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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG.n 21859/24 all'udienza del 6/2/25 , mediante lettura , la seguente sentenza TRA
rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Parte_1
Flavia Bruschi e Mara Parpaglioni pec , Email_1
giusta procura in calce al ricorso Email_2
RICORRENTE
E
Controparte_1
[...]
RESISTENTE- contumace
FATTO E DIRITTO Con ricorso iscritto il 6/6/24 la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma , sezione lavoro per proporre in corso di causa ricorso d'urgenza ex art 700 cpc ed ivi sentir:
“IN VIA CAUTELARE verificata la sussistenza del fumus boni iuris nonché del periculum in mora¸ siccome descritti in atti, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti, "mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno - accertare e dichiarare, per i motivi tutti dedotti in narrativa il diritto della ricorrente al riconoscimento, con decorrenza dalla pubblicazione ovvero da quando verrà ritenuto equo e di ragione, del titolo di riserva nell'ambito della graduatoria del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, così come previsto dal Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020, per la regione Lazio per la classe di concorso AC24, con legittima permanenza della stessa, nelle more del presente giudizio e/o del richiesto accertamento, nelle graduatorie di merito e/o di istituto e/o a esaurimento, nelle quali la stessa risulta iscritta;
e per l'effetto
- ordinare all'Amministrazione resistente di procedere alla rettifica della ridetta graduatoria, per la regione Lazio per la classe di concorso AC24, con l'inserimento e l'attribuzione, con decorrenza dalla pubblicazione ovvero da quando verrà ritenuto equo e di ragione, alla ricorrente del titolo di riserva “N” vantato – con permanenza della ricorrente, nelle more del presente giudizio e/o del richiesto accertamento, nelle graduatorie di merito e/o di istituto e/o a esaurimento, nella quale risulta iscritta NEL MERITO
- accertare e dichiarare, per i motivi tutti dedotti in narrativa il diritto della ricorrente al riconoscimento, con decorrenza dalla pubblicazione ovvero da quando verrà ritenuto equo e di ragione, del titolo di riserva nell'ambito della graduatoria del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, così come previsto dal Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020, per la regione Lazio per la classe di concorso AC24, con legittima permanenza della stessa, nelle more del presente giudizio e/o del richiesto accertamento, nelle graduatorie di merito e/o di istituto e/o a esaurimento, nelle quali la stessa risulta iscritta;
e per l'effetto
- ordinare all'Amministrazione resistente di procedere alla rettifica della ridetta graduatoria, per la regione Lazio per la classe di concorso AC24, con l'inserimento e l'attribuzione, con decorrenza dalla pubblicazione ovvero da quando verrà ritenuto equo e di ragione, alla ricorrente del titolo di riserva “N” vantato – , con legittima permanenza della ricorrente, nelle more del presente giudizio e/o del richiesto accertamento, nelle graduatorie di merito e/o di istituto e/o a esaurimento, nelle quali la stessa risulta iscritta;
in ogni caso:
- adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dalla ricorrente.
- Con ogni pronuncia connessa e consequenziale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario.” A sostegno del ricorso deduceva che veniva riconosciuta invalida al 50% dal 2/10/19 dalla Commissione sanitaria;
che in data 28/7/20 si iscriveva al concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado come previsto dal Decreto Dipartimentale n 499 del 21/4/20 per la regione Lazio classe di concorso AC24 ; che per la certificata invalidità, nel mese di agosto 2020 la ricorrente veniva inserita dall'Amministrazione resistente nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, Fascia 2, per l'insegnamento nella classe di concorso AC24 (lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado- Spagnolo), AC25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria I grado- spagnolo), DM (sostegno scuola secondaria I grado) e ADSS (sostegno scuola secondaria II grado) con riconoscimento del titolo di riserva “N”- Invalido civile e successivamente veniva convocata per l'assegnazione dei relativi posti con riserva, a cui seguiva, per lo stesso anno, effettiva assegnazione;
che nel mese di maggio 2022 la ricorrente provvedeva ad effettuare un nuovo inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, che veniva confermato parimenti con riconoscimento del ridetto titolo di riserva;
che in data 25.04.2023 presentava altresì, sempre in via telematica, tramite la piattaforma per le Istanze Online del
, domanda di iscrizione per gli elenchi aggiuntivi GPS con CP_1 Controparte_1 indicazione specifica del titolo di riserva “N” ;che il titolo posseduto di riserva N veniva riconosciuto nelle graduatoria GPS;
che in data 6.5.23 superava l'orale del concorso ed in data 19.5.23 provvedeva all'ulteriore produzione di tutti i titoli includendo il proprio diritto al titolo di riserva N quale invalido civile;
che il 28.06.2023 la ricorrente conseguiva l'abilitazione all'insegnamento in prima fascia;
la stessa in data 02.07.2023 presentava, pertanto, in via telematica, tramite la piattaforma web per le Istanza online MIUR ,istanza di scioglimento riserva della domanda per gli elenchi aggiuntivi GPS per conseguimento titolo di abilitazione;
che nella graduatoria del concorso ordinario non risultava illegittimamente inserito il titolo di riserva N;
che il titolo di riserva (invalidità “N”) spettante all'odierna ricorrente veniva comunicato all'Amministrazione resistente e dalla stessa espressamente riconosciuto già a far data dal mese di agosto 2020 con l'inserimento della odierna ricorrente nelle G.P.S. che titolo di riserva veniva ulteriormente comunicato e documentato all'Amministrazione resistente in data 19 maggio 2023 proprio nell'iter di svolgimento del concorso ordinario de quo e ben prima quindi anche della formazione delle graduatorie dello stesso, trattandosi di titoli, quelli di riserva N, che, al pari di quelli di preferenza e diversamente da quelli di merito, solo in tale fase conclusiva, successivamente alle prove selettive, vengono presi in considerazione dalla Commissione giudicatrice, con una valutazione postuma insuscettibile, in quanto tale, di arrecare i danno alla par condicio tra i candidati;
che tale omissione arrecava un pregiudizio irreparabile in quanto la ricorrente a settembre 2024, terminato il periodo di prova ,sarebbe stata chiamata a sottoscrivere un contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato con l'Istituto Comprensivo “Domenico Bernardini di Roma" , per l'immissione in ruolo, in qualità di docente per un C.F._1 posto come sostegno psicofisico ed in qualità di neoassunta, sulla scorta della vigente normativa, avrebbe potuto essere cancellata dalle graduatorie di merito con perdita irreversibile della altamente consistente probabilità, in considerazione del titolo di riserva spettante alla stessa, di accedere invece nel ruolo di insegnamento della lingua spagnola, dovendo così lavorare solo su posto di sostegno che , in considerazione del maggiore impegno
, anche fisico che si richiedeva per tale tipo di insegnamento , mal si conciliava con il suo stato di salute, essendo affetta da problemi respiratori Concludeva come sopra . Il , costituitosi nella fase cautelare , non si costituiva nel giudizio di merito. CP_1
Alla prima udienza del merito compariva il funzionario ma senza aver depositato alcuna rituale costituzione nel fascicolo di merito ed essendo nella memoria depositata nel fascicolo cautelare espressamente fatto riferimento all'udienza cautelare , se pur si chiedeva nella memoria il rigetto del ricorso anche nel merito . Ciò posto la memoria depositata dal nella fase cautelare nel subprocedimento non può ritenersi correttamente acquisita CP_1 nel procedimento di merito a cura della cancelleria solo perché il funzionario del CP_1 era presente alla prima udienza di merito. Deve pertanto dichiararsi la contumacia del nel fascicolo di merito CP_1
Il ricorso deve essere respinto e si reitera quanto sostenuto nella fase cautelare non esaminandosi in questa sede l' eccezione relativa al difetto di giurisdizione rigettata nella fase cautelare essendo stara ivi sollevata dal CP_1
Il ricorso in oggetto risulta essere stato proposto per il mancato riconoscimento del titolo di riserva “N” quale invalido civile nelle graduatorie di merito , mentre era stato riconosciuto nelle graduatorie per le supplenze , sostiene parte ricorrente che tale titolo era stato messo a conoscenza dell'amministrazione prima dell'approvazione delle graduatorie di merito ed essendo un titolo preferenziale non incidente sul merito della valutazione poteva essere presentato dopo la compilazione della domanda .
Nell'ordinanza resa ai sensi dell'art 700 cpc si è ritenuto con argomentazioni condivisibili che si riportano che « Il bando di concorso prevedeva all'art 4 che l'istanza di ammissione doveva essere presentata entro 31 luglio 2020 e che nella domanda doveva presentare le dichiarazioni indicate al comma 6 tra cui essere titolare di riserva . L'art 12 prevedeva:
“1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato C al Decreto Ministeriale e devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.
2. Il candidato che ha ricevuto dall'USR competente la comunicazione del superamento della prova orale, presenta al dirigente preposto al medesimo USR i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione.
3. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.” Nel caso in esame , e ciò è pacifico tra le parti, la ricorrente aveva completato il riquadro dell'invalidità civile , ma non quello della riserva N pur se era proprio la riconosciuta invalidità ad attribuirle la riserva N. In altre graduatorie , quali le GPS , la ricorrente era inserita con riserva N sulle stesse classi di concorso di cui al presente giudizio ed anche tale circostanza non è stata contestata. Ora si ritiene che essendovi nel bando la possibilità di regolarizzazione prevista dall'art 12
,la ricorrente ben poteva regolarizzare la domanda facendo presente di essere invalida e di essere iscritta al collocamento mirato , condizioni entrambe indispensabili per beneficiare della riserva N , ma tali regolarizzazioni dovevano essere effettuate entro i termini stabiliti dall'USR che nel caso in esame , in assenza di precisazione , coincideva con il termine per la presentazione dei titoli , prima della pubblicazione della graduatoria avvenuta il 28 giugno 2023 . Ora il 19 maggio 2023( all 9 ricorso) , entro i 15 giorni dalla comunicazione del 6/5/23 dell'avvenuto superamento della prova orale , come richiesto ,la ricorrente ha inviato la documentazione non sostituibile con autocertificazione e tra questa il verbale di invalidità civile in relazione ad una domanda dove era compilato il solo riquadro dell'invalidità, ma non quello della riserva N , e solo dopo l'approvazione delle graduatorie ed oltre i termini previsti dal bando, nel luglio 2023 ( all 14) ha chiesto di considerare l'invalidità per entrare nelle categorie dei riservisti , producendo ,inoltre, per la prima volta, il certificato di iscrizione al collocamento mirato , necessario per tale riconoscimento, non essendo di per sé sufficiente il verbale di invalidità . Si ritiene che la mancata regolarizzazione nei 15 giorni dalla comunicazione del superamento della prova orale, sia preclusiva di una regolarizzazione successiva tanto più che, trattandosi di graduatorie di merito , l'approvazione della graduatoria segna il limite entro il quale eventuali irregolarità ,addebitabili tra l'altro alla parte ricorrente la quale nella domanda non ha presentato alcuna dichiarazione al riguardo
, possano essere sanate. La sentenza del TAR Aosta della sez I del 19/9/12 n 82 citata da parte ricorrente precisava:
“Nei concorsi per l'assunzione a pubblici impieghi, i titoli di precedenza o di riserva devono essere posseduti al momento della formazione della graduatoria finale dei vincitori. Pertanto, non può sussistere per il concorrente — e, quindi, in linea astratta anche per la controinteressata — alcun onere di dichiarare i medesimi, a pena di inammissibilità, già nella domanda di partecipazione (cosa, peraltro, non richiesta dal modulo di domanda redatto dall'Amministrazione) e pertanto le dichiarazioni da ritenersi obbligatorie ai sensi dei bando sono evidentemente solo quelle riferite ai requisiti di ammissione”, tuttavia il bando in quel caso non prevedeva di dichiarare nella domanda di aver diritto a riserva N nell' apposita sezione dedicata ai riservisti ed in ogni caso si ritiene che la regolarizzazione potesse intervenire nei termini del bando e non oltre l'approvazione della graduatoria , altrimenti le graduatorie sarebbero sempre suscettibili di modifiche. La stessa giurisprudenza amministrativa ,se pur con riguardo alla riserva di posti per coloro che erano già dipendenti del ha posto come termine ultimo quello di CP_2 approvazione e pubblicazione delle graduatorie di cui si era domandato l'annullamento ed ha ritenuto “ Il ricorso è fondato, ritenendo il Collegio che il titolo di riserva per il personale dipendente dell'amministrazione banditrice del concorso previsto per i concorsi pubblici all'art. 24 del d.lgs. n. 150/2009 e richiamato all'art. 1 del bando debba ritenersi valutabile sebbene non dichiarato in sede di domanda di partecipazione, se fin da allora posseduto nonchè esibito, all'esito del superamento della relativa prova selettiva e prima della pubblicazione della graduatoria, nei termini a tal fine indicati dall'amministrazione. I titoli di riserva al pari di quelli di preferenza non sono, infatti, resi oggetto di esame da parte della Commissione giudicatrice bensì vengono in considerazione solo successivamente allo svolgimento delle prove selettive, al momento della redazione della graduatoria di merito - come confermato dal prevedere l'art. 16 del d.P.R. n. 487/1994 che la relativa documentazione venga inviata successivamente allo svolgimento delle prove - non potendo, perciò, essere assimilati ai titoli di merito, che ai sensi del precedente art. 8 dello stesso d.P.R. n. 487/1994 sono, invece, valutati “dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati”, con conseguente necessità che solo quest'ultimi vengano indicati già in sede di domanda (in tal senso, da ultimo, Napoli, Sezione IV, n. Controparte_3
3467/2020 nonché T.A.R. Sicilia, Palermo, Sezione II, n. 1985/2007).
Ne discende come - trattandosi di titoli rilevanti ai soli fini della formazione della graduatoria di merito - il concorrente, dopo aver superato con esito positivo la prova selettiva e prima che sia approvata la graduatoria finale, abbia (ancora) la possibilità di far valere i titoli di riserva (comunque posseduti all'atto della domanda di partecipazione) anche se non dichiarati ovvero erroneamente dichiarati nella domanda di partecipazione, se trasmessi entro il relativo termine stabilito dall'amministrazione. La circostanza che tali titoli non possano essere valutati prima rende, infatti, evidente come la loro considerazione non sia, comunque, suscettibile di arrecare alcuna violazione della par condicio tra i candidati, con conseguente inconferenza del richiamo - operato dall'amministrazione capitolina in atti - al principio di autoresponsabilità, invero affermato dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento al solo possesso dei requisiti di partecipazione (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1148/2019). Ebbene, ciò posto assume rilievo come nel caso di specie risulti agli atti di causa nonché incontestato tra le parti che la ricorrente al momento della presentazione della domanda (il 10 settembre 2020) fosse già dipendente a tempo indeterminato di e che, nel termine (perentorio) Parte_2 richiesto dall'amministrazione con avviso del 2 luglio 2021, abbia inviato ben due comunicazioni all'amministrazione resistente volte a rendere edotta la ai fini CP_4 della formulazione della graduatoria di merito, della titolarità della riserva in questione (in tal senso, le note del 14 luglio 2021 e del 7 settembre 2021, entrambe in atti), circostanza, peraltro, per definizione - almeno astrattamente - già nota all'amministrazione che aveva indetto il concorso. ” ( sent TAR Lazio n 07699/22 del 10/6/22) Nel caso in esame ,la ricorrente, entro il termine per presentare i titoli, il 19/5/23, ha prodotto il verbale sanitario, non ha fatto presente di essere titolare di riserva e non ha prodotto l'iscrizione al collocamento mirato, ciò facendo solo nel luglio 2023, dopo la definitiva approvazione della graduatoria»
Il ricorso deve essere respinto e si dispone nulla sulle spese della fase di merito, stante la contumacia del , mentre si condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del CP_1 cautelare liquidate in dispositivo
PQM
Definitivamente pronunciando,ogni contraria eccezione e/o istanza disattese : rigetta il ricorso, nulla sulle spese per il giudizio di merito condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio cautelare liquidate in euro 1440,00
Roma 6/2/25 Il giudice