Sentenza 25 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/08/2003, n. 12426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12426 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2003 |
Testo completo
124 26 /03 DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione a SEZIONE TERZA CIVILE decreto ingiuntivo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: " R.G.N. 11707/01 Presidente Dott. Vittorio DUVA - Rel. Consigliere Dott. Roberto PREDEN Cron.26308 1 Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Rep. 3294 Dott. Fabio MAZZA Consigliere Ud. 05/03/03 Dott. Mario FINOCCHIARO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C.O.V.E.S. DI TI & C SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Amministratore Unico sig. Enzo Pierino Venditti, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.M. LANÇISI 31, presso lo studio dell'avvocato CARLO LEONE INGLESE, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
COMUNE DI TIVOLI;
- intimato 2003 avverso la sentenza n. 751/00 della Corte d'Appello di 573 ROMA, Sezione I Civile, emessa il 25/02/00 e depositata 1 il 06/03/00 (R.G. 2700/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/03 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Huberts Appice, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato i130.6.1995, il Comune di Tivo- li conveniva davanti al Tribunale di Roma la S.r.l. C.O.VE.S. proponendo opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L.
4.250.680 quale corri- spettivo di forniture. L'opposta resisteva. Il tribunale, con sentenza del 7.4.1997, accoglieva l'opposizione, sul rilievo che mancava la prova del ti- tolo contrattuale del credito, e dichiarava l'inefficacia del decreto. Avverso la sentenza proponeva appello la S.r.l. C.O.VE.S. eccependo che l'insussistenza del titolo non era stata posta a fondamento dell'opposizione e che pertanto la sentenza era affetta da nullità per ultra- petizione. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 6.3.2000, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta dalla S.r.l. C.O.VE.S. contro il Comune di Tivoli. Considerava: che con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo i difensori del Comune di Tivoli avevano espressamente eccepito l'insussistenza del credito della S.r.l. C.O.VE.S. e che conseguentemente il tribunale aveva legittimamente esaminato, escludendola, la sussistenza del titolo con- trattuale del credito vantato dalla S.r.l. C.O.VE.S.; che l'esclusione doveva essere confermata, non essendo stata fornita alcuna prova dell'obbligazione contrat- tuale e non avendo dedotto la S.r.
1. C.O.VE.S. il tito- ex art. 2041 C.C.; che, stante l'insussistenza del credito il tribunale non avrebbe dovuto dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo, ma rigettare la do- manda, e che in tal senso doveva pronunciare il giudice di appello. Avverso la sentenza la S.r.l. C.O.VE.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico mezzo. L'intimato non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico mezzo, la ricorrente denuncia viola- zione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., omessa ° insufficiente motivazione su punto decisivo, violazione dei canoni di interpretazione della domanda, omessa pronuncia. 3 Assume che erroneamente la corte d'appello non ha ravvisato l'ultrapetizione nella quale era incorsa la sentenza impugnata per aver pronunciato su eccezione non proposta, poiché, diversamente da quanto affermato dalla corte d'appello, il Comune di Tivoli nell'atto di opposizione non aveva espressamente eccepito l'insussistenza del credito della S.r.l. C.O.VE.S., ma si era limitato ad eccepire l'incompetenza per valore ed il difetto di legittimazione passiva del soggetto ingiunto.
2. Il motivo non è fondato. La Corte d'appello, nell'esaminare il motivo di gravame con il quale veniva denunciato il vizio di ul- trapetizione, bene lo ha disatteso, ancorché con moti- vazione che merita di essere corretta, dovendosi preci- sare che, per effetto dell'opposizione a decreto in- giuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizio- ne, nel quale l'opposto assume veste di attore, in quanto tale gravato dall'onere di provare i fatti Co- stituitivi della sua pretesa, e che correttamente, quindi, il tribunale, nell'esaminare la domanda di con- danna al pagamento del corrispettivo di una fornitura proposta dalla S.r.l. C.O.VE.S., ha proceduto d'ufficio all'accertamento della sussistenza del titolo, che ha escluso, ritenendola non provata. 4 3. Il ricorso è rigettato.
4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giu- dizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma il 5.3.2003 IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE Viênio buvo IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenziadelle Entrate di Roma 211 20.07.06 serie 4 al n. 148,77 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 5