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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/09/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente
dott. Rosario Murgida Consigliere
dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1112 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con l'Avv. Giuseppe Albanese e con l'Avv. Mirko Campagna ---- Parte_1
appellante
E
appellato/ non costituito Controparte_1
Oggetto: Appello a Sentenza del Tribunale di Crotone, Giudice del Lavoro. Accertamento
subordinazione – Differenze retributive.
Conclusioni per l'appellante: <<… •Nel merito, riformare la sentenza n. 380/2022 emanata
dal Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, a definizione del procedimento n. 2347/2019 R.G., per
le motivazioni indicate e nelle parti meglio specificate nel corpo dell'atto;
•Per l'effetto, accogliere la domanda azionata nel primo grado di giudizio ed accertare e
dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il sig. ed il sig. Pt_1 Per_1
nel periodo 13.10.2017-10.08.2018;
[...]
•Condannare il resistente appellato al pagamento in favore del sig. della complessiva Pt_1 somma di € 8.483,60 oltre rivalutazione ed interessi dalla data dell'instaurazione del rapporto
di lavoro, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio>>.
Svolgimento del processo
1. L'appellante aveva chiesto al Tribunale Giudice del Lavoro di Crotone quanto riassunto nelle sopra trascritte conclusioni, per avere lavorato, coi tempi e con le modalità dianzi riproposte, per il Sig. , presso il ristorante Circolo Cacciatori Subacquei di Via CP_1
Capocolonna, in qualità di aiuto pizzaiolo / operatore pizza, profilo ascrivibile al CCNL
Turismo Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi.
2. La causa veniva istruita mediante assunzione di un teste e con produzioni documentali;
all'esito dei predetti incombenti istruttori, il Tribunale rigettava il ricorso per difetto di prova,
ritenendo inconferente la deposizione anzidetta, che aveva riferito genericamente in merito a circostanze avvenute in tempi diversi, rispetto a quelli oggetto di giudizio.
Lo stesso Tribunale, peraltro, corroborava la propria decisione argomentando che il
“ricorrente produce esclusivamente la richiesta di intervento rivolta all'Ispettorato del Lavoro di
Crotone del 25.3.2019 -non anche il suo esito- e la visura dell'impresa individuale resistente da
cui questa, peraltro, risulta cessata in data 31.3.2018, come ivi si legge (pag. 4), in data
antecedente alla cessazione del rapporto irregolare in questione”.
3. Avverso tale decisione ha interposto appello il ricorrente di primo grado, che ha lamentato una non corretta valutazione del compendio istruttorio orale raccolto davanti al tribunale, ritenendolo non adeguatamente valorizzato, quantomeno funzionalmente alle sue pretese, vieppiù perché le dichiarazioni del teste avevano sufficientemente confermato Tes_1
giorni, orari e modalità di svolgimento della sua attività lavorativa;
e, inoltre, perché la cessazione dell'attività d'impresa del datore di lavoro non poteva superare la realtà dei fatti,
viceversa deponenti a conforto delle sue tesi difensive.
4. L'appellato, quantunque regolarmente evocato in giudizio, è rimasto contumace.
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.p.c., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 4 settembre 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa nei termini che seguono. Motivi della decisione
I. L'appello è fondato.
II. Riesaminato il compendio istruttorio, alla luce delle doglianze di parte appellante, è
emerso quanto segue.
Nel primo grado di giudizio è stato escusso un solo teste, il Sig. , rispetto ai Testimone_2
due in lista, per essere il ricorrente decaduto, rispetto al secondo, non avendolo citato.
III. Detto teste ha rammentato quanto segue:
<<che io ricordi era aiuto pizzaiolo, ero cameriere. ... toglieva le pizze dal forno pt_1< i>
Ho visto il pizzaiolo dargli indicazioni su cosa fare. ... dava indicazioni sulla base dell'ordine ...
ho lavorato presso il ristorante per circa due anni e in quel periodo ha lavorato lì negli Pt_1
ultimi mesi. Io lavoravo tutti i giorni con un giorno di riposo. ... veniva normalmente, sì Pt_1
lo vedevo tutti i giorni ...>>.
IV. Dal tenore delle deposizioni appare evidente come il rapporto lavorativo, con carattere di subordinazione, tra le parti del giudizio, sia effettivamente sussistito.
I tempi e le modalità di svolgimento dello stesso, quantunque specificati da un solo teste e con qualche genericità, trovano, tuttavia, conferma anche dal compendio documentale, che orienta in termini diversi da quelli ravvisati dal Tribunale.
Intanto, emerge chiaramente che le mansioni svolte dal , per conto del Sig. , Pt_1 CP_1
corrispondono a quelle rivendicate in ricorso;
siccome, parimenti, risulta rispettato l'orario di lavoro svolto su sei giorni settimanali, con un giorno di riposo.
Si evince, poi, l'assoggettamento ad una eterodirezione, proveniente dal pizzaiolo del ristorante (coincidente col titolare).
Trattandosi di attività lavorativa caratterizzata dalla semplicità e dalla ripetitività delle prestazioni, si ritiene che valgano a configurare la subordinazione i c.d. requisiti sussidiari,
quali quelli dianzi riassunti, insieme alla totale assenza di rischio imprenditoriale (ex multis,
Cassazione civile sez. II, 31/10/2013, n.24561).
V. Quanto alla discrasia cronologica rinvenuta dal Giudice di prime cure, invece, il quale avrebbe ritenuto non conducenti le dichiarazioni del teste perché afferenti ad un periodo lavorativo (“non ricordo di preciso l'anno, forse il 2014”) diverso da quello rivendicato dal lavoratore (13/10/2017 – 10/8/2018), giova richiamare la documentazione versata in atti, dalla quale si rileva che, a dispetto delle valutazioni del Tribunale, l'attività del Sig. – siccome CP_1
desumibile dalla visura camerale – risale ad un periodo compatibile con le istanze del ricorrente: la ditta, infatti, è stata attiva dal 27/4/2015 al 24/8/2018; quindi certamente attiva nel periodo lavorativo intercorrente tra il 13/10/2017 ed il 10/8/2018.
Inoltre, dal flusso di dati Uniemens dell'INPS, risulta che, certamente nel 2017 – e non nel 2014
– il teste, Sig. , ha prestato 298 giornate lavorative in favore del Sig. . Testimone_2 CP_1
Sicché, quando ha riferito di rammentare episodi, riguardanti il Sig. che aveva lavorato Pt_1
alle dipendenze del , ancorati al 2014, è validamente affermabile che l'anno di CP_1
riferimento, rispetto al quale il avrebbe lavorato sino agli “ultimi mesi”, dovesse essere Pt_1
il 2017/18, posto che la data precisa gli sfuggiva: <<... non ricordo, ora mi sfugge>> e che l'attività
del ristorante sarebbe cessata proprio il 24/8/2018.
VI. Acclarata la sussistenza dell'an debeatur, si può concludere che le differenze retributive chieste dal lavoratore possono essere riconosciute, nelle quantità e nelle qualità da egli articolate, giacché coerenti con il CCNL di riferimento e coi conteggi del CTP D.ssa
[...]
. Persona_2
Tali differenze ammontano a complessivi € 8.483,60, al netto degli acconti percepiti dalla parte, di cui € 1.0161,27 a titolo di TFR.
Sarebbe gravato sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni oppure di dimostrare l'intervento di una causa esonerativa delle stesse, totale o parziale (Cass. 5 maggio 2001, n. 6332).
Nel caso in esame – per come esposto – il ricorrente/appellante ha dimostrato l'intercorso rapporto di lavoro subordinato per il periodo e con le mansioni ed orari indicati in ricorso,
mentre l'appellato datore di lavoro non ha provato l'adempimento integrale dell'obbligo retributivo.
VII.- L'appello, pertanto, va accolto integralmente.
IV.- Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato in data 4 novembre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone,
giudice del lavoro, n. 380/2022, resa in data 5 maggio 2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della gravata sentenza, accerta e dichiara il Sig. ha svolto attività di lavoro subordinato nei confronti del Sig. Parte_1
, in qualità di aiuto pizzaiolo, per 36 ore settimanali, dal 13/10/2017 al 10/8/2018, CP_1
maturando differenze retributive in misura di € 8.483,60, al netto degli acconti percepiti dalla parte, di cui € 1.0161,27 a titolo di TFR, oltre maggiorazioni per interessi legali e per rivalutazione monetaria, dal dovuto al soddisfo;
2. condanna il Sig. a corrispondere all'appellante gli importi di cui al superiore CP_1
punto 1., per la causale ivi indicata;
3. Condanna il Sig. , al pagamento delle spese di lite del doppio grado di CP_1
giudizio, liquidate in misura di € 2.700,00 per il primo ed in € 3.000,00 per il secondo, oltre rimb. sp. generali 15%, CPA ed IVA se dovuta, come per legge, in favore di parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, di Catanzaro, il
22 settembre 2025.
Il Cons. Est.
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente
dott. Rosario Murgida Consigliere
dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1112 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con l'Avv. Giuseppe Albanese e con l'Avv. Mirko Campagna ---- Parte_1
appellante
E
appellato/ non costituito Controparte_1
Oggetto: Appello a Sentenza del Tribunale di Crotone, Giudice del Lavoro. Accertamento
subordinazione – Differenze retributive.
Conclusioni per l'appellante: <<… •Nel merito, riformare la sentenza n. 380/2022 emanata
dal Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, a definizione del procedimento n. 2347/2019 R.G., per
le motivazioni indicate e nelle parti meglio specificate nel corpo dell'atto;
•Per l'effetto, accogliere la domanda azionata nel primo grado di giudizio ed accertare e
dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il sig. ed il sig. Pt_1 Per_1
nel periodo 13.10.2017-10.08.2018;
[...]
•Condannare il resistente appellato al pagamento in favore del sig. della complessiva Pt_1 somma di € 8.483,60 oltre rivalutazione ed interessi dalla data dell'instaurazione del rapporto
di lavoro, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio>>.
Svolgimento del processo
1. L'appellante aveva chiesto al Tribunale Giudice del Lavoro di Crotone quanto riassunto nelle sopra trascritte conclusioni, per avere lavorato, coi tempi e con le modalità dianzi riproposte, per il Sig. , presso il ristorante Circolo Cacciatori Subacquei di Via CP_1
Capocolonna, in qualità di aiuto pizzaiolo / operatore pizza, profilo ascrivibile al CCNL
Turismo Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi.
2. La causa veniva istruita mediante assunzione di un teste e con produzioni documentali;
all'esito dei predetti incombenti istruttori, il Tribunale rigettava il ricorso per difetto di prova,
ritenendo inconferente la deposizione anzidetta, che aveva riferito genericamente in merito a circostanze avvenute in tempi diversi, rispetto a quelli oggetto di giudizio.
Lo stesso Tribunale, peraltro, corroborava la propria decisione argomentando che il
“ricorrente produce esclusivamente la richiesta di intervento rivolta all'Ispettorato del Lavoro di
Crotone del 25.3.2019 -non anche il suo esito- e la visura dell'impresa individuale resistente da
cui questa, peraltro, risulta cessata in data 31.3.2018, come ivi si legge (pag. 4), in data
antecedente alla cessazione del rapporto irregolare in questione”.
3. Avverso tale decisione ha interposto appello il ricorrente di primo grado, che ha lamentato una non corretta valutazione del compendio istruttorio orale raccolto davanti al tribunale, ritenendolo non adeguatamente valorizzato, quantomeno funzionalmente alle sue pretese, vieppiù perché le dichiarazioni del teste avevano sufficientemente confermato Tes_1
giorni, orari e modalità di svolgimento della sua attività lavorativa;
e, inoltre, perché la cessazione dell'attività d'impresa del datore di lavoro non poteva superare la realtà dei fatti,
viceversa deponenti a conforto delle sue tesi difensive.
4. L'appellato, quantunque regolarmente evocato in giudizio, è rimasto contumace.
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.p.c., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 4 settembre 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa nei termini che seguono. Motivi della decisione
I. L'appello è fondato.
II. Riesaminato il compendio istruttorio, alla luce delle doglianze di parte appellante, è
emerso quanto segue.
Nel primo grado di giudizio è stato escusso un solo teste, il Sig. , rispetto ai Testimone_2
due in lista, per essere il ricorrente decaduto, rispetto al secondo, non avendolo citato.
III. Detto teste ha rammentato quanto segue:
<<che io ricordi era aiuto pizzaiolo, ero cameriere. ... toglieva le pizze dal forno pt_1< i>
Ho visto il pizzaiolo dargli indicazioni su cosa fare. ... dava indicazioni sulla base dell'ordine ...
ho lavorato presso il ristorante per circa due anni e in quel periodo ha lavorato lì negli Pt_1
ultimi mesi. Io lavoravo tutti i giorni con un giorno di riposo. ... veniva normalmente, sì Pt_1
lo vedevo tutti i giorni ...>>.
IV. Dal tenore delle deposizioni appare evidente come il rapporto lavorativo, con carattere di subordinazione, tra le parti del giudizio, sia effettivamente sussistito.
I tempi e le modalità di svolgimento dello stesso, quantunque specificati da un solo teste e con qualche genericità, trovano, tuttavia, conferma anche dal compendio documentale, che orienta in termini diversi da quelli ravvisati dal Tribunale.
Intanto, emerge chiaramente che le mansioni svolte dal , per conto del Sig. , Pt_1 CP_1
corrispondono a quelle rivendicate in ricorso;
siccome, parimenti, risulta rispettato l'orario di lavoro svolto su sei giorni settimanali, con un giorno di riposo.
Si evince, poi, l'assoggettamento ad una eterodirezione, proveniente dal pizzaiolo del ristorante (coincidente col titolare).
Trattandosi di attività lavorativa caratterizzata dalla semplicità e dalla ripetitività delle prestazioni, si ritiene che valgano a configurare la subordinazione i c.d. requisiti sussidiari,
quali quelli dianzi riassunti, insieme alla totale assenza di rischio imprenditoriale (ex multis,
Cassazione civile sez. II, 31/10/2013, n.24561).
V. Quanto alla discrasia cronologica rinvenuta dal Giudice di prime cure, invece, il quale avrebbe ritenuto non conducenti le dichiarazioni del teste perché afferenti ad un periodo lavorativo (“non ricordo di preciso l'anno, forse il 2014”) diverso da quello rivendicato dal lavoratore (13/10/2017 – 10/8/2018), giova richiamare la documentazione versata in atti, dalla quale si rileva che, a dispetto delle valutazioni del Tribunale, l'attività del Sig. – siccome CP_1
desumibile dalla visura camerale – risale ad un periodo compatibile con le istanze del ricorrente: la ditta, infatti, è stata attiva dal 27/4/2015 al 24/8/2018; quindi certamente attiva nel periodo lavorativo intercorrente tra il 13/10/2017 ed il 10/8/2018.
Inoltre, dal flusso di dati Uniemens dell'INPS, risulta che, certamente nel 2017 – e non nel 2014
– il teste, Sig. , ha prestato 298 giornate lavorative in favore del Sig. . Testimone_2 CP_1
Sicché, quando ha riferito di rammentare episodi, riguardanti il Sig. che aveva lavorato Pt_1
alle dipendenze del , ancorati al 2014, è validamente affermabile che l'anno di CP_1
riferimento, rispetto al quale il avrebbe lavorato sino agli “ultimi mesi”, dovesse essere Pt_1
il 2017/18, posto che la data precisa gli sfuggiva: <<... non ricordo, ora mi sfugge>> e che l'attività
del ristorante sarebbe cessata proprio il 24/8/2018.
VI. Acclarata la sussistenza dell'an debeatur, si può concludere che le differenze retributive chieste dal lavoratore possono essere riconosciute, nelle quantità e nelle qualità da egli articolate, giacché coerenti con il CCNL di riferimento e coi conteggi del CTP D.ssa
[...]
. Persona_2
Tali differenze ammontano a complessivi € 8.483,60, al netto degli acconti percepiti dalla parte, di cui € 1.0161,27 a titolo di TFR.
Sarebbe gravato sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni oppure di dimostrare l'intervento di una causa esonerativa delle stesse, totale o parziale (Cass. 5 maggio 2001, n. 6332).
Nel caso in esame – per come esposto – il ricorrente/appellante ha dimostrato l'intercorso rapporto di lavoro subordinato per il periodo e con le mansioni ed orari indicati in ricorso,
mentre l'appellato datore di lavoro non ha provato l'adempimento integrale dell'obbligo retributivo.
VII.- L'appello, pertanto, va accolto integralmente.
IV.- Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato in data 4 novembre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone,
giudice del lavoro, n. 380/2022, resa in data 5 maggio 2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della gravata sentenza, accerta e dichiara il Sig. ha svolto attività di lavoro subordinato nei confronti del Sig. Parte_1
, in qualità di aiuto pizzaiolo, per 36 ore settimanali, dal 13/10/2017 al 10/8/2018, CP_1
maturando differenze retributive in misura di € 8.483,60, al netto degli acconti percepiti dalla parte, di cui € 1.0161,27 a titolo di TFR, oltre maggiorazioni per interessi legali e per rivalutazione monetaria, dal dovuto al soddisfo;
2. condanna il Sig. a corrispondere all'appellante gli importi di cui al superiore CP_1
punto 1., per la causale ivi indicata;
3. Condanna il Sig. , al pagamento delle spese di lite del doppio grado di CP_1
giudizio, liquidate in misura di € 2.700,00 per il primo ed in € 3.000,00 per il secondo, oltre rimb. sp. generali 15%, CPA ed IVA se dovuta, come per legge, in favore di parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, di Catanzaro, il
22 settembre 2025.
Il Cons. Est.
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale