Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 27/11/2025, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01949/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00873/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 873 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato sull’istanza di protezione internazionale del 13 luglio 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 il dott. LI Di PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, -OMISSIS- (in appresso, -OMISSIS-) agiva avverso il silenzio inadempimento serbato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di -OMISSIS- sulla propria istanza di protezione internazionale, presentata, ai sensi ex art. 6 del d.lgs. n. 25/2008, il 13 luglio 2023;
- l’intimato Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio;
- alla camera di consiglio del -OMISSIS-, in esito alla quale la causa era trattenuta in decisione, il difensore del M. rappresentava la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo al proprio assistito;
Ritenuto che:
- poiché, alla stregua della dichiarazione attorea richiamata retro, in premessa, nessuna utilità pratica potrebbe derivare al M. da una pronuncia di accoglimento, il ricorso in epigrafe va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.;
- ed invero, a fronte dell’espressa enunciazione attorea di sopravvenuta carenza di interesse ad agire, l’adito giudice amministrativo non potrebbe, comunque, che dichiarare il gravame improcedibile, dovendo recedere da ogni altra valutazione in rito o di merito (cfr., Cons. Stato, sez. IV, n. 3848/2016; sez. VI, n. 1278/2019; sez. V, n. 38/2020; n. 5486/2020; sez. III, n. 3981/2021; TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 649/2024; n. 1620/2024; n. 1943/2024; n. 2157/2024; n. 2323/2024);
- in questo senso, si è affermato, in giurisprudenza, che: -- nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (Cons. Stato, sez. II, n. 6379/2024); -- al cospetto dell'univoca dichiarazione del difensore della parte ricorrente volta a confermare il venir meno dell'interesse al ricorso, la quale preclude la decisione nel merito della controversia, non si può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 10053/2023);
- quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti, fatto salvo il contributo unificato, che va posto a carico del ricorrente, tenuto conto dell’esito in rito della controversia per iniziativa imputabile esclusivamente a quest’ultimo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate, con imputazione del contributo unificato a carico della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il nominativo indicato in epigrafe e in motivazione.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RL SS, Presidente
LI Di PO, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI Di PO | RL SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.