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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/10/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4495/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
DELLA CAUSA n. r.g. 4495/2024 tra Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 9 ottobre 2025 ad ore 15.26 il dott. Margherita Longhi lette le note di trattazione depositate dalle parti ai sensi dell'art 127ter cpc;
pronuncia e deposita sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c dandone lettura in absentia partis.
Il Giudice
dott. Margherita Longhi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato ex artt. 429 e 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4495/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 BOLOGNESI ROBERTO, elettivamente domiciliato in via Terraglietto 152/C 30174 Venezia presso il difensore avv. BOLOGNESI ROBERTO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GAMBATO STEFANO e dell'avv. MANCUSO RAFFAELE ( ) GALLERIA BERCHET 3 35131 PADOVA;
elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA SCROVENI 7 35131 PADOVA presso il difensore avv. GAMBATO STEFANO
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate ex art 127ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del 9.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con ricorso avanti al Giudice di Pace di Padova, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il verbale n. 822V notificato in data 27.7.2023 dal Comune di CP_1 per violazione dell'art 23 c. 11 del Codice della Strada, poiché, quale conducente del veicolo targato FR340BH, “effettuava pubblicità sull'autovettura ad uso privato apponendovi oltre il marchio e la ragione sociale anche altre scritte non luminose”. Il ricorrente lamentava la nullità del verbale per errata indicazione del cognome del trasgressore conducente, nonché l'insussistenza della violazione per erronea interpretazione dell'art 23 del Codice della Strada. pagina 2 di 7 Il convenuto si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto CP_1 infondata in fatto e in diritto. Con sentenza n. 426/2024, il Giudice di Pace di Padova ha rigettato l'opposizione proposta, compensando le spese di lite tra le parti. ha proposto appello avverso la predetta sentenza riproponendo le Parte_1 contestazioni già svolte in primo grado. Si è costituito il convenuto chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1 sentenza impugnata. All'udienza del 29.1.2025 le parti hanno prestato consenso alla fissazione di udienza di discussione in modalità cartolare. In data 5.3.2025, la causa è stata assegnata al ruolo di questo Giudice e rinviata per discussione al 9.10.2025, con udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art 127ter c.p.c.
2. Con il primo motivo di appello, il ricorrente ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che l'erronea indicazione del nominativo del trasgressore non determini nullità del verbale. Il motivo di appello non è fondato. Ai sensi dell'art 200 comma secondo del Codice della strada “il verbale …. contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione”. È pacifico che, nel caso di specie, il verbale riporta erroneamente il cognome del trasgressore ( invece che , mentre risultano corretti tutti gli altri elementi Per_1 Parte_1 identificativi dello stesso, in primis la data di nascita e l'indicazione del documento di guida (che è anche documento di riconoscimento e quindi già elemento essenziale per l'identificazione del trasgressore), la targa del veicolo e la descrizione del fatto accertato e contestato. Del pari non è stata contestata (né la sentenza è stata impugnata sul punto) l'avvenuta ricezione dello stesso da parte del ricorrente. Il verbale è quindi perfettamente idoneo, anche se contenente l'errore formale relativo al cognome, a rendere edotto il conducente della contestazione e quindi di contrapporre le proprie difese, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr cass 19428/2023 e Cass. 28516/2013 “in materia di violazioni del codice della strada, il verbale di accertamento che contenga un errore materiale facilmente emendabile (nella specie, il numero della patente di guida quale identificativo delle carte di qualificazione del conducente) non è viziato da nullità in quanto idoneo a rendere il conducente edotto delle contestazioni ed a consentirgli di contrapporre le proprie difese”).
3. Passando al secondo motivo di appello, sostiene il ricorrente che l'apposizione sugli autoveicoli di scritte, anche diverse dal marchio e dalla ragione sociale della ditta, deve ritenersi consentita purchè le stesse non siano luminose o rinfrangenti, alla luce di quanto pagina 3 di 7 previsto dall'art 23 del Codice della strada e secondo il principio di tassatività e tipicità sancito dall'art 1 della legge 689/91. Va innanzitutto ricordato che, in tema di sanzioni amministrative, il principio di tipicità e di riserva di legge di cui all'art 1 citato impedisce che l'illecito amministrativo e la relativa sanzione siano introdotti direttamente da fonti normative secondarie, non riscontrandosi invece una loro violazione qualora i precetti della legge, sufficientemente individuati, siano etorointegrati da norma regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare. Pertanto, “sulla scorta di una consolidata giurisprudenza la riserva di legge sancita dalla L. n. 689 del 1981, articolo 1, se non consente che una fonte subprimaria possa autonomamente stabilire una sanzione amministrativa (cfr. Cass. 26 aprile 2006n. 9584), consente però che la legge (statale o regionale) preveda l'integrazione del precetto da parte di fonti non legislative (di recente confermato da Cass. 2 marzo 2016n. 4114), purchè siano dalla legge sufficientemente individuati e siano eterointegrati da norme regolamentari, in virtu' della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare (v. per varie applicazioni, condivisibilmente, Cass. 1 giugno 2010 n. 13344; Cass. 4 marzo 2011 n. 5243)” (cfr in motivazione Cass. 1793/2022). Ciò detto, l'art 23 comma secondo del Codice della Strada statuisce che “E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purche' sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli”. Il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada ivi richiamato (dpr n. 495/1992) prevede, a sua volta, all'art 57 comma 1 che “l'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo”. Nel caso di specie, il verbale è stato emesso con riferimento a quest'ultima ipotesi, in quanto il trasgressore effettuava “pubblicità sull'autovettura ad uso privato apponendovi oltre il marchio e la ragione sociale anche altre scritte non luminose” (cfr verbale di accertamento sub doc. 2 di parte appellante), fatto questo che non è stato oggetto di contestazione da parte del ricorrente. Ad avviso del Tribunale, come già affermato dalla giurisprudenza di merito citata da parte appellante, la previsione normativa di cui all'art 23 vieta l'apposizione di scritte o insegne luminose e consente quelle rinfrangenti nei limiti e alle condizioni stabilite dal regolamento (cfr art 57 comma quarto per le relative condizioni). Nulla viene indicato per le scritte o messaggi pubblicitari non luminosi o per le scritte consentite sulle autovetture ad uso privato, né è previsto un rinvio alla disciplina regolamentare. Al contrario l'art 57 citato individua condizioni per l'apposizione sui veicoli anche delle pubblicità non luminose, e prevede, con riferimento alle autovetture ad uso privato, pagina 4 di 7 l'apposizione solo del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo, e non anche di altri. Trattasi, tuttavia, di fattispecie non disciplinate dalla normativa primaria, con conseguente illegittimità, sul punto, dell'art 57 del regolamento che deve essere in questa sede disapplicato. A sostegno di tale conclusione, va richiamata la pronuncia resa dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 174/2023. Quest'ultima - pronunciando su questioni sollevate dal Tribunale di Roma (se pur in giudizi non aventi ad oggetto l'impugnazione del verbale di accertamento di violazione stradale) riguardo alla citata disposizione del Codice della Strada, come integrata dall'art. 57 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione per violazione degli artt. 3,21,41,42 e 76 della Costituzione, «nella parte in cui: a) consentendo la pubblicità non luminosa sui veicoli
“se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso”, vieta la pubblicità non luminosa sui veicoli effettuata per conto terzi a titolo oneroso;
b) per ciò che attiene alle autovetture ad uso privato, permettendo “unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo”, vieta l'apposizione del marchio e della ragione sociale di soggetti diversi da quelli ai quali appartiene il veicolo» – ha affermato che “dalla lettura combinata delle norme censurate dall'odierno rimettente, risulta che l'art. 23, comma 2, cod. strada, da un lato, contiene un divieto assoluto di «apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli»; dall'altro, consente invece l'apposizione di «scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti», ma nei «limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento», ponendo, altresì, una condizione cui neppure la norma secondaria può derogare, e cioè quella che «sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli». L'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 contiene, dunque, unicamente la disciplina delle scritte o insegne pubblicitarie «luminose» e «rifrangenti», disponendo per le prime una proibizione senza eccezioni e per le seconde (cioè, soltanto per le «rifrangenti») rimettendo al regolamento di esecuzione e di attuazione di prescrivere limiti e condizioni, e, da ultimo, ponendo un criterio sovraordinato di legittimità alla fonte secondaria, costituito dalla verifica che le modalità assentite di apponibilità delle scritte o insegne rifrangenti non siano comunque fonte di rischio di abbagliamento o di distrazione per i conducenti degli altri veicoli. 7.3.– L'art. 23 del d.lgs. n. 285 del 1992, intendendo delineare la disciplina della pubblicità sulle strade e sui veicoli, è una delle norme del codice della strada cui corrisponde il maggior numero di disposizioni di dettaglio nel regolamento di esecuzione e di attuazione. Alla pubblicità sulle strade e sui veicoli è, infatti, dedicato l'intero paragrafo 3 del Titolo II del d.P.R. n. 495 del 1992, con gli articoli da 47 a 59. L'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 495 del 1992, in particolare, prescrive che «[l]'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa» è consentita: a) salvo quanto previsto nel comma 3 specificamente per la pubblicità non luminosa per conto terzi sui veicoli adibiti al servizio taxi;
b) salvo quanto previsto nel comma 4 per l'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti, alle condizioni ivi indicate;
c) fermi restando i limiti massimi di sagoma per larghezza, altezza e lunghezza dei veicoli dettati dall'art. 61 cod. strada;
d) unicamente se pagina 5 di 7 non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate;
e) sulle autovetture ad uso privato unicamente ove riproduca il marchio e la ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo. 7.4.– La Corte di cassazione ha interpretato le norme censurate nel senso che l'art. 23, comma 2, cod. strada contiene due precetti: uno reca il divieto di apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose, mentre l'altro riconosce legittima l'apposizione di quelle rifrangenti nei limiti previsti dal regolamento;
la norma regolamentare dettata dall'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 495 del 1992, quindi, «completa la fattispecie stabilendo la legittimità senza alcun tipo di accertamento (per cui sono consentite sempre) dell'apposizione di scritte e insegne non luminose» (sezione seconda civile, sentenza 20 gennaio 2022, n. 1793). (…) Unicamente per l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti la disposizione subprimaria riveste, in sostanza, quel ruolo di completamento della disposizione primaria che ne giustificherebbe il sindacato (“indiretto”) di legittimità costituzionale. E in realtà, alla specificazione delle condizioni in cui è ammessa l'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti, provvede poi espressamente il comma 4 dello stesso art. 57 del d.P.R. n. 495 del 1992. 7.7.– Le ordinanze di rimessione riferiscono che le fattispecie oggetto dei giudizi principali riguardano contratti per l'apposizione sui veicoli di insegne pubblicitarie non luminose né rifrangenti;
ipotesi, come visto, del tutto estranee al contenuto precettivo dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992. Non di meno, il rimettente, nel formulare le questioni di legittimità costituzionale, suppone proprio che le prescrizioni dell'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 495 del 1992, si estendano alla disciplina della pubblicità non luminosa o rifrangente sui veicoli, e perciò ritiene illegittimi i limiti e le condizioni ivi dettati in rapporto alla ratio del combinato disposto in esame, ravvisata nella sicurezza della circolazione stradale, ovvero nel prevenire ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli. 7.8.– È dunque posta a fondamento delle stesse ordinanze di rimessione la prospettazione di una difformità tra il regolamento e la legge sulla quale esso si fonda, il che darebbe luogo ad un vizio non di illegittimità costituzionale, ma di illegittimità della fonte secondaria” (così sentenza 174/2023 in motivazione). Considerato che nel caso di specie vengono in rilievo scritte pubblicitarie non luminose e non rinfrangenti, con conseguente disapplicazione dell'art 57 comma primo del regolamento, l'opposizione deve essere accolta.
4. In accoglimento del secondo motivo di appello, la sentenza di primo grado deve essere riformata, con conseguente annullamento del verbale di accertamento n. 822V notificato in data 27.7.2023 dal Controparte_1
Stante la novità della questione trattata, sussistono i presupposti di cui all'art 92 c.p.c per disporre la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede: ACCOGLIE l'appello proposto da e, in riforma della sentenza n. Parte_1
426/2024 del Giudice di Pace di Padova;
ANNULLA il verbale di accertamento violazione norme del Codice della Strada n. 822V notificato in data 27.7.2023 del Controparte_1
COMPENSA le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Padova 9 ottobre 2025
Il Giudice dott. Margherita Longhi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
DELLA CAUSA n. r.g. 4495/2024 tra Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 9 ottobre 2025 ad ore 15.26 il dott. Margherita Longhi lette le note di trattazione depositate dalle parti ai sensi dell'art 127ter cpc;
pronuncia e deposita sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c dandone lettura in absentia partis.
Il Giudice
dott. Margherita Longhi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato ex artt. 429 e 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4495/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 BOLOGNESI ROBERTO, elettivamente domiciliato in via Terraglietto 152/C 30174 Venezia presso il difensore avv. BOLOGNESI ROBERTO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GAMBATO STEFANO e dell'avv. MANCUSO RAFFAELE ( ) GALLERIA BERCHET 3 35131 PADOVA;
elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA SCROVENI 7 35131 PADOVA presso il difensore avv. GAMBATO STEFANO
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate ex art 127ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del 9.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con ricorso avanti al Giudice di Pace di Padova, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il verbale n. 822V notificato in data 27.7.2023 dal Comune di CP_1 per violazione dell'art 23 c. 11 del Codice della Strada, poiché, quale conducente del veicolo targato FR340BH, “effettuava pubblicità sull'autovettura ad uso privato apponendovi oltre il marchio e la ragione sociale anche altre scritte non luminose”. Il ricorrente lamentava la nullità del verbale per errata indicazione del cognome del trasgressore conducente, nonché l'insussistenza della violazione per erronea interpretazione dell'art 23 del Codice della Strada. pagina 2 di 7 Il convenuto si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto CP_1 infondata in fatto e in diritto. Con sentenza n. 426/2024, il Giudice di Pace di Padova ha rigettato l'opposizione proposta, compensando le spese di lite tra le parti. ha proposto appello avverso la predetta sentenza riproponendo le Parte_1 contestazioni già svolte in primo grado. Si è costituito il convenuto chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1 sentenza impugnata. All'udienza del 29.1.2025 le parti hanno prestato consenso alla fissazione di udienza di discussione in modalità cartolare. In data 5.3.2025, la causa è stata assegnata al ruolo di questo Giudice e rinviata per discussione al 9.10.2025, con udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art 127ter c.p.c.
2. Con il primo motivo di appello, il ricorrente ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che l'erronea indicazione del nominativo del trasgressore non determini nullità del verbale. Il motivo di appello non è fondato. Ai sensi dell'art 200 comma secondo del Codice della strada “il verbale …. contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione”. È pacifico che, nel caso di specie, il verbale riporta erroneamente il cognome del trasgressore ( invece che , mentre risultano corretti tutti gli altri elementi Per_1 Parte_1 identificativi dello stesso, in primis la data di nascita e l'indicazione del documento di guida (che è anche documento di riconoscimento e quindi già elemento essenziale per l'identificazione del trasgressore), la targa del veicolo e la descrizione del fatto accertato e contestato. Del pari non è stata contestata (né la sentenza è stata impugnata sul punto) l'avvenuta ricezione dello stesso da parte del ricorrente. Il verbale è quindi perfettamente idoneo, anche se contenente l'errore formale relativo al cognome, a rendere edotto il conducente della contestazione e quindi di contrapporre le proprie difese, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr cass 19428/2023 e Cass. 28516/2013 “in materia di violazioni del codice della strada, il verbale di accertamento che contenga un errore materiale facilmente emendabile (nella specie, il numero della patente di guida quale identificativo delle carte di qualificazione del conducente) non è viziato da nullità in quanto idoneo a rendere il conducente edotto delle contestazioni ed a consentirgli di contrapporre le proprie difese”).
3. Passando al secondo motivo di appello, sostiene il ricorrente che l'apposizione sugli autoveicoli di scritte, anche diverse dal marchio e dalla ragione sociale della ditta, deve ritenersi consentita purchè le stesse non siano luminose o rinfrangenti, alla luce di quanto pagina 3 di 7 previsto dall'art 23 del Codice della strada e secondo il principio di tassatività e tipicità sancito dall'art 1 della legge 689/91. Va innanzitutto ricordato che, in tema di sanzioni amministrative, il principio di tipicità e di riserva di legge di cui all'art 1 citato impedisce che l'illecito amministrativo e la relativa sanzione siano introdotti direttamente da fonti normative secondarie, non riscontrandosi invece una loro violazione qualora i precetti della legge, sufficientemente individuati, siano etorointegrati da norma regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare. Pertanto, “sulla scorta di una consolidata giurisprudenza la riserva di legge sancita dalla L. n. 689 del 1981, articolo 1, se non consente che una fonte subprimaria possa autonomamente stabilire una sanzione amministrativa (cfr. Cass. 26 aprile 2006n. 9584), consente però che la legge (statale o regionale) preveda l'integrazione del precetto da parte di fonti non legislative (di recente confermato da Cass. 2 marzo 2016n. 4114), purchè siano dalla legge sufficientemente individuati e siano eterointegrati da norme regolamentari, in virtu' della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare (v. per varie applicazioni, condivisibilmente, Cass. 1 giugno 2010 n. 13344; Cass. 4 marzo 2011 n. 5243)” (cfr in motivazione Cass. 1793/2022). Ciò detto, l'art 23 comma secondo del Codice della Strada statuisce che “E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purche' sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli”. Il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada ivi richiamato (dpr n. 495/1992) prevede, a sua volta, all'art 57 comma 1 che “l'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo”. Nel caso di specie, il verbale è stato emesso con riferimento a quest'ultima ipotesi, in quanto il trasgressore effettuava “pubblicità sull'autovettura ad uso privato apponendovi oltre il marchio e la ragione sociale anche altre scritte non luminose” (cfr verbale di accertamento sub doc. 2 di parte appellante), fatto questo che non è stato oggetto di contestazione da parte del ricorrente. Ad avviso del Tribunale, come già affermato dalla giurisprudenza di merito citata da parte appellante, la previsione normativa di cui all'art 23 vieta l'apposizione di scritte o insegne luminose e consente quelle rinfrangenti nei limiti e alle condizioni stabilite dal regolamento (cfr art 57 comma quarto per le relative condizioni). Nulla viene indicato per le scritte o messaggi pubblicitari non luminosi o per le scritte consentite sulle autovetture ad uso privato, né è previsto un rinvio alla disciplina regolamentare. Al contrario l'art 57 citato individua condizioni per l'apposizione sui veicoli anche delle pubblicità non luminose, e prevede, con riferimento alle autovetture ad uso privato, pagina 4 di 7 l'apposizione solo del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo, e non anche di altri. Trattasi, tuttavia, di fattispecie non disciplinate dalla normativa primaria, con conseguente illegittimità, sul punto, dell'art 57 del regolamento che deve essere in questa sede disapplicato. A sostegno di tale conclusione, va richiamata la pronuncia resa dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 174/2023. Quest'ultima - pronunciando su questioni sollevate dal Tribunale di Roma (se pur in giudizi non aventi ad oggetto l'impugnazione del verbale di accertamento di violazione stradale) riguardo alla citata disposizione del Codice della Strada, come integrata dall'art. 57 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione per violazione degli artt. 3,21,41,42 e 76 della Costituzione, «nella parte in cui: a) consentendo la pubblicità non luminosa sui veicoli
“se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso”, vieta la pubblicità non luminosa sui veicoli effettuata per conto terzi a titolo oneroso;
b) per ciò che attiene alle autovetture ad uso privato, permettendo “unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo”, vieta l'apposizione del marchio e della ragione sociale di soggetti diversi da quelli ai quali appartiene il veicolo» – ha affermato che “dalla lettura combinata delle norme censurate dall'odierno rimettente, risulta che l'art. 23, comma 2, cod. strada, da un lato, contiene un divieto assoluto di «apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli»; dall'altro, consente invece l'apposizione di «scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti», ma nei «limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento», ponendo, altresì, una condizione cui neppure la norma secondaria può derogare, e cioè quella che «sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli». L'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 contiene, dunque, unicamente la disciplina delle scritte o insegne pubblicitarie «luminose» e «rifrangenti», disponendo per le prime una proibizione senza eccezioni e per le seconde (cioè, soltanto per le «rifrangenti») rimettendo al regolamento di esecuzione e di attuazione di prescrivere limiti e condizioni, e, da ultimo, ponendo un criterio sovraordinato di legittimità alla fonte secondaria, costituito dalla verifica che le modalità assentite di apponibilità delle scritte o insegne rifrangenti non siano comunque fonte di rischio di abbagliamento o di distrazione per i conducenti degli altri veicoli. 7.3.– L'art. 23 del d.lgs. n. 285 del 1992, intendendo delineare la disciplina della pubblicità sulle strade e sui veicoli, è una delle norme del codice della strada cui corrisponde il maggior numero di disposizioni di dettaglio nel regolamento di esecuzione e di attuazione. Alla pubblicità sulle strade e sui veicoli è, infatti, dedicato l'intero paragrafo 3 del Titolo II del d.P.R. n. 495 del 1992, con gli articoli da 47 a 59. L'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 495 del 1992, in particolare, prescrive che «[l]'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa» è consentita: a) salvo quanto previsto nel comma 3 specificamente per la pubblicità non luminosa per conto terzi sui veicoli adibiti al servizio taxi;
b) salvo quanto previsto nel comma 4 per l'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti, alle condizioni ivi indicate;
c) fermi restando i limiti massimi di sagoma per larghezza, altezza e lunghezza dei veicoli dettati dall'art. 61 cod. strada;
d) unicamente se pagina 5 di 7 non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate;
e) sulle autovetture ad uso privato unicamente ove riproduca il marchio e la ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo. 7.4.– La Corte di cassazione ha interpretato le norme censurate nel senso che l'art. 23, comma 2, cod. strada contiene due precetti: uno reca il divieto di apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose, mentre l'altro riconosce legittima l'apposizione di quelle rifrangenti nei limiti previsti dal regolamento;
la norma regolamentare dettata dall'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 495 del 1992, quindi, «completa la fattispecie stabilendo la legittimità senza alcun tipo di accertamento (per cui sono consentite sempre) dell'apposizione di scritte e insegne non luminose» (sezione seconda civile, sentenza 20 gennaio 2022, n. 1793). (…) Unicamente per l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti la disposizione subprimaria riveste, in sostanza, quel ruolo di completamento della disposizione primaria che ne giustificherebbe il sindacato (“indiretto”) di legittimità costituzionale. E in realtà, alla specificazione delle condizioni in cui è ammessa l'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti, provvede poi espressamente il comma 4 dello stesso art. 57 del d.P.R. n. 495 del 1992. 7.7.– Le ordinanze di rimessione riferiscono che le fattispecie oggetto dei giudizi principali riguardano contratti per l'apposizione sui veicoli di insegne pubblicitarie non luminose né rifrangenti;
ipotesi, come visto, del tutto estranee al contenuto precettivo dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992. Non di meno, il rimettente, nel formulare le questioni di legittimità costituzionale, suppone proprio che le prescrizioni dell'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 495 del 1992, si estendano alla disciplina della pubblicità non luminosa o rifrangente sui veicoli, e perciò ritiene illegittimi i limiti e le condizioni ivi dettati in rapporto alla ratio del combinato disposto in esame, ravvisata nella sicurezza della circolazione stradale, ovvero nel prevenire ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli. 7.8.– È dunque posta a fondamento delle stesse ordinanze di rimessione la prospettazione di una difformità tra il regolamento e la legge sulla quale esso si fonda, il che darebbe luogo ad un vizio non di illegittimità costituzionale, ma di illegittimità della fonte secondaria” (così sentenza 174/2023 in motivazione). Considerato che nel caso di specie vengono in rilievo scritte pubblicitarie non luminose e non rinfrangenti, con conseguente disapplicazione dell'art 57 comma primo del regolamento, l'opposizione deve essere accolta.
4. In accoglimento del secondo motivo di appello, la sentenza di primo grado deve essere riformata, con conseguente annullamento del verbale di accertamento n. 822V notificato in data 27.7.2023 dal Controparte_1
Stante la novità della questione trattata, sussistono i presupposti di cui all'art 92 c.p.c per disporre la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede: ACCOGLIE l'appello proposto da e, in riforma della sentenza n. Parte_1
426/2024 del Giudice di Pace di Padova;
ANNULLA il verbale di accertamento violazione norme del Codice della Strada n. 822V notificato in data 27.7.2023 del Controparte_1
COMPENSA le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Padova 9 ottobre 2025
Il Giudice dott. Margherita Longhi
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