Art. 11.
Le cessioni a cooperative agricole e loro consorzi di terreni destinati a sede di impianti collettivi, degli impianti stessi e loro pertinenze sono considerate, a tutti gli effetti, attivita' per la formazione di imprese agricole diretto-coltivatrici. Il prezzo di cessione e' pari al costo di acquisto e costruzione al netto di ogni contributo, in conto capitale o in conto interessi, e con dilazione del pagamento in rate poliennali, fino ad un massimo di 20 annualita'.
I beni immobili del patrimonio acquisito dagli enti di sviluppo ai sensi delle leggi di riforma fondiaria per i quali siano consentite utilizzazioni complementari all'agricoltura, forestali o extra agricole da parte della autorita' competente, possono essere alienati ad un prezzo non inferiore a quello stabilito dall'ufficio tecnico erariale.
Le somme ricavate dalle vendite sono reimpiegate dagli enti di sviluppo per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali.
I terreni e le opere di proprieta' degli enti di sviluppo destinati e destinabili ad uso di pubblico generale interesse, o a fini di assistenza, di educazione, di culto, possono essere trasferiti gratuitamente, previa approvazione della regione, in proprieta' delle amministrazioni pubbliche o degli enti interessati.
Le cessioni a cooperative agricole e loro consorzi di terreni destinati a sede di impianti collettivi, degli impianti stessi e loro pertinenze sono considerate, a tutti gli effetti, attivita' per la formazione di imprese agricole diretto-coltivatrici. Il prezzo di cessione e' pari al costo di acquisto e costruzione al netto di ogni contributo, in conto capitale o in conto interessi, e con dilazione del pagamento in rate poliennali, fino ad un massimo di 20 annualita'.
I beni immobili del patrimonio acquisito dagli enti di sviluppo ai sensi delle leggi di riforma fondiaria per i quali siano consentite utilizzazioni complementari all'agricoltura, forestali o extra agricole da parte della autorita' competente, possono essere alienati ad un prezzo non inferiore a quello stabilito dall'ufficio tecnico erariale.
Le somme ricavate dalle vendite sono reimpiegate dagli enti di sviluppo per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali.
I terreni e le opere di proprieta' degli enti di sviluppo destinati e destinabili ad uso di pubblico generale interesse, o a fini di assistenza, di educazione, di culto, possono essere trasferiti gratuitamente, previa approvazione della regione, in proprieta' delle amministrazioni pubbliche o degli enti interessati.