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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 531/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente BARBA VINCENZO, Relatore FIMMANO' FRANCESCO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2280/2023 depositato il 27/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10690/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39 e pubblicata il 03/10/2022 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200093112502000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appello, depositato in data 27.04.2023, verte su una controversia (RGA 8713/2021), relativa a una cartella di pagamento IRPEF 2016, notificata al contribuente, che era stata oggetto di una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma (sentenza n. 10690, sezione 39, pronunciata il
15.09.2022, depositata il 3 ottobre 2022) con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso originario, avanzato in data 16.12.2021, per la mancanza di prova della notifica del medesimo, all'ente impositore, secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 20 D.lgs. 546/1992.
Più precisamente, come affermato in sentenza, “Con ricorso diretto all' Agenzia delle Entrate
Ricorrente_1Direzione provinciale I di ROMA, depositato il 16 dicembre 2021, l'avv. , in proprio e quale difensore di sé stesso, ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720200093112502/000, notificata in data 17 settembre 2021 via PEC 24.09.2021, per con la quale la Agenzia delle Entrate, a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR 600/1972 della dichiarazione dei redditi del ricorrente, richiede il versamento di Imposta IRPEF e relative addizionali arretrate e interessi per complessivi € 4.412,25, oltre sanzioni edittali nella illegittima misura del 30% per la ulteriore somma di circa € 1.228,10, per complessivi € 5.640,35.”
L'appellante, nel chiedere di riformare la sentenza e/o rimettere la causa innanzi al giudice di primo grado, sostiene che le notifiche erano invece presenti e documentate tramite il sistema SIGIT, e che la sentenza di primo grado non ha rispettato le regole procedurali, privando il contribuente del diritto al contraddittorio.
Risultano poi nel merito contestati:
La notifica della cartella tramite PEC da indirizzo non valido;
La mancata notifica della “Comunicazione di Irregolarità” propedeutica, asseritamente obbligatoria secondo la legge;
La mancata motivazione delle rettifiche al credito IRPEF e alle maggiori imposte richieste;
Il mancato rispetto delle procedure di emissione e iscrizione a ruolo secondo gli artt. 36 bis DPR
600/1973 e D.lgs. 462/1997.
In data 19.12.2023 si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate con atto di controdeduzioni, dal quale si apprende in via preliminare, come contro la medesima cartella di pagamento oggetto dell'appello, esista un'altra causa intentata con ricorso dal medesimo contribuente.
Si fa riferimento al ricorso contrassegnato dal R.G.A. n. 529/2022, definito con la sentenza n.
10710/39/22, depositata il 03.10.2022, e prodotta in copia innanzi a questa Corte, attraverso cui la sezione 39 della CTP di Roma, aveva respinto nel merito il ricorso del contribuente.
Sostiene parte convenuta di non essersi costituita nell'ambito del primo grado del presente giudizio, ma di averlo fatto nell'ambito dell'altro ricorso definito con la sentenza a sé favorevole come sopra detto, concludendo dunque con una prima richiesta avanzata a questa Corte, di dichiarare inammissibile l'appello “per violazione del principio del ne bis in idem, essendosi la Commissione
Tributaria Provinciale di Roma pronunciata sulla legittimità della cartella con sentenza passata in giudicato n. 10710/39/22, depositata il 03/10/2022”.
L'Agenzia col suo atto costitutivo chiede, in alternativa alla prima soluzione proposta, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello “per mancata notifica dell'atto introduttivo alla Scrivente in violazione dell'art. 21 del D.lgs. n. 546/1992”, così rimarcando la legittimità della sentenza appellata.
All'esito della pubblica udienza del 17.11.2025, la decisione della causa veniva riservata ex art. 35 D.
Lgs. 546/92.
Alla camera di consiglio del 23.01.2026, veniva sciolta la riserva e decisa la causa.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
Risulta documentalmente accertato che le due distinte cause attivate dal contribuente in primo grado abbiano ad oggetto la medesima cartella di pagamento, così come risulta accertato come la sentenza di primo grado appellata in questa sede e l'altra sopra indicata siano state pronunciate dal medesimo collegio, seppure con diverso giudice relatore, all'esito della medesima udienza ed, infine, siano state depositate in pari data.
Risultando dunque, in assenza di riscontri contrari, valida la ragione addotta da parte convenuta, riguardante la definitività della sentenza n. 10710/39/22, depositata il 03.10.2022, in quanto non impugnata, la debenza di quanto dovuto all'Erario dal contribuente risulta oramai immodificabile e dunque il presente appello deve essere dichiarato inammissibile, indipendentemente e senza dovere affrontare le doglianze nel merito avanzate dall'appellante, per il divieto del ne bis in idem.
Con riferimento alle spese deve ritenersi applicabile il generale criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, sciolta la riserva in data 23 gennaio 2026, dichiara inammissibile l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 700,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente BARBA VINCENZO, Relatore FIMMANO' FRANCESCO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2280/2023 depositato il 27/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10690/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39 e pubblicata il 03/10/2022 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200093112502000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appello, depositato in data 27.04.2023, verte su una controversia (RGA 8713/2021), relativa a una cartella di pagamento IRPEF 2016, notificata al contribuente, che era stata oggetto di una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma (sentenza n. 10690, sezione 39, pronunciata il
15.09.2022, depositata il 3 ottobre 2022) con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso originario, avanzato in data 16.12.2021, per la mancanza di prova della notifica del medesimo, all'ente impositore, secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 20 D.lgs. 546/1992.
Più precisamente, come affermato in sentenza, “Con ricorso diretto all' Agenzia delle Entrate
Ricorrente_1Direzione provinciale I di ROMA, depositato il 16 dicembre 2021, l'avv. , in proprio e quale difensore di sé stesso, ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720200093112502/000, notificata in data 17 settembre 2021 via PEC 24.09.2021, per con la quale la Agenzia delle Entrate, a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR 600/1972 della dichiarazione dei redditi del ricorrente, richiede il versamento di Imposta IRPEF e relative addizionali arretrate e interessi per complessivi € 4.412,25, oltre sanzioni edittali nella illegittima misura del 30% per la ulteriore somma di circa € 1.228,10, per complessivi € 5.640,35.”
L'appellante, nel chiedere di riformare la sentenza e/o rimettere la causa innanzi al giudice di primo grado, sostiene che le notifiche erano invece presenti e documentate tramite il sistema SIGIT, e che la sentenza di primo grado non ha rispettato le regole procedurali, privando il contribuente del diritto al contraddittorio.
Risultano poi nel merito contestati:
La notifica della cartella tramite PEC da indirizzo non valido;
La mancata notifica della “Comunicazione di Irregolarità” propedeutica, asseritamente obbligatoria secondo la legge;
La mancata motivazione delle rettifiche al credito IRPEF e alle maggiori imposte richieste;
Il mancato rispetto delle procedure di emissione e iscrizione a ruolo secondo gli artt. 36 bis DPR
600/1973 e D.lgs. 462/1997.
In data 19.12.2023 si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate con atto di controdeduzioni, dal quale si apprende in via preliminare, come contro la medesima cartella di pagamento oggetto dell'appello, esista un'altra causa intentata con ricorso dal medesimo contribuente.
Si fa riferimento al ricorso contrassegnato dal R.G.A. n. 529/2022, definito con la sentenza n.
10710/39/22, depositata il 03.10.2022, e prodotta in copia innanzi a questa Corte, attraverso cui la sezione 39 della CTP di Roma, aveva respinto nel merito il ricorso del contribuente.
Sostiene parte convenuta di non essersi costituita nell'ambito del primo grado del presente giudizio, ma di averlo fatto nell'ambito dell'altro ricorso definito con la sentenza a sé favorevole come sopra detto, concludendo dunque con una prima richiesta avanzata a questa Corte, di dichiarare inammissibile l'appello “per violazione del principio del ne bis in idem, essendosi la Commissione
Tributaria Provinciale di Roma pronunciata sulla legittimità della cartella con sentenza passata in giudicato n. 10710/39/22, depositata il 03/10/2022”.
L'Agenzia col suo atto costitutivo chiede, in alternativa alla prima soluzione proposta, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello “per mancata notifica dell'atto introduttivo alla Scrivente in violazione dell'art. 21 del D.lgs. n. 546/1992”, così rimarcando la legittimità della sentenza appellata.
All'esito della pubblica udienza del 17.11.2025, la decisione della causa veniva riservata ex art. 35 D.
Lgs. 546/92.
Alla camera di consiglio del 23.01.2026, veniva sciolta la riserva e decisa la causa.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
Risulta documentalmente accertato che le due distinte cause attivate dal contribuente in primo grado abbiano ad oggetto la medesima cartella di pagamento, così come risulta accertato come la sentenza di primo grado appellata in questa sede e l'altra sopra indicata siano state pronunciate dal medesimo collegio, seppure con diverso giudice relatore, all'esito della medesima udienza ed, infine, siano state depositate in pari data.
Risultando dunque, in assenza di riscontri contrari, valida la ragione addotta da parte convenuta, riguardante la definitività della sentenza n. 10710/39/22, depositata il 03.10.2022, in quanto non impugnata, la debenza di quanto dovuto all'Erario dal contribuente risulta oramai immodificabile e dunque il presente appello deve essere dichiarato inammissibile, indipendentemente e senza dovere affrontare le doglianze nel merito avanzate dall'appellante, per il divieto del ne bis in idem.
Con riferimento alle spese deve ritenersi applicabile il generale criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, sciolta la riserva in data 23 gennaio 2026, dichiara inammissibile l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 700,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.