Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/04/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO PRIMA SEZIONE CIVILE
GIUDICE
Raffaele Califano causa civile n. 3614/2020 R.G.A.C.
PROSIEGUO PROCESSO VERBALE
UDIENZA DEL 16/04/2025
Il giudice considerate le conclusioni delle parti rassegnate a verbale visto l'art. 281 sexies c.p.c.; ordina la discussione orale della causa;
terminata la stessa, decide la controversia come segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
nella persona del magistrato Raffaele Califano ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c.,
- dandone pubblica ed integrale lettura - la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3614 dell'anno 2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
APPELLO avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 899/2020, del 12 6 2020, vertente
TRA
APPELLANTE
E
- Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa come in atti,
APPELLATA
NONCHÉ
CP_2 rappresentata e difesa come in atti,
APPELLATA
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In primo grado chiedeva condannarsi la Parte_1 Controparte_1
al risarcimento dei danni riportati dalla sua autovettura mentre percorreva la strada ex SS
400.
La Provincia contestava la domanda. Il Giudice di Pace disponeva chiamarsi in giudizio l CP_2
Con la sentenza indicata in epigrafe accoglieva la domanda nei confronti della sola
Provincia e riteneva l' non responsabile del sinistro. Condannava la a CP_2 CP_1
pagare le spese di lite dell'attore e questi a pagare le spese di lite dell CP_2
Avverso detta decisione ha proposto gravame il che ha chiesto riformarsi Pt_1
la sentenza nella parte in cui lo condanna a pagare le spese di giudizio dell' CP_2
Le appellate hanno chiesto il rigetto dell'appello.
L'impugnazione è fondata e da accogliere.
Le spese di primo grado dell erano da porre a carico della , la quale CP_2 CP_1
resistendo alla domanda attorea ha dato causa alla chiamata in giudizio dell CP_2
disposta dal Giudice di Pace. La decisone di prime cure va dunque sul punto riformata.
Tuttavia, essendosi il limitato a chiedere che le spese in discorso siano Pt_1
compensate, dispone in conformità. Il coinvolgimento dell in giudizio è derivato da una disposizione del giudice CP_2
di prime cure, che lo stesso ha in sentenza sostanzialmente revocato, mancando però quanto alla corretta regolamentazione delle spese di lite, che non potevano essere poste a carico del . Tanto rende opportuna la compensazione delle spese del presente Pt_1
gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, a parziale riforma della sentenza impugnata, compensa le spese di lite di primo grado quanto alla controversia intercorsa tra l'attore e l;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
CP_2
2) compensa tra le parti le spese di appello.
IL GIUDICE
Raffaele Califano