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Sentenza 23 settembre 2024
Sentenza 23 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/09/2024, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 5454/2023 avente ad oggetto: altre ipotesi ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione, dall'avv. Marianna Delvecchio, presso il cui studio in Barletta, alla Via Potenza n.25, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
In data 23 settembre 2024 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 17.07.2023 e notificato il
01.08.2024, , ha agito in giudizio per il pagamento Parte_1 della voce “retribuzione professionale docenti” prevista dal CCNL comparto scuola del 15.03.2001.
Più specificamente, a sostegno del ricorso ha dedotto: di aver svolto nell'anno scolastico 2020/2021 e nell'anno scolastico
2021/2022 una serie di supplenze prestando servizio per complessivi 236 giorni; di aver svolto, in particolare, nell'anno scolastico 2020/2021 dal 19/10/2020 al 28/11/2020, dal
29/11/2020 al 28/04/2021, dal 29/04/2021 al 28/05/2021, dal
29/05/2021 al 03/06/2021, dal 04/06/2021 al 04/06/2021 e dal 05/06/2021 al 11/06/2021 e nell'anno scolastico 2021/2022 dal 09/09/2021 al 30/06/2022; che non è stata corrisposta la retribuzione professionale docenti;
che il CCNL comparto scuola all'art. 7 prevede la voce “retribuzione professionale docenti” riconosciuta a tutti i docenti per dodici mensilità; che l'art. 25 del
CCNI del 31.08.2000, prevede che per i periodi di servizio inferiori al mese il compenso è liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o per situazioni assimilate al servizio;
che l'emolumento ha natura fissa e continuativa;
che per il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del
18.03.1999 tale emolumento non può non essere riconosciuto anche ai docenti a tempo determinato, come l'odierna parte ricorrente.
Ciò posto ha dedotto di vantare un credito di € 1.373,52 per la voce retribuzione professionale docenti non percepita nel periodo di servizio e ha quindi chiesto la condanna delle parti resistenti al relativo pagamento;
con vittoria di spese con attribuzione.
2 Le parti resistenti, cui il ricorso è stato regolarmente e tempestivamente notificato a mezzo pec il 01.08.2024, non si sono costituite e ne va dichiarata la contumacia.
LA DECISIONE
1.1 La domanda è fondata e va accolta.
In primo luogo, va osservato che i fatti principali oggetto di causa, ossia la prestazione dell'attività di docenza in favore del svolta dalla parte Controparte_1 ricorrente con i contratti indicati in ricorso, risultano documentalmente provati (cfr. contratti e buste paga allegati al ricorso).
Ciò posto, ciò che occorre verificare è la spettanza o meno, anche ai docenti assunti a tempo determinato, della voce
“Retribuzione professionale docenti”.
Sul punto deve osservarsi che l'art. 7 del CCNL 15.03.2001 del comparto scuola, in tema di “Retribuzione professionale docenti” ha introdotto la c.d. retribuzione professionale docenti “Con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” (primo comma), ed ha statuito che “La retribuzione professionale docenti, analogamente
a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999” (terzo comma). L'art. 25 del CCNI del 31.09.1999 richiamato dal citato art. 7 limitava l'ambito dei destinatari del compenso accessorio ai soli docenti assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato utilizzati su posto
3 vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fin al termine delle attività scolastiche.
Tale previsione determina una irragionevole disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato che non si trovino nelle condizioni previste dalla citata disposizione contrattuale, considerato anche che la finalità di tale voce retributiva è, come emerge dalla stessa previsione del CCNL
Comparto scuola, quella di valorizzare professionalmente i docenti.
1.2 Con riferimento a tale questione sono intervenuti i Giudici di
Legittimità che, con l'ordinanza n. 20015/2018, hanno affermato che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Ciò, del resto, appare in linea con il tenore letterale dell'art. 7, che rinvia all'art. 24 del CCNI del 31.08.1999 solo per quanto concerne i criteri di calcolo del compenso accessorio nonché con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del
18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i
4 lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Da tale condivisibile opzione interpretativa, perché maggiormente in linea con il principio di eguaglianza costituzionalmente garantito e con il principio di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro consegue, quindi, che non sussistono ragioni per applicare un trattamento deteriore sul piano economico ai docenti che, come la ricorrente, hanno svolto incarichi che non coincidono con l'intera durata dell'anno scolastico o con la durata delle attività scolastiche, non potendosi ravvisare alcuna diversità nelle mansioni svolte con gli altri docenti e sussistendo, anche in questo caso, la medesima finalità di “valorizzazione professionale della funzione docente” che è alla base della previsione della c.d. retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del
15.03.2001.
1.3 Ciò premesso, nel caso di specie deve escludersi che parte ricorrente, supplente temporaneo, non abbia svolto prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
E infatti anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a
5 prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
Pertanto, come affermato non solo dalla Suprema Corte con la decisione richiamata innanzi ma anche dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Torino, sentenza n. 1169/2019 del
08.07.2019, Tribunale di Roma, sentenza n. 1900/2020 del
24.02.2020), con valutazioni che si condividono, deve ritenersi che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD CP_1
è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese” (cfr. Cass. 27.7.2018, n. 20015).
L'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e
6 riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere. Ne consegue, quindi, che non potrebbe giustificarsi una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito.
2. Quanto al periodo in cui parte ricorrente ha prestato servizio, esso risulta correttamente individuato sulla base della documentazione allegata al ricorso.
Ne consegue, quindi, che considerando il numero di giorni di lavoro effettivi svolti dalla ricorrente (236 giorni) e l'importo della retribuzione professionale docenti (€ 164,00 al mese aumentato di € 10,50 come previsto dal CCNL comparto scuola 2018-2020), in conformità con quanto previsto dall' articolo 25 del CCNI del 1999 - che assume rilievo ai soli fini del calcolo della misura dell'indennità che, ovviamente, non può non tenere conto della durata effettiva degli incarichi svolti, poiché
l'importo “retribuzione professionale docenti” è parametrato sui
30 giorni lavorativi, in relazione ai periodi inferiori al mese l'importo va liquidato nella misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio - sussiste il credito della ricorrente per € 1.373,52 a titolo di retribuzione professionale docente.
In questi termini, tra l'altro, anche Trib. Trani sentenza n.
1084/2021 del 28.6.2021, Trib. Genova, sentenza n. 634/2020 del 18.12.2020, Trib. Roma, sent. n. 1900/2020, Trib. Foggia, sent. n. 2140/2020.
Alla luce di ciò, va accertato e dichiarato il diritto di Pt_1
a percepire la “retribuzione professionale docenti” in
[...] relazione agli incarichi svolti nell' anno scolastico 2020/2021 e nell'anno scolastico 2021/2022 (per 236 giorni) e,
7 conseguentemente, il , in Controparte_1 persona del pro tempore, va condannato al pagamento CP_3 di € 1.373,52 in favore della ricorrente medesima, importo determinato calcolando nella misura di 1/30 l'importo di tale voce retributiva moltiplicato per i giorni di servizio svolti in base ai singoli contratti, come prevista dalla contrattazione collettiva succedutasi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 5.200,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, compresa anche la fase di trattazione. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Marianna Delvecchio che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 5454/2023 come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la contumacia delle parti resistenti;
2. accerta e dichiara il diritto di a percepire la “retribuzione Parte_1 professionale docenti” in relazione agli incarichi svolti nell'anno scolastico 2020/2021 e nell'anno scolastico 2021/2022 (per n. 236 giorni);
3. condanna, per l'effetto, il , in Controparte_1 persona del al pagamento di € 1.373,52 in Controparte_4 favore di , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei Parte_1 limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo;
8 4. condanna il , in persona del Controparte_1 [...]
al pagamento in favore della ricorrente delle spese CP_4 processuali, che liquida in € 1.030,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Marianna Delvecchio.
Trani, 23.09.2024
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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