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Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/02/2024, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei
Minori, composta dai magistrati:
Dott.ssa Domenica Motta Presidente
Dott. Carmelo Mazzeo Consigliere relatore
Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1178/2020 R.G. promossa
DA
nato ad [...], il [...], C. F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, Via O. C.F._1
Scammacca 23/C, presso lo studio dell'Avv. Antonio Fiore, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catania, nei cui Uffici in Via Vecchia Ognina, 149 è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza ex art. 702 ter. c.p.c., depositata in data 3 agosto 2020, il
Tribunale di Catania rigettava integralmente il ricorso proposto da
[...]
avverso il diniego, da parte della Parte_1 [...]
, Sezione di Ragusa, del riconoscimento del diritto Controparte_2
alla protezione internazionale, nelle sue diverse forme. Tuttavia, a seguito di segnalazione della Procura della Repubblica, riteneva sussistente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, ai sensi dell'art. 11, co. 1, lett. c bis del D.P.R. 394/1999.
Con atto di appello tempestivamente depositato, il ricorrente censurava la sopracitata ordinanza, chiedendo che gli fosse riconosciuto, in via gradatamente subordinata, lo status di rifugiato, il diritto alla protezione sussidiaria, il diritto alla protezione umanitaria e il diritto di asilo ex art. 10,
comma 3, Cost.
2
Si costituiva il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato,
contestando il gravame e chiedendone il rigetto.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in virtù della sostituzione dell'udienza fissata in data 14 dicembre 2023 con il deposito telematico di note scritte, il difensore dell'appellante depositava note rinunciando espressamente ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e il Procuratore Generale emetteva parere,
chiedendo la conferma del provvedimento di primo grado.
La Corte poneva la causa in decisione senza i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Il ricorrente, cittadino ghanese, sentito dalla Commissione Territoriale di
Siracusa, Sezione di Ragusa, il 16 dicembre 2014, dichiarava di essere nato e cresciuto ad Accra e di essere sposato con figli. Interrogato sul motivo della fuga dal Paese, egli raccontava di aver avuto problemi con i familiari della fidanzata, i quali non accettavano l'unione tra i due. In particolare, i genitori della sua compagna l'avevano ripudiata da quando avevano scoperto il suo stato di gravidanza. A quel punto, il ricorrente e la donna erano andati a vivere insieme. Nel 2000, i due avevano avuto anche un altro figlio e avevano deciso di sposarsi. Secondo quanto narrato dal richiedente,
la famiglia di lei si era opposta al matrimonio e, per impedirlo, aveva
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commissionato ad alcuni parenti il suo rapimento. L'odierno appellante riferiva di esser stato catturato da alcuni ragazzi, portato lontano da casa e picchiato. Poiché, durante il pestaggio, egli aveva cominciato ad urlare,
alcuni uomini si erano avvicinati e i rapitori erano fuggiti. Giacché temeva per la propria incolumità, il ricorrente aveva deciso di abbandonare il
Paese, insieme alla moglie, lasciando i figli alla suocera. Raccontava che,
prima di partire, aveva partecipato ad una riunione con i familiari della moglie, dove tutti avevano concordato che la situazione era insostenibile e,
per il bene dei bambini, era giusto che questi ultimi rimanessero alla nonna.
Il richiedente era giunto in Italia il 4 ottobre 2014.
Tanto la Commissione Territoriale quanto il giudice di prime cure ritenevano che il racconto non fosse credibile e rigettavano tutte le richieste avanzate dal ricorrente. Il tribunale, tuttavia, gli riconosceva un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, ai sensi dell'art. 11, co. 1, lett. c bis del
D.P.R. 394/1999.
Con i primi motivi di appello, la parte contesta tanto il rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato quanto il rigetto della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alle lett. a) e b) dell'art. 14 del D. Lgs. 251/2007 e insiste per l'accoglimento.
In proposito, giova ricordare che l'invocata protezione internazionale trova la sua fonte normativa nel d. lgs. 251/2007, secondo cui può essere
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considerato rifugiato “il cittadino straniero il quale, per il timore fondato
di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si
trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a
causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese”
(art. 2, lett. e).
Quindi, per il riconoscimento di tale status, secondo quanto statuito anche dalla Convenzione di Ginevra del 1951, ratificata con la L. 722/1954, è
necessario non solo che il richiedente sia stato oggetto di atti persecutori,
che siano sufficientemente gravi - per natura o frequenza - da rappresentare una violazione manifesta dei diritti umani fondamentali, ma anche che tale persecuzione sia stata posta in essere per uno dei motivi previsti dalla normativa (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale, opinioni politiche).
Riguardo, invece, la protezione sussidiaria, secondo quanto disposto dall'art. 2, lett. g, del D. Lgs. 251/2007, la persona ammissibile a tale forma di protezione è “il cittadino straniero che non possiede i requisiti per
essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati
motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di
apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la
dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno
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come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale
rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.
A tal fine, l'art.14 di tale decreto definisce danni gravi: “a) la condanna a
morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di
pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo
Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla
persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di
conflitto armato interno o internazionale”.
Infine, ai fini della valutazione tanto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, quanto di quella per il riconoscimento della protezione sussidiaria, i responsabili della persecuzione o del danno grave,
devono essere ricompresi tra i soggetti elencati dall'art. 5 del sopracitato decreto: “a) lo Stato;
b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo
Stato o una parte consistente del suo territorio;
c) soggetti non statuali, se i
responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni
internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi
dell'art. 6, co. 2, contro persecuzioni o danni gravi”.
Ebbene, tali motivi sono infondati.
Esaminato il relativo motivo di appello, la Corte condivide le argomentazioni tanto della quanto del giudice di Controparte_1
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primo grado in merito alla non credibilità della storia narrata dal richiedente.
In particolare, non è plausibile che, nonostante l'odierno appellante avesse instaurato da anni una relazione stabile con la compagna, con la quale conviveva e dalla quale aveva avuto due figli, la famiglia della donna perseverasse nella volontà di impedire questa unione, ormai molto radicata.
Altresì, il racconto del rapimento è inverosimile, generico e scarsamente circostanziato. Infatti, sebbene il richiedente dichiari che l'aggressione sia avvenuta dinnanzi ad alcuni testimoni e che egli stesso abbia riconosciuto e denunciato i suoi aggressori, cugini della compagna, egli afferma, tuttavia,
che la polizia non sia stato in grado di rintracciarli. Infine, circostanza dirimente ai fini del giudizio negativo sulla credibilità del ricorrente è che,
prima della partenza, egli abbia lasciato i figli proprio alla suocera che, a suo dire, era tra le mandanti del suo rapimento, nonché una delle persone da sempre contraria alla costituzione del loro nucleo familiare.
La vicenda personale diventa, a questo punto, irrilevante ai fini in oggetto perché mai potrebbe indirizzare (proprio perché non credibile) verso un approfondimento delle circostanze esposte ai fini del riconoscimento della protezione internazionale cosiddetta “maggiore”, salvo quanto si dirà sulla protezione sussidiaria prevista espressamente all'art.14, lett. c, d. lgs.
251/2007.
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Con ulteriore censura, l'appellante insiste nel riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria espressamente prevista dalla lett. c) dell'articolo sopracitato, illustrando le ragioni per cui ritiene che, contrariamente a quanto statuito dall'ordinanza di primo grado, nel caso di specie sussista la situazione “individualizzata” di “danno grave”, rilevante ai sensi della suddetta norma.
Per quanto concerne il riconoscimento di tale specifica forma di protezione, occorre dimostrare che nello Stato di provenienza del richiedente vi sia una situazione di conflitto armato che lo esponga personalmente al rischio per la propria vita ed incolumità, in ragione della sua condizione individuale;
oppure che il conflitto armato raggiunga un livello di intensità tale da esporlo al suddetto rischio per il solo fatto di trovarsi in loco, anche in assenza di un riscontro individualizzante.
Peraltro, la nozione di “violenza indiscriminata” va intesa nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del ricorrente. Secondo questo indirizzo ormai consolidato, il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola
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presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass.
13858/2018).
Il motivo è infondato.
In proposito, il Tribunale ha correttamente rilevato in Ghana non si registra una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.
Stante il dovere imposto al decidente dall'art. 8 del D. Lgs. 25/2008 di esaminare ciascuna domanda “alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti”, la Corte, con riferimento all'attuale situazione del Ghana,
valutata sulla base delle più recenti e attendibili fonti di informazione,
rileva quanto segue.
Il Ghana è considerato uno dei Paesi più democratici dell'Africa,
connotato da un ordinamento giuridico pienamente effettivo. L'uso eccessivo della forza e il ricorso sporadico a metodi di tortura nei centri di detenzione, segnalato da alcune fonti, costituiscono pratiche proibite dalla legislazione fortemente contestate dalle autorità governative.
Il Ghana costituisce una democrazia costituzionale incentrata su una presidenza forte e un parlamento unicamerale, da 275 seggi. Le ultime elezioni presidenziali e parlamentari, nel 2020, si sono svolte in modo pacifico, ad eccezione di isolati e sporadici episodi di violenza Org_1
[...
[...]
[...]
Or Department State, 2022,
[...] Organizzazione_3
https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-
[...]
rights-practices/ghana).
La positiva situazione del Ghana in merito al rispetto delle libertà
fondamentali e dei diritti politici è stata recentemente oggetto di attenzione da parte del rapporto comparativo annuale di del 2023, con Org_4
riferimento all'anno 2022 (https://freedomhouse.org/country/ghana/freedom-
world/2023).
In tale report, gli analisti hanno assegnato al Ghana un punteggio di 80 su
100, sulla base di condizioni ed eventi verificatisi nel Paese durante il periodo di copertura, ricorrendo ad un'ampia gamma di fonti (articoli di notizie,
analisi accademiche, rapporti di organizzazioni non governative, contatti professionali individuali, ricerche sul campo).
In particolare, riguardo equità e imparzialità della gestione del processo elettorale, osservatori nazionali e internazionali hanno valutato le elezioni trasparenti, inclusive e riflettenti la volontà del popolo, nonché registrato
Organi positivamente i numerosi trasferimenti pacifici di potere tra NPP e e le significative opportunità dei partiti di opposizione di aumentare il loro sostegno pubblico e ottenere una carica. I funzionari eletti sono generalmente liberi di definire e attuare la politica governativa senza influenze improprie di entità non elette.
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Sono tendenzialmente rispettati i diritti civili delle minoranze. Difatti,
l'attuale normativa prevede la pari partecipazione alla vita politica da parte dei vari gruppi culturali, etnici e religiosi. Le donne godono formalmente dell'uguaglianza politica, anche se solo un esiguo numero ricopre posizioni di leadership.
Nonostante la copertura mediatica attiva, leggi e istituzioni abbastanza solide e iniziative anti-corruzione sia governative che non governative, la corruzione politica costituisce, ancora oggi, un problema. Tra le iniziative,
si segnala la legislazione adottata nel 2017, la quale ha istituito l
[...]
come istituzione aggiuntiva preordinata allo Organizzazione_6
svolgimento di indagine contro la corruzione politica.
La garanzia dell'indipendenza dei media, sancita in Costituzione, gode di ampia applicazione nella prassi. Difatti, in Ghana, vi è panorama mediatico diversificato e vivace che comprende stazioni televisive e radiofoniche statali e private, nonché una serie di giornali e riviste indipendenti. I mezzi di informazione online operano senza restrizioni governative.
Il governo non limita l'espressione individuale sui social media, né la libertà di riunione e associazione. Il diritto di riunione pacifica è
costituzionalmente garantito e generalmente rispettato. Per riunioni o manifestazioni non sono necessari permessi, anche se le assemblee sono
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state temporaneamente limitate a causa dello stato di emergenza Covid-19,
allentato nel 2022.
La libertà di credo religioso è tendenzialmente garantita, anche se le scuole pubbliche prevedono corsi obbligatori di educazione religiosa ispirati al cristianesimo e all'Islam. La libertà accademica è garantita giuridicamente e generalmente mantenuta nella prassi.
Il governo ha lavorato per combattere la violenza di genere (GBV), anche espandendo le unità di polizia per la lotta alla violenza domestica e quelle di sostegno alle vittime, creando tribunali speciali contro la violenza di genere;
tuttavia, tali servizi, secondo quanto riferito, dispongono di risorse insufficienti.
Le tutele costituzionali per il giusto processo e i diritti degli imputati sono per lo più rispettate. Le carceri sono sovraffollate, con condizioni che possono rivelarsi complesse, sebbene negli ultimi anni il servizio carcerario abbia tentato di ridurre la congestione e migliorare il trattamento dei detenuti. Sebbene la pena di morte sia ancora prevista dalle leggi, è stata applicata raramente e nessuno è stato giustiziato o condannato a morte dal
1993. Sono, altresì, garantite la libertà di circolazione, di iniziativa economica privata.
Infine, si rileva che il Ghana è inserito nella lista dei Paesi di origine sicuri per i richiedenti la protezione, contenuta nell'art. 1 del Decreto del
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del 17 Organizzazione_7
marzo 2023.
In definitiva, nel caso di specie, è da escludere la possibilità che il richiedente, cittadino ghanese, corra il rischio di un grave danno nel caso di rientro nel Paese d'origine, proprio perché all'interno del Ghana non vi è,
ad oggi, una situazione di conflitto armato, che integri la definizione contenuta all'art. 14 lett. c) del D. Lgs. 251/2007, né un rischio tale da subire un grave danno per il solo fatto di trovarsi in loco.
Con ulteriore motivo, l'appellante censura l'ordinanza sopracitata nella parte in cui non gli riconosce la protezione umanitaria.
Occorre preliminarmente osservare che, la novella introdotta dal D.L.
113/2018, entrato in vigore il 5.10.2018, ha circoscritto la tutela umanitaria a casi speciali, essendo stata eliminata la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 5, co. 6, D. lgs. 286/1998 relativa a “seri motivi di carattere
umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali
dello Stato italiano”.
La questione della retroattività del succitato D.L. 113/2018 è ormai superata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
29460/2019, che ha statuito che la nuova normativa non si applica alle domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore della legge (5 ottobre 2018), come
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quella che qui si analizza;
dunque, si dovrà procedere al suo scrutinio sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione.
Ciò posto, si evidenzia che l'istituto della protezione umanitaria è di carattere atipico e residuale: rappresenta una sorta di “catalogo aperto”
volto a tutelare svariate situazioni soggettive da individuarsi caso per caso in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, non vi siano neanche quelli per l'espulsione del richiedente (Cass. 23604/2017).
Dunque, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, dovranno ritenersi esistenti delle peculiari esigenze di tutela della persona, anche di carattere temporaneo, in considerazione della sua condizione di
vulnerabilità, la cui sussistenza va valutata considerando particolari ragioni soggettive (es. motivi di salute o di età), oppure ragioni oggettive connesse alla particolare situazione sociale, economica, politica nel Paese di provenienza del migrante.
Tali principi sono stati sviluppati, ad ultimo, dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 29459/2021, nella quale si afferma che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari non possa essere riconosciuto allo straniero
“considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in
Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di
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generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza”.
Si richiede, invero, un giudizio individuale e complessivo, che sfoci in una comparazione tra la condizione di vita nel Paese di provenienza e quella di integrazione raggiunta in Italia, nel tempo necessario al compimento dell'esame della sua domanda di protezione.
Tale giudizio comparativo va condotto alla luce degli artt. 2 e 3 Cost.,
nonché dell'art. 8 CEDU;
previsioni che individuano l'obbligo in capo allo
Stato di tutelare la dignità umana, la vita privata e familiare, il diritto di estrinsecare la propria personalità nelle formazioni sociali.
Il giudice è, quindi, tenuto a considerare globalmente il grado di integrazione, avendo riguardo a molteplici aspetti (affettivi, sociali,
lavorativi, latu sensu economici) che comportano un radicamento nel Paese
ospitante.
In proposito, secondo il più recente orientamento della Cassazione,
l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro
Paese va effettuato con riferimento all'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia: di natura economica, tra cui,
naturalmente, la titolarità di un rapporto di lavoro, pur se a tempo determinato (costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa,
in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), o di un
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contratto di locazione;
relazioni familiari, ma anche – più genericamente -
affettive e sociali (ad esempio, esperienze di carattere associativo), le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. (Cass. 16369/2022).
Pertanto, nella valutazione di vulnerabilità dovrà ricomprendersi non solo
“il rischio di danni futuri, legati a condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine, ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, professionalità maturate, osmosi culturale riuscita.”
Tuttavia, i diversi aspetti dovranno essere ponderati, sicché “la valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione
soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto
minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente
dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in
Italia.” (Sezioni Unite, sentenza sopracitata).
Tali condizioni di deprivazione, che permettono di considerare meno rilevante l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, devono essere di
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un'intensità tanto elevata da rappresentare una “mancanza delle condizioni minime per poter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, ossia quelli strettamente connessi al sostentamento e al raggiungimento dei livelli minimi per un'esistenza dignitosa”.
In definitiva, una volta riscontrato un elevato livello di integrazione in
Italia, nel giudizio di comparazione le condizioni oggettive e soggettive nel
Paese di provenienza saranno considerate in misura meno rilevante e, per fondare il diritto alla protezione umanitaria, basterà la prova della probabilità di un “significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della
Convenzione EDU”; al contrario, qualora sia processualmente dimostrato,
anche tramite cooperazione istruttoria, che nel Paese d'origine, vi sia una carenza incolmabile nel godimento dei diritti fondamentali, sarà il livello di integrazione raggiunto in Italia a diventare recessivo.
Nel caso di specie, per quanto concerne la situazione attuale del Ghana, si rimanda a quanto detto sopra: gli attuali report dimostrano che non sussiste uno stato di conflitto armato tale da sottoporre il richiedente, nel caso di rimpatrio, al rischio di subire un grave pregiudizio.
Con riguardo alla sua situazione personale, il ricorrente non presenta alcuna ragione soggettiva di vulnerabilità. Egli è un maturo cinquantatreenne, arrivato in Italia da maggiorenne che, peraltro, non ha
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dimostrato di aver intrapreso alcun stabile percorso di integrazione sociale e lavorativa all'interno dell'Italia, nonostante vi risieda ormai da quasi nove anni.
In sostanza, posto che nessuna specifica prova sullo stato di integrazione in Italia del richiedente è stata fornita, alla luce della valutazione comparativa di tale attuale situazione rispetto a quella - assolutamente, per quanto detto, non pregiudizievole - cui incorrerebbe il richiedente in caso di rientro nel Paese di origine, in relazione alla situazione ivi presente in tema di compromissione dei diritti umani fondamentali, deve concludersi che non può essere concessa, mancando in definitiva particolari situazioni di vulnerabilità, la protezione umanitaria, perché - si ribadisce - il rimpatrio non determinerebbe la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (Cass. 18443/2020).
Ai fini del riconoscimento di tale forma di protezione, non sono fondate neanche le doglianze espresse dall'appellante circa la sua permanenza in
Libia.
Sul punto, si evidenzia che da detto Paese vi è stato un eccezionale afflusso in Italia di profughi, per cui il governo italiano ha riconosciuto l'esistenza di un'emergenza umanitaria ed ha emanato il D.P.C.M. 5 aprile
2011, che ha definito le “misure umanitarie di protezione temporanea da
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assicurarsi nel territorio dello Stato a favore di cittadini appartenenti ai
Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale dal 1° gennaio 2011
alla mezzanotte del 5 aprile 2011”. Con successivo D.P.C.M. 6/10/2011, lo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori sei mesi.
Si osserva tuttavia che, al momento attuale, la suddetta situazione di emergenza è cessata, infatti il D.P.C.M. 28/02/2013 ha disciplinato le modalità di cessazione delle misure umanitarie di protezione temporanea concesse ai cittadini stranieri appartenenti ai Paesi del Nord
Africa giunti sul territorio nazionale nel periodo dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011.
Nel caso in specie, l'appellante è partito dalla Libia nell'ottobre 2014,
dunque dopo la cessazione dello stato di emergenza. Peraltro, interrogato dalla proprio riguardo al periodo trascorso in Controparte_1
territorio libico, egli non ha raccontato di aver subito alcun trattamento inumano e degradante, né di esser stato sottoposto a periodi di prigionia,
ma ha riferito solo di aver avuto una colluttazione con dei giovani, a causa della quale è stato ferito ad un braccio.
Con l'ultimo motivo di appello, il ricorrente contesta l'ordinanza del
Tribunale nella parte in cui non gli ha riconosciuto il diritto di asilo.
Anche tale motivo è infondato.
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Al riguardo, si rileva che il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D. Lgs. 251/2007 adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE, e di cui all'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 286/1998.
Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10 comma 3 Cost., in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione (sul punto, fra le altre, Cass. 10686/2012).
In conclusione, l'appello deve essere interamente rigettato, poiché
manifestamente infondato, dovendosi rilevare che l'appellante ha insistito per l'ottenimento di una forma di protezione, adducendo ragioni prive di pregio poiché in contrasto con le univoche fonti di informazione del Paese
di origine e con i consolidati principi giurisprudenziali, tenendo conto altresì che non risulta che egli abbia compiuto alcuno sforzo di integrazione nel Paese ospitante.
Pertanto, va revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
provvisoriamente disposta, in favore dell'appellante, dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Catania.
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Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. 115/2002, art. 13, co. 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U., 4315/2020).
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1178/2020
R.G., rigetta l'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Catania depositata il 3 agosto 2020.
Revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'appellante.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, che liquida in complessivi € 992,00, oltre accessori di legge.
Dà atto dell'esistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio del contributo unificato.
Catania, 14 dicembre 2023.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei
Minori, composta dai magistrati:
Dott.ssa Domenica Motta Presidente
Dott. Carmelo Mazzeo Consigliere relatore
Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1178/2020 R.G. promossa
DA
nato ad [...], il [...], C. F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, Via O. C.F._1
Scammacca 23/C, presso lo studio dell'Avv. Antonio Fiore, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catania, nei cui Uffici in Via Vecchia Ognina, 149 è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza ex art. 702 ter. c.p.c., depositata in data 3 agosto 2020, il
Tribunale di Catania rigettava integralmente il ricorso proposto da
[...]
avverso il diniego, da parte della Parte_1 [...]
, Sezione di Ragusa, del riconoscimento del diritto Controparte_2
alla protezione internazionale, nelle sue diverse forme. Tuttavia, a seguito di segnalazione della Procura della Repubblica, riteneva sussistente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, ai sensi dell'art. 11, co. 1, lett. c bis del D.P.R. 394/1999.
Con atto di appello tempestivamente depositato, il ricorrente censurava la sopracitata ordinanza, chiedendo che gli fosse riconosciuto, in via gradatamente subordinata, lo status di rifugiato, il diritto alla protezione sussidiaria, il diritto alla protezione umanitaria e il diritto di asilo ex art. 10,
comma 3, Cost.
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Si costituiva il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato,
contestando il gravame e chiedendone il rigetto.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in virtù della sostituzione dell'udienza fissata in data 14 dicembre 2023 con il deposito telematico di note scritte, il difensore dell'appellante depositava note rinunciando espressamente ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e il Procuratore Generale emetteva parere,
chiedendo la conferma del provvedimento di primo grado.
La Corte poneva la causa in decisione senza i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Il ricorrente, cittadino ghanese, sentito dalla Commissione Territoriale di
Siracusa, Sezione di Ragusa, il 16 dicembre 2014, dichiarava di essere nato e cresciuto ad Accra e di essere sposato con figli. Interrogato sul motivo della fuga dal Paese, egli raccontava di aver avuto problemi con i familiari della fidanzata, i quali non accettavano l'unione tra i due. In particolare, i genitori della sua compagna l'avevano ripudiata da quando avevano scoperto il suo stato di gravidanza. A quel punto, il ricorrente e la donna erano andati a vivere insieme. Nel 2000, i due avevano avuto anche un altro figlio e avevano deciso di sposarsi. Secondo quanto narrato dal richiedente,
la famiglia di lei si era opposta al matrimonio e, per impedirlo, aveva
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commissionato ad alcuni parenti il suo rapimento. L'odierno appellante riferiva di esser stato catturato da alcuni ragazzi, portato lontano da casa e picchiato. Poiché, durante il pestaggio, egli aveva cominciato ad urlare,
alcuni uomini si erano avvicinati e i rapitori erano fuggiti. Giacché temeva per la propria incolumità, il ricorrente aveva deciso di abbandonare il
Paese, insieme alla moglie, lasciando i figli alla suocera. Raccontava che,
prima di partire, aveva partecipato ad una riunione con i familiari della moglie, dove tutti avevano concordato che la situazione era insostenibile e,
per il bene dei bambini, era giusto che questi ultimi rimanessero alla nonna.
Il richiedente era giunto in Italia il 4 ottobre 2014.
Tanto la Commissione Territoriale quanto il giudice di prime cure ritenevano che il racconto non fosse credibile e rigettavano tutte le richieste avanzate dal ricorrente. Il tribunale, tuttavia, gli riconosceva un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, ai sensi dell'art. 11, co. 1, lett. c bis del
D.P.R. 394/1999.
Con i primi motivi di appello, la parte contesta tanto il rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato quanto il rigetto della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alle lett. a) e b) dell'art. 14 del D. Lgs. 251/2007 e insiste per l'accoglimento.
In proposito, giova ricordare che l'invocata protezione internazionale trova la sua fonte normativa nel d. lgs. 251/2007, secondo cui può essere
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considerato rifugiato “il cittadino straniero il quale, per il timore fondato
di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si
trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a
causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese”
(art. 2, lett. e).
Quindi, per il riconoscimento di tale status, secondo quanto statuito anche dalla Convenzione di Ginevra del 1951, ratificata con la L. 722/1954, è
necessario non solo che il richiedente sia stato oggetto di atti persecutori,
che siano sufficientemente gravi - per natura o frequenza - da rappresentare una violazione manifesta dei diritti umani fondamentali, ma anche che tale persecuzione sia stata posta in essere per uno dei motivi previsti dalla normativa (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale, opinioni politiche).
Riguardo, invece, la protezione sussidiaria, secondo quanto disposto dall'art. 2, lett. g, del D. Lgs. 251/2007, la persona ammissibile a tale forma di protezione è “il cittadino straniero che non possiede i requisiti per
essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati
motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di
apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la
dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno
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come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale
rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.
A tal fine, l'art.14 di tale decreto definisce danni gravi: “a) la condanna a
morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di
pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo
Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla
persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di
conflitto armato interno o internazionale”.
Infine, ai fini della valutazione tanto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, quanto di quella per il riconoscimento della protezione sussidiaria, i responsabili della persecuzione o del danno grave,
devono essere ricompresi tra i soggetti elencati dall'art. 5 del sopracitato decreto: “a) lo Stato;
b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo
Stato o una parte consistente del suo territorio;
c) soggetti non statuali, se i
responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni
internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi
dell'art. 6, co. 2, contro persecuzioni o danni gravi”.
Ebbene, tali motivi sono infondati.
Esaminato il relativo motivo di appello, la Corte condivide le argomentazioni tanto della quanto del giudice di Controparte_1
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primo grado in merito alla non credibilità della storia narrata dal richiedente.
In particolare, non è plausibile che, nonostante l'odierno appellante avesse instaurato da anni una relazione stabile con la compagna, con la quale conviveva e dalla quale aveva avuto due figli, la famiglia della donna perseverasse nella volontà di impedire questa unione, ormai molto radicata.
Altresì, il racconto del rapimento è inverosimile, generico e scarsamente circostanziato. Infatti, sebbene il richiedente dichiari che l'aggressione sia avvenuta dinnanzi ad alcuni testimoni e che egli stesso abbia riconosciuto e denunciato i suoi aggressori, cugini della compagna, egli afferma, tuttavia,
che la polizia non sia stato in grado di rintracciarli. Infine, circostanza dirimente ai fini del giudizio negativo sulla credibilità del ricorrente è che,
prima della partenza, egli abbia lasciato i figli proprio alla suocera che, a suo dire, era tra le mandanti del suo rapimento, nonché una delle persone da sempre contraria alla costituzione del loro nucleo familiare.
La vicenda personale diventa, a questo punto, irrilevante ai fini in oggetto perché mai potrebbe indirizzare (proprio perché non credibile) verso un approfondimento delle circostanze esposte ai fini del riconoscimento della protezione internazionale cosiddetta “maggiore”, salvo quanto si dirà sulla protezione sussidiaria prevista espressamente all'art.14, lett. c, d. lgs.
251/2007.
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Con ulteriore censura, l'appellante insiste nel riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria espressamente prevista dalla lett. c) dell'articolo sopracitato, illustrando le ragioni per cui ritiene che, contrariamente a quanto statuito dall'ordinanza di primo grado, nel caso di specie sussista la situazione “individualizzata” di “danno grave”, rilevante ai sensi della suddetta norma.
Per quanto concerne il riconoscimento di tale specifica forma di protezione, occorre dimostrare che nello Stato di provenienza del richiedente vi sia una situazione di conflitto armato che lo esponga personalmente al rischio per la propria vita ed incolumità, in ragione della sua condizione individuale;
oppure che il conflitto armato raggiunga un livello di intensità tale da esporlo al suddetto rischio per il solo fatto di trovarsi in loco, anche in assenza di un riscontro individualizzante.
Peraltro, la nozione di “violenza indiscriminata” va intesa nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del ricorrente. Secondo questo indirizzo ormai consolidato, il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola
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presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass.
13858/2018).
Il motivo è infondato.
In proposito, il Tribunale ha correttamente rilevato in Ghana non si registra una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.
Stante il dovere imposto al decidente dall'art. 8 del D. Lgs. 25/2008 di esaminare ciascuna domanda “alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti”, la Corte, con riferimento all'attuale situazione del Ghana,
valutata sulla base delle più recenti e attendibili fonti di informazione,
rileva quanto segue.
Il Ghana è considerato uno dei Paesi più democratici dell'Africa,
connotato da un ordinamento giuridico pienamente effettivo. L'uso eccessivo della forza e il ricorso sporadico a metodi di tortura nei centri di detenzione, segnalato da alcune fonti, costituiscono pratiche proibite dalla legislazione fortemente contestate dalle autorità governative.
Il Ghana costituisce una democrazia costituzionale incentrata su una presidenza forte e un parlamento unicamerale, da 275 seggi. Le ultime elezioni presidenziali e parlamentari, nel 2020, si sono svolte in modo pacifico, ad eccezione di isolati e sporadici episodi di violenza Org_1
[...
[...]
[...]
Or Department State, 2022,
[...] Organizzazione_3
https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-
[...]
rights-practices/ghana).
La positiva situazione del Ghana in merito al rispetto delle libertà
fondamentali e dei diritti politici è stata recentemente oggetto di attenzione da parte del rapporto comparativo annuale di del 2023, con Org_4
riferimento all'anno 2022 (https://freedomhouse.org/country/ghana/freedom-
world/2023).
In tale report, gli analisti hanno assegnato al Ghana un punteggio di 80 su
100, sulla base di condizioni ed eventi verificatisi nel Paese durante il periodo di copertura, ricorrendo ad un'ampia gamma di fonti (articoli di notizie,
analisi accademiche, rapporti di organizzazioni non governative, contatti professionali individuali, ricerche sul campo).
In particolare, riguardo equità e imparzialità della gestione del processo elettorale, osservatori nazionali e internazionali hanno valutato le elezioni trasparenti, inclusive e riflettenti la volontà del popolo, nonché registrato
Organi positivamente i numerosi trasferimenti pacifici di potere tra NPP e e le significative opportunità dei partiti di opposizione di aumentare il loro sostegno pubblico e ottenere una carica. I funzionari eletti sono generalmente liberi di definire e attuare la politica governativa senza influenze improprie di entità non elette.
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Sono tendenzialmente rispettati i diritti civili delle minoranze. Difatti,
l'attuale normativa prevede la pari partecipazione alla vita politica da parte dei vari gruppi culturali, etnici e religiosi. Le donne godono formalmente dell'uguaglianza politica, anche se solo un esiguo numero ricopre posizioni di leadership.
Nonostante la copertura mediatica attiva, leggi e istituzioni abbastanza solide e iniziative anti-corruzione sia governative che non governative, la corruzione politica costituisce, ancora oggi, un problema. Tra le iniziative,
si segnala la legislazione adottata nel 2017, la quale ha istituito l
[...]
come istituzione aggiuntiva preordinata allo Organizzazione_6
svolgimento di indagine contro la corruzione politica.
La garanzia dell'indipendenza dei media, sancita in Costituzione, gode di ampia applicazione nella prassi. Difatti, in Ghana, vi è panorama mediatico diversificato e vivace che comprende stazioni televisive e radiofoniche statali e private, nonché una serie di giornali e riviste indipendenti. I mezzi di informazione online operano senza restrizioni governative.
Il governo non limita l'espressione individuale sui social media, né la libertà di riunione e associazione. Il diritto di riunione pacifica è
costituzionalmente garantito e generalmente rispettato. Per riunioni o manifestazioni non sono necessari permessi, anche se le assemblee sono
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state temporaneamente limitate a causa dello stato di emergenza Covid-19,
allentato nel 2022.
La libertà di credo religioso è tendenzialmente garantita, anche se le scuole pubbliche prevedono corsi obbligatori di educazione religiosa ispirati al cristianesimo e all'Islam. La libertà accademica è garantita giuridicamente e generalmente mantenuta nella prassi.
Il governo ha lavorato per combattere la violenza di genere (GBV), anche espandendo le unità di polizia per la lotta alla violenza domestica e quelle di sostegno alle vittime, creando tribunali speciali contro la violenza di genere;
tuttavia, tali servizi, secondo quanto riferito, dispongono di risorse insufficienti.
Le tutele costituzionali per il giusto processo e i diritti degli imputati sono per lo più rispettate. Le carceri sono sovraffollate, con condizioni che possono rivelarsi complesse, sebbene negli ultimi anni il servizio carcerario abbia tentato di ridurre la congestione e migliorare il trattamento dei detenuti. Sebbene la pena di morte sia ancora prevista dalle leggi, è stata applicata raramente e nessuno è stato giustiziato o condannato a morte dal
1993. Sono, altresì, garantite la libertà di circolazione, di iniziativa economica privata.
Infine, si rileva che il Ghana è inserito nella lista dei Paesi di origine sicuri per i richiedenti la protezione, contenuta nell'art. 1 del Decreto del
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del 17 Organizzazione_7
marzo 2023.
In definitiva, nel caso di specie, è da escludere la possibilità che il richiedente, cittadino ghanese, corra il rischio di un grave danno nel caso di rientro nel Paese d'origine, proprio perché all'interno del Ghana non vi è,
ad oggi, una situazione di conflitto armato, che integri la definizione contenuta all'art. 14 lett. c) del D. Lgs. 251/2007, né un rischio tale da subire un grave danno per il solo fatto di trovarsi in loco.
Con ulteriore motivo, l'appellante censura l'ordinanza sopracitata nella parte in cui non gli riconosce la protezione umanitaria.
Occorre preliminarmente osservare che, la novella introdotta dal D.L.
113/2018, entrato in vigore il 5.10.2018, ha circoscritto la tutela umanitaria a casi speciali, essendo stata eliminata la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 5, co. 6, D. lgs. 286/1998 relativa a “seri motivi di carattere
umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali
dello Stato italiano”.
La questione della retroattività del succitato D.L. 113/2018 è ormai superata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
29460/2019, che ha statuito che la nuova normativa non si applica alle domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore della legge (5 ottobre 2018), come
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quella che qui si analizza;
dunque, si dovrà procedere al suo scrutinio sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione.
Ciò posto, si evidenzia che l'istituto della protezione umanitaria è di carattere atipico e residuale: rappresenta una sorta di “catalogo aperto”
volto a tutelare svariate situazioni soggettive da individuarsi caso per caso in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, non vi siano neanche quelli per l'espulsione del richiedente (Cass. 23604/2017).
Dunque, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, dovranno ritenersi esistenti delle peculiari esigenze di tutela della persona, anche di carattere temporaneo, in considerazione della sua condizione di
vulnerabilità, la cui sussistenza va valutata considerando particolari ragioni soggettive (es. motivi di salute o di età), oppure ragioni oggettive connesse alla particolare situazione sociale, economica, politica nel Paese di provenienza del migrante.
Tali principi sono stati sviluppati, ad ultimo, dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 29459/2021, nella quale si afferma che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari non possa essere riconosciuto allo straniero
“considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in
Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di
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generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza”.
Si richiede, invero, un giudizio individuale e complessivo, che sfoci in una comparazione tra la condizione di vita nel Paese di provenienza e quella di integrazione raggiunta in Italia, nel tempo necessario al compimento dell'esame della sua domanda di protezione.
Tale giudizio comparativo va condotto alla luce degli artt. 2 e 3 Cost.,
nonché dell'art. 8 CEDU;
previsioni che individuano l'obbligo in capo allo
Stato di tutelare la dignità umana, la vita privata e familiare, il diritto di estrinsecare la propria personalità nelle formazioni sociali.
Il giudice è, quindi, tenuto a considerare globalmente il grado di integrazione, avendo riguardo a molteplici aspetti (affettivi, sociali,
lavorativi, latu sensu economici) che comportano un radicamento nel Paese
ospitante.
In proposito, secondo il più recente orientamento della Cassazione,
l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro
Paese va effettuato con riferimento all'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia: di natura economica, tra cui,
naturalmente, la titolarità di un rapporto di lavoro, pur se a tempo determinato (costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa,
in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), o di un
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contratto di locazione;
relazioni familiari, ma anche – più genericamente -
affettive e sociali (ad esempio, esperienze di carattere associativo), le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. (Cass. 16369/2022).
Pertanto, nella valutazione di vulnerabilità dovrà ricomprendersi non solo
“il rischio di danni futuri, legati a condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine, ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, professionalità maturate, osmosi culturale riuscita.”
Tuttavia, i diversi aspetti dovranno essere ponderati, sicché “la valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione
soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto
minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente
dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in
Italia.” (Sezioni Unite, sentenza sopracitata).
Tali condizioni di deprivazione, che permettono di considerare meno rilevante l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, devono essere di
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un'intensità tanto elevata da rappresentare una “mancanza delle condizioni minime per poter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, ossia quelli strettamente connessi al sostentamento e al raggiungimento dei livelli minimi per un'esistenza dignitosa”.
In definitiva, una volta riscontrato un elevato livello di integrazione in
Italia, nel giudizio di comparazione le condizioni oggettive e soggettive nel
Paese di provenienza saranno considerate in misura meno rilevante e, per fondare il diritto alla protezione umanitaria, basterà la prova della probabilità di un “significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della
Convenzione EDU”; al contrario, qualora sia processualmente dimostrato,
anche tramite cooperazione istruttoria, che nel Paese d'origine, vi sia una carenza incolmabile nel godimento dei diritti fondamentali, sarà il livello di integrazione raggiunto in Italia a diventare recessivo.
Nel caso di specie, per quanto concerne la situazione attuale del Ghana, si rimanda a quanto detto sopra: gli attuali report dimostrano che non sussiste uno stato di conflitto armato tale da sottoporre il richiedente, nel caso di rimpatrio, al rischio di subire un grave pregiudizio.
Con riguardo alla sua situazione personale, il ricorrente non presenta alcuna ragione soggettiva di vulnerabilità. Egli è un maturo cinquantatreenne, arrivato in Italia da maggiorenne che, peraltro, non ha
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dimostrato di aver intrapreso alcun stabile percorso di integrazione sociale e lavorativa all'interno dell'Italia, nonostante vi risieda ormai da quasi nove anni.
In sostanza, posto che nessuna specifica prova sullo stato di integrazione in Italia del richiedente è stata fornita, alla luce della valutazione comparativa di tale attuale situazione rispetto a quella - assolutamente, per quanto detto, non pregiudizievole - cui incorrerebbe il richiedente in caso di rientro nel Paese di origine, in relazione alla situazione ivi presente in tema di compromissione dei diritti umani fondamentali, deve concludersi che non può essere concessa, mancando in definitiva particolari situazioni di vulnerabilità, la protezione umanitaria, perché - si ribadisce - il rimpatrio non determinerebbe la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (Cass. 18443/2020).
Ai fini del riconoscimento di tale forma di protezione, non sono fondate neanche le doglianze espresse dall'appellante circa la sua permanenza in
Libia.
Sul punto, si evidenzia che da detto Paese vi è stato un eccezionale afflusso in Italia di profughi, per cui il governo italiano ha riconosciuto l'esistenza di un'emergenza umanitaria ed ha emanato il D.P.C.M. 5 aprile
2011, che ha definito le “misure umanitarie di protezione temporanea da
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assicurarsi nel territorio dello Stato a favore di cittadini appartenenti ai
Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale dal 1° gennaio 2011
alla mezzanotte del 5 aprile 2011”. Con successivo D.P.C.M. 6/10/2011, lo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori sei mesi.
Si osserva tuttavia che, al momento attuale, la suddetta situazione di emergenza è cessata, infatti il D.P.C.M. 28/02/2013 ha disciplinato le modalità di cessazione delle misure umanitarie di protezione temporanea concesse ai cittadini stranieri appartenenti ai Paesi del Nord
Africa giunti sul territorio nazionale nel periodo dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011.
Nel caso in specie, l'appellante è partito dalla Libia nell'ottobre 2014,
dunque dopo la cessazione dello stato di emergenza. Peraltro, interrogato dalla proprio riguardo al periodo trascorso in Controparte_1
territorio libico, egli non ha raccontato di aver subito alcun trattamento inumano e degradante, né di esser stato sottoposto a periodi di prigionia,
ma ha riferito solo di aver avuto una colluttazione con dei giovani, a causa della quale è stato ferito ad un braccio.
Con l'ultimo motivo di appello, il ricorrente contesta l'ordinanza del
Tribunale nella parte in cui non gli ha riconosciuto il diritto di asilo.
Anche tale motivo è infondato.
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Al riguardo, si rileva che il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D. Lgs. 251/2007 adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE, e di cui all'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 286/1998.
Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10 comma 3 Cost., in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione (sul punto, fra le altre, Cass. 10686/2012).
In conclusione, l'appello deve essere interamente rigettato, poiché
manifestamente infondato, dovendosi rilevare che l'appellante ha insistito per l'ottenimento di una forma di protezione, adducendo ragioni prive di pregio poiché in contrasto con le univoche fonti di informazione del Paese
di origine e con i consolidati principi giurisprudenziali, tenendo conto altresì che non risulta che egli abbia compiuto alcuno sforzo di integrazione nel Paese ospitante.
Pertanto, va revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
provvisoriamente disposta, in favore dell'appellante, dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Catania.
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Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. 115/2002, art. 13, co. 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U., 4315/2020).
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1178/2020
R.G., rigetta l'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Catania depositata il 3 agosto 2020.
Revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'appellante.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, che liquida in complessivi € 992,00, oltre accessori di legge.
Dà atto dell'esistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio del contributo unificato.
Catania, 14 dicembre 2023.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
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