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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2024, n. 8407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8407 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dott. Laura Bajardi ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella controversia di lavoro iscritta al R.G. N. 1244/23 promossa DA
elett.te domiciliata presso gli Avv. W. GUERRERA e R. Parte_1
ALESSANDRO che la rappresentano e difendono
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. - contumace - Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver lavorato presso la società convenuta di cui sopra - che svolge attività di clinica odontoiatrica - dal 1.4.18 al 24.2.22, con contratto a tempo indeterminato, orario full time, inquadramento al IV livello CCNL. Controparte_2
ha chiesto al Giudice di condannare la stessa al pagamento in suo favore
[...] della somma complessiva di cui in atti, oltre a rivalutazione, interessi e spese di lite. A fondamento della domanda - lo si rileva in estrema sintesi -, dopo aver dettagliatamente descritto l'orario svolto presso i diversi punti di esercizio gestiti dalla resistente, svolgendo l'attività di receptionist, ha addotto di avere costantemente prestato attività per un orario superiore a quello fissato in 40 ore settimanali, e di non aver percepito nella giusta misura la paga giornaliera, quella per lavoro domenicale, le retribuzioni per lavoro straordinario feriale diurno, la 13^, di aver goduto di due settimane di ferie all'anno, di non aver fruito di festività nella misura dovuta e di non avere utilizzato i permessi;
ha allegato conteggi anche in relazione al tfr. ancora dovuto in forza dell'insufficienza della retribuzione mensile nei termini dedotti;
ha prodotto documentazione. La società convenuta non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica;
è stata quindi dichiarata contumace. Esaurita la fase istruttoria, la causa è stata decisa con separato dispositivo. La domanda è fondata e deve essere pertanto accolta.
Non vi è contestazione in ordine alla sussistenza del rapporto lavorativo tra le parti, nei termini indicati in ricorso (cfr. contratto del 2.3.18, recesso dal rapporto, buste paga, estratto contributivo INPS, CU 2019-2022, rispettivamente docc. 2, 5, 6 e 7, 8 e 9-12 fascicolo ). Parte_1
Nel merito, si rileva che le circostanze indicate dalla ricorrente relativamente alle modalità di effettuazione di prestazione lavorativa alle dipendenze di parte convenuta
- con particolare riferimento all'orario lavorativo svolto nel periodo di causa - hanno trovato adeguata conferma in fase istruttoria, nel corso della quale sono stati sentiti due dei testimoni indotti dalla . Parte_1
Quello che segue il contenuto delle deposizioni rese. Teste “(…) ho lavorato per Imprese e Servizi da Marzo/Aprile 2017 per Tes_1 circa un anno e poi per la (…) fino a Marzo 2022. (…) Anche per la Controparte_1 lavoravo come receptionist. Non avevo una sede fissa. (…) CP_1 CP_1 offriva a strutture cliniche personale che svolgeva vari profili. Io ho lavorato come receptionist in vari studi dentistici. Io lavoravo in turni diversi che erano 09:00- 16:00 o 12:00-19:00. Avevo un contratto di lavoro full-time di 40h e lavoravo 6 giorni su 7, alcune volte comprensivi della domenica. Prestavo la mia attività alternativamente in 5 studi medici: 1 a Torrevecchia, 1 a San Giovanni, 1 a Casilino, 1 a Piazza Bologna, 1 a Prati Fiscali. Ho conosciuto la ricorrente nel 2017 quando lavoravo per Imprese e Servizi;
quando ho iniziato a lavorare per anche CP_1 la ricorrente è diventata dipendente di tale società. Lei ha lavorato fino ai primi mesi del 2022 (…) Ho potuto constatare l'attività della ricorrente nelle occasioni in cui abbiamo lavorato assieme nello stesso turno e nello stesso luogo di lavoro. A volte lavoravamo in compresenza, a volte ci davamo il cambio. Per esempio, capitava che io lavorassi dalle 12:00 alle 19:00 e la vedevo andar via alle 16:00 perché lei aveva iniziato alle 09:00. La ricorrente ed io non abbiamo mai svolto in compresenza l'intero turno, normalmente ci davamo il cambio. Abbiamo certamente lavorato insieme nella sede a Casilino e in via dei Castagni. È capitato che io abbia lavorato anche 5 o 10 ore di più a settimana, soprattutto nel 2018. Mi è capitato quando iniziavo a lavorare alle 12:00 di vedere la ricorrente lasciare il posto di lavoro anche dopo le 16:00. Forse capitava una o due volte a settimana. Io la domenica lavoravo almeno una volta al mese. La ricorrente per quanto so, ha lavorato almeno due volte al mese di domenica presso il centro Casilino. (…) lavoravamo sulla base di turni predisposti dall'azienda e comunicati ogni sabato sera. A me capitava di lavorare un'intera giornata dalle ore 09:00 alle ore 19:00 nelle cliniche o dalle 09:00 fino alle 20:30 nel centro commerciale Casilino. Per quanto ho constatato leggendo i turni, è capitato che anche la abbia lavorato dalle ore 09:00 Parte_1 alle ore 19:00 (o fino alle 20:30 nel centro commerciale Casilino) in particolare il lunedì e la domenica;
avevamo una pausa pranzo di circa 10 minuti. Non lavoravamo durante le festività. Io avevo due settimane di ferie all'anno, anche la ricorrente aveva due settimane di ferie nel periodo estivo. Nulla so sui permessi della ricorrente”. Teste : “(…) Conosco la ricorrente perché io ho lavorato per Tes_2 Controparte_1 da luglio 2018 fino a marzo/aprile 2021. (…) lavoravo al centro commerciale Casilino (…) quando ho iniziato a lavorare la ricorrente era già presente (…) Io ho lavorato normalmente al Casilino, solo eccezionalmente ho fatto qualche sostituzione a via dei Castani e a Torrevecchia. Io lavoravo sostanzialmente in 3 turni: - 15:00/20:30; - 09:00/20:30; - 09:00/16:00; lavoravo indifferentemente nei turni che ho detto, ciò dipendeva dall'abbinamento con il turno con l'altra collega, nel senso che per ogni turno era addetta solo 1 receptionist che si allontanava solo quando veniva sostituita dalla collega subentrante. La ricorrente non lavorava soltanto al Casilino. Quando ho iniziato ci dividevamo il turno al Casilino dal martedì al sabato, (…) normalmente lei faceva il turno del mattino e io quello del pomeriggio. In tale periodo, il lunedì la ricorrente lavorava a Piazza Bologna e io in tale giornata dividevo il turno con un'altra collega oppure facevo la lunga dalle ore 09:00 fino alle 20:30. L'orario di Piazza Bologna era 09:00/19:00. (…) la ricorrente ha seguito questo orario perché capitava che durante il giorno ci sentissimo telefonicamente. Il centro Casilino essendo inserito in un centro commerciale, è aperto continuamente e la ricorrente ed io lavoravamo 2 domeniche ciascuna al mese dalle ore 09:00 alle ore 20:30. Ai fini di gennaio 2019 la ricorrente non è più venuta a lavorare al Casilino se non le 2 domeniche al mese e i festivi. (…) lei ha continuato a lavorare a piazza Bologna e via dei Castani più o meno con gli orari di cui ho detto. Lo so perché abbiamo continuato a sentirci telefonicamente per ragioni professionali. L'attività della era chiusa per Natale, Capodanno, Pasqua. Era Controparte_1 invece aperta l'8 dicembre, il 29 giugno, il 15 di agosto (per tale data solo se il centro commerciale Casilino era aperto). (…) le attività “su strada” (piazza Bologna, via dei Castani ed altre) erano sempre chiuse nei giorni di festività e tutte le domeniche. Io ho goduto di due settimane di ferie non continuative ad agosto o a luglio dal mio secondo anno di lavoro. (…) la ricorrente ha fatto qualche giorno di ferie nel 2018 quando ho iniziato formazione con lei;
credo ne abbia goduto in seguito. Non so precisare quanto ai permessi. ADR: sia la ricorrente sia io eravamo obbligate a segnalare l'orario del nostro arrivo nella sede del lavoro e l'orario della fine del turno, inviando un'e-mail all'indirizzo di “ ” direttrice della Email_1 receptionist e ” assistente amministrativa. L'email aveva ad oggetto Persona_1 ad esempio “apertura clinica” e “chiusura primo turno” oppure “chiusura sera” con la precisazione delle persone che erano presenti (il medico, l'assistente alla poltrona, il commerciale). L'email era sempre redatta dalle receptionist come me e la ricorrente”. L'esame dei testi ha dunque idoneamente confermato che la ricorrente ha reso la propria prestazione lavorativa subordinata - svolgendo le mansioni indicate in domanda - negli orari dalla stessa dedotti in ricorso, prestando attività anche per due domeniche al mese e durante alcune festività, e pertanto ben oltre l'orario di 40 ore settimanali indicato nel contratto di assunzione (doc. 2). Deve a questo punto rilevarsi che la parte convenuta è rimasta contumace ed il suo legale rappresentante non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale disposto con ordinanza del 30.7.23, il che costituisce ulteriore supporto nel convincimento della fondatezza della domanda. Sulla base di tali considerazioni, considerata la mancanza di adeguata prova liberatoria da parte della in ordine all'avvenuta regolare Controparte_1 corresponsione della somma dovuta per i titoli qui azionati, si deve concludere nel senso della condanna della stessa alla corresponsione in favore della lavoratrice - per tutti i titoli qui azionati - della somma complessiva di € 28.438,49 (cfr. conteggi allegati al ricorso, che appaiono condivisibili); il tutto oltre accessori di legge. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
condanna la a corrispondere alla ricorrente la somma di € Controparte_1
28.438,49, oltre accessori dalla maturazione al saldo, e alle spese di lite liquidate in € 4.700,00 oltre spese generali, iva e cpa. Roma, 16/07/2024 Il Giudice
(Laura Bajardi)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dott. Laura Bajardi ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella controversia di lavoro iscritta al R.G. N. 1244/23 promossa DA
elett.te domiciliata presso gli Avv. W. GUERRERA e R. Parte_1
ALESSANDRO che la rappresentano e difendono
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. - contumace - Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver lavorato presso la società convenuta di cui sopra - che svolge attività di clinica odontoiatrica - dal 1.4.18 al 24.2.22, con contratto a tempo indeterminato, orario full time, inquadramento al IV livello CCNL. Controparte_2
ha chiesto al Giudice di condannare la stessa al pagamento in suo favore
[...] della somma complessiva di cui in atti, oltre a rivalutazione, interessi e spese di lite. A fondamento della domanda - lo si rileva in estrema sintesi -, dopo aver dettagliatamente descritto l'orario svolto presso i diversi punti di esercizio gestiti dalla resistente, svolgendo l'attività di receptionist, ha addotto di avere costantemente prestato attività per un orario superiore a quello fissato in 40 ore settimanali, e di non aver percepito nella giusta misura la paga giornaliera, quella per lavoro domenicale, le retribuzioni per lavoro straordinario feriale diurno, la 13^, di aver goduto di due settimane di ferie all'anno, di non aver fruito di festività nella misura dovuta e di non avere utilizzato i permessi;
ha allegato conteggi anche in relazione al tfr. ancora dovuto in forza dell'insufficienza della retribuzione mensile nei termini dedotti;
ha prodotto documentazione. La società convenuta non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica;
è stata quindi dichiarata contumace. Esaurita la fase istruttoria, la causa è stata decisa con separato dispositivo. La domanda è fondata e deve essere pertanto accolta.
Non vi è contestazione in ordine alla sussistenza del rapporto lavorativo tra le parti, nei termini indicati in ricorso (cfr. contratto del 2.3.18, recesso dal rapporto, buste paga, estratto contributivo INPS, CU 2019-2022, rispettivamente docc. 2, 5, 6 e 7, 8 e 9-12 fascicolo ). Parte_1
Nel merito, si rileva che le circostanze indicate dalla ricorrente relativamente alle modalità di effettuazione di prestazione lavorativa alle dipendenze di parte convenuta
- con particolare riferimento all'orario lavorativo svolto nel periodo di causa - hanno trovato adeguata conferma in fase istruttoria, nel corso della quale sono stati sentiti due dei testimoni indotti dalla . Parte_1
Quello che segue il contenuto delle deposizioni rese. Teste “(…) ho lavorato per Imprese e Servizi da Marzo/Aprile 2017 per Tes_1 circa un anno e poi per la (…) fino a Marzo 2022. (…) Anche per la Controparte_1 lavoravo come receptionist. Non avevo una sede fissa. (…) CP_1 CP_1 offriva a strutture cliniche personale che svolgeva vari profili. Io ho lavorato come receptionist in vari studi dentistici. Io lavoravo in turni diversi che erano 09:00- 16:00 o 12:00-19:00. Avevo un contratto di lavoro full-time di 40h e lavoravo 6 giorni su 7, alcune volte comprensivi della domenica. Prestavo la mia attività alternativamente in 5 studi medici: 1 a Torrevecchia, 1 a San Giovanni, 1 a Casilino, 1 a Piazza Bologna, 1 a Prati Fiscali. Ho conosciuto la ricorrente nel 2017 quando lavoravo per Imprese e Servizi;
quando ho iniziato a lavorare per anche CP_1 la ricorrente è diventata dipendente di tale società. Lei ha lavorato fino ai primi mesi del 2022 (…) Ho potuto constatare l'attività della ricorrente nelle occasioni in cui abbiamo lavorato assieme nello stesso turno e nello stesso luogo di lavoro. A volte lavoravamo in compresenza, a volte ci davamo il cambio. Per esempio, capitava che io lavorassi dalle 12:00 alle 19:00 e la vedevo andar via alle 16:00 perché lei aveva iniziato alle 09:00. La ricorrente ed io non abbiamo mai svolto in compresenza l'intero turno, normalmente ci davamo il cambio. Abbiamo certamente lavorato insieme nella sede a Casilino e in via dei Castagni. È capitato che io abbia lavorato anche 5 o 10 ore di più a settimana, soprattutto nel 2018. Mi è capitato quando iniziavo a lavorare alle 12:00 di vedere la ricorrente lasciare il posto di lavoro anche dopo le 16:00. Forse capitava una o due volte a settimana. Io la domenica lavoravo almeno una volta al mese. La ricorrente per quanto so, ha lavorato almeno due volte al mese di domenica presso il centro Casilino. (…) lavoravamo sulla base di turni predisposti dall'azienda e comunicati ogni sabato sera. A me capitava di lavorare un'intera giornata dalle ore 09:00 alle ore 19:00 nelle cliniche o dalle 09:00 fino alle 20:30 nel centro commerciale Casilino. Per quanto ho constatato leggendo i turni, è capitato che anche la abbia lavorato dalle ore 09:00 Parte_1 alle ore 19:00 (o fino alle 20:30 nel centro commerciale Casilino) in particolare il lunedì e la domenica;
avevamo una pausa pranzo di circa 10 minuti. Non lavoravamo durante le festività. Io avevo due settimane di ferie all'anno, anche la ricorrente aveva due settimane di ferie nel periodo estivo. Nulla so sui permessi della ricorrente”. Teste : “(…) Conosco la ricorrente perché io ho lavorato per Tes_2 Controparte_1 da luglio 2018 fino a marzo/aprile 2021. (…) lavoravo al centro commerciale Casilino (…) quando ho iniziato a lavorare la ricorrente era già presente (…) Io ho lavorato normalmente al Casilino, solo eccezionalmente ho fatto qualche sostituzione a via dei Castani e a Torrevecchia. Io lavoravo sostanzialmente in 3 turni: - 15:00/20:30; - 09:00/20:30; - 09:00/16:00; lavoravo indifferentemente nei turni che ho detto, ciò dipendeva dall'abbinamento con il turno con l'altra collega, nel senso che per ogni turno era addetta solo 1 receptionist che si allontanava solo quando veniva sostituita dalla collega subentrante. La ricorrente non lavorava soltanto al Casilino. Quando ho iniziato ci dividevamo il turno al Casilino dal martedì al sabato, (…) normalmente lei faceva il turno del mattino e io quello del pomeriggio. In tale periodo, il lunedì la ricorrente lavorava a Piazza Bologna e io in tale giornata dividevo il turno con un'altra collega oppure facevo la lunga dalle ore 09:00 fino alle 20:30. L'orario di Piazza Bologna era 09:00/19:00. (…) la ricorrente ha seguito questo orario perché capitava che durante il giorno ci sentissimo telefonicamente. Il centro Casilino essendo inserito in un centro commerciale, è aperto continuamente e la ricorrente ed io lavoravamo 2 domeniche ciascuna al mese dalle ore 09:00 alle ore 20:30. Ai fini di gennaio 2019 la ricorrente non è più venuta a lavorare al Casilino se non le 2 domeniche al mese e i festivi. (…) lei ha continuato a lavorare a piazza Bologna e via dei Castani più o meno con gli orari di cui ho detto. Lo so perché abbiamo continuato a sentirci telefonicamente per ragioni professionali. L'attività della era chiusa per Natale, Capodanno, Pasqua. Era Controparte_1 invece aperta l'8 dicembre, il 29 giugno, il 15 di agosto (per tale data solo se il centro commerciale Casilino era aperto). (…) le attività “su strada” (piazza Bologna, via dei Castani ed altre) erano sempre chiuse nei giorni di festività e tutte le domeniche. Io ho goduto di due settimane di ferie non continuative ad agosto o a luglio dal mio secondo anno di lavoro. (…) la ricorrente ha fatto qualche giorno di ferie nel 2018 quando ho iniziato formazione con lei;
credo ne abbia goduto in seguito. Non so precisare quanto ai permessi. ADR: sia la ricorrente sia io eravamo obbligate a segnalare l'orario del nostro arrivo nella sede del lavoro e l'orario della fine del turno, inviando un'e-mail all'indirizzo di “ ” direttrice della Email_1 receptionist e ” assistente amministrativa. L'email aveva ad oggetto Persona_1 ad esempio “apertura clinica” e “chiusura primo turno” oppure “chiusura sera” con la precisazione delle persone che erano presenti (il medico, l'assistente alla poltrona, il commerciale). L'email era sempre redatta dalle receptionist come me e la ricorrente”. L'esame dei testi ha dunque idoneamente confermato che la ricorrente ha reso la propria prestazione lavorativa subordinata - svolgendo le mansioni indicate in domanda - negli orari dalla stessa dedotti in ricorso, prestando attività anche per due domeniche al mese e durante alcune festività, e pertanto ben oltre l'orario di 40 ore settimanali indicato nel contratto di assunzione (doc. 2). Deve a questo punto rilevarsi che la parte convenuta è rimasta contumace ed il suo legale rappresentante non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale disposto con ordinanza del 30.7.23, il che costituisce ulteriore supporto nel convincimento della fondatezza della domanda. Sulla base di tali considerazioni, considerata la mancanza di adeguata prova liberatoria da parte della in ordine all'avvenuta regolare Controparte_1 corresponsione della somma dovuta per i titoli qui azionati, si deve concludere nel senso della condanna della stessa alla corresponsione in favore della lavoratrice - per tutti i titoli qui azionati - della somma complessiva di € 28.438,49 (cfr. conteggi allegati al ricorso, che appaiono condivisibili); il tutto oltre accessori di legge. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
condanna la a corrispondere alla ricorrente la somma di € Controparte_1
28.438,49, oltre accessori dalla maturazione al saldo, e alle spese di lite liquidate in € 4.700,00 oltre spese generali, iva e cpa. Roma, 16/07/2024 Il Giudice
(Laura Bajardi)