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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1331/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 16/06/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
EL NA, Giudice monocratico in data 16/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 24457/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249036984881000 DIRITTO ANNUALE 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249036984881000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10827/2025 depositato il
16/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accoglimento del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.
Resistenti: Rigetto del ricorso con condanna alla rifusione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in oggetto fu prodotta impugnazione avverso l'atto impositivo come da epigrafe deducendosene l'illegittimità in quanto infondato in fatto e in diritto. Fu eccepito in particolare: 1) la mancata notifica degli prodromici atti;
2) la prescrizione del credito erariale in contestazione.
Si costituirono gli uffici resistenti, contestando in fatto e in diritto ogni deduzione di parte avversa.
Indi acquisiti gli atti tempestivamente prodotti sulle conclusioni nei sensi sopra riportati questa Corte ha adottato la deliberazione, come da dispositivo e motivi qui contenuti, all'odierna udienza svoltasi con le formalità della camera di consiglio, nella ricorrenza di ogni requisito previsto dalla detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare devesi dichiarare la rituale proposizione del ricorso nei termini e modi di legge.
Questo Collegio, ritiene, tuttavia, che le censure riportate in ricorso non risultano fondate, risultando agli atti di causa idonea prova documentale circa la rituale notifica degli atti prodomici a quello oggetto della presente impugnazione (vedansi atti impositivi allegati al fascicolo di parte resistente - Agenzia Entrate -
Riscossione).
Sussiste, pertanto, il presupposto fattuale ai fini dell'esazione oggetto di causa, di guisa che l'atto impugnato deve ritenersi legittimo.
Quanto innanzi rappresentato rende superfluo ogni ulteriore esame in ordine agli altri motivi di doglianza per come esposti nel proposto gravame.
Le spese del presente giudizio vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 per compensi nei confronti di ciascuna parte resistente costituita, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 16/06/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
EL NA, Giudice monocratico in data 16/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 24457/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249036984881000 DIRITTO ANNUALE 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249036984881000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10827/2025 depositato il
16/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accoglimento del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.
Resistenti: Rigetto del ricorso con condanna alla rifusione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in oggetto fu prodotta impugnazione avverso l'atto impositivo come da epigrafe deducendosene l'illegittimità in quanto infondato in fatto e in diritto. Fu eccepito in particolare: 1) la mancata notifica degli prodromici atti;
2) la prescrizione del credito erariale in contestazione.
Si costituirono gli uffici resistenti, contestando in fatto e in diritto ogni deduzione di parte avversa.
Indi acquisiti gli atti tempestivamente prodotti sulle conclusioni nei sensi sopra riportati questa Corte ha adottato la deliberazione, come da dispositivo e motivi qui contenuti, all'odierna udienza svoltasi con le formalità della camera di consiglio, nella ricorrenza di ogni requisito previsto dalla detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare devesi dichiarare la rituale proposizione del ricorso nei termini e modi di legge.
Questo Collegio, ritiene, tuttavia, che le censure riportate in ricorso non risultano fondate, risultando agli atti di causa idonea prova documentale circa la rituale notifica degli atti prodomici a quello oggetto della presente impugnazione (vedansi atti impositivi allegati al fascicolo di parte resistente - Agenzia Entrate -
Riscossione).
Sussiste, pertanto, il presupposto fattuale ai fini dell'esazione oggetto di causa, di guisa che l'atto impugnato deve ritenersi legittimo.
Quanto innanzi rappresentato rende superfluo ogni ulteriore esame in ordine agli altri motivi di doglianza per come esposti nel proposto gravame.
Le spese del presente giudizio vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 per compensi nei confronti di ciascuna parte resistente costituita, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.