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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/11/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. 737/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 737//2025 V.G., avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di separazione” posta in decisione con decreto reso ex art. 127 ter c.p.c. in data 20.11.2025; promossa congiuntamente da
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Siracusa nella via Carlentini n.21, elettivamente domiciliata in AVOLA (SR), VIA A. LINCOLN
N.12, presso lo studio dell'avv. FABIOLA MIGLIORE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Siracusa in Via Acre n.13, elettivamente domiciliato in AVOLA (SR), VIA A. LINCOLN N.12, presso lo studio dell'avv. FABIOLA MIGLIORE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 18.7.2025);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con decreto n. 309/2013 emesso in data 20.06.2013, il Tribunale di Siracusa ha pronunciato la separazione personale dei coniugi tra le parti alle condizioni dalle stesse concordate e, in particolare, per quel che rileva in questo procedimento, con la previsione dell'obbligo a carico del sig. di estinguere personalmente il Mutuo N. 197/451707 ed al contempo di Parte_2 versare la somma di € 250,00 mensili a titolo di mantenimento della sig.ra . Parte_1
Con ricorso depositato in data 12.3.2025 i ricorrenti congiuntamente chiedevano la modifica delle condizioni della separazione stabilendo la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della sig.ra . Parte_1
All'udienza del 20.11.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti insistevano per l'accoglimento del ricorso congiunto e il Giudice, preso atto dell'accordo, poneva la causa in decisione innanzi al Collegio.
Passando al merito, è incontestato che nel caso di specie sussista una circostanza sopravvenuta che giustifica la modifica dell'assetto economico stabilito in sede di separazione, essendo fatto pacifico che la sig.ra , oggi titolare di pensione, sia ormai in grado di provvedere Parte_1 autonomamente alle proprie esigenze.
Alla luce di quanto sopra, la richiesta di modifica nei termini sopra indicati va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo, non contrasta con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia, ma, al contrario, è espressione della corretta applicazione dell'articolo 9 della legge 898/1970.
Le spese del procedimento vanno compensate tra le parti, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 737/2025 V.G., a parziale modifica del decreto di omologa n. 309/2013 emesso dal Tribunale di Siracusa in data 20.6.2013, provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti e da intendersi qui integralmente trascritto.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 27.11.2025, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 737//2025 V.G., avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di separazione” posta in decisione con decreto reso ex art. 127 ter c.p.c. in data 20.11.2025; promossa congiuntamente da
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Siracusa nella via Carlentini n.21, elettivamente domiciliata in AVOLA (SR), VIA A. LINCOLN
N.12, presso lo studio dell'avv. FABIOLA MIGLIORE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Siracusa in Via Acre n.13, elettivamente domiciliato in AVOLA (SR), VIA A. LINCOLN N.12, presso lo studio dell'avv. FABIOLA MIGLIORE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 18.7.2025);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con decreto n. 309/2013 emesso in data 20.06.2013, il Tribunale di Siracusa ha pronunciato la separazione personale dei coniugi tra le parti alle condizioni dalle stesse concordate e, in particolare, per quel che rileva in questo procedimento, con la previsione dell'obbligo a carico del sig. di estinguere personalmente il Mutuo N. 197/451707 ed al contempo di Parte_2 versare la somma di € 250,00 mensili a titolo di mantenimento della sig.ra . Parte_1
Con ricorso depositato in data 12.3.2025 i ricorrenti congiuntamente chiedevano la modifica delle condizioni della separazione stabilendo la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della sig.ra . Parte_1
All'udienza del 20.11.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti insistevano per l'accoglimento del ricorso congiunto e il Giudice, preso atto dell'accordo, poneva la causa in decisione innanzi al Collegio.
Passando al merito, è incontestato che nel caso di specie sussista una circostanza sopravvenuta che giustifica la modifica dell'assetto economico stabilito in sede di separazione, essendo fatto pacifico che la sig.ra , oggi titolare di pensione, sia ormai in grado di provvedere Parte_1 autonomamente alle proprie esigenze.
Alla luce di quanto sopra, la richiesta di modifica nei termini sopra indicati va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo, non contrasta con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia, ma, al contrario, è espressione della corretta applicazione dell'articolo 9 della legge 898/1970.
Le spese del procedimento vanno compensate tra le parti, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 737/2025 V.G., a parziale modifica del decreto di omologa n. 309/2013 emesso dal Tribunale di Siracusa in data 20.6.2013, provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti e da intendersi qui integralmente trascritto.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 27.11.2025, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone