Sentenza 13 aprile 2002
Massime • 1
In tema di diritto alla rendita vitalizia ex art. 13 legge n. 1338 del 1962, l'unica interpretazione conforme a Costituzione della predetta disposizione, che prevede il versamento della riserva matematica per la costituzione di rendita vitalizia nel caso di omissioni contributive non più sanabili per intervenuta prescrizione, è quella, fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 18 del 1995, che la estende ai familiari coadiuvanti di imprese artigiane, non essendo possibile addivenire ad una interpretazione della norma difforme da quella indicata senza suscitare un dubbio di costituzionalità non manifestamente infondato (con conseguente obbligo di rinvio alla Corte Costituzionale). Con detta interpretazione, peraltro, non si è operata una indiscriminata estensione ai lavoratori autonomi della disciplina dei lavoratori dipendenti, ma si sono individuati nel citato art. 13 della legge n. 1338 del 1962, quei connotati di generalità e astrattezza tali da consentirne l'applicazione a tutte le categorie di lavoratori che non sono abilitati al versamento diretto dei contributi , ma sono sottoposti, a tale riguardo , alle determinazioni di altri soggetti (datori di lavoro ovvero titolari di azienda artigiana).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5330 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
I.N.P.S.
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., prof. ing. Massimo Paci, rapp.to e difeso dagli avv.ti Paolo Marchini, Antonietta Coretti e Fabio Fonzo, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, presso l'Avvocatura Centrale INPS, giusta procura speciale in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro
NI LA
rapp.ta e difesa dall'avv. Carlo Martino, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Città della Pieve, n. 19, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 00001/99 del 25.11.1998/12.01.1999, R.G. n. 00720/98, notificata l'11 febbraio 1999.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 ottobre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 18/98 del 23 gennaio 1998 il Pretore di Prato, in accoglimento della domanda proposta da LA PA contro l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in appresso Inps), accertava che la PA aveva lavorato, senza copertura assicurativa, come familiare collaboratrice nell'impresa artigiana del marito dal gennaio 1981 al febbraio 1984, e dichiarava il diritto della ricorrente a beneficiare della rendita vitalizia di cui all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962. Il Tribunale di Prato rigettava l'appello dell'Inps; spese a carico dell'Istituto appellante.
Osservava il Tribunale: come da insegnamento della Corte Costituzionale (Sent. n. 18 del 1995) al caso di specie era applicabile l'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 - essendo tale ultima disciplina certamente parte integrante dell'ordinamento previdenziale - sul presupposto che, in mancanza dell'assolvimento del debito di sicurezza gravante sul datore di lavoro, tutti i soggetti dovevano godere della stessa tutela previdenziale;
la documentazione (atto dichiarativo di impresa familiare e denunzie dei redditi), la cui rilevanza era sorta solo a seguito della contestazione di parte convenuta, e quindi tempestivamente prodotta prima dell'udienza di discussione, aveva valore di prova scritta con data certa sulle circostanze da esse riprodotte;
in particolare essa provava la esistenza di un rapporto di collaborazione della PA nell'impresa artigiana del marito per il periodo dal 1981 al 1984; la contribuzione fissa mensile, riconosciuta dallo stesso Inps, permetteva di risalire alla misura della retribuzione per la determinazione del valore capitale della rendita vitalizia. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza l'Inps con due motivi di censura.
La PA si è costituita con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso l'Inps denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 disp. prel. c.c., 230 bis c.c., 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, 2 della legge 04 luglio 1959, n. 463, nonché vizio di motivazione su punto decisivo, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: il coniuge collaboratore dell'impresa familiare era figura completamente e sostanzialmente diversa dal coniuge coadiuvante, e ad esso non era estensibile l'art. 13 della legge n. 1338 del 1962; il Tribunale aveva proceduto alla estensione del detto art. 13 senza alcuna valutazione della natura dell'accertata collaborazione della ricorrente nell'impresa artigiana del marito;
il coadiutore coniuge artigiano non era alle dipendenze dell'artigiano, e non era neanche creditore di alcuna retribuzione, essendo il corrispettivo legato alla quota di partecipazione al reddito di impresa;
l'assunto meccanismo di riscatto, pertanto, era assolutamente immotivato;
solo con le leggi nn. 17 del 1985, di conversione del d.l. n. 853 del 1984, e/o, più precisamente, 233 del 1990 poteva pervenirsi all'obbligo contributivo del coniuge e dei familiari componente l'impresa di cui all'art. 230 bis c.c.; conclusivamente, per il periodo denunziato la ricorrente non poteva vantare nessun rapporto previdenziale, ne' poteva assumersi un obbligo dell'imprenditore artigiano al relativo versamento contributivo, sicché veniva meno il presupposto per la pretesa estensione dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962. Il motivo è infondato.
La proposta censura si pone in contrasto con le argomentazioni della sentenza impugnata, queste ultime mutuate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 1995, che, nel ritenere la interpretazione favorevole al lavoratore nella determinazione dell'ambito di applicazione dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, aveva dato l'unica lettura rispettosa dei principi costituzionali nella tutela dei lavoratori accomunati dalla impossibilità di costituirsi una posizione assicurativa o comunque di essere abilitati al versamento dei contributi in proprio, senza cioè l'intervento del datore di lavoro o del titolare di azienda artigiana.
Tale lettura, cui il Tribunale ha ritenuto di aderire, è che, si ripete, costituisce il motivo forte, unico ed esaustivo, per la decisione della Corte di non rinvenire ragioni di illegittimità costituzionale della disposizione di legge sottoposta al suo esame (evidentemente, altrimenti illegittima), non può non essere rispettato in mancanza di argomentazioni, altrettanto autorevoli, di segno contrario. Va solo precisato che il Giudice delle leggi, lungi dall'estendere in via generale ai lavoratori autonomi la normativa prevista per i lavoratori dipendenti, ha però individuato nell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 quei connotati di generalità ed astrattezza tali da consentirne l'applicazione a tutte le categorie di lavoratori sopra indicati.
Nè rileva il mancato richiamo della norma in esame ad opera della coeva legge 1339 del 1962 e della successiva legge 2.8.90 n. 233 in tema di assicurazione obbligatoria degli artigiani e dei loro familiari, essendo pacifica l'applicazione della norma in questione ai detti soggetti come già introdotta proprio con la legge n. 1339 del 1962. Con il secondo motivo di ricorso l'Inps denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697, 2704 e 2729 c.c., in relazione agli artt. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
2 della legge 04 luglio 1959, n. 463, nonché vizio di motivazione su punto decisivo, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: il Tribunale aveva erroneamente utilizzato la prova presuntiva, desumendo dall'attribuzione nella denunzia dei redditi del 50% dei redditi di impresa alla PA, gli elementi di continuità e prevalenza della prestazione lavorativa di essa nei locali della impresa;
in realtà, la costituzione dell'impresa familiare era la scappatoia per la riduzione del reddito del titolare;
ed allora il sufficiente grado di probabilità sotteso all'applicazione della prova presuntiva era inesistente. Il motivo è inammissibile.
A parte il fatto che la censura, sulla falsariga del primo motivo di ricorso, sembra fondata sulla natura della collaborazione, come prospettata tardivamente in questa sede, disciplinata dall'art. 230 bis c.c., in luogo della questione già svolta in sede di merito di lavoro abituale e prevalente della collaboratrice di azienda artigiana del marito, tantè che preventivamente si prospetta da parte ricorrente le due ipotesi della impresa familiare e della attività di collaboratrice, ma successivamente si discute solo in direzione della prima, in realtà essa è anche decisamente insufficiente. Il Tribunale, nella operazione interpretativa compiuta, si affida alle risultanze della documentazione prodotta (la questione relativa alla tardività della produzione non risulta introdotta in questa sede), e cioè non solo alle dichiarazioni dei redditi, ma ad esse in combinazione con l'atto dichiarativo di impresa familiare. Ed allora, la censura stessa appare del tutto fuorviata nelle argomentazioni, essendo esse fondate su elementi di fatto non corrispondenti a quelli valutati in sede di merito. Il ricorso, pertanto, va rigettato, e l'Istituto ricorrente va condannato, per il principio della soccombenza, al rimborso in favore della PA delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al rimborso in favore di PA LA delle spese del giudizio di cassazione in lire 10.000 (euro 5,16) oltre a lire 3.000.000 (tre milioni pari a euro 1.549,37) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2002