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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/05/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 467/2025
RE NA PU BBLICA TA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Presidente- est Dott. Massimo Lento
Dott. Gaetano Laviola Giudice
Giudice Dott. EO Prato
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 467/2025 promossa da:
Parte 1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.CORRADO ALESSIA
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. MORTATI SERGIO GENNARO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione
esponevano di avere contratto matrimonio in data 1/4/2023, che dalla unione era nato il Persona 1 e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente figlio indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
- 1 coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
- La casa coniugale, sita in San Lorenzo del
Vallo, alla Contrada Ciccarello n.3, già di proprietà AC GE, padre della ricorrente
AC OS AN, sarà assegnata alla stessa, che l'abiterà insieme al figlio minore AC EO
SC, che sarà collocato presso di lei. Il figlio minore AC EO SC sarà affidato ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole,
-
relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo,
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
- Il sig. AC potrà vedere il figlio minore il sabaro pomeriggio dalle 14 alle 20, e potrà tenerlo con sé un fine settimana al mese, da conordarsi preventivamente con la madre, dalle ore 14.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
Durante le festività natalizie il minore trascorrerà il 25 dicembre e il primo gennaio, ovvero il 24 dicembre ed il 31 dicembre, ad anni alterni tra i due genitori previo accordo tra gli stessi;
per le vacanze pasquali, compleanni, onomastici ed altre festività le date e gli orari verranno concordati di volta in volta tra i coniugi, di comune accordo, sempre adottando il criterio dell'alternanza fra i due genitori;
per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il minore per due settimane non consecutive, alternativamente nel mese di luglio o di agosto, previo accordo con la madre.
- Il sig. AC AU verserà, a titolo di contributo per il mantenimento in favore della moglie, la somma di € 150,00 mensili, e di
E.250,00 mensili in favore del figlio minore, rivalutabili secondo gli indici Istat, mediante bonifico bancario entro il 5 di ogni mese;
inoltre la moglie usufruirà del bonus figli relativo al figlio
EO, attualmente accreditato al padre.
- I coniugi pattuiscono, altresì, che le spese extra
(mediche, scolastiche, extra scolastiche e ludiche) relative al minore AC EO SC,
preventivamente concordate, saranno oggetto di condivisione nella percentuale del 50% ciascuno.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi Parte_1 nata a [...]
(CS) il 07/09/1994 e Controparte 1 nato a [...] il [...]
alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 24 maggio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento