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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/07/2025, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8963/2022 RG fissata all'udienza del 01/07/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. MANGIONE Parte_1
ANDREA
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
1) dichiarare che la ricorrente ha realmente svolto attività di tipo agricolo per conto terzi nel 2020 per un totale di giornate OTD pari a 102;
2) per l'effetto, ordinare la sua iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
3) di conseguenza, condannare l' al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola relative CP_1 al 2020;
In punto di fatto ha rappresentato che:
1) La ricorrente svolge abitualmente l'attività di bracciante agricola stagionale, a tanto essendosi dedicata nell'intero corso dell'intera propria vita professionale, come emerge dall'allegato estratto conto previdenziale;
2) in detto contesto, la stessa ha intrattenuto rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze della Marulla Società Cooperativa Agricola, c.f./p.iva , con sede legale in P.IVA_1
1 Copertino (Le) alla via San Cosimo n. 67, nel 2020 nei mesi da maggio a ottobre per 102 giornate lavorative, come risulta dai relativi cedolini paga;
3) nel dettaglio, la deducente si è occupata della raccolta olive, pulizia terreni da potatura, manutenzione impianto irriguo, coltivazione di ortaggi vari (zucchine, peperoni, melanzane, fagiolini, etc.), presso i terreni nella disponibilità datoriale ubicati in agro di Copertino alla via Santa Barbara in Contrada Marulla, estesi per oltre ha 60;
4) nel disbrigo di tali incombenze, ella ha osservato un orario lavorativo di circa sei ore al dì (dalle 6,00/7,00 alle 12,00/13,00 circa a seconda delle stagioni), osservando le direttive impartite dal sig. Parte_2
e referente della Cooperativa, il quale provvedeva altresì all'erogazione della retribuzione di circa € 50,00 giornalieri, quantunque versati con sistematico ritardo rispetto alle tempistiche prefissate (a fine settimana) e sovente in misura parziale;
5) sennonché, l' resistente ha disconosciuto le prestazioni lavorative dinanzi richiamate, giusto CP_2 provvedimento del 20/01/2022 notificato in data 16/02/2022;
6) il disconoscimento è stato tempestivamente impugnato in sede giustiziale con ricorso del 16/03/2022 innanzi alla Commissione Prov.le CISOA, la quale si è pronunciata negativamente con delibera del 27/06/2022;
7) in conseguenza di quanto testé rappresentato, alla lavoratrice è stata altresì negata la percezione dell'indennità di disoccupazione agricola inerente al 2020.
Ha eccepito l'erroneità delle valutazioni condotte in sede ispettiva nonché carenza motivazionale e istruttoria dell'azione amministrativa di CP_1
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato eccependo decadenza ex CP_1 art. 22 dl 7/1970.
1. La presente controversia si inserisce in un vasto filone contenzioso che ha interessato la presente ditta. Va premesso altresì come risulti che il sig. (unitamente ad altri Parte_2 soggetti) abbia patteggiato la pena a seguito di procedimento penale azionato per i fatti oggetto del verbale ispettivo. Tale pronuncia non fa stato nel presente giudizio.
Va altresì aggiunto come il presente giudizio verta sul rapporto e non sull'atto e quindi come siano irrilevanti vizi dedotti e teoricamente riconducibili al paradigma della l. 241/1990.
2. Il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento
2 dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. (In applicazione di tale principio, la
S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell i cui funzionari CP_1 avevano personalmente esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341).
Così si esprime Cass. 23800/2014.
Inoltre, Cass. 27210/2017 (pg. 5 penultimo paragrafo) ha fatto presente che - per risalente orientamento (così letteralmente) - le “dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, […] possono costituire elementi probatori sufficienti ai fini della decisione della causa”.
Sul punto, Cass. 14181/2017 ha ulteriormente precisato che: corre obbligo rilevare che la genuinità delle dichiarazioni rese in sede ispettiva può essere apprezzata maggiormente dal giudice di merito rispetto al contenuto delle successive prove testimoniali, soprattutto quando l'indagine compiuta al riguardo è adeguatamente motivata, […]. Si è, infatti, affermato (Cass. sez. lav. n. 15073 del 6/6/2008) che "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori." (conf. a Cass. sez. lav. n. 3525 del 22/2/2005 e da ultimo v. Cass. sez. lav. n. 13054 del 10/6/2014 sulla insindacabilità, in sede di legittimità, del "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato).
Ancora Cass. 15796/2017 ha rammentato che: il verbale ispettivo, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando,
3 comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (Cass.
n. 23800 del 07/11/2014; Cass. 14965 del 06/09/2012; Cass. 9251 del 19/04/2010 ex multis).
3. Appare ora necessario fare una sintesi delle risultanze ispettive.
Il verbale prodotto attesta alcuni punti fermi: il formalmente amministratore della cooperativa, è soggetto che ignora totalmente o Per_1 quasi l'attività della cooperativa stessa;
la cooperativa era priva di qualsiasi riscontro documentale rispetto all'attività svolta;
la gestione era assolutamente antieconomica;
la società non aveva un conto economico;
non esiste prova di come siano stati gestiti gli incassi dichiarati come ricevuti dato che per alcuni anni si parla di fatture per vendite e corrispettivi di oltre centomila euro (oltre trecentomila nel
2019); il nulla ha dichiarato di sapere in proposito;
Tes_1 la stessa produzione dichiarata per l'iscrizione della cooperativa si basa su atti non conformi, in quanto si cedono frutti pendenti non nella disponibilità dei cedenti (pg 42 ss. del rapporto ispettivo); viene sistematicamente violata la normativa in tema di pagamenti tracciati;
come rilevato a pg. 45 del verbale ispettivo la stessa disponibilità giuridica dei terreni è contornata in maniera poco trasparente.
Il verbale dà atto anche dei seguenti accessi:
- Giorno 16 luglio 2020; verso le ore 12.30 veniva svolto un accesso ispettivo come sopra descritto,
i terreni si presentavano in completo stato di abbandono e non vi erano colture in atto;
- Giorno 31 luglio 2020: dalle ore 10.30 alle ore 11.05 veniva effettuato sopralluogo in contrada Marulla, sempre sui terreni dei fratelli ove non si rinvenivano attività lavorative di qualsivoglia tipologia;
Pt_2
- Giorno 23 e 30 settembre 2020: dalle ore 09.30 alle ore 11.00 e dalle ore 09.15 alle ore 10,40 venivano effettuati sopralluoghi in contrada Marulla, sempre sui terreni dei fratelli (oggetto di fitto in Pt_2 favore della Cooperativa Agricola), ove non si rinvenivano attività lavorative di qualsivoglia Parte_3 tipologia;
- Accertamento ispettivo del 30 ottobre 2020: nel corso di ulteriori sopralluoghi presso i medesimi terreni già attenzionati nelle giornate del 31 luglio e del 23 e 30 settembre 2020, venivano rinvenuti n. 8 lavoratori, extracomunitari di varie nazionalità, intenti alla raccolta di olive. Dagli accertamenti è emerso
4 che i terreni presso cui si stava effettuando la predetta raccolta fossero di proprietà di che Parte_4 utilizzava la manodopera ivi identificata.
Giova precisare che, sul totale di n. 8 lavoratori presenti al lavoro, di questi lavoratori 6 erano occupati irregolarmente “in nero”. Tutti quanti i lavoratori riconoscevano come datore di lavoro il Parte_5
In tale circostanza, ricorrendo gli elementi di fatto e di diritto, il personale ispettivo procedente
[...] notificava contestualmente il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale al signor Pt_4
al fine della compiuta regolarizzazione dei rapporti di lavoro sommersi;
[...]
- Giorno 04 novembre 2020: è stato effettuato, dalle ore 12:30 alle ore 14.00, un sopralluogo presso il frantoio oleario ” risultato formalmente condotto dalla MARULLA. Lo stesso si presentava Pt_2 completamente chiuso, ovvero, tutti i cancelli esterni e interni che si affacciano sulle vie San Cosimo e erano completamente chiusi;
nella stessa circostanza veniva notato un cartello esposto sul lato Per_2 della via San Cosimo, ove veniva pubblicato l'orario di apertura del frantoio il quale riportava testualmente:“IL FRANTOIO APRE IL 15 OTTOBRE DAL LUNEDI' AL SABATO
DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 19:00”; ma di fatto non veniva riscontrata alcuna attività di esercizio del frantoio;
- Giorno 5 novembre 2020: dalle ore 15:30 alle ore 16:15, sopralluogo presso il frantoio oleario in via San
Cosimo a Copertino: il frantoio risultava chiuso come nel giorno precedente;
- Accertamento ispettivo del 6 novembre 2020: dalle ore 10:00 alle ore 10:30, sopralluogo svolto presso il frantoio che risultava chiuso come nei giorni precedenti. Alle successive ore 11:15 circa, congiuntamente Con a personale di vigilanza di Lecce e Spesal Lecce Nord, veniva effettuato un ulteriore sopralluogo in agro di
Copertino (Le), c.da Marulla – S.p. S. Barbara e nella stessa circostanza veniva effettuato un accesso ispettivo, ove veniva riscontrata la presenza di n. 3 lavoratori, intenti alla raccolta delle olive, i quali una volta identificati ed escussi riferivano essere dipendenti di titolare dell'omonima Parte_5 impresa agricola, con sede legale a Copertino (Le) in via C. Battisti n. 20. Nella circostanza, atteso che l'azienda agricola stava continuando ad operare presso suddetto agro, benché non avesse Parte_5 provveduto alle incombenze ai fini della revoca della sospensione dell'attività imprenditoriale, operata in data 30.10.2020, si impartiva provvedimento di prescrizione ai sensi del D.lgs. 758/94 per il verificarsi della violazione prevista dall'Art.14 c.10 del D. Lgv. 81/2008.
- Giorno 09 dicembre 2020, dalle ore 09.30 alle ore 12.00 veniva svolto sopralluogo sia presso la sede del frantoio , in Copertino (Le) alla via Reganato angolo con via San Cosimo n. 67, dove non si Pt_2 riscontrava alcuna attività lavorativa, infatti si accertava che tutti i cancelli esterni erano chiusi, così come risultavano chiusi i portoni interni che delimitano i locali del frantoio;
sia sui terreni di proprietà della famiglia , situato in Copertino (Le), c.da Marulla – S.p. S. Barbara, per verificare se si stesse Pt_2 ivi svolgendo attività lavorativa, di raccolta di olive o di altra attività agricola e/o di costruzione di
5 muretti a secco;
giunti sul posto si rilevava la chiusura completa del cancello di accesso nell'agro di interesse;
dall'esterno, e per tutto il perimetro della proprietà dei fratelli , si poteva appurare che non vi era alcuna Pt_2 attività agricola in essere;
non si notava la presenza di persone e o di mezzi agricoli. Al termine dell'osservazione presso l'agro, veniva ricontrollato il frantoio oleario ove veniva notata un'autovettura che risultava parcheggiata dinanzi all'ingresso di un cancello che questa volta risultava aperto e che si affaccia sulla via San
Cosimo; effettuati svariati passaggi lungo tutto il perimetro del frantoio che si affaccia sulle vie San Cosimo e via Reganato, si è accertato che il frantoio era chiuso e non si stava svolgendo alcuna attività lavorativa;
- Giorno 23 dicembre 2020: nel corso dei sopralluoghi eseguiti in contrada Marulla sui terreni dei germani
, veniva riscontrata la presenza del sig. nato il [...] a [...]_3
Copertino ed ivi residente in [...]2, dipendente dell'azienda agricola Parte_5
nell'occorso intento ad eseguire lavori di manutenzione sul proprio ciclomotore;
lo stesso risultava essere
[...] dipendente di ed escusso a s.i. riferiva in merito al proprio rapporto di lavoro Parte_5 dichiarando di trovarsi presso quell'agro per proprio conto senza in quel giorno esercitare alcuna attività agricola per conto di Parte_5
- Giorno 12 gennaio 2021: veniva effettuato sopralluogo sia in contrada Marulla, sempre sui terreni dei fratelli (oggetto di fitto in favore della Marulla Soc. Cooperativa Agricola), sia presso il frantoio Pt_2 oleario in Copertino alla via San Cosimo n. 67, ove non si rinvenivano attività lavorative di qualsivoglia tipologia.
- Giorno 21 gennaio 2021: veniva effettuato un sopralluogo in contrada Marulla, sempre sui terreni dei fratelli sia presso il frantoio oleario in Copertino alla via San Cosimo n. 67, ove non si rinveniva Pt_2 alcuna attività lavorativa di qualsivoglia tipologia né qualsiasi lavoro già effettuato sui terreni, tipo aratura, pulizia dell'erba ecc..
Le sit. rilasciate da fasc. sono emblematiche della inconsapevolezza di questo Per_1 CP_1 soggetto che nulla sa della cooperativa che formalmente dirige.
Parimenti, le sit. del confermano la gestione assolutamente in capo al dei CP_4 Pt_2 beni aziendale e il mero schermo costituito dalla società.
4. La teste ha fatto presente che: Tes_2
ADR: conosco la ricorrente.
ADR: abbiamo lavorato assieme per l'azienda Marulla. A luglio 2020.
ADR: da luglio sino a ottobre 2020.
ADR: a Copertino alla via di S: Barbara dove alle spalle c'è la vetreria Calasso.
6 CP_ ADR: anche io sono stata cancellata. Anche io sono in causa con
ADR: non mi è stato comunicato alcun decreto penale di condanna che io sappia.
ADR: che io sappia la ricorrente è mia teste.
ADR: un centinaio di giornate io ho fatto. Preciso che la ricorrente ha finito ad ottobre mentre io ho proseguito sino a dicembre.
ADR: io ho fatto più giornate
ADR: c'erano degli alberi olive. Gli ortaggi, Più che Parte_6 altro le olive.
ADR: in estate la pulizia del terreno le erbacce. I sassi. C'erano delle plastiche da buttare. Pulizia generale e poi gli ortaggi.
ADR: c'erano alcuni alberi ammalati di XY. C'erano le leccine che producevano invece.
ADR: squadre non ricordo. Persone 8/10 a squadra.
ADR: dava le direttive. Parte_2
ADR: ho sentito nominare ma non lo ho mai visto. Tes_1
ADR: ci pagava Contanti in acconto. Parte_2
ADR: sui 45/50 euro al giorno.
ADR: ci distribuiva lui e ci diceva lui cosa fare.
ADR: in estate era dalle 5.30 alle 10.30/11 poi man mano si spostava di un'ora.
ADR: c'erano lavoratori albanesi che facevano i muretti a secco.
ADR: io al frantoio non ho lavorato.
ADR: ci vedevamo sul posto con la ricorrente.
Il teste non ricorda la ricorrente. Tes_3
La teste ha fatto presente: Tes_4
ADR: Mi chiamo nata a [...] il [...] Testimone_5
ADR: conosco la ricorrente.
ADR: ho lavorato assieme a lei
ADR: Azienda Marulla.
ADR: questa azienda è a . Là era il terreno dove lavoravamo. Controparte_5
ADR: ci occupavamo raccolta di ortaggi pomodori.
ADR: abbiamo lavorato assieme in estate, anno 2020.
ADR: io quell'anno un centinaio di giornate. La signora non so quanto ha fatto di
7 preciso.
ADR:giugno, luglio assieme
ADR: dava le direttive. Parte_2
ADR: squadre da 10 persone circa. Ci spostavamo il fondo è molto grande. Non so dire quante squadre.
ADR: ci pagava 50 euro al giorno. In contanti. Ogni 15 gg circa un Parte_2 acconto.
ADR: busta paga a fine stagione.
ADR: non conosco il sig. Tes_1
ADR: ho avuto rapporti solo con . Pt_2
ADR: facevamo 6 ore. dalle 5./5.30 sino alle 11.
ADR: il sig. veniva sui terreni. Pt_2
ADR: sono stata disconosciuta. Sono in causa con CP_1
ADR: la ricorrente non è mia testimone.
ADR: non sono mai stata ascoltata da ispettori.
ADR: ho ricevuto decreto penale di condanna e lo ho opposto.
5. Orbene, va fatto presente che la teste appare imprecisa in quanto non riesce a Tes_4 indicare il numero di giornate della ricorrente. Inoltre, il teste non ha ricordi della Tes_3 ricorrente.
Rispetto alla teste va fatto presente che le dichiarazioni della stessa non sono in grado Tes_2 di superare gli assunti ispettivi.
Invero, la cooperativa era una azienda fittizia e il può a pieno titolo definirsi una testa Per_1 di paglia.
I lavori asseritamente dichiarati come svolti non trovano riscontro nel verbale ispettivo. La forza lavoro risulta assolutamente sproporzionata. Non risultano entrate economiche che giustifichino come sia possibile una simile disponibilità di denaro contante per pagare stipendi.
Esiste un insoluto contributivo pressochè totale.
6. E' irrilevante la perizia agronomica prodotta in quanto riferita ad attività che per il 2020 non appare aver interessato la ricorrente. Inoltre, appare che siano stati fatti espianti di olivi per via della XY (il che induce a dire che la produzione si sia ridotta negli anni). Alcune foto mostrano erbacce nei campi. Inoltre, non sembra che la ricorrente nel 2020 si sia potuta occupare più di tanto di raccolta olive avendo cessato di lavorare a ottobre.
8 In sostanza, la prova, gravante sulla stessa, non appare essere stata raggiunta rispetto al diritto all'iscrizione.
Il ricorso va quindi respinto.
Resta assorbito ogni ulteriore motivo.
7. le spese sono irripetibili ex art. 152 d. att. cpc.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8963/2022, così provvede: rigetta il ricorso;
spese irripetibili.
Lecce, 21/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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