Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/03/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2828/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Udienza del 10.03.2025 trattata con modalità cartolare
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comu- nicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 10.03.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 10.03.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2828/2022 R.G., avente ad oggetto: responsa- bilità extracontrattuale- altre ipotesi, vertente tra
i Sigg.ri (Cod. Fisc. ); Parte_1 C.F._1 [...]
(Cod. Fisc. ; Parte_2 C.F._2 Parte_3
(Cod. Fisc. ); (Cod. Fisc. C.F._3 Parte_4
); (Cod. Fisc. C.F._4 Parte_5
); (Cod. Fisc. C.F._5 Parte_6 [...]
); (Cod. Fisc. ); C.F._6 Parte_7 C.F._7
(Cod Fisc. ; (Cod Parte_8 C.F._8 Parte_9
Fisc. ); (Cod. Fisc. C.F._9 Parte_10
); (Cod. Fisc. C.F._10 Parte_11
); (Cod. Fisc. ); C.F._11 Parte_12 C.F._12
(Cod. Fisc. ); Parte_13 C.F._13 Parte_2
(Cod. Fisc. , n.q. di genitore esercente la patria pote- C.F._2
stà sul figlio minore (Cod. Fisc. ; Persona_1 C.F._14
(Cod. Fisc. ) e (Cod. Parte_3 C.F._3 Parte_14
Fisc. n.q. di genitori esercenti la patria potestà sul fi- C.F._15
glio minore (Cod. Fisc. ; Persona_2 C.F._16 [...]
(Cod. Fisc. e Parte_15 C.F._8 Parte_16
(Cod. Fisc. ) n.q. di genitori esercenti la patria pote- C.F._17
stà sulla figlia minore (Cod. Fisc. ); Parte_2 C.F._18
(Cod. Fisc. ) e Parte_17 C.F._19 Parte_7
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(Cod. Fisc. ) n.q. di genitori esercenti la patria potestà C.F._7
sui figli minori (Cod. Fisc. ) e Persona_3 C.F._20 Pt_18
(Cod. Fisc. ); (Cod. Fisc.
[...] C.F._21 Parte_19
) e (Cod. Fisc. C.F._22 Parte_4
) n.q. di genitori esercenti la patria potestà sulla figlia C.F._23
minore (Cod. Fisc. ), tutti rappresentati e Persona_4 C.F._24 difesi dall'avv. Filomena Letizia (Cod. Fisc. ) presso C.F._25
il cui studio eleggono domicilio in Marcianise (CE) alla Via Nicola Gaglione
n. 39, in virtù di procura in atti
Attori
e
(Cod. Fisc. in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
(Cod. Fisc. ), domiciliataria ex lege in Napoli alla via Diaz n.11 P.IVA_2
Convenuto
Nonché
Gestione Liquidatoria della ex (P.IVA ,) presso CP_2 P.IVA_3 [...]
, in persona del Commissario Liquidatore p.t., rappresentata e difesa, CP_3
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Massimiliano De Masi (Cod.
Fisc. , Domenica Coppola (Cod. Fisc. C.F._26
) e (Cod. Fisc. C.F._27 Controparte_4
) e con loro elettivamente domiciliata presso il Servi- C.F._28
zio Legale della Azienda in Napoli alla Via Comunale del Principe n. 13/A, in virtù di procura in atti
Convenuta
Nonché
(P.IVA in persona del Direttore Controparte_5 P.IVA_4
Generale p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Cuccurullo (Cod. Fisc. ), Luisa Impera- C.F._29
tore (Cod. Fisc. 39Q), (Cod. Fisc. RGEN- C.F._30 CP_6
) e (Cod. Fisc. ) e con C.F._31 Parte_20 C.F._32
loro elettivamente domiciliata presso il Servizio Legale in Napoli alla Via
Leonardo Bianchi s.n.c., in virtù di deliberazione di incarico nonché procura alle liti in atti
Convenuta
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CONCLUSIONI
Per gli attori: come da atto introduttivo e note relative all'odierna udienza trattata con modalità cartolare.
Per il convenuto : come da comparsa di costituzione e successivi CP_1
scritti difensivi. Cont Per la convenuta Gestione Liquidatoria ex 41: come da comparsa di costituzione e note relative all'odierna udienza trattata con modalità cartolare.
Per la convenuta come da com- Controparte_7 parsa di costituzione e note relative all'odierna udienza trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che gli atto- ri con atto di citazione ritualmente notificato hanno convenuto in giudizio il , la Gestione nonché Controparte_1 Controparte_8
l' onde richiedere il risarcimento dei danni Controparte_7
non patrimoniali a loro dire patiti e patiendi in conseguenza dei trattamenti sanitari ricevuti dal loro congiunto presso l'Ospedale Persona_2
Monaldi di Napoli per cui quest'ultimo riportava una grave infezione da
HCV.
In particolare, gli attori hanno premesso che il de cuius Persona_2
loro congiunto, in data 05.01.1993 a causa di una cardiopatia ischemica veniva ricoverato presso l'Ospedale Monaldi per effettuare un doppio by pass e che il 19.01.1993 gli veniva pratica una trasfusione;
in seguito, il si sottoponeva a diversi accertamenti, all'esito dei quali risultava di Pt_2 aver contratto un'epatite cronica HCV, causata dalla predetta trasfusione.
Gli attori hanno precisato che in ragione di ciò, il loro congiunto presenta- va ai sensi della Legge n. 210/1992, la domanda di indennizzo al
[...]
per cui veniva convocato a visita dalla Commissione Medica CP_1
Ospedaliera per l'accertamento delle lesioni patite all'esito del quale gli veniva riconosciuto l'indennizzo ex lege 210/1992, quantificato nel paga- mento del vitalizio di €. 334,41 mensili.
Gli attori hanno, poi, dedotto che tra i mesi di maggio/agosto 2019 il
[...] veniva nuovamente ricoverato presso l'ospedale di Marcia- Parte_21
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nise con febbre in cirrotico e dimesso con diagnosi “sepsi a partenza delle vie urinarie in paziente con cirrosi epatica HCV relata complicata da HCc al IV segmento epatico infiltrante la vena porta. Anemia…” e che dopo circa due mesi, in data 25.10.2019, il sig. decedeva nel Comune di Pt_2
Capodrise a causa delle seguenti comorbilità “epatopatia cronica HCV
Positiva, Diabete Mellito Tipo 2, Cardiopatia ischemica cronica, doppio
ByPass, epatocarcinoma…”
Gli attori hanno, dunque, denunciato il prematuro decesso del loro con- giunto giacché riconducibile in origine all'errore di procedura nella som- ministrazione della trasfusione con sangue non testato adeguatamente se- condo standard attualmente normali, non conosciuti e non in opera nell'anno 1993.
Gli istanti tutti, in conseguenza di quanto denunciato, reclamavano il risar- cimento del danno jure proprio e jure ereditario e vana ogni richiesta stra- giudiziale inoltrata ai convenuti adivano, pertanto, l'intestato Tribunale.
Si è costituito tempestivamente il il quale ha eccepi- Controparte_1 to, in via del tutto preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Napoli in applicazione del c.detto foro erariale. Ha, altresì, contestato l'inammissibilità della doman- da, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno nonché l'assoluta infondatezza della narrativa attorea concludendo per il rigetto integrale delle domande formulate.
Anche la Gestione Liquidatoria della ex si è costituita tempesti- CP_2
vamente ed ha parimenti eccepito, in via del tutto preliminare,
l'incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere competente il
Tribunale di Napoli in applicazione del c.detto foro erariale.
La Gestione Liquidatoria convenuta ha, altresì, contestato la carenza di le- gittimazione passiva e attiva, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno nonché l'assoluta infondatezza della narrativa attorea concludendo per il rigetto integrale delle domande formulate.
Si è infine costituita l' la quale ha, in via Controparte_7
principale, eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in quanto per i debiti sorti anteriormente al 31.12.1994 (eventus damni collocabile nel gennaio 1993) la legittimazione appartiene alle Regioni e in via con- corrente alla Gestione Liquidatoria competente. In adesione alle difese già
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svolte dal Controparte_9
ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno nonché
l'assoluta infondatezza della narrativa attorea concludendo per il rigetto in- tegrale delle domande formulate.
Nelle more della trattazione questo giudice concedeva termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria prevista ex lege e venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI co, c.p.c.
Di poi, con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.11.2024, questo giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha aggiornato l'udienza al 10.03.2015 per la discussione ex art. 281 sexies
c.p.c.
Considerazioni in fatto e diritto – Eccezione di incompetenza territoriale
Ciò premesso, va evidenziato che, nell'ipotesi in esame, l'eccezione preli- minare di incompetenza territoriale del giudice adito sollevata tempesti- vamente dai convenuti ex Controparte_9
deve ritenersi idonea a definire la controversia, essendosi rivelata CP_2
fondata.
Ciò si dice per le seguenti ragioni.
Sul punto, in primo luogo va considerato che “il convenuto che intenda contestare il criterio di collegamento prescelto dall'attore deve proporre, tempestivamente, un'eccezione in senso proprio, con il conseguente onere di contestare specificamente l'applicabilità del criterio di competenza uti- lizzato dall'attore e di quelli eventualmente concorrenti (qualora siano previsti più fori), nonché di fornire la prova degli elementi costitutivi dell'eccezione, rimanendo altrimenti radicata definitivamente la compe- tenza del giudice adito e non potendo poi aggiungere nuovi motivi rispetto
a quelli prospettati in limine, né apportare ad essi alcun mutamento” (C.
16096/2006; C. 24903/2005; C. 6626/2005; C. 16866/2003; C. 2346/2003;
C. 9733/2000; C. 2589/1981).
Alla luce di tale principio deve affermarsi che, nel caso di specie,
l'eccezione di incompetenza territoriale è stata sollevata tempestivamente e in maniera rituale, in quanto è stata indicata la ragione per cui verrebbe in rilievo la competenza di uno specifico foro c.detto foro erariale, diverso da quello di Santa Maria Capua Vetere.
Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “la
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competenza del giudice del foro erariale, disciplinata dall'art. 25 c.p.c., nonché dagli artt. 6 e 7 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, di natura gene- rale e inderogabile, è sottratta alla disponibilità della stessa amministra- zione e avuto riguardo alla natura speciale di dette norma, prevale ... su ogni altra competenza, anche se inderogabile” (Cass. Sent. n. 17880 del
3.9.04).
L'art. 25 del codice di rito, in ossequio a quanto disposto dall'art. 6 del d.r.
1611\33 sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio, sancisce che per le cause nelle quali è parte un'Amministrazione dello Stato è compe- tente il giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le nor- me ordinarie.
Dunque, si tratta di un criterio di competenza funzionale ed inderogabile che, a seguito della novella introdotta dall'art. 4 legge 353\90, può essere rilevato anche d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione.
D'altra parte, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassa- zione la competenza del foro erariale ha carattere funzionale ed inderoga- bile e, nel caso di pluralità di cause, trova applicazione riguardo all'intera controversia , non solo quando l'Amministrazione statale sia parte della causa principale, ma anche quando la stessa sia parte di causa connessa al- la prima, e indipendentemente dalla sua qualità di litisconsorte necessario o dall'esistenza di un vincolo di inscindibilità e dipendenza tra le cause che danno luogo al simultaneus processus (Cfr. Cass.82\355).
Nel medesimo solco giurisprudenziale si è posto anche il più recente orien- tamento della Suprema Corte per cui “…la giurisprudenza di questa Corte
è ferma nel ritenere che la regola del foro erariale non si applica nel caso in cui l'amministrazione sia chiamata in giudizio e il foro territorialmente competente indicato sia inizialmente corretto, a meno che l'incompetenza territoriale per la regola del foro erariale non sia eccepita tempestivamen- te dalla P.A. chiamata in causa…” A conforto di quanto innanzi dedotto, sovvengono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno statuito che l'art. 38 c.p.c. determina il principio secondo cui tutte le questioni sul- la competenza vadano introdotte nel processo e possono formare oggetto di decisione solo attraverso eccezioni di parte o di rilievo del Giudice e nei tempi stabiliti;
se questi mancano, si determina il consolidamento del pote-
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re di verifica della ritualità e della tempestività delle eccezioni. La formu- lazione dell'art. 38 c.p.c. ha imposto che la permanente inderogabilità delle competenze “forti” venga denunciata ovvero rilevata d'ufficio entro i rigo- rosi termini temporali decadenziali innanzi richiamati.
Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha ribadito il principio per cui “nelle cause in cui sia convenuta un'amministrazione dello Stato, qualora l'ob- bligazione dedotta in giudizio origini da un fatto illecito, il principio per cui, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente ex artt. 6 del r.d. n. 1611 del 1933 e 25 c.p.c., il criterio del "forum delicti" concorre con quello del "forum destinatae solutionis" (quest'ultimo da in- dividuare in base alle norme della contabilità pubblica), trova applicazio- ne anche quando la causa sia stata instaurata pure nei confronti di altri soggetti. (Cfr. Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 18287 del 17 set- tembre 2015)
Deve, pertanto, ritenersi fondata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per essere competente il Tribu- nale di Napoli davanti al quale la causa va riassunta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositi- vo, tenendo conto dell'effettivo valire della domanda come rideterminato dal giudice, dell'attività effettivamente prestata (mancanza di attività istruttoria) e delle questioni trattate, nonché delle riduzioni massime previ- ste dalla legge per la pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
• dichiara l'incompetenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per essere competente il Tribunale di Napoli;
• condanna gli attori al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella misura di € 6.616,00 per compensi (in favore di ciascuno dei tre convenu- ti), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 10.03.2025
Il Giudice
Maria Del Prete
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