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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/12/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2354/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2354/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TABARRACCI Parte_1 C.F._1
NA ed elettivamente domiciliata presso lo Email_1 studio del predetto difensore, via Zamenhof n. 8, Pisa
e da
C.F. ), Parte_2 C.F._2 con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
La parte ricorrente (l'unica costituita) ha concluso all'udienza del 9 dicembre 2025, il cui verbale è da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il PM nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 30 luglio 2025, ha allegato di aver contratto Parte_1 il 5 marzo 2024 in Cascina (PI) matrimonio concordatario con dall'unione col quale Parte_2 non sono nati figli.
Ha allegato il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale, tanto che lei ricorrente si era determinata a domandare la separazione personale tra i coniugi senza alcuna condizione accessoria e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, ricorrendone i presupposti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il resistente, seppur raggiunto da rituale notifica, non si è costituito in giudizio, né è comparso all'udienza del 9 dicembre 2025, all'esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
-.-.-.-.-
La domanda di separazione è fondata e merita d'essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio, l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ricorrono senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Nessun obbligo di mantenimento è previsto reciprocamente in quanto non vi è domanda alcuna in tal senso e non ricorrendo, altresì, le condizioni né di fatto né di diritto.
Si ritiene che le spese di lite - non essendovi stata resistenza alla domanda, avendo parte resistente dato causa all'instaurazione del giudizio contenzioso, rendendosi irreperibile e non consentendo alla coniuge di definire consensualmente la controversia - debbano essere poste a carico del resistente
(ancorché contumace) che deve essere condannato alla refusione delle stesse in favore dell'erario, essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, in misura da quantificarsi con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi, e Parte_3 Parte_2
Visto l'art. 133 D.P.R. 115/2002,
CONDANNA il resistente alla refusione delle spese di lite – da quantificarsi con separato provvedimento – in favore della ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, con pagamento da effettuarsi in favore dello Stato comprensivo delle somme anticipate e delle somme prenotate a debito.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cascina (PI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Cascina (PI) il giorno 5 marzo 2024, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 2, parte I, serie, anno 2024.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 09/12/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2354/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TABARRACCI Parte_1 C.F._1
NA ed elettivamente domiciliata presso lo Email_1 studio del predetto difensore, via Zamenhof n. 8, Pisa
e da
C.F. ), Parte_2 C.F._2 con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
La parte ricorrente (l'unica costituita) ha concluso all'udienza del 9 dicembre 2025, il cui verbale è da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il PM nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 30 luglio 2025, ha allegato di aver contratto Parte_1 il 5 marzo 2024 in Cascina (PI) matrimonio concordatario con dall'unione col quale Parte_2 non sono nati figli.
Ha allegato il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale, tanto che lei ricorrente si era determinata a domandare la separazione personale tra i coniugi senza alcuna condizione accessoria e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, ricorrendone i presupposti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il resistente, seppur raggiunto da rituale notifica, non si è costituito in giudizio, né è comparso all'udienza del 9 dicembre 2025, all'esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
-.-.-.-.-
La domanda di separazione è fondata e merita d'essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio, l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ricorrono senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Nessun obbligo di mantenimento è previsto reciprocamente in quanto non vi è domanda alcuna in tal senso e non ricorrendo, altresì, le condizioni né di fatto né di diritto.
Si ritiene che le spese di lite - non essendovi stata resistenza alla domanda, avendo parte resistente dato causa all'instaurazione del giudizio contenzioso, rendendosi irreperibile e non consentendo alla coniuge di definire consensualmente la controversia - debbano essere poste a carico del resistente
(ancorché contumace) che deve essere condannato alla refusione delle stesse in favore dell'erario, essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, in misura da quantificarsi con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi, e Parte_3 Parte_2
Visto l'art. 133 D.P.R. 115/2002,
CONDANNA il resistente alla refusione delle spese di lite – da quantificarsi con separato provvedimento – in favore della ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, con pagamento da effettuarsi in favore dello Stato comprensivo delle somme anticipate e delle somme prenotate a debito.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cascina (PI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Cascina (PI) il giorno 5 marzo 2024, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 2, parte I, serie, anno 2024.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 09/12/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina