Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/06/2006, n. 12224
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Sentenza 19 giugno 2006

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In materia di omicidio colposo, l'automobilista il quale per colpa, consistita in violazione di regole di prudenza e delle norme sulla circolazione, sbandi ripetutamente e si arresti, alla fine, ponendosi di traverso sulla carreggiata di una strada (tanto più se a rapido scorrimento) pone in essere, con la sua condotta, una condizione necessaria dell'arresto del traffico e delle successive eventuali collisioni quando non sia ravvisabile l'intervento di fattori anomali, eccezionali ed atipici che interrompano il legame di imputazione del fatto alla sua condotta colposa sì da relegarlo a mera occasione. Il conducente pone in essere, invero, un fattore causale originario di rischio (ostruzione della carreggiata) dei successivi eventi collisivi, e l'eventuale condotta colposa (eccessiva velocità o mancato rispetto della distanza di sicurezza) dei guidatori dei veicoli sopraggiunti, seppure sinergica, non può ritenersi da sola sufficiente a determinare l'evento non essendo qualificabile come atipica ed eccezionale ma potendo, bensì, collocarsi nell'ambito della prevedibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/06/2006, n. 12224
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12224
    Data del deposito : 19 giugno 2006

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