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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/12/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3162 /2023 ,
promossa da:
con l'Avv. BIBOLOTTI CRISTINA Parte_1
OPPONENTE contro
con l'avv. SIDOTI ROBERTO PIETRO Controparte_1
OPPOSTA
Concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.; art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.)
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 941/2023 R.D.I. e n. 2251/2023 R.G., emesso dal Tribunale Civile di Pisa, in persona del Giudice Dott.ssa De Durante, in data 18 luglio 2023 e notificato in data 01 agosto 2023 con il quale la ingiungeva il pagamento alla Sig.ra in qualità di Controparte_1 Parte_1 debitrice principale e alla coobbligata Sig.ra della complessiva somma di euro 31.607,81, Parte_2 oltre a interessi come da domanda, oltre alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €
1.370,00 per compensi, in € 286,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende
A sostegno delle proprie ragioni parte opponente eccepiva il l difetto di legittimazione attiva di
. Controparte_1
Parte attrice contestava quanto dedotto da Controparte in ordine alla corretta notifica della cessione del contratto e relativa diffida ad adempiere, alla Sig.ra e alla Sig.ra in Parte_1 Parte_2 quanto in sede monitoria veniva prodotta raccomandata a/r pretesamente attestante l'avvenuta notifica della cessione del credito tra la Santander Consumer Bank e la Banca IFIS S.p.A. nonché della diffida ad adempiere.
Parte opponente pertanto eccepiva la mancata ricezione da parte della Sig.ra e della Parte_1
Sig.ra , delle suddette raccomandate a/r., in quanto dagli atti prodotti ex adverso, si Parte_2 deduceva che la raccomandata indirizzata alla Sig.ra fu firmata da persone diverse dalla Pt_1 odierna Attrice-Opponente e che con questa, non convivevano: per tale ragione, la Sig.ra Parte_1
Parte opponente eccepiva inoltre la prescrizione del credito
Parte opponente pertanto rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, istruita la causa,
- in via preliminare: respingere ogni eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto opposto in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le ragioni di cui in narrativa;
- sempre in via preliminare: accertato il difetto di legittimazione attiva in capo a Controparte_2
[...] per le ragioni di cui in parte motiva, dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocarlo in toto;
- nel merito: revocare il decreto ingiuntivo n. 941/2023 R.D.I. e n. 2251/2023 R.G. emesso dal
Tribunale di Pisa in data 18 luglio 2023 nei confronti della Sig.ra poiché fondato su obbligazione mai Parte_2 contratta;
- sempre nel merito: revocare il decreto ingiuntivo n. 941/2023 R.D.I. e n. 2251/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Pisa in data 18 luglio 2023, per intervenuta prescrizione del credito;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi a favore del Procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva parte opposta contestando in toto quanto dedotto ed eccepito e concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
L'allora Giudice assegnatario Dr.ssa Iolanda Golia concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposta e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more del giudizio la presente causa veniva assegnata a questo Gop e pertanto veniva rinviata all'udienza del 2 dicembre 2025 in trattazione scritta per la decisione.
L'opposizione è infondata In via preliminare, si rileva, tuttavia, che l'eccezione attinente alla carenza di legittimazione attiva della Banca Ifis S.p.A., odierna convenuta-opposta, è rilevabile d'ufficio e, come tale, va quindi analizzata. La stessa risulta infondata.
In punto di diritto, si osserva che, com'è noto, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, che si ricollega al principio di cui all'art.81 cpc inteso a prevenire una sentenza "inutiliter data" (Cass., Sez.
III, 01/03/2004, n. 4121), attiene all'astratta possibilità che le parti del giudizio siano i soggetti cui si riferisce la norma invocata: essa richiede perciò solo l'interpretazione di tale norma, ai fini della verifica, secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio
(Cass., Sez. II civ., 17/03/1995, n. 3110; ), così distinguendosi dall'effettiva titolarità del rapporto, che richiede anche un accertamento del fatto cui si ricollega la postulata qualificazione di diritto sostanziale e, attenendo al merito della controversia (Cass Sez. I n.17606/2003)), rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite (ex multis, Cass., Sez. I,
27/03/2017, n. 7776; Cass., Sez. I, 10/01/2008, n. 355; Cass., Sez. I, 16/05/2007, n. 11321).
Appartiene quindi al merito della causa l'accertamento in concreto sul se l'attore e il convenuto siano, rispettivamente dal lato attivo e dal lato passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio. Sull'argomento è di intervenuta anche la Suprema Corte a Collegio allargato, affermando che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (cfr. Cass., SS.UU, 16/02/2016, n. 2951, a cui si sono allineate Cass., Sez. III,
18/07/2016, n. 14652, e Cass., Sez. I, 21/07/2016, n. 15037).
Nel caso in esame, trattandosi di un giudizio di opposizione ad ingiunzione, ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto il decreto ingiuntivo (convenuto nel giudizio di opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (attore sostanziale) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (convenuto sostanziale). Il creditore opposto, che assume la veste sostanziale di attore, dovrà pertanto fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, secondo i principi generali in tema di onere della prova (cfr. Cass., Sez. II, 29/01/1999, n. 807).
Ne consegue che, a fronte dell'eccepita carenza di legittimazione attiva della convenuta-opposta, gravava su quest'ultima l'onere di provare l'effettiva titolarità del credito dedotto in giudizio mediante la prova dell'avvenuta cessione dello stesso.
Tale onere si ritiene che sia stato assolto. Ed infatti, l'onere richiesto in capo alla cessionaria Banca Ifis s.p.a. è quello di provare l'avvenuta conclusione del contratto di cessione e l'inclusione del credito in contesa nella cessione, che la stessa ha ampiamente assolto mediante la produzione, sia in sede monitoria che nel presente giudizio (in allegato alla comparsa di costituzione), dei seguenti documenti:
1. una copia del contratto di finanziamento dal quale ha avuto origine il credito (poi prodotto anche in originale in fase istruttoria);
2. l'estratto conto ex art.50 TUB. . in riferimento al credito in contesa;
3. le lettere inviate sia da Banca Ifis S.p.A. ai debitori , con la quale venivano informati dell'avvenuta cessione del credito;
4. una copia del contratto di cessione
Tale documentazione si ritiene sia sufficiente a provare l'esistenza del contratto di cessione del credito nonché l'avvenuta inclusione del credito litigioso tra quelli ceduti a Banca Ifis S.p.A. E ciò in quanto il contratto di cessione di crediti è un contratto consensuale a forma libera quindi non soggetto a forma sacramentali o particolari al fine specifico della sua validità
e per il quale non è prevista la forma scritta ad probationem, dal che deriva che la sua esistenza ed il suo contenuto possono essere provati anche mediante prove documentali diverse dal contratto stesso (che tuttavia è stato prodotto in atti), purché ritenute idonee ad assolvere l'onere probatorio secondo il prudente apprezzamento del giudice.
Ebbene, nel caso in esame, si ritiene che tali prove siano state fornite, avendo la cessionaria prodotto in giudizio – tra le altre cose – una lettera proveniente proprio dalla cedente, e rivolta ai debitori ceduti, nella quale li informava dell'avvenuta conclusione del contratto di cessione e dell'inclusione del credito vantato nei loro confronti nell'operazione di cessione nonché avendo la stessa dato prova di essere in possesso dei documenti relativi al credito ceduto (avendo prodotto in giudizio il contratto dal quale origina in credito in originale e la certificazione exart. 50 T.U.B. rilasciata dalla cedente), il che prova anche l'avvenuto adempimento, da parte della cedente, dell'obbligo di consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso, in ottemperanza al disposto di cui all'art.1262c.c. Conclusivamente, può quindi considerarsi pienamente dimostrato il trasferimento del diritto azionato in via monitoria nella sfera giuridico-patrimoniale dell'odierna opposta e quindi la legittimazione di quest'ultima ad agire per la riscossione del credito.
Invero ciò presuppone evidentemente il rigetto dell'eccezione formulata dagli opponenti, volta a lamentare l'inidoneità probatoria della documentazione prodotta in atti dalla banca opposta in quanto prodotta in copia e disconosciuta ex artt. 214 e 215 in combinato disposto con gli artt. 2719 ess c.c. .L'eccezione, infatti, è del tutto generica e come tale è inidonea a privare di efficacia probatoria la documentazione prodotta in copia da Banca Ifis. A tal fine, infatti, la giurisprudenza è più che consolidata nel ritenere che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (cfr., tra le tante
Cass Civ. VI Ord. 13.12.2017 n.299939), il che non è avvenuto nel caso in esame, con conseguente inefficacia dell'operato disconoscimento.
Altrettanto generica (e non successivamente specificata nei termini di legge) appare, altresì,
l'eccezione volta a lamentare l'eccessivo ammontare degli interessi richiesti. Essendo tale doglianza priva di elementi e indicazioni circostanziate e non supportata da un calcolo o allegazione tecnica di parte, non può neanche essere presa in considerazione.
L'eccezione è quindi infondata.
Non può essere invocata neppure l'insufficienza della certificazione ex art 50TUB a provare il credito, in quanto, una volta provata la fonte contrattuale dell'obbligazione (come avvenuto nel caso in esame, come a breve sarà meglio specificato), il creditore ha assolto l'onere sullo stesso gravante, dovendo la parte inadempiente provare, per contro, di aver estinto il proprio debito. E' noto, al riguardo, quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza del 30/10/2001, n.
13533: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (conformi Cass., 21/5/2019, n. 13685, Cass., 12/10/2018, n. 25584 oltre alla granitica giurisprudenza di merito).
Ogni tentativo di ribaltare l'onere probatorio sulla parte opposta deve quindi essere respinto.
Quanto all'avvenuto assolvimento dell'onere probatorio da parte della Banca opposta in merito alla fonte negoziale del credito, si ritiene che lo stesso sia stato correttamente adempiuto avendo la Banca Ifis S.p.A. prodotto in atti l'originale del contratto di finanziamento dal quale origina il credito oggetto del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La produzione dell'originale, tra l'altro, sconfessa anche tutti i disconoscimenti di conformità all'originale lamentati dagli opponenti.
Per quanto riguarda il disconoscimento delle firme sull'avviso di ricevimento di cui al doc. 6 eccepito dalla sola la genericità di tale affermazione e sulla valenza di tale disconoscimento come Parte_1 anche sulla possibilità di operare un disconoscimento relativo ad altri soggetti (contesta che la sottoscrizione non appartenga neppure a “persone con la stessa conviventi all'epoca dei fatti”) risulta essere non meritevole di accoglimento.
Infatti, pochi giorni dopo aver ricevuto la notifica dell'intervenuta cessione del credito de quo e l'intimazione di pagamento, (in data 13.12.2013: docc. 5 e 6), incaricava altro legale di dare riscontro a detta comunicazione, che provvedeva, in data 20 dicembre 2013 a dare riscontro alla cedente e alla cessionaria facendo espresso riferimento proprio alla diffida ricevuta (cfr. doc. 11), missiva veniva sottoscritta “per mandato, accettazione e ratifica” proprio dalla Sig.ra (cfr. doc. Parte_1
11).
Questo è sufficiente per dichiarare infondata l'eccezione di prescrizione
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va quindi integralmente rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano sulla scorta delle disposizioni di cui al
D.M. n. 55/2014 ratione temporis vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
RESPINGE l'opposizione
CONFERMA integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 941/2023 emesso in data 18.07.2023 dal Tribunale di Pisa
NN parte opponente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano nella somma complessiva € 5.000,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per Legge.
Pisa, 5 dicembre 2025
Il Giudice Onorario Dr.ssa Rossana Ciccone