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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/11/2025, n. 4788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4788 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa NT NO, nella causa iscritta al n. 9596/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1 Parte_2 Parte_3
e
[...] Parte_4
(avv. TRUGLIO FRANCESCO)
- ricorrenti -
CONTRO
Controparte_1
- resistente contumace -
Avente ad oggetto: altre ipotesi
A seguito dell'udienza del 5.11.2025, per la quale si dà atto che le ricorrenti hanno depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- condanna il , in persona del pro tempore, all'emissione Controparte_1 CP_2 della “carta docenti” in favore di e all'assegnazione sulla medesima Parte_1 della somma di € 1.500,00 per gli aa. ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/22, oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
all'emissione della “carta docenti” in favore di
[...]
e all'assegnazione sulla medesima della somma di € 2.500,00 per gli aa. ss. Parte_2
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/22, oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
all'emissione della “carta docenti” in favore di Parte_3
e all'assegnazione sulla medesima della somma di € 2.500,00 per gli aa. ss. 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 e 2021/22, oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
all'emissione della “carta docenti” in favore di e all'assegnazione sulla medesima Parte_4 della somma di € 2.500,00 per gli aa. ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/22, oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
- condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al pagamento Controparte_1 delle spese processuali in favore delle ricorrenti, che liquida in tal misura in € 2.109,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore delle ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.07.2023, le ricorrenti in epigrafe deducevano di essere state assunte, con la qualifica di educatrici, e di svolgere il servizio alle dipendenze del Controparte_1
nel profilo professionale del personale educativo, classe di concorso PPPP (educatori nei
[...] convitti ed educandati); lamentavano di non aver mai goduto della cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del
23.09.2015), attese le mansioni di educatrici e non di docenti;
deducevano, dunque, le ricorrenti,
l'illegittimità di tale diniego e chiedevano che il Tribunale riconoscesse il loro diritto a ottenere il beneficio della Carta Docenti, con valore di € 500,00 per gli anni scolastici analiticamente indicati in ricorso e condannasse il convenuto al relativo pagamento, col favore delle spese di lite. CP_1
Il , benché ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio e Controparte_1 pertanto se ne dichiara la contumacia.
Superflua ogni ulteriore attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le ricorrenti hanno depositato le relative note per l'udienza del 5.11.2025 e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicate.
L'istituto della “Carta Docente” è disciplinato dalla L. n. 107/2015, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che
«al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al Controparte_3 profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile». Orbene, l'interpretazione dell'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015, offerta dal , che esclude il personale educativo dal Controparte_1 beneficio economico della carta del docente, si pone in contrasto con il principio, sancito dalla Suprema
Corte, secondo il quale: “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l.
n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi” (cfr. Cass. Ord. Sez. L
Num. 9895/ 2024).
Applicati i superiori principi alle fattispecie in esame, ed adottate le conseguenti statuizioni di condanna a favore delle parti ricorrenti per ciascuno degli anni scolastici indicati nel ricorso, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2024, come modificato dal D.M. n. 147 del
13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 ad €
26.000), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, con distrazione in favore del procuratore delle ricorrenti, dichiaratosi antistatario, che ne ha fatto richiesta già nell'atto introduttivo.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 5.11.2025
La Giudice del Lavoro
NT NO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa NT NO, nella causa iscritta al n. 9596/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1 Parte_2 Parte_3
e
[...] Parte_4
(avv. TRUGLIO FRANCESCO)
- ricorrenti -
CONTRO
Controparte_1
- resistente contumace -
Avente ad oggetto: altre ipotesi
A seguito dell'udienza del 5.11.2025, per la quale si dà atto che le ricorrenti hanno depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- condanna il , in persona del pro tempore, all'emissione Controparte_1 CP_2 della “carta docenti” in favore di e all'assegnazione sulla medesima Parte_1 della somma di € 1.500,00 per gli aa. ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/22, oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
all'emissione della “carta docenti” in favore di
[...]
e all'assegnazione sulla medesima della somma di € 2.500,00 per gli aa. ss. Parte_2
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/22, oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
all'emissione della “carta docenti” in favore di Parte_3
e all'assegnazione sulla medesima della somma di € 2.500,00 per gli aa. ss. 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 e 2021/22, oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
all'emissione della “carta docenti” in favore di e all'assegnazione sulla medesima Parte_4 della somma di € 2.500,00 per gli aa. ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/22, oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
- condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al pagamento Controparte_1 delle spese processuali in favore delle ricorrenti, che liquida in tal misura in € 2.109,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore delle ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.07.2023, le ricorrenti in epigrafe deducevano di essere state assunte, con la qualifica di educatrici, e di svolgere il servizio alle dipendenze del Controparte_1
nel profilo professionale del personale educativo, classe di concorso PPPP (educatori nei
[...] convitti ed educandati); lamentavano di non aver mai goduto della cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del
23.09.2015), attese le mansioni di educatrici e non di docenti;
deducevano, dunque, le ricorrenti,
l'illegittimità di tale diniego e chiedevano che il Tribunale riconoscesse il loro diritto a ottenere il beneficio della Carta Docenti, con valore di € 500,00 per gli anni scolastici analiticamente indicati in ricorso e condannasse il convenuto al relativo pagamento, col favore delle spese di lite. CP_1
Il , benché ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio e Controparte_1 pertanto se ne dichiara la contumacia.
Superflua ogni ulteriore attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le ricorrenti hanno depositato le relative note per l'udienza del 5.11.2025 e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicate.
L'istituto della “Carta Docente” è disciplinato dalla L. n. 107/2015, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che
«al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al Controparte_3 profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile». Orbene, l'interpretazione dell'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015, offerta dal , che esclude il personale educativo dal Controparte_1 beneficio economico della carta del docente, si pone in contrasto con il principio, sancito dalla Suprema
Corte, secondo il quale: “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l.
n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi” (cfr. Cass. Ord. Sez. L
Num. 9895/ 2024).
Applicati i superiori principi alle fattispecie in esame, ed adottate le conseguenti statuizioni di condanna a favore delle parti ricorrenti per ciascuno degli anni scolastici indicati nel ricorso, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2024, come modificato dal D.M. n. 147 del
13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 ad €
26.000), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, con distrazione in favore del procuratore delle ricorrenti, dichiaratosi antistatario, che ne ha fatto richiesta già nell'atto introduttivo.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 5.11.2025
La Giudice del Lavoro
NT NO