TRIB
Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/11/2025, n. 15639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15639 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr.ssa MA EN Presidente
- Dr.ssa OM BA Giudice rel.
- Dr.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. RGAC 48831/2024, vertente
TRA
- nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Elisabetta De Fazi ed Antonella Passerini, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- nata a [...] il [...] ( , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Segat, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
CONCLUSIONI: all'udienza del 14.10.2025 le parti rassegnavano conclusioni comuni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato e notificato, unitamente a decreto di fissazione udienza, il sig. adiva l'intestato Tribunale evidenziando che aveva contratto matrimonio civile Pt_1 con la signora in Roma in data 14 dicembre 2013 (trascritto nei registri degli CP_1 atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2013, atto n 00293 parte 1, serie 53), dal quale era nata la figlia (20 dicembre 2011). Per_1
Venuta meno la comunione materiale e spirituale, i coniugi decidevano di separarsi e con sentenza n. 5822/2023 pubbl. il 12/04/2023 il Tribunale di Roma pronunciava la loro separazione personale
Decorsi i termini di legge, parte ricorrente chiedeva fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Nelle more del procedimento, si costituiva in giudizio la signora la quale CP_1 aderiva alla domanda di parte ricorrente, formulando le medesime conclusioni. 2
In data 07.10.2025 le parti depositavano note scritte congiunte contenti le condizioni con le quali intendevano regolare i loro rapporti, chiedendone l'accoglimento:
“
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 12 dicembre 2013 regolarmente trascritto presso i registri dello Stato civile del Comune di Roma, dell'anno 2013, con atto n 00293 parte 1, serie 53 tra i Sig.ri e Parte_1 [...] ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di Roma di procedere alla trascrizione CP_1 dell'emananda sentenza;
2. confermare l'affidamento condiviso della figlia minore in favore di entrambi Per_1
i genitori, con collocazione prevalente della stessa con la madre nell'abitazione familiare;
3. confermare il diritto di assegnazione stabilito in favore della Sig.ra
[...] della casa coniugale di Via E. Boezi 92 in ragione della convivenza della CP_1 madre con Per_1
4. stabilire che
a) il padre starà con la minore a fine settimana alternati dalle ore 15.00 del venerdì o dal diverso orario di uscita scolastico alle ore 21 (dopo cena) del lunedì;
b) dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita scolastico del mercoledì al giovedì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 10.00 in caso di chiusura scolastica);
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie e di fine anno in modo tale da alternare negli anni le principali festività;
d) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali;
e) per quindici giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche estive da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno e a condizione di reciprocità con la stessa, con la precisazione che in difetto di accordo il padre terrà con sé dal 1° Per_1 al 15 agosto negli anni pari e dal 16 al 31 agosto negli anni dispari e la madre viceversa;
5. confermare l'obbligo da parte del Sig. di corrispondere un assegno mensile Pt_1 di 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili a titolo di contributo di mantenimento per la figlia oltre rivalutazione Istat come per legge, da corrispondersi entro il 5 di Per_1 ogni mese;
6. confermare l'obbligo di entrambi i coniugi di provvedere nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie inerenti quali mediche non Per_1 coperte da Servizio Sanitario Nazionale, universitarie, viaggi di studio e di lingua, e sportive, come da Protocollo del Tribunale di Roma. Tali spese dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e corredate di idonea documentazione”.
All'udienza del 21.10.2025 il Giudice Delegato, letti gli atti e l'accordo depositato, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
Tanto premesso, vista la documentazione prodotta dalle parti e l'accordo da queste raggiunto depositato in data 7.10.2025 e ribadito nelle note scritte per l'udienza del
21.10.2025, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, dei termini di legge dalla data della pronuncia della sentenza n. 5822/2023 pubbl. il 3
12/04/2023 del Tribunale di Roma;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.
2, lettera b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Spese di lite
Motivi di equità giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 48831/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Roma in data 14 dicembre 2013 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2013, atto n 00293 parte 1, serie 53) tra nato a [...] il Parte_1
02/05/1971 ( ), e nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
14/07/1971 ( , alle condizioni dalle stesse concordate depositate C.F._2 in data 7.10.2025 e ribadite nelle note scritte per l'udienza del 21.10.2025.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 24.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
OM BA MA EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr.ssa MA EN Presidente
- Dr.ssa OM BA Giudice rel.
- Dr.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. RGAC 48831/2024, vertente
TRA
- nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Elisabetta De Fazi ed Antonella Passerini, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- nata a [...] il [...] ( , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Segat, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
CONCLUSIONI: all'udienza del 14.10.2025 le parti rassegnavano conclusioni comuni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato e notificato, unitamente a decreto di fissazione udienza, il sig. adiva l'intestato Tribunale evidenziando che aveva contratto matrimonio civile Pt_1 con la signora in Roma in data 14 dicembre 2013 (trascritto nei registri degli CP_1 atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2013, atto n 00293 parte 1, serie 53), dal quale era nata la figlia (20 dicembre 2011). Per_1
Venuta meno la comunione materiale e spirituale, i coniugi decidevano di separarsi e con sentenza n. 5822/2023 pubbl. il 12/04/2023 il Tribunale di Roma pronunciava la loro separazione personale
Decorsi i termini di legge, parte ricorrente chiedeva fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Nelle more del procedimento, si costituiva in giudizio la signora la quale CP_1 aderiva alla domanda di parte ricorrente, formulando le medesime conclusioni. 2
In data 07.10.2025 le parti depositavano note scritte congiunte contenti le condizioni con le quali intendevano regolare i loro rapporti, chiedendone l'accoglimento:
“
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 12 dicembre 2013 regolarmente trascritto presso i registri dello Stato civile del Comune di Roma, dell'anno 2013, con atto n 00293 parte 1, serie 53 tra i Sig.ri e Parte_1 [...] ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di Roma di procedere alla trascrizione CP_1 dell'emananda sentenza;
2. confermare l'affidamento condiviso della figlia minore in favore di entrambi Per_1
i genitori, con collocazione prevalente della stessa con la madre nell'abitazione familiare;
3. confermare il diritto di assegnazione stabilito in favore della Sig.ra
[...] della casa coniugale di Via E. Boezi 92 in ragione della convivenza della CP_1 madre con Per_1
4. stabilire che
a) il padre starà con la minore a fine settimana alternati dalle ore 15.00 del venerdì o dal diverso orario di uscita scolastico alle ore 21 (dopo cena) del lunedì;
b) dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita scolastico del mercoledì al giovedì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 10.00 in caso di chiusura scolastica);
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie e di fine anno in modo tale da alternare negli anni le principali festività;
d) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali;
e) per quindici giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche estive da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno e a condizione di reciprocità con la stessa, con la precisazione che in difetto di accordo il padre terrà con sé dal 1° Per_1 al 15 agosto negli anni pari e dal 16 al 31 agosto negli anni dispari e la madre viceversa;
5. confermare l'obbligo da parte del Sig. di corrispondere un assegno mensile Pt_1 di 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili a titolo di contributo di mantenimento per la figlia oltre rivalutazione Istat come per legge, da corrispondersi entro il 5 di Per_1 ogni mese;
6. confermare l'obbligo di entrambi i coniugi di provvedere nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie inerenti quali mediche non Per_1 coperte da Servizio Sanitario Nazionale, universitarie, viaggi di studio e di lingua, e sportive, come da Protocollo del Tribunale di Roma. Tali spese dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e corredate di idonea documentazione”.
All'udienza del 21.10.2025 il Giudice Delegato, letti gli atti e l'accordo depositato, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
Tanto premesso, vista la documentazione prodotta dalle parti e l'accordo da queste raggiunto depositato in data 7.10.2025 e ribadito nelle note scritte per l'udienza del
21.10.2025, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, dei termini di legge dalla data della pronuncia della sentenza n. 5822/2023 pubbl. il 3
12/04/2023 del Tribunale di Roma;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.
2, lettera b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Spese di lite
Motivi di equità giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 48831/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Roma in data 14 dicembre 2013 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2013, atto n 00293 parte 1, serie 53) tra nato a [...] il Parte_1
02/05/1971 ( ), e nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
14/07/1971 ( , alle condizioni dalle stesse concordate depositate C.F._2 in data 7.10.2025 e ribadite nelle note scritte per l'udienza del 21.10.2025.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 24.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
OM BA MA EN