Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 20/04/2026, n. 2493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2493 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02493/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00913/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 913 del 2026, proposto da AN Ruggiero, NT Parillo, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Pascarella, Loredana Caduto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
SL ER, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TO AN, SE DO, TE CI, LB LI, ES MA, LU TU De IO, MO CE RD, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento l’e/o la declaratoria di illegittimità delle determinazioni di diniego e del silenzio-diniego relativi all’istanza prot. n. 0122863 del 15-5-2025 di accesso ex legge n. 241/1990 alla documentazione concernente l’avviso interno per il conferimento di incarichi professionali di altissima professionalità A1 e A2 indetto con deliberazione n. 86 /2025 del Direttore Generale dell’ASL ER.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ASL ER;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. NZ SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con ricorso notificato il 28.01.2026 e depositato in data 10.02.2023, la parte ricorrente allegava:
- di avere, con istanza in data 15.05.2025, chiesto all’amministrazione resistente di poter accedere mediante estrazione di copia ai seguenti atti e documenti:
«A) graduatoria (o elenco) dei candidati ritenuti idonei per ciascun incarico di cui all’avviso interno a cui avevano partecipato; indicazione dei punteggi attribuiti a ciascun candidato nonché criteri di calcolo dei titoli; provvedimenti di conferimento degli incarichi in oggetto con relativi curricula valutati; verbali di valutazione comparativa dei titoli; schede di valutazione individuale dei candidati;
documentazione relativa all’attribuzione dei punteggi; domande di tutti i dirigenti partecipanti alla selezione; ogni atto o relazione istruttoria da cui risulti l’assenza di cause di incompatibilità, conflitti di interesse o provvedimenti disciplinari a carico dei soggetti individuati per gli incarichi conferiti, ai sensi dell’art. 8 e 9 del Regolamento approvato con delibera n. 1628/2021;
B) Con specifico riferimento ai soggetti destinatari degli incarichi: documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal bando; dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa l’assenza di cause di incompatibilità; attestazione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari o altro organo competente circa l’esistenza o meno di provvedimenti disciplinari e/o di procedimenti disciplinari pendenti; documentazione relativa a eventuali provvedimenti disciplinari irrogati; documentazione relativa a eventuali procedimenti disciplinari in corso; verbali della Commissione relativi alla verifica dei requisiti di ammissione, alla valutazione delle cause di incompatibilità e alle verifiche effettuate circa l’assenza di provvedimenti disciplinari; atti e documenti relativi alle verifiche effettuate dall’Amministrazione sul possesso dei requisiti dichiarati;
C) Ogni altro atto o documento connesso, presupposto o consequenziale relativo alla verifica dei requisiti e delle cause di incompatibilità dei destinatari degli incarichi»;
- di avere, in data 16.06.2025, sollecitato il responsabile del procedimento all’evasione dell’istanza di accesso;
- che, in data 19.06.2025, il responsabile del procedimento trasmetteva gli atti inerenti al conferimento di incarichi di altissima professionalità A1 e A2, notiziando di aver interpellato il competente Ufficio in ordine all’esistenza di procedimenti e provvedimenti disciplinari adottati o in corso;
- di avere, in data 10.09.2025, sollecitato l’ostensione degli atti e provvedimenti adottati dall’ASL successivamente alla prima ostensione;
- di avere, in data 06.11.2025, lamentato la parzialità della documentazione oggetto di ostensione, con particolare riferimento alla mancata trasmissione della relazione dell’U.O.C. Servizio Ispettivo aziendale redatta a seguito di esposto anonimo concernente l’irregolarità nella procedura in questione;
- che, in data 09.12.2025, il responsabile del procedimento trasmetteva la relazione del Servizio Ispettivo;
- di avere, in data 22.12.2025, eccepito la mancata ostensione della documentazione relativa alle valutazioni effettuate dalla Commissione 3, evidenziando l’esistenza di ulteriori valutazioni e documentazione non ancora messa a disposizione e precisando che risultavano ancora mancanti i verbali delle sedute di valutazione, le schede di valutazione individuali, i criteri di valutazione applicati, la documentazione istruttoria e preparatoria ed eventuali relazioni conclusive riferibili all’operato della predetta Commissione;
- che, con nota pec in data 29.12.2025, il responsabile del procedimento dichiarava di aver inviato tutta la documentazione mancante, precisando l’inesistenza di altra documentazione e reputando concluso l’incarico;
Considerato che, con memoria depositata in data 20.03.2026, la ASL eccepiva la tardività del ricorso e ribadiva l’insussistenza di alcun ulteriore adempimento in capo all’amministrazione destinataria dell’istanza di accesso; evidenziava inoltre l’insussistenza di alcun indizio di prova circa l’esistenza della documentazione “mancante” pretesa da controparte e ribadiva non sussistere alcuna ulteriore documentazione da ostendere;
Ritenuto di poter omettere l’esame dell’eccezione di tardività in base al principio della ragione più liquida;
Ritenuto infatti condivisibile l’orientamento giurisprudenziale secondo cui « Il diritto di accesso trova un limite materiale e giuridico nella disponibilità che l'Amministrazione abbia della documentazione di cui si chiede l'ostensione; la possibilità di acquisire i documenti, com'è ovvio, postula la materiale detenzione dell'Amministrazione cui è rivolta l'istanza; tale presupposto va acquisito in termini di atto costitutivo della pretesa ostensiva, con la conseguenza che la sua dimostrazione grava sulla parte che intenda far valere il diritto, la quale può assolvervi anche attraverso presunzioni ovvero in via indiziaria ma non tramite mere supposizioni; in assenza di prova della effettiva esistenza e disponibilità della documentazione richiesta, non è possibile ingiungere a un'amministrazione di consentire l'accesso ad alcunché, perché si tratterebbe di ordine che risulterebbe per definizione insuscettibile di essere eseguito » (Cons. Stato, sez. V, 08/11/2023, n. 9622);
Ritenuto che la parte ricorrente non abbia sufficientemente dimostrato il presupposto dell’esistenza e della materiale detenzione da parte della p.a. resistente della documentazione asseritamente non ostesa;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere respinto, con la conseguente condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dall’amministrazione resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese processuali sostenute dall’amministrazione resistente, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG SS Di PO, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
NZ SC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ SC | UG SS Di PO |
IL SEGRETARIO