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Articolo 10 della Legge 31 maggio 1984, n. 193
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Articolo 9
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Legge 31 maggio 1984, n. 193
Articolo 10 della Legge 31 maggio 1984, n. 193
Versione
6 giugno 1984
Art. 10.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 6 giugno 1984
Vedi fonte istituzionale
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