TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/12/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
65/2025 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente relatore
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Ida Perna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 65/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nata a [...], il [...], ed ivi res.te alla Via Traversa Pisani Parte_1
1, C.F. C.F._1
E
nato a [...], il [...], ed ivi res.te alla Via Traversa Pisani Parte_2
1, C.F. C.F._2 elettivamente domiciliati in Torre del Greco (Na), alla Via Marconi 32, presso lo Studio dell'Avv.
CA Solvino, che li rapp.ta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 08.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno concluso chiedendo che il Tribunale omologhi i patti contenuti nel ricorso congiunto, inclusa la richiesta di affidamento rafforzato del figlio minore alla madre, alla luce della documentazione allegata e nel superiore interesse del minore;
– disponga, conseguentemente, gli ulteriori provvedimenti di cui al ricorso sottoscritto, ivi compresa l'assegnazione della casa coniugale e il mantenimento dei figli.
Voglia comunque disporre secondo giustizia e se ritenuto necessario ordinare ai servizi Sociali relazione socio-ambientale e monitoraggio del nucleo familiare.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.01.2025, ed hanno dedotto di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio concordatario in Torre del Greco (Na) in data 08.01.2005 come risulta dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Torre del Greco al n. 5, P. 2, Sez. A, Uff. 1 anno
2005; che dal matrimonio nascevano i figli (nato a [...] il [...]) e Per_1 Per_2
(nato a [...] il [...]); che , ad oggi è maggiorenne è collocato nella Per_1 comunità minorile di Limatola (BN) “La fabbrica del sorriso”, in quanto a seguito di uno stato depressivo abbandonava la scuola dell'obbligo e contestualmente rifiutava tutte le regole familiari impartite, per cui la stessa sig.ra si rivolgeva agli assistenti sociali affinché il figlio non CP_1 frequentasse cattive compagnie, in quanto iniziava a trascorrere l'intera giornata fuori casa, mentre il figlio minore frequenta regolarmente il secondo anno della scuola primaria ICS Per_2
” in Torre del Greco, seppur con difficoltà di apprendimento;
che la casa Persona_3 coniugale è alla Via Traversa Pisani 1 di Torre del Greco di proprietà di in Parte_2 comunione ereditaria con i germani;
che il sig. è un soggetto ex tossicodipendente Parte_2 con gravi menomazioni psichiche, aggravate da spunti persecutori ed aggressivi, difatti è seguito da diversi anni dal Serd e dal Dipartimento di Salute Mentale di Torre del Greco;
che la sig.ra Parte_1
supportata dalla sua rete familiare, ha sempre ottemperato ai doveri genitoriali, occupandosi
[...] del mantenimento, dell'educazione, dell' istruzione e dell' assistenza morale della prole seppur ad oggi risulta sospesa dalla responsabilità genitoriale a seguito dell'ingestione di un quantitativo di metadone da parte del minore , come da decreto 11/07/2018 del Tribunale per i Persona_4
Minorenni di Napoli, R.G. 1180/2018; che con il medesimo provvedimento il sig. veniva Pt_2 dichiarato decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c.; che il Tribunale per i Minorenni di Napoli affidava i minori ed ai nonni materni Persona_5 Persona_4
e con mandato ai Servizi Sociali di monitorare le dinamiche Controparte_2 Persona_6 afferenti l'affido; che i nonni affidatari vivono alla Via Lamaria n. 74/IB ove la Sig.ra Parte_1 trascorre con loro tutta la giornata, in quanto li accudisce amorevolmente;
che la sig.ra è Parte_1 disoccupata e svolge saltuariamente le mansioni di badante;
che il sig. è disoccupato e Pt_2 percepisce pensione di invalidità di € 340,00 circa e dichiara che negli ultimi tre anni il suo reddito è pari a zero;
che inoltre la sig.ra ha provveduto ad accantonare somme donate dalla famiglia Parte_1 per l'acquisto di un monolocale adiacente a quello della madre, e precisamente alla Via Lamaria n.
52, ad oggi regolarmente locato, con canone di locazione di € 350,00 mensili;
che la sig.ra Parte_1 veniva sospesa della responsabilità genitoriale per motivi di difficoltà psico-affettiva derivanti dalla difficile gestione delle problematiche afferenti il marito, infatti dalla relazione dell'ASL 3 SUD del
23/05/2018, agli del fascicolo del Tribunale per i Minorenni, si evince che non vi sono caratteristiche o deficienze tali da configurare un'inidoneità genitoriale della madre dei minori, infatti veniva suggerita l'opportunità di affidare i minori alla madre;
che la convivenza matrimoniale tra i coniugi
è cessata da svariati anni soprattutto per il progressivo allontanamento e disinteresse materiale del
Sig. , sia come padre che come marito, stante la sua patologia psicotica e l'assunzione di Pt_2
LD ”, generando così il venir meno dell'”affectio coniugalis”; che la sig.ra con Parte_1 ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, recante r.g. 2130/21, ricorreva già a Codesto Tribunale affinché venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, ma atteso l'improvviso peggioramento delle condizioni di salute del sig. rinunciava al proseguimento del giudizio per Pt_2 assisterlo materialmente, ma alcuna riconciliazione effettiva si verificava, nonostante la sig.ra
, per mero dovere morale, continua sino a tutt'oggi ad occuparsi anche di tutte le attività Parte_1 burocratiche inerenti esclusivamente la salute del sig. , in considerazione della sua grave Pt_2 malattia psichica.
I ricorrenti pertanto rassegnavano le seguenti congiunte conclusioni:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi ed affinché sia Parte_1 Parte_2 pronunciata la separazione personale dei coniugi con emanazione di sentenza parziale in ordine alla questione di “status”, disponendo la prosecuzione del processo per le decisioni di carattere patrimoniale e di affidamento dei figli;
2) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
3) reintegrare nella responsabilità genitoriale la sig.ra a seguito di acquisizione da Parte_1 parte dei Servizi Sociali di Torre del Greco di relazione socio ambientale e di relazione dell'Asl 3
Sud circa i percorsi a sostegno della genitorialità effettuati da quest'ultima, ed all'esito del quale disporre l'affidamento super esclusivo o rafforzato del figlio minore alla madre;
Per_2
4) assegnare la casa coniugale sita in Torre del Greco (Na) alla Via Traversa Pisani n. 1 alla Sig.ra
; Parte_1
5) porsi a carico del Sig. un assegno mensile di euro 400,00 a titolo di concorso al Parte_2 mantenimento dei figli ( € 200,00 per ciascun figlio) e/o nella diversa somma che il Tribunale riterrà equo o di giustizia in considerazione dell'invalidità civile del sig. , Pt_2 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo vaglia postale o su conto corrente intestato alla sig.ra , con adeguamento istat, oltre spese extra assegno relative ai figli secondo Parte_1 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Torre Annunziata con protocollo
d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati del 6 luglio 2021;
6) ordinare al Comune di Torre del Greco di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi , ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma,
c.p.c., si è sciolta a far tempo dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte”.
Designato il giudice delegato e fissata l'udienza di comparizione delle parti sostituita dal deposito di note scritte su loro richiesta, con ordinanza del 27.05.2025 sono stati richiesti chiarimenti rilevandosi che il ricorso non risultava sottoscritto dalle parti, e che quanto richiesto al punto 3 esulava dall'ambito di operatività del ricorso a domanda congiunta di cui all'art. 473 bis 51, procedimento nel corso del quale il Tribunale omologa o meno i patti sottoscritti dalle parti, previa verifica di conformità a norme di legge ed all'interesse dei figli minori, e che, comunque i patti, apparivano non conformi all'interesse del figlio minore.
Rinviata la causa all'udienza del 08.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, acquisito in atti il ricorso sottoscritto da entrambe le parti, la causa veniva riservata in decisione al
Collegio per l'omologa.
Ciò posto, osserva il collegio che le condizioni concordate dalle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, all'affidamento, alla collocazione ed al mantenimento del minore, non possono essere recepite dal Tribunale, siccome non conformi all'interesse di quest'ultimo.
Sul punto va, invero, sottolineato il potere di controllo rimesso al tribunale circa il superiore interesse dei minori - la cui posizione trova, peraltro, incondizionata tutela nella partecipazione al giudizio del pubblico ministero - coinvolge sia i profili personali relativi all'affidamento e alla disciplina delle visite da parte del genitore non collocatario che i profili patrimoniali relativi al mantenimento della prole da parte dei genitori: aspetti la cui congruità va valutata dal tribunale con preminente riferimento all'interesse morale e materiale dei minori medesimi e può, conseguentemente, indurre al rigetto di un accordo non perfettamente aderente all'interesse di minori in esso coinvolti.
Orbene gli stessi ricorrenti hanno allegato che l' è decaduto dalla responsabilità genitoriale sul Pt_2 figlio minore, mentre la ad oggi risulta sospesa dalla responsabilità genitoriale a seguito Parte_1 dell'ingestione di un quantitativo di metadone da parte del minore , come da decreto Persona_4
11/07/2018 del Tribunale per i Minorenni di Napoli, R.G. 1180/2018.
Ciò posto si evidenzia che i provvedimenti limitativi e/o ablativi della responsabilità dei genitori - ai sensi degli artt. 330,332 e 333 e seg. c.c. non costituiscono una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma piuttosto sono fondati sull'accertamento da parte del giudice degli effetti lesivi che hanno prodotto o possono ulteriormente produrre in danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale (Così, per esempio, Cass. civ. sez. I. n. 14145 del
2017). Ancora, la Suprema Corte ha condivisibilmente chiarito che "Il giudice di merito, nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali" (Cass. n. 9763/2019).
Ne consegue che l'affidamento di alla madre presuppone la previa revoca della disposta Per_2 sospensione di quest'ultima dalla responsabilità genitoriale e dunque una valutazione positiva sulle competenze genitoriali della e, quindi, un'apposita istruttoria in tale senso. Parte_1
Tuttavia tale approfondimento istruttorio non appare compatibile con il procedimento a domanda congiunta scelto dalle parti, che consente al Tribunale solo di recepire o meno l'accordo raggiunto dalle stesse, prevendendosi espressamente che il Collegio in caso di “inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda” (cfr art. 473 bis 51, IV comma, c.p.c).
Le suesposte considerazioni inducono, pertanto, il Collegio a rigettare la domanda.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta la domanda di omologa delle condizioni di separazione consensuale di cui al ricorso depositato in data 12.01.2025;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 09.12.2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente relatore
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Ida Perna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 65/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nata a [...], il [...], ed ivi res.te alla Via Traversa Pisani Parte_1
1, C.F. C.F._1
E
nato a [...], il [...], ed ivi res.te alla Via Traversa Pisani Parte_2
1, C.F. C.F._2 elettivamente domiciliati in Torre del Greco (Na), alla Via Marconi 32, presso lo Studio dell'Avv.
CA Solvino, che li rapp.ta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 08.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno concluso chiedendo che il Tribunale omologhi i patti contenuti nel ricorso congiunto, inclusa la richiesta di affidamento rafforzato del figlio minore alla madre, alla luce della documentazione allegata e nel superiore interesse del minore;
– disponga, conseguentemente, gli ulteriori provvedimenti di cui al ricorso sottoscritto, ivi compresa l'assegnazione della casa coniugale e il mantenimento dei figli.
Voglia comunque disporre secondo giustizia e se ritenuto necessario ordinare ai servizi Sociali relazione socio-ambientale e monitoraggio del nucleo familiare.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.01.2025, ed hanno dedotto di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio concordatario in Torre del Greco (Na) in data 08.01.2005 come risulta dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Torre del Greco al n. 5, P. 2, Sez. A, Uff. 1 anno
2005; che dal matrimonio nascevano i figli (nato a [...] il [...]) e Per_1 Per_2
(nato a [...] il [...]); che , ad oggi è maggiorenne è collocato nella Per_1 comunità minorile di Limatola (BN) “La fabbrica del sorriso”, in quanto a seguito di uno stato depressivo abbandonava la scuola dell'obbligo e contestualmente rifiutava tutte le regole familiari impartite, per cui la stessa sig.ra si rivolgeva agli assistenti sociali affinché il figlio non CP_1 frequentasse cattive compagnie, in quanto iniziava a trascorrere l'intera giornata fuori casa, mentre il figlio minore frequenta regolarmente il secondo anno della scuola primaria ICS Per_2
” in Torre del Greco, seppur con difficoltà di apprendimento;
che la casa Persona_3 coniugale è alla Via Traversa Pisani 1 di Torre del Greco di proprietà di in Parte_2 comunione ereditaria con i germani;
che il sig. è un soggetto ex tossicodipendente Parte_2 con gravi menomazioni psichiche, aggravate da spunti persecutori ed aggressivi, difatti è seguito da diversi anni dal Serd e dal Dipartimento di Salute Mentale di Torre del Greco;
che la sig.ra Parte_1
supportata dalla sua rete familiare, ha sempre ottemperato ai doveri genitoriali, occupandosi
[...] del mantenimento, dell'educazione, dell' istruzione e dell' assistenza morale della prole seppur ad oggi risulta sospesa dalla responsabilità genitoriale a seguito dell'ingestione di un quantitativo di metadone da parte del minore , come da decreto 11/07/2018 del Tribunale per i Persona_4
Minorenni di Napoli, R.G. 1180/2018; che con il medesimo provvedimento il sig. veniva Pt_2 dichiarato decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c.; che il Tribunale per i Minorenni di Napoli affidava i minori ed ai nonni materni Persona_5 Persona_4
e con mandato ai Servizi Sociali di monitorare le dinamiche Controparte_2 Persona_6 afferenti l'affido; che i nonni affidatari vivono alla Via Lamaria n. 74/IB ove la Sig.ra Parte_1 trascorre con loro tutta la giornata, in quanto li accudisce amorevolmente;
che la sig.ra è Parte_1 disoccupata e svolge saltuariamente le mansioni di badante;
che il sig. è disoccupato e Pt_2 percepisce pensione di invalidità di € 340,00 circa e dichiara che negli ultimi tre anni il suo reddito è pari a zero;
che inoltre la sig.ra ha provveduto ad accantonare somme donate dalla famiglia Parte_1 per l'acquisto di un monolocale adiacente a quello della madre, e precisamente alla Via Lamaria n.
52, ad oggi regolarmente locato, con canone di locazione di € 350,00 mensili;
che la sig.ra Parte_1 veniva sospesa della responsabilità genitoriale per motivi di difficoltà psico-affettiva derivanti dalla difficile gestione delle problematiche afferenti il marito, infatti dalla relazione dell'ASL 3 SUD del
23/05/2018, agli del fascicolo del Tribunale per i Minorenni, si evince che non vi sono caratteristiche o deficienze tali da configurare un'inidoneità genitoriale della madre dei minori, infatti veniva suggerita l'opportunità di affidare i minori alla madre;
che la convivenza matrimoniale tra i coniugi
è cessata da svariati anni soprattutto per il progressivo allontanamento e disinteresse materiale del
Sig. , sia come padre che come marito, stante la sua patologia psicotica e l'assunzione di Pt_2
LD ”, generando così il venir meno dell'”affectio coniugalis”; che la sig.ra con Parte_1 ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, recante r.g. 2130/21, ricorreva già a Codesto Tribunale affinché venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, ma atteso l'improvviso peggioramento delle condizioni di salute del sig. rinunciava al proseguimento del giudizio per Pt_2 assisterlo materialmente, ma alcuna riconciliazione effettiva si verificava, nonostante la sig.ra
, per mero dovere morale, continua sino a tutt'oggi ad occuparsi anche di tutte le attività Parte_1 burocratiche inerenti esclusivamente la salute del sig. , in considerazione della sua grave Pt_2 malattia psichica.
I ricorrenti pertanto rassegnavano le seguenti congiunte conclusioni:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi ed affinché sia Parte_1 Parte_2 pronunciata la separazione personale dei coniugi con emanazione di sentenza parziale in ordine alla questione di “status”, disponendo la prosecuzione del processo per le decisioni di carattere patrimoniale e di affidamento dei figli;
2) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
3) reintegrare nella responsabilità genitoriale la sig.ra a seguito di acquisizione da Parte_1 parte dei Servizi Sociali di Torre del Greco di relazione socio ambientale e di relazione dell'Asl 3
Sud circa i percorsi a sostegno della genitorialità effettuati da quest'ultima, ed all'esito del quale disporre l'affidamento super esclusivo o rafforzato del figlio minore alla madre;
Per_2
4) assegnare la casa coniugale sita in Torre del Greco (Na) alla Via Traversa Pisani n. 1 alla Sig.ra
; Parte_1
5) porsi a carico del Sig. un assegno mensile di euro 400,00 a titolo di concorso al Parte_2 mantenimento dei figli ( € 200,00 per ciascun figlio) e/o nella diversa somma che il Tribunale riterrà equo o di giustizia in considerazione dell'invalidità civile del sig. , Pt_2 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo vaglia postale o su conto corrente intestato alla sig.ra , con adeguamento istat, oltre spese extra assegno relative ai figli secondo Parte_1 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Torre Annunziata con protocollo
d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati del 6 luglio 2021;
6) ordinare al Comune di Torre del Greco di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi , ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma,
c.p.c., si è sciolta a far tempo dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte”.
Designato il giudice delegato e fissata l'udienza di comparizione delle parti sostituita dal deposito di note scritte su loro richiesta, con ordinanza del 27.05.2025 sono stati richiesti chiarimenti rilevandosi che il ricorso non risultava sottoscritto dalle parti, e che quanto richiesto al punto 3 esulava dall'ambito di operatività del ricorso a domanda congiunta di cui all'art. 473 bis 51, procedimento nel corso del quale il Tribunale omologa o meno i patti sottoscritti dalle parti, previa verifica di conformità a norme di legge ed all'interesse dei figli minori, e che, comunque i patti, apparivano non conformi all'interesse del figlio minore.
Rinviata la causa all'udienza del 08.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, acquisito in atti il ricorso sottoscritto da entrambe le parti, la causa veniva riservata in decisione al
Collegio per l'omologa.
Ciò posto, osserva il collegio che le condizioni concordate dalle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, all'affidamento, alla collocazione ed al mantenimento del minore, non possono essere recepite dal Tribunale, siccome non conformi all'interesse di quest'ultimo.
Sul punto va, invero, sottolineato il potere di controllo rimesso al tribunale circa il superiore interesse dei minori - la cui posizione trova, peraltro, incondizionata tutela nella partecipazione al giudizio del pubblico ministero - coinvolge sia i profili personali relativi all'affidamento e alla disciplina delle visite da parte del genitore non collocatario che i profili patrimoniali relativi al mantenimento della prole da parte dei genitori: aspetti la cui congruità va valutata dal tribunale con preminente riferimento all'interesse morale e materiale dei minori medesimi e può, conseguentemente, indurre al rigetto di un accordo non perfettamente aderente all'interesse di minori in esso coinvolti.
Orbene gli stessi ricorrenti hanno allegato che l' è decaduto dalla responsabilità genitoriale sul Pt_2 figlio minore, mentre la ad oggi risulta sospesa dalla responsabilità genitoriale a seguito Parte_1 dell'ingestione di un quantitativo di metadone da parte del minore , come da decreto Persona_4
11/07/2018 del Tribunale per i Minorenni di Napoli, R.G. 1180/2018.
Ciò posto si evidenzia che i provvedimenti limitativi e/o ablativi della responsabilità dei genitori - ai sensi degli artt. 330,332 e 333 e seg. c.c. non costituiscono una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma piuttosto sono fondati sull'accertamento da parte del giudice degli effetti lesivi che hanno prodotto o possono ulteriormente produrre in danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale (Così, per esempio, Cass. civ. sez. I. n. 14145 del
2017). Ancora, la Suprema Corte ha condivisibilmente chiarito che "Il giudice di merito, nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali" (Cass. n. 9763/2019).
Ne consegue che l'affidamento di alla madre presuppone la previa revoca della disposta Per_2 sospensione di quest'ultima dalla responsabilità genitoriale e dunque una valutazione positiva sulle competenze genitoriali della e, quindi, un'apposita istruttoria in tale senso. Parte_1
Tuttavia tale approfondimento istruttorio non appare compatibile con il procedimento a domanda congiunta scelto dalle parti, che consente al Tribunale solo di recepire o meno l'accordo raggiunto dalle stesse, prevendendosi espressamente che il Collegio in caso di “inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda” (cfr art. 473 bis 51, IV comma, c.p.c).
Le suesposte considerazioni inducono, pertanto, il Collegio a rigettare la domanda.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta la domanda di omologa delle condizioni di separazione consensuale di cui al ricorso depositato in data 12.01.2025;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 09.12.2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Maria Rosaria Barbato