Articolo 1 della Legge 1 giugno 1971, n. 436
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22 luglio 1971
Art. 1. Articolo unico

L'Ente comunale di assistenza, istituito con la legge 3 giugno 1937, n. 847 , entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone che i mandati di pagamento relativi ai sussidi in denaro a carattere periodico e gli assegni vitalizi elargiti per norma istituzionale o per delega ricevuta siano estinti dal tesoriere a mezzo di assegni postali tratti, sul conto corrente intestato all'Ente, a favore dei beneficiari dell'assistenza.
E' data facolta' all'Ente comunale di assistenza di usare lo stesso mezzo, di cui al comma precedente, anche per altre forme di assistenza in denaro.
In questi casi, il certificato di addebitamento in conto corrente costituisce titolo di scarico per il tesoriere dell'Ente.

Entrata in vigore il 22 luglio 1971