.;
➢ Tra il mese di maggio 1988 e giugno 1989 divenne socio della Banca Parte_1
Popolare Cooperativa di Pescopagano s.c.r.l., acquistando n. 1260 azioni del capitale sociale (dal valore nominale di lire 10.000, per un valore complessivo di lire 12.600.000) contenute in n. 8 certificati azionari nominativi (rimasti nella disponibilità materiale dell'istituto di credito), ed incassò i relativi dividendi maturati alla chiusura del bilancio dell'anno 1988;
➢ Nel novembre 1989, per effetto della fusione tra Banca Popolare Cooperativa di
Pescopagano s.c.r.l. e e della costituzione della società Controparte_10 pagina 3 di 18 al sig. vennero attribuiti nuovi Controparte_10 Pt_1
certificati azionari nominativi pari a n. 1260 azioni (dal valore nominale di lire 12.600) e corrisposti i dividendi maturati per le annualità 1989 e 1990 e, precisamente, per l' Anno
1989 Lire 40.500.000, e Lire 45.559.000 nei primi mesi del 1991, riferito all'anno 1990;
➢ Nell'agosto 1992, in conseguenza della fusione tra Banca Popolare di Pescopagano e e nacque la società e Controparte_10 Controparte_12 Controparte_9 vennero emesse le nuove azioni della nuova ciascuna dal valore Controparte_9
nominale di Lire 5.000 (cinquemila) cadauna con attribuzione ai soci delle due Banche, in sostituzione delle azioni delle precedenti banche, sulla base del rapporto: - quaranta azioni della costituita contro fronte di una azione della Controparte_9 [...]
una azione della costituita contro Controparte_10 Controparte_9 una azione della Controparte_13
➢ Per effetto della suddetta fusione e a seguito dell'emissione dei nuovi certificati azionari e annullamento dei vecchi certificati nominativi delle ex Banche ( e Controparte_10
e ) al venne attribuito il certificato azionario CP_10 Controparte_12 Pt_1
nominativo n. 2320 del nuovo istituto di credito, relativo alla titolarità di n. 50.400 azioni del capitale sociale dal valore nominale di lire 5.000 (v. doc. 6 attore) per un valore nominale complessivo di Lire 252.000.000 (duecentocinquantadue milioni); il valore sul libero mercato delle azioni, all'epoca, risultava essere di Lire 18.000 (diciottomila) per ogni azione, motivo per cui il valore economico dell'intera quota azionaria del , sul Pt_1
libero mercato, ammontava a complessivo Lire 907.200.000;
➢ Successivamente, il sig. si rivolse sia alla filiale di Avellino sia alla sede centrale Pt_1
della chiedendo di poter ritirare il predetto certificato Nominativo Controparte_4
azionario n. 2320 rappresentante le n. 50.400 azioni del Capitale Sociale della Banca, ma senza esito: dalla filiale gli venne opposto un rifiuto in forza dell'asserita esistenza di un vincolo di pegno a favore di terzi gravante sul certificato (costituito quando l'istituto era ancora denominato Banca Popolare Cooperativa di Pescopagano s.c.r.l.); dalla sede centrale di Potenza della , pur venendo esclusa la sussistenza Controparte_9
del pegno vista l'assenza di annotazioni sul certificato e nel libro soci, ricevette indicazioni pagina 4 di 18 sulle tempistiche di restituzione del certificato e di pagamento dei dividendi relativi all'anno 1992 che, però, non furono mai rispettate;
➢ L'impossibilità di vendere le azioni (per un valore sul libero mercato di lire
907.200.000) e la mancata liquidazione dei dividendi per l'anno 1992 (per un valore non inferiore a lire 45.559.000, pari ai dividendi già incassati per l'anno 1991) generò le difficoltà economiche che poi portarono nel febbraio 1993 al fallimento dell'imprenditore e della ditta CELIF di e Parte_1 Persona_1
nel febbraio 1995 al fallimento della società TAS s.r.l (già TAS s.p.a.), tutte facenti parte del Gruppo Giordano;
➢ In data 23.8.1995 sul certificato n. 2320 intestato a per n. 50.400 Parte_1
azioni per un valore nominale di Lire 5.000 ciascuna, emesso in data 07.08.1992 (al quale erano unite n. 17 cedole numerate progressivamente dal n. 4 al n. 20 per utili dividendi da distribuire) fu eseguito il sequestro giudiziario, annotato sul certificato stesso, disposto dal Tribunale di Benevento (su richiesta del curatore del fallimento
) e venne nominata custode la nella Parte_1 Controparte_9
persona del dott. Addetto all'Ufficio Amministrativo Azioni, il Persona_2 quale accettava l'incarico; in sede di esecuzione del sequestro l'Ufficiale Giudiziario diede atto di quanto riferito dal responsabile recupero crediti della banca, ossia che le azioni sequestrate risultavano essere oggetto di un pegno volontario iscritto dal in data 20.9.1991; Pt_1
➢ Nel giugno del 2000 fu completata la fusione per incorporazione della
[...]
nella che comportò l'annullamento delle Controparte_9 Controparte_6 azioni già di proprietà e in possesso della Controparte_9 CP_6
(acquistate in libero mercato dalla stessa il 31.03.1994
[...] Controparte_9
e successivi primi mesi del 1995 al prezzo certificato e “statuito” anche dalle stesse
Banche di Lire 15.000 cadauna), e delle azioni proprie in possesso della
[...]
- con l'emissione di massime n. 83.708.730 azioni ordinarie Controparte_9 [...] da attribuire in concambio agli azionisti ordinari (“esterni”) della CP_6 [...]
nella misura di n. 5 azioni dal valore nominale Controparte_9 CP_6
Lire 500 (cinquecento) cadauna, per ogni 2 azioni da nominali Lire Controparte_4
pagina 5 di 18 5.000 (cinquemila) cadauna possedute, “senza conguaglio in denaro” inoltre, che le azioni ordinarie da attribuire in concambio agli azionisti Controparte_6
ordinari “esterni”, venivano messe a disposizione, secondo le forme proprie delle azioni accentrate di cui al Monte Titoli S.p.A. la “dematerializzazione” dei certificati nominativi azionari dei soci ordinari “esterni” della Controparte_9
doveva avvenire secondo le disposizioni di cui al D. Lgs n.213/98 ( con passaggio dal cartolare al sistema informatico presso Monte Titoli spa) ;
➢ le azioni della intestate al (rappresentate dal certificato Controparte_4 Pt_1
nominativo n. 2320) non vennero convertite in azioni della inoltre, alla CP_6
curatela del fallimento non furono consegnati gli utili dividendi Parte_1
maturati dal 1992 al 1999;
➢ la per effetto di quanto previsto nell'atto per Notaio Controparte_6 [...]
Rep. N. 38796 del 21.06.2000 provvedeva ad “annullare/azzerare” il Per_3
suddetto Certificato Nominativo di n. 2320 con le ancora unite n. 13 cedole degli utili dividendi da maturarsi intestati al , ma non provvedeva ad emettere le nuove Pt_1
azioni in sostituzione delle precedenti.
➢ Tra il 2001 e il 2002 i fallimenti delle società del Gruppo Giordano furono revocati e venne in possesso della documentazione afferente il sequestro Parte_1
giudiziario che interessò le azioni della tra cui la copia Controparte_9 dell'ordinanza di sequestro giudiziario del 01.08.1995 delle 50.400 azioni, la copia del verbale di sequestro del 23.08.1995 e la copia del Certificato Nominativo n. 2320 intestato al , sotto la dicitura “Eventuali vincoli”, riportava solo: Parte_1
“Eseguito sequestro giudiziario in data 23.08.1995 come da provvedimento del Tribunale di
Benevento del 01.08.1995”, ma nessuna menzione era fatta sul certificato in ordine al pegno volontario costituito in favore di terzi;
➢ A seguito delle predette revoche, nel mese di febbraio 2002 l'attore chiese all'incaricato della custodia del certificato oggetto di sequestro ( per Persona_2 [...]
) la riconsegna delle azioni e del titolo di cui al verbale di sequestro del 23 CP_4
agosto 1995” , ma non ottenne alcun riscontro;
➢ Nel maggio 2002 il chiese nuovamente, anche a mezzo del proprio legale, la Pt_1
pagina 6 di 18 restituzione del certificato nominativo n. 2320 alla che aveva Controparte_6
acquistato la e al precedente custode, ma ancora una volta non Controparte_4
ebbe risposta;
➢ Sempre nel mese di maggio 2002 divenne CP_6 Controparte_7
e quest'ultima, a sua volta, mutò la propria denominazione in Controparte_8
(a decorrere dal 1° luglio 2002) ed il chiedeva a la restituzione del Pt_1 CP_8 certificato nominativo n. 2320 rappresentante n. 50.400 azioni, ma anche tale richiesta rimaneva priva di riscontro, nonostante l'ulteriore diffida a mezzo legale del
15.07.2002;
➢ Il 22.10.2003 il convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Potenza Pt_1 [...]
e, successivamente, al fine di ottenere la declaratoria di CP_6 Controparte_8 invalidità/inefficacia del pegno costituito sul certificato nominativo rappresentante le azioni originariamente emesse dalla Banca Popolare Cooperativa di Pescopagano e, per l'effetto, la condanna di a restituire il predetto certificato;
CP_6
➢ Nel frattempo, in data 25.9.2007 venne fusa per incorporazione Controparte_8
in ragion per cui le azioni della (poi Controparte_1 Controparte_9 [...]
e successivamente possedute dal sig. CP_6 Controparte_8 Pt_1
avrebbero dovuto essere convertite in azioni della Controparte_1
➢ Il predetto giudizio era stato definito in data 2.10.2014 con sentenza n. 938/2014, con cui il Tribunale di Potenza, nel ritenere inefficace l'atto di concessione della garanzia del 1989, aveva dichiarato la nullità del pegno relativo ai certificati nominativi di azioni n. 2320, con ordine a carico di di restituire al sig. il Controparte_8 Pt_1 certificato nominativo sopra indicato (v. doc. 12 attore);
➢ In data 24.10.2014 il aveva effettuato la cessione delle azioni oggetto del Pt_1
giudizio appena conclusosi alla società per il prezzo di € 176.000,00 (v. CP_14
doc. 13 attore) e, unitamente a quest'ultima, aveva intrapreso un'azione esecutiva per ottenere la consegna dei titoli, alla quale aveva resistito;
CP_1
➢ Le ragioni avanzate da nell'opposizione alla consegna erano state tutte CP_1
rigettate dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 6130/2016 (v. doc. 15 attore);
➢ Il comportamento di che non ha provveduto alla restituzione del certificato CP_1
pagina 7 di 18 azionario nonostante le diverse pronunce dei Tribunali (tutte passate in giudicato), ha comportato l'instaurarsi di procedimenti esecutivi ai danni del , tra cui quello Pt_1
definito con ordinanza del 21.6.2022 con cui il Tribunale di Roma ha assegnato le azioni della ex al sig. ; Controparte_15 CP_16
➢ La cessionaria quindi, ha risolto di diritto ex art. 1483-1484 c.c. il CP_14
contratto di cessione per la subita evizione dei titoli acquistati con conseguente restituzione del prezzo pagato da parte del (v. doc. 16 attore); Pt_1
In diritto, parte attrice deduceva la responsabilità della banca per l'illegittimo CP_1 comportamento tenuto dalla già Controparte_4 Controparte_10
consistito nel diniego opposto alla richiesta di consegna materiale delle 50.400 azioni
[...]
della ( ex n. 1260 azioni della Controparte_9 Controparte_10
operato nell'ottobre 1992 e reiterato nel dicembre dello stesso anno, alla luce anche
[...]
della sentenza n. 938/2014. Tale rifiuto illegittimo determinava l'impossibilità di vendere i titoli al valore di mercato e, di conseguenza, cagionava al sig. dei danni, cui si Pt_1
aggiungevano quelli provocati alle società del Gruppo Giordano, che non sarebbero state dichiarate fallite se il sig. avesse potuto acquisire nuove risorse economiche Pt_1 mediante la vendita delle azioni a lui intestate.
Affermava parte attrice che il comportamento illegittimo tenuto dall'allora
[...]
nel 1992 era stato reiterato nel 2000 e nel 2007, in occasione delle fusioni Controparte_9 per incorporazione nella e nella allorquando gli istituti Controparte_6 Controparte_1
incorporanti omettevano di convertire le azioni intestate al nelle nuove azioni della Pt_1
Banca incorporante ( e di procedere alla relativa annotazione nel registro CP_6 elettronico delle Monte Titoli spa, così impedendo al sig. di disporne e conseguire Pt_1
un guadagno, considerato che a fronte delle 50.400 azioni della , a Controparte_9 seguito dell'incorporazione di cui all'atto per Notaio Rep. N. 38796 del Persona_3
21.06.2000, dovevano essere attribuite n.126.000 azione della ( 5 azioni Controparte_6
della ogni 2 azioni della ) dal valore nominale pari a lire CP_6 Controparte_4
500 cadauna. In sede di incorporazione della ( già da Controparte_8 CP_6
parte dell' - atto per Notaio Rep. N. 18332/5864 del CP_1 Persona_4
25.09.2007 – al avrebbero dovuto essere attribuite nel sistema informatico Parte_1
pagina 8 di 18 Monte Titoli spa, n.141.120 azioni della banca incorporante liberamente circolanti sul libero mercato.
Di tali condotte illegittime, e dei conseguenti danni, era chiamata a rispondere, in forza delle vicende societarie occorse, che, peraltro, si era resa totalmente inadempiente Controparte_1
rispetto alla sentenza del Tribunale di Potenza n. 938/2014 in quanto ometteva di consegnare le azioni al sig. , di fatto cagionando all'attore ulteriori danni (rispetto a quelli già Pt_1 provocati nel 1992 e nel 2000), danni che erano consistiti nella perdita definitiva delle stesse azioni (e, dunque, del loro valore di mercato) e nell'obbligo di restituzione da parte del alla cessionaria del prezzo della cessione pari ad € 176.000,00 (a Pt_1 CP_14
seguito della risoluzione del relativo contratto). Oltre a tali danni il aveva diritto ad Pt_1
ottenere i dividendi maturati a fronte delle azioni della non Controparte_9 corrisposti dal 1992 al 2000 alla curatela fallimentare, (pari a circa 188 mila euro secondo i dividendi maturati negli anni precedenti). Inoltre deduceva i danni conseguenti al fallimento la cui perdita patrimoniale subita risultava pari ad euro 1.628.836,23 cioè pari al 35% del valore aziendale calcolato sul valore iniziale della struttura aziendale (circa Lire 9.000.000.000
- Euro 4.648.112,09), oltre alla perdita relativa al mancato utile d'impresa che sarebbe derivato dalla disponibilità delle ricorsa economica di 907 milioni di lire nell'anno 1992 da parte di tutte le aziende del gruppo ( art 345 l.2248/1865 all'epoca vigente). Importo da Pt_1
calcolarsi dalla data del fallimento 1993 alla data dell'abrogazione della legge ( 2006) e risultava pari ad euro 540,154,00 già convertito nella moneta corrente.
Oltre agli anzidetti danni, parte attrice invocava il risarcimento dei danni subiti, per effetto dei comportamenti illeciti e illegittimi sopra descritti, alla propria immagine e reputazione, nonché alla propria integrità psicofisica, per un importo complessivo non inferiore ad €
250.000,00.
Con il decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 17.10.2023 è stata dichiarata la contumacia di CP_1
e fissata l'udienza del 20.2.2024, da cui sarebbero decorsi i termini per il deposito delle
[...]
memorie ex art. 171 ter c.p.c. .
Con comparsa depositata in data 10.2.2024 si costituiva in giudizio la quale, Controparte_1
preliminarmente, eccepiva l'avvenuta formazione del giudicato sulla domanda attorea. Nello specifico, la domanda oggetto del presente giudizio sarebbe già stata proposta dal Pt_1
pagina 9 di 18 dinnanzi al Tribunale di Potenza nel giudizio iscritto al N. RG. 2907/2003, definito con la sentenza n. 938 del 2.10.2014, con cui il Tribunale di Potenza aveva rigettato la domanda risarcitoria “…in mancanza di prova, ed ancor prima di allegazione, di un pregiudizio giuridicamente risarcibile, ricollegabile, in via diretta ed immediata, alla condotta della (ora Controparte_8 CP_1
”. La sentenza era stata appellata nel capo relativo al rigetto della domanda risarcitoria
[...] ed il giudizio di appello era stato definito con la sentenza n. 555 del 22.10.2020 con cui la
Corte di Appello di Potenza aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello, in quanto l'attore aveva esposto nuovi argomenti e nuove circostanze di fatto a sostegno delle proprie domande, mai esposti in primo grado (v. doc. 3 convenuta).
Sulla domanda risarcitoria, avente i medesimi petitum e causa petendi, si sarebbe, pertanto, formato il giudicato esterno, con conseguente operatività della preclusione processuale di cui agli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. .
Nel merito, parte convenuta esponeva le ragioni per cui non poteva provvedere alla restituzione del certificato nominativo, tutte ragioni già fatte valere in sede di opposizione all'esecuzione. Sinteticamente, in primo luogo, ha richiamato la costituzione in data 24.7.1990, da parte del e in favore dell'allora Banca Popolare Cooperativa di Pescopagano, del Pt_1
pegno avente ad oggetto n. 1260 azioni della Banca Popolare Cooperativa di Pescopagano, concesso a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni della società F.I.CO.IM., confermato in data 20.9.1991, poi trasferito sulle azioni attribuite al in forza delle successive Pt_1
vicende societarie. Tale pegno, secondo parte convenuta, sarebbe stato costituito legittimamente e, pertanto, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale di Potenza, legittimo sarebbe stato il rifiuto opposto dalla banca a fronte della richiesta di restituzione dei titoli avanzata dal sig. . Pt_1
In secondo luogo, la convenuta affermava che avrebbe avuto il diritto di trattenere i titoli a garanzia della restituzione di quanto dovutole dalla società F.I.CO.IM., in forza di quanto stabilito dall'art. 17 della fideiussione sottoscritta dal contestualmente alla Pt_1 costituzione del pegno.
In terzo luogo, ha dedotto che il certificato era stato oggetto di sequestro giudiziario, come riferito dallo stesso attore, per cui la banca non avrebbe potuto procedere alla restituzione.
In quarto luogo, ha evidenziato che il avrebbe dovuto rivolgere le proprie richieste Pt_1
ad succeduta nel rapporto obbligatorio di cui alla sentenza n. 938/2014 a Controparte_17 pagina 10 di 18 , in forza di un contratto di cessione pro-soluto di un pacchetto di crediti CP_8
“individuabili in blocco” avvenuto in data 20.11.2014.
Inoltre, affermava di non aver potuto procedere alla consegna del certificato in CP_1 quanto, prima della notifica della cessione (avvenuta in data 3.11.2014) le erano stati notificati in data 17.10.2014 e 22.10.2014 due diversi pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto proprio il certificato azionario. Riguardo al pignoramento promosso dal creditore _5
(RG 1749/2014), in data 12.6.2015 era stata emessa l'ordinanza di assegnazione del
[...]
certificato allo , aveva proposto opposizione e l'opposizione era stata _5 CP_1 dichiarata inammissibile con sentenza n. 569/2023; mentre, riguardo al pignoramento promosso dal creditore , in data 20.11.2015 era stata comunicata l'ordinanza CP_16
di rigetto dell'istanza di assegnazione e di improcedibilità dell'esecuzione (RG 1748/2014), impugnata da con giudizio ancora pendente. Alla luce di tali vicende, la convenuta CP_16
evidenziava come il certificato andava consegnato a poiché il pignoramento era Persona_5
stato notificato il 22.10.2014 e dunque in data precedente alla notifica del precetto da parte del nonché alla notifica dell'atto di cessione del certificato nominativo. Pt_1
Da ultimo, deduceva che il certificato non era rinvenibile nelle evidenze CP_1 informatiche della banca e che, pertanto, aveva avviato la procedura di ammortamento del titolo, conclusa con la pubblicazione del decreto di ammortamento sulla Gazzetta Ufficiale,
Parte II, del 3.9.2015 n. 101.
Ferma restando l'assenza di alcuna responsabilità in capo alla convenuta per tutte le ragioni espresse, escludeva la sussistenza di alcun nesso tra tutti i danni lamentati CP_1
dall'attore e la condotta tenuta dalla Banca, considerato, peraltro, che l'attore lamentava i danni verificatisi “sin dalla costituzione del pegno dichiarato nullo”, sebbene la costituzione del pegno , in virtù di atto del 24.07.1990 avente ad oggetto le n. 1260 azioni di partecipazione al capitale sociale della Banca, fosse un atto rimesso alla volontà della parte, al fine di ottenere l'apertura di un c/c di corrispondenza unitamente ad un fido utilizzabile dalla società
di cui era il Legale Rappresentante costituendosi altresì garante del suddetto Parte_2 rapporto bancario mediante un atto di fidejussione. La convenuta chiariva che la nullità del pegno era stata dichiarata con la sentenza n. 938/2014, la cui efficacia certamente non era retroattiva e pertanto l'attore non poteva pretendere il risarcimento di danni, a partire pagina 11 di 18 addirittura dalla costituzione in pegno.
In ordine alla richiesta di corresponsione dei dividendi, affermava che tale Controparte_1
diritto non spettava al , ma al creditore pignoratizio (e, quindi, alla banca), e che, in Pt_1 ogni caso, gli utili non erano stati percepiti neppure dalla banca e l'attore non aveva fornito prova del contrario. concludeva, quindi, per l'inammissibilità della domanda proposta in forza Controparte_1 della preclusione del giudicato ed, in subordine, per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate.
All'udienza del 20.2.2024, parte attrice deduceva che il giudizio era stato introdotto per far valere la responsabilità extracontrattuale della banca per i danni arrecati all'attore a seguito della mancata consegna dei titoli disposta dal Tribunale di Potenza e chiedeva l'acquisizione delle deduzioni difensive depositate in data 19.2.2024; parte convenuta, faceva presente che la banca non aveva potuto consegnare i titoli in quanto erano pendenti pignoramenti sui medesimi titoli e aveva ribadito l'eccezione di giudicato. Il Giudice revocava la dichiarazione di contumacia della convenuta, acquisiva la nota depositata da parte attrice in data 19.2.2024
e autorizzava parte convenuta a prendere posizione sulla nota mediante deposito telematico di memoria di replica, autorizzando le parti a depositare gli atti introduttivi e memorie relative alla questione risarcitoria per la quale era stata sollevata eccezione di giudicato da parte convenuta.
Rigettate le istanze istruttorie dell'attore e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28.11.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta. La causa veniva discussa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. all'udienza del 17.12.2024, al termine della quale era rimessa in decisione.
2. Eccezione di giudicato
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di giudicato esterno sollevata dalla convenuta che ha dedotto l'identità di “causa petendi” e “petitum” della domanda risarcitoria proposta dal nel presente giudizio con quella svolta nel giudizio concluso con la sentenza del Pt_1
Tribunale di Potenza n. 938/2014.
L'esame degli atti processuali relativi al procedimento instaurato innanzi al Tribunale di
Potenza nel 2003 e conclusosi con la sentenza n. 938/2014 del 2.10.2014 evidenzia come tale giudizio abbia avuto ad oggetto l'accertamento della nullità dell'atto costitutivo del pegno pagina 12 di 18 relativo ai certificati nominativi emessi dalla Banca Popolare Cooperativa di Pescopagano e poi convertiti nel certificato nominativo n. 2320 rappresentante n. 50.400 azioni della
[...]
per violazione del divieto sancito dall'art. 2358, II comma c.c. che Controparte_9 impedisce alle società di accettare in garanzia azioni proprie, oltre all'accertamento dell'inefficacia del pegno per omessa annotazione del vincolo pignoratizio nel libro dei soci della società emittente ai sensi dell'art. 2024 c.c. e del conseguente diritto del sig. Pt_1 alla restituzione del certificato nominativo n. 2320, oltre al diritto al “risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da quantificarsi in corso di causa e da liquidarsi anche in via equitativa ex artt.
1226 e 2056 c.c. oltre interessi e rivalutazione dal 31.3.2002 (data della prima richiesta di restituzione) al soddisfo.” .
La sentenza citata ha dichiarato la nullità del pegno relativo ai certificati nominativi di azioni convertite nel certificato nominativo intestato a n. 2320 rappresentante n. Parte_1
50.400 azioni del capitale sociale della ha condannato CP_4 Controparte_9 CP_8
a restituire all'attore il certificato nominativo ed ha rigettato la domanda risarcitoria con
[...]
la seguente motivazione “Non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento, in mancanza di prova, ed ancor prima di allegazione, di un pregiudizio giuridicamente risarcibile, ricollegabile, in via diretta ed immediata, alla condotta della (ora ”. Controparte_8 Controparte_1
La sentenza del Tribunale di Potenza veniva impugnata dal nel capo in cui Pt_1
rigettava la domanda risarcitoria e la Corte d'Appello di Potenza con la sentenza n. 555/2020 del 22.10.2020, richiamando il divieto di proporre domande nuove in appello sancito dall'art. 345 c.p.c. a tutela del principio del contraddittorio, affermava che nel caso esaminato
“l'indicazione da parte dell'appellante di fatti costitutivi posti a fondamento della domanda di risarcimento dei danni ed un'allegazione difensiva diversa da quella sviluppata ed esplorata in primo grado, tenda ad ampliare il thema decidendum ed introduca nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione che altera l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, finendo quindi per mutare la domanda stessa che si presenta come una pretesa diversa da quella originariamente proposta come tale inammissibile ai sensi dell'art. 345, I comma c.p.c.” e dichiarava inammissibile l'appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Potenza.
Il presente giudizio ha ad oggetto, invece, l'accertamento della responsabilità degli istituti di credito che dal 1992 hanno tenuto un illegittimo comportamento omissivo consistito nel rifiuto di consegnare materialmente al le 50.400 azioni della Pt_1 Controparte_4
pagina 13 di 18 S.p.a., divenute, poi, 141.120 azioni a seguito dell'incorporazione della Controparte_8
da parte di con conseguente impossibilità per il di alienare le stesse
[...] CP_1 Pt_1
sul libero mercato che, secondo la prospettazione attorea, avrebbe comportato il fallimento delle società facenti capo all'attore. I danni subiti sono stati quantificati dal come Pt_1
segue:
➢ nel valore di mercato delle azioni pari ad € 468.529,70 nel 1992, quando erano di titolarità della e poi acquisite dalla Controparte_2 [...]
nel 2000 e che questa banca avrebbe dovuto consegnare al;
nel CP_4 Pt_1 valore di mercato delle azioni pari ad € 176.000,00 nel 2014, quando erano di titolarità della Controparte_18
➢ negli importi dei dividendi delle azioni della maturati dal 1992 Controparte_4
all'anno 2000 non corrisposti a causa dell'omessa consegna delle azioni e pari all'ammontare di € 188.000,00;
➢ nell'importo di € 1.628.836,23 pari al 35% del valore aziendale calcolato sul valore iniziale della struttura aziendale (circa Lire 9.000.000.000 - Euro 4.648.112,09) con l'abbattimento del relitto a titolo di danni derivati all'impresa ed alle società Pt_1 del gruppo, conseguenti al comportamento illecito ed illegittimo della
[...]
conseguenti alla mancata consegna delle azioni ed alla mancata vendita CP_4
delle stesse sul libero mercato;
➢ nell'importo di euro 540.154,00 per la perdita del mancato utile d'impresa sul valore delle azioni dalla data del fallimento 1993 alla data dell'abrogazione dell'art.345 della legge n. 2248/1865 all'epoca vigente;
➢ nell'importo di € 250.000,00 determinato in via equitativa, a titolo di danni alla persona consistiti nella lesione della reputazione morale e dell'integrità Parte_1 psico-fisica conseguente ai comportamenti illegittimi tenuti dagli istituti di credito;
➢ nell'importo da quantificare dal tribunale con riferimento ai costi sostenuti per le azioni legali intraprese nei confronti delle banche.
Il raffronto fra le domande svolte nei due giudizi – accertamento della validità ed efficacia dell'atto di costituzione del pegno nel giudizio innanzi al Tribunale di Potenza e domanda di responsabilità extracontrattuale della banca per omessa consegna delle azioni nel presente pagina 14 di 18 giudizio- evidenzia le differenze sia di “causa petendi” che di “petitum” con conseguente infondatezza dell'eccezione preliminare di giudicato sollevata dalla convenuta. Infatti, la domanda di risarcimento del danno genericamente formulata nell'atto di citazione notificato nel 2003, ai limiti dell'inammissibilità, era circoscritta unicamente alla mancata tempestiva restituzione del certificato azionario nominativo intestato all'attore e non erano state allegate specifiche voci di danno che, all'epoca sarebbero state eventuali e solo in questo giudizio, sono state proposte in quanto attuali. In particolare, nel giudizio instaurato nel 2003 non era stata allegata l'impossibilità di procedere alla vendita dei titoli al valore di mercato in quanto era stata dedotta l'invalidità del pegno con conseguente richiesta di restituzione del certificato e non vi erano danni attuali già verificatisi, né avrebbero potuto essere richiesti danni futuri.
Inoltre, come ha precisato l'attore, i danni richiesti in questo giudizio si sono cristallizzati successivamente alle sentenze emesse dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Potenza in quanto conseguenti ad una condotta illecita della banca che non ha rispettato l'ordine del giudice di consegnare il certificato. In questo giudizio, quindi, parte attrice ha allegato l'esistenza di danni che non potevano essere previsti nel 2003 e di cui chiede il ristoro.
In particolare, nel presente giudizio per la prima volta è stato chiesto il danno derivante dalla mancata possibilità di vendita dei titoli nel libero mercato conseguente al mancato adempimento da parte della convenuta dell'ordine di consegna delle azioni contenuto nella sentenza n. 983/2014 del Tribunale di Potenza ed il danno derivante dalla risoluzione del contratto di cessione con la ammontante ad € 176.000,00. Anche il diritto alla CP_14
restituzione dei dividendi maturati dal 1992 al 2000 ed in epoca successiva a seguito delle modifiche soggettive societarie, non era stato né allegato né richiesto dal nel Pt_1 giudizio instaurato nel 2003.
Alla luce di tali argomentazioni, quindi, e facendo applicazione dei principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte di Cassazione e sintetizzati nella recente ordinanza n. 32545 del 14/12/2024 in forza dei quali “il giudicato sostanziale (art. 2909 cod. civ.) fa stato a ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso e si forma, su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che ne rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico, il che determina un effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi e il petitum (cfr. di recente Cass., sez. 2, 21/02/2019, n. pagina 15 di 18 5138). L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, di
“petitum” e di “causa petendi”» (Cass., sez. 1, 24/03/2014, n. 6830; conforme Cass., sez. 07/06/2021,
n. 15817; Cass., sez. 03/07/2024, n. 18232) e che rimarcano la necessità chele controversie intercorse fra le “stesse parti” abbiano riguardato il “medesimo rapporto giuridico” (cfr. Cass., sez. U,
16/06/2006, n. 13916; Cass., sez. 2, 10/01/2019, n. 484; Cass., sez. 3, 14/09/2022, n. 27013;
Cass., sez. 3, 24/03/2023, n. 8445) deve essere rigettata l'eccezione di giudicato sollevata da parte convenuta.
Nel merito la domanda attorea è infondata e non merita accoglimento in quanto non sussistono gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale dedotta.
La domanda risarcitoria, infatti, può essere accolta sole se parte attrice, su cui incombe l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie illecita, dimostri, tra l'altro, che la mancata restituzione del certificato e, poi, dei titoli, abbia provocato nel suo patrimonio pregiudizi che non si sarebbero verificati ove i titoli fossero stati tempestivamente consegnati.
La risarcibilità del danno dipende, dunque, dall'esistenza di tutti gli elementi dell'illecito aquiliano, che non possono ritenersi sussistenti nel caso di specie, per le ragioni che si vanno ad esporre.
L'esame della documentazione versata in atti, alla luce delle contestazioni svolte dalla convenuta, non contrastate da parte attrice, evidenzia l'insussistenza di una condotta illecita della banca che non aveva potuto restituire le azioni al a causa, dapprima della Pt_1
notifica all'ordinanza di sequestro dei titoli azionari emessa dal Tribunale di Benevento su richiesta della UR FA , con la quale la banca era stata Parte_1
nominata custode giudiziale e poi della dichiarazione del fallimento, successivamente revocata in data 21.03.2001. Inoltre, a seguito dell'emissione della sentenza di condanna della banca alla consegna del certificato nominativo, la banca sporgeva denuncia di smarrimento del certificato e poi procedimento di ammortamento (doc. 14 fascicolo attoreo e provvedimento di ammortamento allegato alla comparsa di costituzione), smarrimento verosimilmente verificatosi in seguito alle trasformazioni societarie che hanno coinvolto le banche. Infine, prima della notifica della cessione e del precetto per la riconsegna, avvenuta in data 3.11.2014, erano stati notificati alla due diversi pignoramenti presso terzi, CP_4
rispettivamente in data 17.10.2014 e 22.10.2014 promossi rispettivamente dal CP_16 pagina 16 di 18 e dallo ed in data 12.06.2015 era stata emessa l'ordinanza di assegnazione del Persona_5
certificato allo (R.G. 1749/14), ordinanza impugnata dalla Con riferimento, _5 CP_4
invece, alla posizione del in data 20.11.2015 era stata comunicata l'ordinanza di CP_16 rigetto dell'istanza di assegnazione e di improcedibilità dell'esecuzione R.G. 1748/14, provvedimento impugnato dallo stesso e concluso con la sentenza n. 569/2023 CP_16
pubblicata in data 2.05.2023 che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione promossa dalla avverso il pignoramento promosso dallo . La banca evidenziava che, in mancanza CP_4 _5
di una riforma della pronuncia in appello, il certificato avrebbe dovuto essere consegnato allo poiché il pignoramento era stato notificato alla banca il 22.10.2014 e dunque in data _5
precedente alla notifica del precetto da parte del nonché alla notifica dell'atto di Pt_1
cessione del 24.10.2014 del certificato nominativo alla di cui era socio CP_14 Pt_1 accomandatario (doc. n. 14 fascicolo attoreo).
Tali circostanze dedotte da entrambe le parti e, pertanto, pacifiche in quanto non contestate oltre che desumibili dalla documentazione versata in atti denotano l'insussistenza di una condotta illegittima imputabile alla banca di omessa consegna all'attore delle azioni della
. Controparte_4
Le trasformazioni soggettive delle banche che si sono succedute durante le vicende che hanno interessato il sig. hanno avuto come denominatore comune un ruolo di custodia dei Pt_1
titoli da parte delle banche, conseguenti al susseguirsi di provvedimenti giudiziali di sequestro, di fallimento delle società facenti capo al , di terzi destinatari di notifiche Pt_1
di atti di pignoramenti a carico del , che non consentono di ravvisare una condotta Pt_1
illegittima della convenuta.
In mancanza di una condotta illecita della banca si ritiene superfluo esaminare tutti i danni lamentati dall'attore che si ritengono sforniti di prova in ordine alla loro verificazione oltre che non collegati causalmente all'asserito comportamento illecito.
Alla luce di tali argomentazioni, quindi, devono essere rigettate le domande attoree.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, che ha aggiornato il D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto nonché dell'attività effettivamente svolta, e, quindi, applicando i parametri minimi per tutte le fasi considerato pagina 17 di 18 che la controversia ha natura documentale e che la fase decisoria è consistita nella discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, VI sezione civile, nella persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
a. rigetta le domande attoree;
b. condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali che liquida € 24.668,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Milano, 16 febbraio 2025
Il Giudice Anna Giorgia Carbone
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22832/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi promossa da:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1 della Casa n. 6, elettivamente domiciliato in Benevento, via F. Flora n. 24, presso l'avv. Franco
Pepe (C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._2
attore contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale in Roma, via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale in Milano alla
Piazza Cordusio, elettivamente domiciliata in Potenza, via del Gallitello n 116/i, presso l'avv.
Rosanna Coluzzi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti convenuta
OGGETTO: responsabilità della banca
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
Voglia l'On.le Giudice adito, per le ragioni ampiamente argomentate nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, condannare la al risarcimento di tutti i danni in CP_1
favore di parte attrice, così come specificati e che qui di seguito si riepilogano:
a) valore di mercato delle azioni all'atto in cui non sono state consegnate le azioni pagina 1 di 18 - euro 468.529,70, valore azioni della alla data Controparte_2
(1992) della fusione con la e costituzione della;
CP_3 Controparte_4
e/o subordinatamente
- euro 468.529,70 valore azioni della alla data ( 2000) della fusione per Controparte_4
incorporazione della con la poi Controparte_5 Controparte_6 [...]
, poi;
Controparte_7 Controparte_8
e/o subordinatamente
- all'importo del valore dell'atto di fusione per incorporazione della in Controparte_8
ed in ogni caso all'importo di euro 176.000,00 derivante della perdita totale CP_1
delle azioni a seguito della risoluzione dell'atto di cessione del 2014;
b) importi dei dividenti non corrisposti prima e dopo l'omessa consegna delle azioni
- euro 188.000,00 circa valore dei dividenti delle azioni della maturati dal Controparte_4
1992 all'anno 2000 e non corrisposti alla curatela fallimentare, revocato con sentenza del
753/2001 Tribunale di Benevento:
c) danni derivati all'impresa ed alle società del gruppo, conseguenti al Pt_1
comportamento illecito ed illegittimo della consegnati alla mancata Controparte_4 consegna delle azioni e dalla mancata vendita delle stesse sul libero mercato.
- euro 1.628.836,23 cioè pari al 35% del valore aziendale calcolato sul valore iniziale della struttura aziendale (circa Lire 9.000.000.000 - Euro 4.648.112,09) con l'abbattimento del relitto;
- euro 540.154,00 per la perdita del mancato utile d'impresa sul valore delle azioni dalla data del fallimento 1993 alla data dell'abrogazione dell'art.345 l.2248/1865 all'epoca vigente d) danno alla persona Parte_1
- euro 250.000,00, in via equitativa, per danni alla persona e rimborso spese come specificato nel relativo capitolo di cui alla premessa del presente atto.
e) al , vanno riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data Parte_1
di maturazione di ogni specifico danno all'effettivo soddisfo.
In ogni caso, condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, rimb. forf. 15% ex D.M. 55/2014, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
Voglia l'On.le Tribunale adito, man mano e gradatamente: pagina 2 di 18 1) dichiarare inammissibile la domanda proposta ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt.li 2909 c.c. e 324 c.p.c.;
2) rigettare comunque la domanda in ogni sua parte siccome del tutto infondata e non provata.
Con condanna dell'attore alle spese e competenze di giudizio.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Premessa – Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.6.2023 alla società CP_1
il sig. , ha chiesto al Tribunale di Milano di condannare
[...] Parte_1 CP_1
(in proprio e quale successore a titolo particolare della , già
[...] Controparte_8
già già , già Controparte_7 Controparte_6 Controparte_9 [...]
già al Controparte_10 Controparte_11 risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, sia come titolare dell'omonima impresa edile, sia come persona fisica, in conseguenza di comportamenti illeciti ed illegittimi posti in essere dai predetti istituti di credito, nonché alla corresponsione dei dividendi maturati dal 1992 al
2000 a fronte delle azioni della e non corrisposti alla curatela Controparte_9
fallimentare, oltre interessi e rivalutazione monetaria e vittoria di spese e compensi.
A fondamento delle proprie domande parte attrice ha esposto quanto segue:
➢ , quale titolare dell'omonima impresa edile, stradale ed attività connesse Parte_1
per la lavorazione di inerti fluviali e la produzione di conglomerati cementizi, avente rilievo nazionale fin dal 1967 accreditato presso Ministero dei Lavori Pubblici aveva intrattenuto, negli anni 80, rapporti economici e bancari con la Banca Popolare Cooperativa di Pescopagano s.c.r.l.;
➢ Tra il mese di maggio 1988 e giugno 1989 divenne socio della Banca Parte_1
Popolare Cooperativa di Pescopagano s.c.r.l., acquistando n. 1260 azioni del capitale sociale (dal valore nominale di lire 10.000, per un valore complessivo di lire 12.600.000) contenute in n. 8 certificati azionari nominativi (rimasti nella disponibilità materiale dell'istituto di credito), ed incassò i relativi dividendi maturati alla chiusura del bilancio dell'anno 1988;
➢ Nel novembre 1989, per effetto della fusione tra Banca Popolare Cooperativa di
Pescopagano s.c.r.l. e e della costituzione della società Controparte_10 pagina 3 di 18 al sig. vennero attribuiti nuovi Controparte_10 Pt_1
certificati azionari nominativi pari a n. 1260 azioni (dal valore nominale di lire 12.600) e corrisposti i dividendi maturati per le annualità 1989 e 1990 e, precisamente, per l' Anno
1989 Lire 40.500.000, e Lire 45.559.000 nei primi mesi del 1991, riferito all'anno 1990;
➢ Nell'agosto 1992, in conseguenza della fusione tra Banca Popolare di Pescopagano e e nacque la società e Controparte_10 Controparte_12 Controparte_9 vennero emesse le nuove azioni della nuova ciascuna dal valore Controparte_9
nominale di Lire 5.000 (cinquemila) cadauna con attribuzione ai soci delle due Banche, in sostituzione delle azioni delle precedenti banche, sulla base del rapporto: - quaranta azioni della costituita contro fronte di una azione della Controparte_9 [...]
una azione della costituita contro Controparte_10 Controparte_9 una azione della Controparte_13
➢ Per effetto della suddetta fusione e a seguito dell'emissione dei nuovi certificati azionari e annullamento dei vecchi certificati nominativi delle ex Banche ( e Controparte_10
e ) al venne attribuito il certificato azionario CP_10 Controparte_12 Pt_1
nominativo n. 2320 del nuovo istituto di credito, relativo alla titolarità di n. 50.400 azioni del capitale sociale dal valore nominale di lire 5.000 (v. doc. 6 attore) per un valore nominale complessivo di Lire 252.000.000 (duecentocinquantadue milioni); il valore sul libero mercato delle azioni, all'epoca, risultava essere di Lire 18.000 (diciottomila) per ogni azione, motivo per cui il valore economico dell'intera quota azionaria del , sul Pt_1
libero mercato, ammontava a complessivo Lire 907.200.000;
➢ Successivamente, il sig. si rivolse sia alla filiale di Avellino sia alla sede centrale Pt_1
della chiedendo di poter ritirare il predetto certificato Nominativo Controparte_4
azionario n. 2320 rappresentante le n. 50.400 azioni del Capitale Sociale della Banca, ma senza esito: dalla filiale gli venne opposto un rifiuto in forza dell'asserita esistenza di un vincolo di pegno a favore di terzi gravante sul certificato (costituito quando l'istituto era ancora denominato Banca Popolare Cooperativa di Pescopagano s.c.r.l.); dalla sede centrale di Potenza della , pur venendo esclusa la sussistenza Controparte_9
del pegno vista l'assenza di annotazioni sul certificato e nel libro soci, ricevette indicazioni pagina 4 di 18 sulle tempistiche di restituzione del certificato e di pagamento dei dividendi relativi all'anno 1992 che, però, non furono mai rispettate;
➢ L'impossibilità di vendere le azioni (per un valore sul libero mercato di lire
907.200.000) e la mancata liquidazione dei dividendi per l'anno 1992 (per un valore non inferiore a lire 45.559.000, pari ai dividendi già incassati per l'anno 1991) generò le difficoltà economiche che poi portarono nel febbraio 1993 al fallimento dell'imprenditore e della ditta CELIF di e Parte_1 Persona_1
nel febbraio 1995 al fallimento della società TAS s.r.l (già TAS s.p.a.), tutte facenti parte del Gruppo Giordano;
➢ In data 23.8.1995 sul certificato n. 2320 intestato a per n. 50.400 Parte_1
azioni per un valore nominale di Lire 5.000 ciascuna, emesso in data 07.08.1992 (al quale erano unite n. 17 cedole numerate progressivamente dal n. 4 al n. 20 per utili dividendi da distribuire) fu eseguito il sequestro giudiziario, annotato sul certificato stesso, disposto dal Tribunale di Benevento (su richiesta del curatore del fallimento
) e venne nominata custode la nella Parte_1 Controparte_9
persona del dott. Addetto all'Ufficio Amministrativo Azioni, il Persona_2 quale accettava l'incarico; in sede di esecuzione del sequestro l'Ufficiale Giudiziario diede atto di quanto riferito dal responsabile recupero crediti della banca, ossia che le azioni sequestrate risultavano essere oggetto di un pegno volontario iscritto dal in data 20.9.1991; Pt_1
➢ Nel giugno del 2000 fu completata la fusione per incorporazione della
[...]
nella che comportò l'annullamento delle Controparte_9 Controparte_6 azioni già di proprietà e in possesso della Controparte_9 CP_6
(acquistate in libero mercato dalla stessa il 31.03.1994
[...] Controparte_9
e successivi primi mesi del 1995 al prezzo certificato e “statuito” anche dalle stesse
Banche di Lire 15.000 cadauna), e delle azioni proprie in possesso della
[...]
- con l'emissione di massime n. 83.708.730 azioni ordinarie Controparte_9 [...] da attribuire in concambio agli azionisti ordinari (“esterni”) della CP_6 [...]
nella misura di n. 5 azioni dal valore nominale Controparte_9 CP_6
Lire 500 (cinquecento) cadauna, per ogni 2 azioni da nominali Lire Controparte_4
pagina 5 di 18 5.000 (cinquemila) cadauna possedute, “senza conguaglio in denaro” inoltre, che le azioni ordinarie da attribuire in concambio agli azionisti Controparte_6
ordinari “esterni”, venivano messe a disposizione, secondo le forme proprie delle azioni accentrate di cui al Monte Titoli S.p.A. la “dematerializzazione” dei certificati nominativi azionari dei soci ordinari “esterni” della Controparte_9
doveva avvenire secondo le disposizioni di cui al D. Lgs n.213/98 ( con passaggio dal cartolare al sistema informatico presso Monte Titoli spa) ;
➢ le azioni della intestate al (rappresentate dal certificato Controparte_4 Pt_1
nominativo n. 2320) non vennero convertite in azioni della inoltre, alla CP_6
curatela del fallimento non furono consegnati gli utili dividendi Parte_1
maturati dal 1992 al 1999;
➢ la per effetto di quanto previsto nell'atto per Notaio Controparte_6 [...]
Rep. N. 38796 del 21.06.2000 provvedeva ad “annullare/azzerare” il Per_3
suddetto Certificato Nominativo di n. 2320 con le ancora unite n. 13 cedole degli utili dividendi da maturarsi intestati al , ma non provvedeva ad emettere le nuove Pt_1
azioni in sostituzione delle precedenti.
➢ Tra il 2001 e il 2002 i fallimenti delle società del Gruppo Giordano furono revocati e venne in possesso della documentazione afferente il sequestro Parte_1
giudiziario che interessò le azioni della tra cui la copia Controparte_9 dell'ordinanza di sequestro giudiziario del 01.08.1995 delle 50.400 azioni, la copia del verbale di sequestro del 23.08.1995 e la copia del Certificato Nominativo n. 2320 intestato al , sotto la dicitura “Eventuali vincoli”, riportava solo: Parte_1
“Eseguito sequestro giudiziario in data 23.08.1995 come da provvedimento del Tribunale di
Benevento del 01.08.1995”, ma nessuna menzione era fatta sul certificato in ordine al pegno volontario costituito in favore di terzi;
➢ A seguito delle predette revoche, nel mese di febbraio 2002 l'attore chiese all'incaricato della custodia del certificato oggetto di sequestro ( per Persona_2 [...]
) la riconsegna delle azioni e del titolo di cui al verbale di sequestro del 23 CP_4
agosto 1995” , ma non ottenne alcun riscontro;
➢ Nel maggio 2002 il chiese nuovamente, anche a mezzo del proprio legale, la Pt_1
pagina 6 di 18 restituzione del certificato nominativo n. 2320 alla che aveva Controparte_6
acquistato la e al precedente custode, ma ancora una volta non Controparte_4
ebbe risposta;
➢ Sempre nel mese di maggio 2002 divenne CP_6 Controparte_7
e quest'ultima, a sua volta, mutò la propria denominazione in Controparte_8
(a decorrere dal 1° luglio 2002) ed il chiedeva a la restituzione del Pt_1 CP_8 certificato nominativo n. 2320 rappresentante n. 50.400 azioni, ma anche tale richiesta rimaneva priva di riscontro, nonostante l'ulteriore diffida a mezzo legale del
15.07.2002;
➢ Il 22.10.2003 il convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Potenza Pt_1 [...]
e, successivamente, al fine di ottenere la declaratoria di CP_6 Controparte_8 invalidità/inefficacia del pegno costituito sul certificato nominativo rappresentante le azioni originariamente emesse dalla Banca Popolare Cooperativa di Pescopagano e, per l'effetto, la condanna di a restituire il predetto certificato;
CP_6
➢ Nel frattempo, in data 25.9.2007 venne fusa per incorporazione Controparte_8
in ragion per cui le azioni della (poi Controparte_1 Controparte_9 [...]
e successivamente possedute dal sig. CP_6 Controparte_8 Pt_1
avrebbero dovuto essere convertite in azioni della Controparte_1
➢ Il predetto giudizio era stato definito in data 2.10.2014 con sentenza n. 938/2014, con cui il Tribunale di Potenza, nel ritenere inefficace l'atto di concessione della garanzia del 1989, aveva dichiarato la nullità del pegno relativo ai certificati nominativi di azioni n. 2320, con ordine a carico di di restituire al sig. il Controparte_8 Pt_1 certificato nominativo sopra indicato (v. doc. 12 attore);
➢ In data 24.10.2014 il aveva effettuato la cessione delle azioni oggetto del Pt_1
giudizio appena conclusosi alla società per il prezzo di € 176.000,00 (v. CP_14
doc. 13 attore) e, unitamente a quest'ultima, aveva intrapreso un'azione esecutiva per ottenere la consegna dei titoli, alla quale aveva resistito;
CP_1
➢ Le ragioni avanzate da nell'opposizione alla consegna erano state tutte CP_1
rigettate dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 6130/2016 (v. doc. 15 attore);
➢ Il comportamento di che non ha provveduto alla restituzione del certificato CP_1
pagina 7 di 18 azionario nonostante le diverse pronunce dei Tribunali (tutte passate in giudicato), ha comportato l'instaurarsi di procedimenti esecutivi ai danni del , tra cui quello Pt_1
definito con ordinanza del 21.6.2022 con cui il Tribunale di Roma ha assegnato le azioni della ex al sig. ; Controparte_15 CP_16
➢ La cessionaria quindi, ha risolto di diritto ex art. 1483-1484 c.c. il CP_14
contratto di cessione per la subita evizione dei titoli acquistati con conseguente restituzione del prezzo pagato da parte del (v. doc. 16 attore); Pt_1
In diritto, parte attrice deduceva la responsabilità della banca per l'illegittimo CP_1 comportamento tenuto dalla già Controparte_4 Controparte_10
consistito nel diniego opposto alla richiesta di consegna materiale delle 50.400 azioni
[...]
della ( ex n. 1260 azioni della Controparte_9 Controparte_10
operato nell'ottobre 1992 e reiterato nel dicembre dello stesso anno, alla luce anche
[...]
della sentenza n. 938/2014. Tale rifiuto illegittimo determinava l'impossibilità di vendere i titoli al valore di mercato e, di conseguenza, cagionava al sig. dei danni, cui si Pt_1
aggiungevano quelli provocati alle società del Gruppo Giordano, che non sarebbero state dichiarate fallite se il sig. avesse potuto acquisire nuove risorse economiche Pt_1 mediante la vendita delle azioni a lui intestate.
Affermava parte attrice che il comportamento illegittimo tenuto dall'allora
[...]
nel 1992 era stato reiterato nel 2000 e nel 2007, in occasione delle fusioni Controparte_9 per incorporazione nella e nella allorquando gli istituti Controparte_6 Controparte_1
incorporanti omettevano di convertire le azioni intestate al nelle nuove azioni della Pt_1
Banca incorporante ( e di procedere alla relativa annotazione nel registro CP_6 elettronico delle Monte Titoli spa, così impedendo al sig. di disporne e conseguire Pt_1
un guadagno, considerato che a fronte delle 50.400 azioni della , a Controparte_9 seguito dell'incorporazione di cui all'atto per Notaio Rep. N. 38796 del Persona_3
21.06.2000, dovevano essere attribuite n.126.000 azione della ( 5 azioni Controparte_6
della ogni 2 azioni della ) dal valore nominale pari a lire CP_6 Controparte_4
500 cadauna. In sede di incorporazione della ( già da Controparte_8 CP_6
parte dell' - atto per Notaio Rep. N. 18332/5864 del CP_1 Persona_4
25.09.2007 – al avrebbero dovuto essere attribuite nel sistema informatico Parte_1
pagina 8 di 18 Monte Titoli spa, n.141.120 azioni della banca incorporante liberamente circolanti sul libero mercato.
Di tali condotte illegittime, e dei conseguenti danni, era chiamata a rispondere, in forza delle vicende societarie occorse, che, peraltro, si era resa totalmente inadempiente Controparte_1
rispetto alla sentenza del Tribunale di Potenza n. 938/2014 in quanto ometteva di consegnare le azioni al sig. , di fatto cagionando all'attore ulteriori danni (rispetto a quelli già Pt_1 provocati nel 1992 e nel 2000), danni che erano consistiti nella perdita definitiva delle stesse azioni (e, dunque, del loro valore di mercato) e nell'obbligo di restituzione da parte del alla cessionaria del prezzo della cessione pari ad € 176.000,00 (a Pt_1 CP_14
seguito della risoluzione del relativo contratto). Oltre a tali danni il aveva diritto ad Pt_1
ottenere i dividendi maturati a fronte delle azioni della non Controparte_9 corrisposti dal 1992 al 2000 alla curatela fallimentare, (pari a circa 188 mila euro secondo i dividendi maturati negli anni precedenti). Inoltre deduceva i danni conseguenti al fallimento la cui perdita patrimoniale subita risultava pari ad euro 1.628.836,23 cioè pari al 35% del valore aziendale calcolato sul valore iniziale della struttura aziendale (circa Lire 9.000.000.000
- Euro 4.648.112,09), oltre alla perdita relativa al mancato utile d'impresa che sarebbe derivato dalla disponibilità delle ricorsa economica di 907 milioni di lire nell'anno 1992 da parte di tutte le aziende del gruppo ( art 345 l.2248/1865 all'epoca vigente). Importo da Pt_1
calcolarsi dalla data del fallimento 1993 alla data dell'abrogazione della legge ( 2006) e risultava pari ad euro 540,154,00 già convertito nella moneta corrente.
Oltre agli anzidetti danni, parte attrice invocava il risarcimento dei danni subiti, per effetto dei comportamenti illeciti e illegittimi sopra descritti, alla propria immagine e reputazione, nonché alla propria integrità psicofisica, per un importo complessivo non inferiore ad €
250.000,00.
Con il decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 17.10.2023 è stata dichiarata la contumacia di CP_1
e fissata l'udienza del 20.2.2024, da cui sarebbero decorsi i termini per il deposito delle
[...]
memorie ex art. 171 ter c.p.c. .
Con comparsa depositata in data 10.2.2024 si costituiva in giudizio la quale, Controparte_1
preliminarmente, eccepiva l'avvenuta formazione del giudicato sulla domanda attorea. Nello specifico, la domanda oggetto del presente giudizio sarebbe già stata proposta dal Pt_1
pagina 9 di 18 dinnanzi al Tribunale di Potenza nel giudizio iscritto al N. RG. 2907/2003, definito con la sentenza n. 938 del 2.10.2014, con cui il Tribunale di Potenza aveva rigettato la domanda risarcitoria “…in mancanza di prova, ed ancor prima di allegazione, di un pregiudizio giuridicamente risarcibile, ricollegabile, in via diretta ed immediata, alla condotta della (ora Controparte_8 CP_1
”. La sentenza era stata appellata nel capo relativo al rigetto della domanda risarcitoria
[...] ed il giudizio di appello era stato definito con la sentenza n. 555 del 22.10.2020 con cui la
Corte di Appello di Potenza aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello, in quanto l'attore aveva esposto nuovi argomenti e nuove circostanze di fatto a sostegno delle proprie domande, mai esposti in primo grado (v. doc. 3 convenuta).
Sulla domanda risarcitoria, avente i medesimi petitum e causa petendi, si sarebbe, pertanto, formato il giudicato esterno, con conseguente operatività della preclusione processuale di cui agli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. .
Nel merito, parte convenuta esponeva le ragioni per cui non poteva provvedere alla restituzione del certificato nominativo, tutte ragioni già fatte valere in sede di opposizione all'esecuzione. Sinteticamente, in primo luogo, ha richiamato la costituzione in data 24.7.1990, da parte del e in favore dell'allora Banca Popolare Cooperativa di Pescopagano, del Pt_1
pegno avente ad oggetto n. 1260 azioni della Banca Popolare Cooperativa di Pescopagano, concesso a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni della società F.I.CO.IM., confermato in data 20.9.1991, poi trasferito sulle azioni attribuite al in forza delle successive Pt_1
vicende societarie. Tale pegno, secondo parte convenuta, sarebbe stato costituito legittimamente e, pertanto, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale di Potenza, legittimo sarebbe stato il rifiuto opposto dalla banca a fronte della richiesta di restituzione dei titoli avanzata dal sig. . Pt_1
In secondo luogo, la convenuta affermava che avrebbe avuto il diritto di trattenere i titoli a garanzia della restituzione di quanto dovutole dalla società F.I.CO.IM., in forza di quanto stabilito dall'art. 17 della fideiussione sottoscritta dal contestualmente alla Pt_1 costituzione del pegno.
In terzo luogo, ha dedotto che il certificato era stato oggetto di sequestro giudiziario, come riferito dallo stesso attore, per cui la banca non avrebbe potuto procedere alla restituzione.
In quarto luogo, ha evidenziato che il avrebbe dovuto rivolgere le proprie richieste Pt_1
ad succeduta nel rapporto obbligatorio di cui alla sentenza n. 938/2014 a Controparte_17 pagina 10 di 18 , in forza di un contratto di cessione pro-soluto di un pacchetto di crediti CP_8
“individuabili in blocco” avvenuto in data 20.11.2014.
Inoltre, affermava di non aver potuto procedere alla consegna del certificato in CP_1 quanto, prima della notifica della cessione (avvenuta in data 3.11.2014) le erano stati notificati in data 17.10.2014 e 22.10.2014 due diversi pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto proprio il certificato azionario. Riguardo al pignoramento promosso dal creditore _5
(RG 1749/2014), in data 12.6.2015 era stata emessa l'ordinanza di assegnazione del
[...]
certificato allo , aveva proposto opposizione e l'opposizione era stata _5 CP_1 dichiarata inammissibile con sentenza n. 569/2023; mentre, riguardo al pignoramento promosso dal creditore , in data 20.11.2015 era stata comunicata l'ordinanza CP_16
di rigetto dell'istanza di assegnazione e di improcedibilità dell'esecuzione (RG 1748/2014), impugnata da con giudizio ancora pendente. Alla luce di tali vicende, la convenuta CP_16
evidenziava come il certificato andava consegnato a poiché il pignoramento era Persona_5
stato notificato il 22.10.2014 e dunque in data precedente alla notifica del precetto da parte del nonché alla notifica dell'atto di cessione del certificato nominativo. Pt_1
Da ultimo, deduceva che il certificato non era rinvenibile nelle evidenze CP_1 informatiche della banca e che, pertanto, aveva avviato la procedura di ammortamento del titolo, conclusa con la pubblicazione del decreto di ammortamento sulla Gazzetta Ufficiale,
Parte II, del 3.9.2015 n. 101.
Ferma restando l'assenza di alcuna responsabilità in capo alla convenuta per tutte le ragioni espresse, escludeva la sussistenza di alcun nesso tra tutti i danni lamentati CP_1
dall'attore e la condotta tenuta dalla Banca, considerato, peraltro, che l'attore lamentava i danni verificatisi “sin dalla costituzione del pegno dichiarato nullo”, sebbene la costituzione del pegno , in virtù di atto del 24.07.1990 avente ad oggetto le n. 1260 azioni di partecipazione al capitale sociale della Banca, fosse un atto rimesso alla volontà della parte, al fine di ottenere l'apertura di un c/c di corrispondenza unitamente ad un fido utilizzabile dalla società
di cui era il Legale Rappresentante costituendosi altresì garante del suddetto Parte_2 rapporto bancario mediante un atto di fidejussione. La convenuta chiariva che la nullità del pegno era stata dichiarata con la sentenza n. 938/2014, la cui efficacia certamente non era retroattiva e pertanto l'attore non poteva pretendere il risarcimento di danni, a partire pagina 11 di 18 addirittura dalla costituzione in pegno.
In ordine alla richiesta di corresponsione dei dividendi, affermava che tale Controparte_1
diritto non spettava al , ma al creditore pignoratizio (e, quindi, alla banca), e che, in Pt_1 ogni caso, gli utili non erano stati percepiti neppure dalla banca e l'attore non aveva fornito prova del contrario. concludeva, quindi, per l'inammissibilità della domanda proposta in forza Controparte_1 della preclusione del giudicato ed, in subordine, per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate.
All'udienza del 20.2.2024, parte attrice deduceva che il giudizio era stato introdotto per far valere la responsabilità extracontrattuale della banca per i danni arrecati all'attore a seguito della mancata consegna dei titoli disposta dal Tribunale di Potenza e chiedeva l'acquisizione delle deduzioni difensive depositate in data 19.2.2024; parte convenuta, faceva presente che la banca non aveva potuto consegnare i titoli in quanto erano pendenti pignoramenti sui medesimi titoli e aveva ribadito l'eccezione di giudicato. Il Giudice revocava la dichiarazione di contumacia della convenuta, acquisiva la nota depositata da parte attrice in data 19.2.2024
e autorizzava parte convenuta a prendere posizione sulla nota mediante deposito telematico di memoria di replica, autorizzando le parti a depositare gli atti introduttivi e memorie relative alla questione risarcitoria per la quale era stata sollevata eccezione di giudicato da parte convenuta.
Rigettate le istanze istruttorie dell'attore e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28.11.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta. La causa veniva discussa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. all'udienza del 17.12.2024, al termine della quale era rimessa in decisione.
2. Eccezione di giudicato
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di giudicato esterno sollevata dalla convenuta che ha dedotto l'identità di “causa petendi” e “petitum” della domanda risarcitoria proposta dal nel presente giudizio con quella svolta nel giudizio concluso con la sentenza del Pt_1
Tribunale di Potenza n. 938/2014.
L'esame degli atti processuali relativi al procedimento instaurato innanzi al Tribunale di
Potenza nel 2003 e conclusosi con la sentenza n. 938/2014 del 2.10.2014 evidenzia come tale giudizio abbia avuto ad oggetto l'accertamento della nullità dell'atto costitutivo del pegno pagina 12 di 18 relativo ai certificati nominativi emessi dalla Banca Popolare Cooperativa di Pescopagano e poi convertiti nel certificato nominativo n. 2320 rappresentante n. 50.400 azioni della
[...]
per violazione del divieto sancito dall'art. 2358, II comma c.c. che Controparte_9 impedisce alle società di accettare in garanzia azioni proprie, oltre all'accertamento dell'inefficacia del pegno per omessa annotazione del vincolo pignoratizio nel libro dei soci della società emittente ai sensi dell'art. 2024 c.c. e del conseguente diritto del sig. Pt_1 alla restituzione del certificato nominativo n. 2320, oltre al diritto al “risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da quantificarsi in corso di causa e da liquidarsi anche in via equitativa ex artt.
1226 e 2056 c.c. oltre interessi e rivalutazione dal 31.3.2002 (data della prima richiesta di restituzione) al soddisfo.” .
La sentenza citata ha dichiarato la nullità del pegno relativo ai certificati nominativi di azioni convertite nel certificato nominativo intestato a n. 2320 rappresentante n. Parte_1
50.400 azioni del capitale sociale della ha condannato CP_4 Controparte_9 CP_8
a restituire all'attore il certificato nominativo ed ha rigettato la domanda risarcitoria con
[...]
la seguente motivazione “Non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento, in mancanza di prova, ed ancor prima di allegazione, di un pregiudizio giuridicamente risarcibile, ricollegabile, in via diretta ed immediata, alla condotta della (ora ”. Controparte_8 Controparte_1
La sentenza del Tribunale di Potenza veniva impugnata dal nel capo in cui Pt_1
rigettava la domanda risarcitoria e la Corte d'Appello di Potenza con la sentenza n. 555/2020 del 22.10.2020, richiamando il divieto di proporre domande nuove in appello sancito dall'art. 345 c.p.c. a tutela del principio del contraddittorio, affermava che nel caso esaminato
“l'indicazione da parte dell'appellante di fatti costitutivi posti a fondamento della domanda di risarcimento dei danni ed un'allegazione difensiva diversa da quella sviluppata ed esplorata in primo grado, tenda ad ampliare il thema decidendum ed introduca nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione che altera l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, finendo quindi per mutare la domanda stessa che si presenta come una pretesa diversa da quella originariamente proposta come tale inammissibile ai sensi dell'art. 345, I comma c.p.c.” e dichiarava inammissibile l'appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Potenza.
Il presente giudizio ha ad oggetto, invece, l'accertamento della responsabilità degli istituti di credito che dal 1992 hanno tenuto un illegittimo comportamento omissivo consistito nel rifiuto di consegnare materialmente al le 50.400 azioni della Pt_1 Controparte_4
pagina 13 di 18 S.p.a., divenute, poi, 141.120 azioni a seguito dell'incorporazione della Controparte_8
da parte di con conseguente impossibilità per il di alienare le stesse
[...] CP_1 Pt_1
sul libero mercato che, secondo la prospettazione attorea, avrebbe comportato il fallimento delle società facenti capo all'attore. I danni subiti sono stati quantificati dal come Pt_1
segue:
➢ nel valore di mercato delle azioni pari ad € 468.529,70 nel 1992, quando erano di titolarità della e poi acquisite dalla Controparte_2 [...]
nel 2000 e che questa banca avrebbe dovuto consegnare al;
nel CP_4 Pt_1 valore di mercato delle azioni pari ad € 176.000,00 nel 2014, quando erano di titolarità della Controparte_18
➢ negli importi dei dividendi delle azioni della maturati dal 1992 Controparte_4
all'anno 2000 non corrisposti a causa dell'omessa consegna delle azioni e pari all'ammontare di € 188.000,00;
➢ nell'importo di € 1.628.836,23 pari al 35% del valore aziendale calcolato sul valore iniziale della struttura aziendale (circa Lire 9.000.000.000 - Euro 4.648.112,09) con l'abbattimento del relitto a titolo di danni derivati all'impresa ed alle società Pt_1 del gruppo, conseguenti al comportamento illecito ed illegittimo della
[...]
conseguenti alla mancata consegna delle azioni ed alla mancata vendita CP_4
delle stesse sul libero mercato;
➢ nell'importo di euro 540.154,00 per la perdita del mancato utile d'impresa sul valore delle azioni dalla data del fallimento 1993 alla data dell'abrogazione dell'art.345 della legge n. 2248/1865 all'epoca vigente;
➢ nell'importo di € 250.000,00 determinato in via equitativa, a titolo di danni alla persona consistiti nella lesione della reputazione morale e dell'integrità Parte_1 psico-fisica conseguente ai comportamenti illegittimi tenuti dagli istituti di credito;
➢ nell'importo da quantificare dal tribunale con riferimento ai costi sostenuti per le azioni legali intraprese nei confronti delle banche.
Il raffronto fra le domande svolte nei due giudizi – accertamento della validità ed efficacia dell'atto di costituzione del pegno nel giudizio innanzi al Tribunale di Potenza e domanda di responsabilità extracontrattuale della banca per omessa consegna delle azioni nel presente pagina 14 di 18 giudizio- evidenzia le differenze sia di “causa petendi” che di “petitum” con conseguente infondatezza dell'eccezione preliminare di giudicato sollevata dalla convenuta. Infatti, la domanda di risarcimento del danno genericamente formulata nell'atto di citazione notificato nel 2003, ai limiti dell'inammissibilità, era circoscritta unicamente alla mancata tempestiva restituzione del certificato azionario nominativo intestato all'attore e non erano state allegate specifiche voci di danno che, all'epoca sarebbero state eventuali e solo in questo giudizio, sono state proposte in quanto attuali. In particolare, nel giudizio instaurato nel 2003 non era stata allegata l'impossibilità di procedere alla vendita dei titoli al valore di mercato in quanto era stata dedotta l'invalidità del pegno con conseguente richiesta di restituzione del certificato e non vi erano danni attuali già verificatisi, né avrebbero potuto essere richiesti danni futuri.
Inoltre, come ha precisato l'attore, i danni richiesti in questo giudizio si sono cristallizzati successivamente alle sentenze emesse dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Potenza in quanto conseguenti ad una condotta illecita della banca che non ha rispettato l'ordine del giudice di consegnare il certificato. In questo giudizio, quindi, parte attrice ha allegato l'esistenza di danni che non potevano essere previsti nel 2003 e di cui chiede il ristoro.
In particolare, nel presente giudizio per la prima volta è stato chiesto il danno derivante dalla mancata possibilità di vendita dei titoli nel libero mercato conseguente al mancato adempimento da parte della convenuta dell'ordine di consegna delle azioni contenuto nella sentenza n. 983/2014 del Tribunale di Potenza ed il danno derivante dalla risoluzione del contratto di cessione con la ammontante ad € 176.000,00. Anche il diritto alla CP_14
restituzione dei dividendi maturati dal 1992 al 2000 ed in epoca successiva a seguito delle modifiche soggettive societarie, non era stato né allegato né richiesto dal nel Pt_1 giudizio instaurato nel 2003.
Alla luce di tali argomentazioni, quindi, e facendo applicazione dei principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte di Cassazione e sintetizzati nella recente ordinanza n. 32545 del 14/12/2024 in forza dei quali “il giudicato sostanziale (art. 2909 cod. civ.) fa stato a ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso e si forma, su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che ne rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico, il che determina un effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi e il petitum (cfr. di recente Cass., sez. 2, 21/02/2019, n. pagina 15 di 18 5138). L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, di
“petitum” e di “causa petendi”» (Cass., sez. 1, 24/03/2014, n. 6830; conforme Cass., sez. 07/06/2021,
n. 15817; Cass., sez. 03/07/2024, n. 18232) e che rimarcano la necessità chele controversie intercorse fra le “stesse parti” abbiano riguardato il “medesimo rapporto giuridico” (cfr. Cass., sez. U,
16/06/2006, n. 13916; Cass., sez. 2, 10/01/2019, n. 484; Cass., sez. 3, 14/09/2022, n. 27013;
Cass., sez. 3, 24/03/2023, n. 8445) deve essere rigettata l'eccezione di giudicato sollevata da parte convenuta.
Nel merito la domanda attorea è infondata e non merita accoglimento in quanto non sussistono gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale dedotta.
La domanda risarcitoria, infatti, può essere accolta sole se parte attrice, su cui incombe l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie illecita, dimostri, tra l'altro, che la mancata restituzione del certificato e, poi, dei titoli, abbia provocato nel suo patrimonio pregiudizi che non si sarebbero verificati ove i titoli fossero stati tempestivamente consegnati.
La risarcibilità del danno dipende, dunque, dall'esistenza di tutti gli elementi dell'illecito aquiliano, che non possono ritenersi sussistenti nel caso di specie, per le ragioni che si vanno ad esporre.
L'esame della documentazione versata in atti, alla luce delle contestazioni svolte dalla convenuta, non contrastate da parte attrice, evidenzia l'insussistenza di una condotta illecita della banca che non aveva potuto restituire le azioni al a causa, dapprima della Pt_1
notifica all'ordinanza di sequestro dei titoli azionari emessa dal Tribunale di Benevento su richiesta della UR FA , con la quale la banca era stata Parte_1
nominata custode giudiziale e poi della dichiarazione del fallimento, successivamente revocata in data 21.03.2001. Inoltre, a seguito dell'emissione della sentenza di condanna della banca alla consegna del certificato nominativo, la banca sporgeva denuncia di smarrimento del certificato e poi procedimento di ammortamento (doc. 14 fascicolo attoreo e provvedimento di ammortamento allegato alla comparsa di costituzione), smarrimento verosimilmente verificatosi in seguito alle trasformazioni societarie che hanno coinvolto le banche. Infine, prima della notifica della cessione e del precetto per la riconsegna, avvenuta in data 3.11.2014, erano stati notificati alla due diversi pignoramenti presso terzi, CP_4
rispettivamente in data 17.10.2014 e 22.10.2014 promossi rispettivamente dal CP_16 pagina 16 di 18 e dallo ed in data 12.06.2015 era stata emessa l'ordinanza di assegnazione del Persona_5
certificato allo (R.G. 1749/14), ordinanza impugnata dalla Con riferimento, _5 CP_4
invece, alla posizione del in data 20.11.2015 era stata comunicata l'ordinanza di CP_16 rigetto dell'istanza di assegnazione e di improcedibilità dell'esecuzione R.G. 1748/14, provvedimento impugnato dallo stesso e concluso con la sentenza n. 569/2023 CP_16
pubblicata in data 2.05.2023 che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione promossa dalla avverso il pignoramento promosso dallo . La banca evidenziava che, in mancanza CP_4 _5
di una riforma della pronuncia in appello, il certificato avrebbe dovuto essere consegnato allo poiché il pignoramento era stato notificato alla banca il 22.10.2014 e dunque in data _5
precedente alla notifica del precetto da parte del nonché alla notifica dell'atto di Pt_1
cessione del 24.10.2014 del certificato nominativo alla di cui era socio CP_14 Pt_1 accomandatario (doc. n. 14 fascicolo attoreo).
Tali circostanze dedotte da entrambe le parti e, pertanto, pacifiche in quanto non contestate oltre che desumibili dalla documentazione versata in atti denotano l'insussistenza di una condotta illegittima imputabile alla banca di omessa consegna all'attore delle azioni della
. Controparte_4
Le trasformazioni soggettive delle banche che si sono succedute durante le vicende che hanno interessato il sig. hanno avuto come denominatore comune un ruolo di custodia dei Pt_1
titoli da parte delle banche, conseguenti al susseguirsi di provvedimenti giudiziali di sequestro, di fallimento delle società facenti capo al , di terzi destinatari di notifiche Pt_1
di atti di pignoramenti a carico del , che non consentono di ravvisare una condotta Pt_1
illegittima della convenuta.
In mancanza di una condotta illecita della banca si ritiene superfluo esaminare tutti i danni lamentati dall'attore che si ritengono sforniti di prova in ordine alla loro verificazione oltre che non collegati causalmente all'asserito comportamento illecito.
Alla luce di tali argomentazioni, quindi, devono essere rigettate le domande attoree.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, che ha aggiornato il D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto nonché dell'attività effettivamente svolta, e, quindi, applicando i parametri minimi per tutte le fasi considerato pagina 17 di 18 che la controversia ha natura documentale e che la fase decisoria è consistita nella discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, VI sezione civile, nella persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
a. rigetta le domande attoree;
b. condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali che liquida € 24.668,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Milano, 16 febbraio 2025
Il Giudice Anna Giorgia Carbone
pagina 18 di 18