TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 02/12/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. TO RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 64\2025 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) , e vertente
T R A
La società (cf.\p.i. : Parte_1
) rapp.to e difeso dall'avv. BENEDETTI GIORGIO, P.IVA_1
giusta procura alle liti in atti;
-Attrice-
E
Controparte_1
) e società (P.I. ) P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3
rapp.te e difese dall' avv.to GRIECO GABRIELLA, giusta procura in atti;
-Convenuti- conclusioni delle parti:
come da note scritte di p.c., comparse conclusionali e memorie di replica depositaste per l'udienza di rimessione in decisione del 13.11.2025.
ragioni di fatto e di diritto della decisione Nr. 64\2025 R.G.
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09).
Con la domanda monitoria le convenute assumono di essere creditrici dell'attrice di quanto indicato nelle fatture 3 e 7 del 2024 e 4, 5, 6, 12 e 13 del 2024 per un importo di euro 40.782,00 in favore della ditta e di euro Controparte_1
92.491,00 in favore della società Controparte_3
Le fatture si riferiscono a lavori in subappalto eseguiti per conto della nel cantiere sito in Lodi via Lodivecchio 66. Parte_1
L'attrice, premesso che le sole fatture non costituiscono prova sufficiente dell'attività svola e del compenso spettante al subappltatore;
che le convenute sono risultate inadempienti al contratto di subappalto per aver fornito maestranze non specializzate, per aver accumulato ritardi nel completamento delle opere e aver realizzato una parte delle lavorazioni non a regola d'arte; che dette inadempienze hanno causato un danno di euro 120.000,00; che l'importo ingiunto è errato nel quantum avendo corrisposto l'importo di euro 24.982,00 a saldo della fattura 3\24; tutto ciò premesso ha chiesto di revocare, annullare, dichiarare nullo e comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Macerata n. 896/2024 Ing. – n. 2147/2024 R.G., dichiarando per l'effetto che nulla
è dovuto alla ditta ed alla Controparte_1
- accertare e dichiarare l'inadempimento Controparte_2 delle obbligazioni assunte dalla Controparte_1
e dalla società nel contratto di appalto per Controparte_2 cui è causa e per l'effetto condannare le medesime, in solido fra loro, al risarcimento del danno nella misura di Euro 120.000,00 ovvero in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
La costituzione della ditta e la Controparte_1 società è avvenuta il 10.6.2025 quanto era Controparte_2 decorso il termine di 20 gg. dall'udienza di prima comparizione del
2 Nr. 64\2025 R.G.
25.6.2025 che l'art. 171 ter cpc pone a pena di decadenza per produrre documenti e indicare mezzi di prova.
L'opposizione è fondata limitatamente al dedotto errore nella determinazione del quantum ingiunto in favore della ditta
[...]
. Controparte_1
E' pacifico che tra le parti sia insorto un rapporto contrattuale in merito al cantiere su indicato in virtù del quale le convenute hanno effettuato con propri dipendenti determinate lavorazioni.
Con le fatture poste a base del decreto ingiuntivo si chiede il pagamento per la prestazione di manodopera e sul punto la doglianza dell'opponente di inadempimento per essere le maestranze sempre diverse, non specializzate o addirittura con conoscenze minime del lavoro edile è generica in quanto l'opponente avrebbe dovuto provare innanzi tutto quale fosse il tipo di lavori dati in subappalto che richiedevano maestranze specializzate ed in possesso di conoscenze superiori a quelle minime del lavoro edile per poi attendere che le convenute dimostrassero di aver fornito maestranze idonee all'esecuzione a regola d'arte di dette lavorazioni.
I capitoli di prova testimoniale articolati sul punto dall'attrice non sono stati ammessi per genericità degli stessi in quanto, in relazione all'oggetto dell'appalto, si dice che i lavori subappaltati riguardavano la demolizione e rifacimento di intonaco armato;
i lavori di carpenteria in generale;
la demolizione e rifacimento di opere in muratura (tramezzi, quinte, etc.), il cuci e scuci della tessitura muraria;
lo smontaggio e rimontaggio delle travi in ferro sul tetto dell'immobile da ristrutturare (v. cap. 3) senza ulteriori specificazioni sul tipo di lavori subappaltati e quindi sulla necessità che gli stessi dovessero essere eseguiti, per la loro peculiarità, da maestranze dotate di una particolare specializzazione.
Parte attrice omette di precisare anche quale fosse e di che tipo dovesse essere questa asseriva specializzazione della manodopera.
3 Nr. 64\2025 R.G.
Passando al quantum parte convenuta ha riconosciuto di aver incassato l'importo di euro 24.982,00 relativo alla fattura 3\2024 per cui alla ditta (che ha chiesto il Controparte_1 pagamento di detta fattura) l'importo va ridotto ad euro 15.800,00 (40.782,00-24.982,00)
Il decreto ingiuntivo va revocato limitatamente alla posizione della ditta in quanto all'esito del Controparte_1 presente giudizio l'importo dovuto è inferiore a quello ingiunto in sede monitoria.
Non avendo provato l'asserito danno va respinta la riconvenzionale formulata dall'opponente.
Quanto alle spese processuali, anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali. Ne deriva che l'opponente va condannato al pagamento delle spese nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. TO RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando così provvede:
accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo 896\2024 limitatamente alla posizione della ditta
. Controparte_1
Condanna al pagamento, in Parte_1 favore della ditta , Controparte_1 della somma di euro 15.800,00 oltre interessi come da domanda monitoria.
4 Nr. 64\2025 R.G.
Conferma il decreto ingiuntivo nr. 896\2024 emesso in favore della società Controparte_2
Condanna parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite che si liquidano in euro 2.000,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, il 02/12/2025
Il Giudice est.
TO AN
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. TO RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 64\2025 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) , e vertente
T R A
La società (cf.\p.i. : Parte_1
) rapp.to e difeso dall'avv. BENEDETTI GIORGIO, P.IVA_1
giusta procura alle liti in atti;
-Attrice-
E
Controparte_1
) e società (P.I. ) P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3
rapp.te e difese dall' avv.to GRIECO GABRIELLA, giusta procura in atti;
-Convenuti- conclusioni delle parti:
come da note scritte di p.c., comparse conclusionali e memorie di replica depositaste per l'udienza di rimessione in decisione del 13.11.2025.
ragioni di fatto e di diritto della decisione Nr. 64\2025 R.G.
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09).
Con la domanda monitoria le convenute assumono di essere creditrici dell'attrice di quanto indicato nelle fatture 3 e 7 del 2024 e 4, 5, 6, 12 e 13 del 2024 per un importo di euro 40.782,00 in favore della ditta e di euro Controparte_1
92.491,00 in favore della società Controparte_3
Le fatture si riferiscono a lavori in subappalto eseguiti per conto della nel cantiere sito in Lodi via Lodivecchio 66. Parte_1
L'attrice, premesso che le sole fatture non costituiscono prova sufficiente dell'attività svola e del compenso spettante al subappltatore;
che le convenute sono risultate inadempienti al contratto di subappalto per aver fornito maestranze non specializzate, per aver accumulato ritardi nel completamento delle opere e aver realizzato una parte delle lavorazioni non a regola d'arte; che dette inadempienze hanno causato un danno di euro 120.000,00; che l'importo ingiunto è errato nel quantum avendo corrisposto l'importo di euro 24.982,00 a saldo della fattura 3\24; tutto ciò premesso ha chiesto di revocare, annullare, dichiarare nullo e comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Macerata n. 896/2024 Ing. – n. 2147/2024 R.G., dichiarando per l'effetto che nulla
è dovuto alla ditta ed alla Controparte_1
- accertare e dichiarare l'inadempimento Controparte_2 delle obbligazioni assunte dalla Controparte_1
e dalla società nel contratto di appalto per Controparte_2 cui è causa e per l'effetto condannare le medesime, in solido fra loro, al risarcimento del danno nella misura di Euro 120.000,00 ovvero in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
La costituzione della ditta e la Controparte_1 società è avvenuta il 10.6.2025 quanto era Controparte_2 decorso il termine di 20 gg. dall'udienza di prima comparizione del
2 Nr. 64\2025 R.G.
25.6.2025 che l'art. 171 ter cpc pone a pena di decadenza per produrre documenti e indicare mezzi di prova.
L'opposizione è fondata limitatamente al dedotto errore nella determinazione del quantum ingiunto in favore della ditta
[...]
. Controparte_1
E' pacifico che tra le parti sia insorto un rapporto contrattuale in merito al cantiere su indicato in virtù del quale le convenute hanno effettuato con propri dipendenti determinate lavorazioni.
Con le fatture poste a base del decreto ingiuntivo si chiede il pagamento per la prestazione di manodopera e sul punto la doglianza dell'opponente di inadempimento per essere le maestranze sempre diverse, non specializzate o addirittura con conoscenze minime del lavoro edile è generica in quanto l'opponente avrebbe dovuto provare innanzi tutto quale fosse il tipo di lavori dati in subappalto che richiedevano maestranze specializzate ed in possesso di conoscenze superiori a quelle minime del lavoro edile per poi attendere che le convenute dimostrassero di aver fornito maestranze idonee all'esecuzione a regola d'arte di dette lavorazioni.
I capitoli di prova testimoniale articolati sul punto dall'attrice non sono stati ammessi per genericità degli stessi in quanto, in relazione all'oggetto dell'appalto, si dice che i lavori subappaltati riguardavano la demolizione e rifacimento di intonaco armato;
i lavori di carpenteria in generale;
la demolizione e rifacimento di opere in muratura (tramezzi, quinte, etc.), il cuci e scuci della tessitura muraria;
lo smontaggio e rimontaggio delle travi in ferro sul tetto dell'immobile da ristrutturare (v. cap. 3) senza ulteriori specificazioni sul tipo di lavori subappaltati e quindi sulla necessità che gli stessi dovessero essere eseguiti, per la loro peculiarità, da maestranze dotate di una particolare specializzazione.
Parte attrice omette di precisare anche quale fosse e di che tipo dovesse essere questa asseriva specializzazione della manodopera.
3 Nr. 64\2025 R.G.
Passando al quantum parte convenuta ha riconosciuto di aver incassato l'importo di euro 24.982,00 relativo alla fattura 3\2024 per cui alla ditta (che ha chiesto il Controparte_1 pagamento di detta fattura) l'importo va ridotto ad euro 15.800,00 (40.782,00-24.982,00)
Il decreto ingiuntivo va revocato limitatamente alla posizione della ditta in quanto all'esito del Controparte_1 presente giudizio l'importo dovuto è inferiore a quello ingiunto in sede monitoria.
Non avendo provato l'asserito danno va respinta la riconvenzionale formulata dall'opponente.
Quanto alle spese processuali, anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali. Ne deriva che l'opponente va condannato al pagamento delle spese nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. TO RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando così provvede:
accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo 896\2024 limitatamente alla posizione della ditta
. Controparte_1
Condanna al pagamento, in Parte_1 favore della ditta , Controparte_1 della somma di euro 15.800,00 oltre interessi come da domanda monitoria.
4 Nr. 64\2025 R.G.
Conferma il decreto ingiuntivo nr. 896\2024 emesso in favore della società Controparte_2
Condanna parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite che si liquidano in euro 2.000,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, il 02/12/2025
Il Giudice est.
TO AN
5