Articolo 28 della Legge 23 agosto 1988, n. 400
Articolo 27Articolo 29
Versione
27 settembre 1988
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Versione
16 settembre 1999
Art. 28. (Capi dei dipartimenti e degli uffici) 1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21 nonche' dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (( tra le categorie di personale di cui all'art. 18 comma 2.))
Entrata in vigore il 16 settembre 1999
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