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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 17/11/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 626/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 626/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MATTEO Parte_1 C.F._1
IN ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Ravenna, via Ponte Marino, 10
ATTORE/I
contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARINA TAMBINI CP_1 C.F._2
e dell'avv. ANTONELLA TARRONI ed elettivamente domiciliato nel loro studio in Ravenna, viale Randi n. 37
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÀ GENITORIALE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 22.10.2025.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 473-bis.47 c.p.c. e 337 bis ss. c.c., conveniva in giudizio Parte_1 [...] innanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via CP_1 provvisoria ed urgente:
- disporre l'affidamento super esclusivo o rafforzato del figlio alla madre;
Per_1
- disporre, in attesa dell'esito della CTU genitoriale, che il padre possa vedere il figlio minore, se non disturbante per il figlio stesso, in incontri protetti presso i servizi sociali di Faenza;
- disporre a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio minore di euro 500,00 mensili da versare entro il 5 di ogni mese alla madre mediante bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ravenna;
in via definitiva:
- disporre, se non pregiudizievole per il piccolo a seguito della CTU, l'affidamento condiviso Per_1 ai genitori del figlio con collocamento presso la casa della madre;
nel caso in cui il signor
[...] non fosse considerato adeguato disporre l'affidamento super esclusivo o rafforzato del figlio CP_1 alla madre con collocamento presso la stessa e disporre che il padre possa vedere Parte_1 il figlio, in incontri protetti presso i servizi sociali di Faenza, se ritenuti non disturbanti per il minore, con le modalità che vorrà disporre il Tribunale;
- disporre che il padre, se ritenuto adeguato all'esito dell'espletamento della CTU possa vedere e tenere con sé il figlio : Per_1
Alternativamente: una settimana il martedì pomeriggio dalle 16.30 (ritirandolo presso la scuola materna) fino alle 21.00 (portandolo presso la residenza della madre) ed il week end dal venerdì alle ore 18 fino alla domenica alle ore 21 (ritirandolo e riportandolo presso la residenza dalla madre); una settimana il mercoledì dalle 16.30 alle ore 21.00 ed il venerdì dalle 16.30 alle 21.00 (ritirandolo presso la scuola materna e portandolo presso la residenza della madre). Il figlio trascorrerà Per_1 con ciascun genitore due settimane nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, una settimana durante le vacanze natalizie (alternando con l'uno e con l'altro genitore il giorno di Natale ed il giorno di Santo Stefano) e tre giorni durante le vacanze Pasquali (alternando con l'uno e con l'altro genitore il giorno di Pasqua ed il Giorno del Lunedì dell'Angelo);
- Incaricare se ritenuto necessario, i Servizi Sociali di vigilare sul nucleo familiare con compiti di monitoraggio;
- Disporre a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio minore di euro 500,00 mensili da versare entro il 5 di ogni mese alla madre mediante bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ravenna;
Con vittoria di spese di lite”. Con decreto di fissazione emesso in data 25.03.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 19.09.2024, che veniva successivamente rinviata d'ufficio alla data del 13.11.2024. In data 29.03.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
pagina 2 di 5 Si costituiva in giudizio in data 18.07.2024 chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni: “disporre l'affidamento condiviso di con collocazione abitativa presso la madre Per_1 ed esercizio separato della responsabilità genitoriale;
- disporre che il padre possa vedere e tenere con sé come segue: Per_1
- week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica alle ore 19,00, riportandolo alla madre prima di cena;
- durante la settimana in cui ha il week end, il lunedì dall'uscita da scuola alle ore 20,30 dopo cena nonché il mercoledì dall'uscita da scuola al giovedì mattina quando lo accompagnerà a scuola;
- durante la settimana in cui non ha il week end, dal martedì dall'uscita da scuola al mercoledì quando lo riaccompagnerà a scuola nonché dal giovedì all'uscita da scuola al venerdì quando lo riaccompagnerà a scuola;
- durante le vacanze natalizie, alternanza tra i genitori di anno in anno del giorno di Natale, di Santo Stefano, di Capodanno ed Epifania;
- durante le vacanze pasquali, alternanza tra i genitori di anno in anno della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
- durante tutto l'anno due settimane di ferie, anche non consecutive, in cui ciascun genitore potrà portare in vacanza il figlio;
porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante CP_1 versamento a , entro il giorno 5 del mese, della somma di € 200,00 rivalutate Istat, Parte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ravenna;
disporre che l'assegno unico venga ripartito al 50% tra i genitori. Con vittoria di spese di lite”. Il Giudice delegato, con ordinanza emessa in data 05.01.2025 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.11.2024 ove procedeva a sentire personalmente le parti, adottava ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. i provvedimenti provvisori ed urgenti, stabilendo l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, disciplinando il Per_1 diritto-dovere di visita paterno nei confronti del figlio minore e stabilendo che il padre contribuisse al mantenimento del figlio corrispondendo alla sig.ra l'importo di € 250,00 mensili, Pt_1 annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come determinate sulla base del Protocollo vigente presso il Tribunale di Ravenna, e che l'assegno unico e universale per il minore venisse percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
Con la medesima ordinanza, il Giudice delegato ordinava a parte attrice di depositare gli estratti conto degli ultimi tre anni, rinviando per il loro esame all'udienza del 26.02.2025. Alla suddetta udienza, il Giudice delegato concedeva a parte attrice ulteriore termine per il deposito della documentazione, ulteriormente rinviando il procedimento all'udienza dello 03.04.2025. A tale udienza, le parti si riportavano agli atti e il Giudice delegato, ritenendo il procedimento maturo per la decisione senza necessità di svolgimento di attività istruttoria, fissava udienza per la discussione e la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 473-bis.22, quarto comma, c.p.c. in data 18.09.2025. Stante la richiesta congiunta delle parti motivata dal tentativo in atto di raggiungere un accordo, il Giudice delegato, con ordinanza del 16.09.2025, differiva il processo per i medesimi incombenti pagina 3 di 5 all'udienza del 22.10.2025, ove le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate telematicamente in data 17.10.2025. Il Giudice delegato rimetteva pertanto la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, le parti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “disporre l'affidamento condiviso di ad Per_1 entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre e con esercizio separato dalla responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
stabilire come segue i tempi di permanenza di presso il padre: Per_1
- week end alternati, dal venerdì sera alle 18 sino alla domenica sera dopo cena;
- un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola sino a dopo cena, nonché un altro giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola nelle settimane in cui avrà il week end con la madre. La scelta dei due giorni infrasettimanali Per_1
è rimessa all'accordo tra i genitori, e in caso di disaccordo, i giorni verranno individuati nel martedì e giovedì;
- un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola nelle settimane in cui avrà il week end con il padre. La scelta del giorno Per_1 infrasettimanale è rimessa all'accordo tra i genitori e, in caso di disaccordo, viene individuato nel mercoledì;
- disporre che durante le vacanze natalizie trascorra una settimana con ciascun genitore, Per_1 comprensiva ad anni alterni del Natale o del Capodanno;
durante le vacanze pasquali Per_1 trascorra tre giorni consecutivi con ciascun genitore, comprensivi ad anni alterni della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive trascorra due settimane, anche non consecutive, Per_1 con ciascun genitore da individuarsi entro il 15 maggio di ogni anno;
- disporre che il Sig. contribuisca al mantenimento del figlio mediante versamento alla Sig.ra CP_1 della somma di euro 250,00 mensili da rivalutarsi annualmente ex indici Istat e da Pt_1 corrispondere entro il giorno cinque, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna;
- disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dalla Sig.ra Pt_1
- disporre che le spese del giudizio siano compensate tra le parti;
- prendere atto che le parti si rilasciano reciprocamente al senso all'espatrio per sé e per il figlio minore”. Reputa il Collegio che le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore siano meritevoli di accoglimento, in Per_1 quanto le condizioni ivi stabilite non sono contrarie alla legge o all'ordine pubblico e risultano adeguate e conformi all'interesse del minore. Come da richiesta sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, così provvede: pagina 4 di 5 - RECEPISCE, facendole proprie, le condizioni concordate dalle parti nelle conclusioni congiunte come riportate in parte motiva e da intendersi qui ritrascritte, e DISPONE in conformità;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 13.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
Sentenza redatta con la collaborazione della GOP, dott.ssa Paola Poli.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 626/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MATTEO Parte_1 C.F._1
IN ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Ravenna, via Ponte Marino, 10
ATTORE/I
contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARINA TAMBINI CP_1 C.F._2
e dell'avv. ANTONELLA TARRONI ed elettivamente domiciliato nel loro studio in Ravenna, viale Randi n. 37
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÀ GENITORIALE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 22.10.2025.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 473-bis.47 c.p.c. e 337 bis ss. c.c., conveniva in giudizio Parte_1 [...] innanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via CP_1 provvisoria ed urgente:
- disporre l'affidamento super esclusivo o rafforzato del figlio alla madre;
Per_1
- disporre, in attesa dell'esito della CTU genitoriale, che il padre possa vedere il figlio minore, se non disturbante per il figlio stesso, in incontri protetti presso i servizi sociali di Faenza;
- disporre a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio minore di euro 500,00 mensili da versare entro il 5 di ogni mese alla madre mediante bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ravenna;
in via definitiva:
- disporre, se non pregiudizievole per il piccolo a seguito della CTU, l'affidamento condiviso Per_1 ai genitori del figlio con collocamento presso la casa della madre;
nel caso in cui il signor
[...] non fosse considerato adeguato disporre l'affidamento super esclusivo o rafforzato del figlio CP_1 alla madre con collocamento presso la stessa e disporre che il padre possa vedere Parte_1 il figlio, in incontri protetti presso i servizi sociali di Faenza, se ritenuti non disturbanti per il minore, con le modalità che vorrà disporre il Tribunale;
- disporre che il padre, se ritenuto adeguato all'esito dell'espletamento della CTU possa vedere e tenere con sé il figlio : Per_1
Alternativamente: una settimana il martedì pomeriggio dalle 16.30 (ritirandolo presso la scuola materna) fino alle 21.00 (portandolo presso la residenza della madre) ed il week end dal venerdì alle ore 18 fino alla domenica alle ore 21 (ritirandolo e riportandolo presso la residenza dalla madre); una settimana il mercoledì dalle 16.30 alle ore 21.00 ed il venerdì dalle 16.30 alle 21.00 (ritirandolo presso la scuola materna e portandolo presso la residenza della madre). Il figlio trascorrerà Per_1 con ciascun genitore due settimane nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, una settimana durante le vacanze natalizie (alternando con l'uno e con l'altro genitore il giorno di Natale ed il giorno di Santo Stefano) e tre giorni durante le vacanze Pasquali (alternando con l'uno e con l'altro genitore il giorno di Pasqua ed il Giorno del Lunedì dell'Angelo);
- Incaricare se ritenuto necessario, i Servizi Sociali di vigilare sul nucleo familiare con compiti di monitoraggio;
- Disporre a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio minore di euro 500,00 mensili da versare entro il 5 di ogni mese alla madre mediante bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ravenna;
Con vittoria di spese di lite”. Con decreto di fissazione emesso in data 25.03.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 19.09.2024, che veniva successivamente rinviata d'ufficio alla data del 13.11.2024. In data 29.03.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
pagina 2 di 5 Si costituiva in giudizio in data 18.07.2024 chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni: “disporre l'affidamento condiviso di con collocazione abitativa presso la madre Per_1 ed esercizio separato della responsabilità genitoriale;
- disporre che il padre possa vedere e tenere con sé come segue: Per_1
- week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica alle ore 19,00, riportandolo alla madre prima di cena;
- durante la settimana in cui ha il week end, il lunedì dall'uscita da scuola alle ore 20,30 dopo cena nonché il mercoledì dall'uscita da scuola al giovedì mattina quando lo accompagnerà a scuola;
- durante la settimana in cui non ha il week end, dal martedì dall'uscita da scuola al mercoledì quando lo riaccompagnerà a scuola nonché dal giovedì all'uscita da scuola al venerdì quando lo riaccompagnerà a scuola;
- durante le vacanze natalizie, alternanza tra i genitori di anno in anno del giorno di Natale, di Santo Stefano, di Capodanno ed Epifania;
- durante le vacanze pasquali, alternanza tra i genitori di anno in anno della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
- durante tutto l'anno due settimane di ferie, anche non consecutive, in cui ciascun genitore potrà portare in vacanza il figlio;
porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante CP_1 versamento a , entro il giorno 5 del mese, della somma di € 200,00 rivalutate Istat, Parte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ravenna;
disporre che l'assegno unico venga ripartito al 50% tra i genitori. Con vittoria di spese di lite”. Il Giudice delegato, con ordinanza emessa in data 05.01.2025 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.11.2024 ove procedeva a sentire personalmente le parti, adottava ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. i provvedimenti provvisori ed urgenti, stabilendo l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, disciplinando il Per_1 diritto-dovere di visita paterno nei confronti del figlio minore e stabilendo che il padre contribuisse al mantenimento del figlio corrispondendo alla sig.ra l'importo di € 250,00 mensili, Pt_1 annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come determinate sulla base del Protocollo vigente presso il Tribunale di Ravenna, e che l'assegno unico e universale per il minore venisse percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
Con la medesima ordinanza, il Giudice delegato ordinava a parte attrice di depositare gli estratti conto degli ultimi tre anni, rinviando per il loro esame all'udienza del 26.02.2025. Alla suddetta udienza, il Giudice delegato concedeva a parte attrice ulteriore termine per il deposito della documentazione, ulteriormente rinviando il procedimento all'udienza dello 03.04.2025. A tale udienza, le parti si riportavano agli atti e il Giudice delegato, ritenendo il procedimento maturo per la decisione senza necessità di svolgimento di attività istruttoria, fissava udienza per la discussione e la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 473-bis.22, quarto comma, c.p.c. in data 18.09.2025. Stante la richiesta congiunta delle parti motivata dal tentativo in atto di raggiungere un accordo, il Giudice delegato, con ordinanza del 16.09.2025, differiva il processo per i medesimi incombenti pagina 3 di 5 all'udienza del 22.10.2025, ove le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate telematicamente in data 17.10.2025. Il Giudice delegato rimetteva pertanto la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, le parti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “disporre l'affidamento condiviso di ad Per_1 entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre e con esercizio separato dalla responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
stabilire come segue i tempi di permanenza di presso il padre: Per_1
- week end alternati, dal venerdì sera alle 18 sino alla domenica sera dopo cena;
- un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola sino a dopo cena, nonché un altro giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola nelle settimane in cui avrà il week end con la madre. La scelta dei due giorni infrasettimanali Per_1
è rimessa all'accordo tra i genitori, e in caso di disaccordo, i giorni verranno individuati nel martedì e giovedì;
- un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola nelle settimane in cui avrà il week end con il padre. La scelta del giorno Per_1 infrasettimanale è rimessa all'accordo tra i genitori e, in caso di disaccordo, viene individuato nel mercoledì;
- disporre che durante le vacanze natalizie trascorra una settimana con ciascun genitore, Per_1 comprensiva ad anni alterni del Natale o del Capodanno;
durante le vacanze pasquali Per_1 trascorra tre giorni consecutivi con ciascun genitore, comprensivi ad anni alterni della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive trascorra due settimane, anche non consecutive, Per_1 con ciascun genitore da individuarsi entro il 15 maggio di ogni anno;
- disporre che il Sig. contribuisca al mantenimento del figlio mediante versamento alla Sig.ra CP_1 della somma di euro 250,00 mensili da rivalutarsi annualmente ex indici Istat e da Pt_1 corrispondere entro il giorno cinque, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna;
- disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dalla Sig.ra Pt_1
- disporre che le spese del giudizio siano compensate tra le parti;
- prendere atto che le parti si rilasciano reciprocamente al senso all'espatrio per sé e per il figlio minore”. Reputa il Collegio che le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore siano meritevoli di accoglimento, in Per_1 quanto le condizioni ivi stabilite non sono contrarie alla legge o all'ordine pubblico e risultano adeguate e conformi all'interesse del minore. Come da richiesta sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, così provvede: pagina 4 di 5 - RECEPISCE, facendole proprie, le condizioni concordate dalle parti nelle conclusioni congiunte come riportate in parte motiva e da intendersi qui ritrascritte, e DISPONE in conformità;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 13.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
Sentenza redatta con la collaborazione della GOP, dott.ssa Paola Poli.
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