Sentenza 19 giugno 2006
Massime • 1
In materia di omicidio colposo, l'automobilista il quale per colpa, consistita in violazione di regole di prudenza e delle norme sulla circolazione, sbandi ripetutamente e si arresti, alla fine, ponendosi di traverso sulla carreggiata di una strada (tanto più se a rapido scorrimento) pone in essere, con la sua condotta, una condizione necessaria dell'arresto del traffico e delle successive eventuali collisioni quando non sia ravvisabile l'intervento di fattori anomali, eccezionali ed atipici che interrompano il legame di imputazione del fatto alla sua condotta colposa sì da relegarlo a mera occasione. Il conducente pone in essere, invero, un fattore causale originario di rischio (ostruzione della carreggiata) dei successivi eventi collisivi, e l'eventuale condotta colposa (eccessiva velocità o mancato rispetto della distanza di sicurezza) dei guidatori dei veicoli sopraggiunti, seppure sinergica, non può ritenersi da sola sufficiente a determinare l'evento non essendo qualificabile come atipica ed eccezionale ma potendo, bensì, collocarsi nell'ambito della prevedibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/06/2006, n. 12224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12224 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 19/06/2006
Dott. DE GRAZIA Benito Romano V. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 946
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 000403/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR DY MO, N. IL 19/11/1971;
avverso SENTENZA del 26/09/2005 della CORTE d'APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI Giacomo;
udito il Procuratore Generale in persona del DI POPOLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
I. Con sentenza del Tribunale di Tortona del 13.3.02, DE ED SS è stato condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e quella prevista sub art. 62 c.p., n. 6, ritenute prevalenti all'aggravante contestata, alla pena di quattro mesi di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della pena, per il delitto di concorso in omicidio colposo, commesso per imprudenza negligenza ed imperizia nonché per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in particolare dell'art. 141 C.d.S., commi 1 e 2, e dell'art. 132 C.d.S.
Secondo quanto emerso in sede di ricostruzione dei fatti, anche attraverso consulenze tecniche ed esami testimoniali, l'autovettura condotta dall'imputato, mentre transitava, a velocità sostenuta, lungo un raccordo autostradale, nel percorrere un'ampia curva volgente a sinistra ed a visuale preclusa, aveva subito uno sbandamento a causa del quale aveva urtato il "guard rail" e, dopo una serie di testa coda, si era fermata ponendosi trasversalmente sulla sede stradale, venendo quindi investito da altra auto che sopraggiungeva da tergo, a velocità sostenuta, alla cui guida si trovava OL MI, deceduto in conseguenza delle lesioni riportate nello scontro. Si accertava che le auto coinvolte nell'incidente procedevano a velocità non consentita: quella del DE, a 100 km orari, quella del OL, a 115/120 km orari, in un tratto in cui era previsto un limite di velocità di 60 km orari. Si accertava, altresì, che il OL si trovava in stato di alterazione psicofisica per avere assunto stupefacenti e che il DE, dopo lo sbandamento della propria auto, aveva omesso di segnalare agli altri automobilisti il pericolo rappresentato dalla presenza del veicolo fermo sulla carreggiata.
Il Tribunale, dunque, affermava la responsabilità dell'imputato, rilevando che l'incidente doveva certamente essere attribuito alla sua condotta di guida, imprudente e non rispettosa dei limiti di velocità previsti su quel tratto stradale, ed alla mancata segnalazione agli altri automobilisti del pericoloso ostacolo rappresentato dalla sua auto. Riconosceva, altresì, il primo giudice il concorso di colpa della vittima in considerazione sia dell'eccessiva velocità tenuta, sia delle sue alterate condizioni psicofisiche.
Avverso tale decisione proponeva appello l'imputato che deduceva, anzitutto, la mancanza del nesso di causalità tra la condotta allo stesso attribuita e l'evento, posto che l'incidente era stato provocato esclusivamente dalla velocità eccessiva tenuta dall'auto della vittima e dalle sue alterate condizioni psicofisiche dovute all'assunzione di droga. Deduceva, altresì, che nessun profilo di colpa era riscontrabile nella sua condotta, da un lato, perché non vi era prova che lo sbandamento dell'auto, alla cui guida egli si trovava, fosse da attribuirsi ad una sua colpa piuttosto che, come dallo stesso sostenuto, alla manovra irregolare di altra autovettura, non identificata;
dall'altro, perché non vi era prova che egli avesse con colposo ritardo posizionato il triangolo segnalatore dell'ingombro stradale rappresentato dalla sua auto.
Con sentenza del 26 settembre 2005, la Corte d'Appello di Torino confermava la responsabilità dell'imputato, riducendo, tuttavia, a due mesi e venti giorni di reclusione la pena inflitta dai primi giudici.
Confermava la corte territoriale che doveva attribuirsi all'imputato il concorso causale nello scontro mortale oggetto del procedimento in considerazione, anzitutto, della velocità eccessiva alla quale procedeva l'auto dallo stesso condotta, che ne aveva determinato lo sbandamento e l'anomalo posizionamento sulla carreggiata stradale, quindi, della non sollecita segnalazione dell'ostacolo agli automobilisti che sopraggiungevano. In particolare, la predetta corte rilevava come l'argomentazione difensiva secondo cui lo sbandamento dell'auto dell'imputato era stato determinato dall'esigenza di evitare una manovra errata di altra auto, non identificata, fosse rimasta del tutto priva di riscontri e fosse, comunque, irrilevante in considerazione della velocità eccessiva, alla quale egli procedeva, che aveva in ogni caso contribuito allo sbandamento dell'auto. Quanto al secondo profilo di colpa, i giudici del merito rilevavano che poco prima dell'auto del OL era transitato altro automobilista che era riuscito a passare attraverso il varco rimasto libero ed aveva invitato l'imputato ad esporre il segnale di pericolo;
la circostanza veniva segnalata in quanto rivelatrice non solo della mancata apposizione del segnale, ma anche della possibilità, per l'imputato, di provvedervi prima del sopraggiungere del OL.
Ricorre, dunque, il DE e deduce:
a) Erronea applicazione di norme penali, specificamente dell'art.589 c.p. Sotto tale profilo, il ricorrente rileva non esservi prova che lo sbandamento della sua auto sia stata determinata da una condotta illecita piuttosto che da una manovra d'emergenza necessaria ad evitare una collisione con altra auto;
mentre la pretesa di attribuire all'imputato il compito di trovare riscontro alla propria tesi difensiva si risolverebbe in una indebita inversione dell'onere della prova, posto che al PM spetta l'onere di provare che lo sbandamento dell'auto è stato determinato da colpa dell'imputato. Mentre l'incidenza della velocità sullo sbandamento determinato da un manovra d'emergenza può solo essere supposta, non certo affermata con cognizione di causa. b) Erronea applicazione di norme penali, specificamente dell'art.40 c.p. Sotto tale profilo, il ricorrente rileva l'assenza di nesso causale tra l'evento morte e la condotta dell'imputato. Detto evento, invero, dovrebbe essere attribuito esclusivamente al OL in considerazione: della velocità eccessiva alla quale procedeva la sua auto ( 116/12 3 km orari), delle alterate condizioni psicofisiche determinate dall'assunzione di droghe pesanti, del mancato uso delle cinture di sicurezza. La vettura della vittima, si sostiene nel ricorso, indipendentemente dall'ostacolo rappresentato dall'auto dell'imputato, sarebbe sbandata per il solo effetto della propria velocità e delle alterate condizioni psicofisiche del conducente, oltre che dell'imprudenza nell'abbordare una curva a visuale preclusa. La condotta del OL, dunque, si sarebbe posta quale causa sopravvenuta tale da escludere il nesso di causalità tra la morte dello stesso e la condotta dell'imputato, posto che il comportamento della vittima doveva ritenersi da solo idoneo e sufficiente a determinare la collisione ed il decesso. Ciò è tanto vero che altro automobilista, che procedeva ad andatura regolare e che si trovava in normali condizioni psicofisiche, era riuscito a passare senza danni oltre l'ostacolo.
c) Erronea applicazione di norme penali, specificamente dell'art.43 c.p. e dell'art. 162 C.d.S.
Con riferimento al profilo di colpa relativo alla mancata pronta segnalazione dell'ostacolo agli automobilisti in transito, si rileva che la corte territoriale non ha tenuto in alcun conto le condizioni in cui versava l'imputato dopo l'incidente, che giustificavano un ritardo fisiologico nell'esposizione del segnale di pericolo, peraltro subito apposto, non appena ristabilite le condizioni per potervi provvedere.
d) Con riguardo alla pena detentiva inflitta, invoca il ricorrente la normativa dettata dalla L. 12 giugno 2003, n. 134 che consente la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria anche se superiore a tre mesi e, a fortiori, nel caso di pena inferiore, come di specie, e sollecita questa Corte a provvedervi, ai sensi della L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 5, comma 3, della predetta legge, escludendo il beneficio, già concesso, della sospensione condizionale della pena.
Conclude il ricorrente chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
II. Le doglianze del ricorrente non appaiono fondate. Certamente infondati sono il primo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali vengono prospettate censure essenzialmente tendenti a proporre una diversa valutazione, non consentita in sede di legittimità, delle risultanze processuali con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato ed al concorso della vittima nella causazione dell'incidente. A tale proposito, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che non rientra tra i poteri della Corte di Cassazione la "rilettura" degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione dei giudici di merito, ai quali spetta, in via esclusiva, il loro apprezzamento, senza che possa ipotizzarsi il vizio di legittimità nella mera prospettazione di una diversa valutazione delle emergenze processuali. In materia di circolazione stradale è stato, poi, ripetutamente affermato da questa Corte il principio secondo cui la ricostruzione delle cause e della dinamica di un incidente stradale, con riferimento alle condotte tenute dalle persone coinvolte, all'accertamento delle singole responsabilità, alla determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente, è rimessa al giudice di merito ed integra valutazioni ed apprezzamenti di fatto che, se adeguatamente motivati, sono sottratti al sindacato di legittimità.
Orbene, nel caso di specie, la corte territoriale, richiamato quanto emerso in sede di indagini tecniche, anche di natura medico legale, e quanto dichiarato da alcuni testi, ha ritenuto di rilevare, dopo attento esame degli elementi probatori acquisiti, profili di responsabilità a carico dell'imputato individuati: a) nella imprudente condotta di guida, in particolare, nell'eccessiva velocità con la quale egli si era trovato a transitare lungo il tortuoso raccordo autostradale, teatro dell'incidente, che ha provocato lo sbandamento della sua auto e l'anomalo e rischioso posizionamento della stessa, trasversale rispetto alla carreggiata stradale;
b) nella mancata tempestiva segnalazione dell'improvviso ostacolo agli automobilisti che lo seguivano, attraverso l'apposizione del "triangolo", ovvero interventi di altra natura. I giudici del merito hanno adeguatamente e con coerenza logica motivato la propria decisione, senza omettere di esaminare le osservazioni poste dall'imputato nei suoi motivi d'appello, ed hanno spiegato le ragioni del loro dissenso rispetto alle stesse, con argomentazioni che per la loro coerenza e completezza non possono che essere condivise. In particolare, la corte territoriale, richiamando i risultati delle indagini tecniche eseguite subito dopo l'incidente, ha rilevato che la velocità eccessiva tenuta dall'imputato, comunque non adeguata alle caratteristiche della strada, doveva, in ogni caso, ritenersi determinante nello sbandamento dell'auto; e ciò ove anche fosse intervenuta la necessità di una manovra d'emergenza dovuta alla presenza di altra vettura. Correttamente si segnala nella sentenza impugnata che proprio la velocità eccessiva ha reso più difficile e inefficace l'asserita manovra d'emergenza che, viceversa, sarebbe perfettamente riuscita sol che l'auto condotta dall'imputato avesse proceduto rispettando il limite di 60 km orari prescritto sul raccordo autostradale. Anche con riguardo all'altro profilo di colpa, relativo alla mancata apposizione del segnale di pericolo, la sentenza impugnata si presenta del tutto congrua e coerente rispetto alle emergenze processuali che hanno segnalato persino l'invito, rivolto all'imputato da altro automobilista, passato indenne tra le auto incidentate, a segnalare l'ostruzione della carreggiata per evitare altri incidenti;
circostanza che ha indotto la corte territoriale a ritenere che tra lo sbandamento ed il successivo impatto dell'auto del OL, fosse trascorso un tempo apprezzabile entro il quale l'imputato ben avrebbe potuto attivarsi per avvisare del pericolo gli automobilisti in transito.
Ugualmente infondato è il secondo motivo di ricorso. In realtà, la corte territoriale non ha mai posto in dubbio il concorso colposo di OL MI nella causazione del mortale incidente di cui egli stesso è rimasto vittima. Al contrario, i giudici del merito hanno ampiamente segnalato le alterate condizioni psico-fisiche di costui e rilevato la velocità eccessiva con la quale egli procedeva lungo il raccordo autostradale. Tale aspetto della vicenda non ha motivo di essere, in questa sede, oggetto di ulteriore approfondimento poiché di tale concorso ognuno è apparso convinto, in particolare, proprio i giudici del merito, grazie anche alle conclusioni cui sono pervenuti i diversi consulenti intervenuti. Non pertinente, quindi, appare l'insistenza del ricorrente nel rilevare la condotta certamente colposa della vittima, rispetto al tema dell'odierno procedimento che riguarda solo il decisivo contributo causale che al mortale incidente ha apportato l'imputato con una condotta che giustamente la corte territoriale ha ritenuto ugualmente imprudente ed inosservante di precise disposizioni di legge.
Errato è, poi, il richiamo al nesso di causalità.
In realtà, accertato che l'incidente è stato innescato dal comportamento irregolare, nei termini sopra descritti, dell'imputato, non può certo sostenersi che la condotta di guida della vittima si sia posta come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, tale da avere provocato l'interruzione del nesso causale tra l'azione dell'imputato e l'evento stesso. Che l'eccessiva velocità e le alterate condizioni psico-fisiche del OL potessero essere foriere di gravi conseguenze, non è dubbio, ma altrettanto indubbio è che questi è deceduto perché è andato a schiantarsi contro l'auto dell'imputato, così come indubbio è che, fino a quel momento, egli aveva percorso indenne il tortuoso raccordo. D'altra parte, un possibile sbandamento dell'auto, indipendente da fattori esterni, non necessariamente avrebbe determinato conseguenze letali, così come è accaduto all'imputato che dallo sbandamento della propria auto è uscito del tutto indenne.
Peraltro, proprio in tema di sinistro stradale, in una fattispecie analoga a quella oggetto d'esame, richiamata solo parzialmente dallo stesso ricorrente, questa Corte ha affermato: "In materia di omicidio colposo, l'automobilista il quale per colpa, consistita in violazione di regole di prudenza e delle norme sulla circolazione, sbandi ripetutamente e si arresti, alla fine, ponendosi di traverso sulla carreggiata di una strada (tanto più se a rapido scorrimento) pone in essere, con la sua condotta, una condizione necessaria dell'arresto del traffico e delle successive eventuali collisioni quando non sia ravvisatole l'intervento di fattori anomali, eccezionali ed atipici che interrompano il legame di imputazione del fatto alla sua condotta colposa sì da relegarlo a mera occasione. Il primo conducente pone in essere, invero, un fattore causale originario di rischio (ostruzione della carreggiata) dei successivi eventi collisivi, e l'eventuale condotta colposa (eccessiva velocità o mancato rispetto della distanza di sicurezza) dei guidatori dei veicoli sopraggiunti, seppure sinergica, non può ritenersi da sola sufficiente a determinare l'evento non essendo qualificabile come atipica ed eccezionale, ma potendo, collocarsi nell'ambito della prevedibilità". Nella stessa occasione, la medesima Corte, in tema di concorso di cause, ha altresì affermato che: "la causa sopravvenuta sufficiente da sola alla produzione dell'evento e, quindi, avente efficacia interruttiva del nesso di causalità, è quella del tutto indipendente dal fatto posto in essere dall'agente, avulsa totalmente dalla sua condotta ed operante in assoluta autonomia, in modo da sfuggire al controllo ed alla prevedibilità dell'agente medesimo. Tale non può considerarsi la causa sopravvenuta legata a quella preesistente da un nesso di interdipendenza ed, in tal caso le cause concorrenti - che non siano da sole sufficienti a determinare l'evento per il necessario porsi della prima come condizione necessaria antecedente - sono tutte e ciascuna causa dell'evento in base al principio della causalità materiale fondato sull'equivalenza delle condizioni" (Cass. n. 578/97). Palesemente infondato è, infine, anche l'ultimo motivo di ricorso.
Il richiamo alla norma transitoria di cui alla L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 5, comma 3, è, invero, del tutto improprio. In
realtà, in tema di applicazione delle sanzioni sostitutive da parte del giudice di legittimità, ai sensi della citata disposizione di legge, questa Corte ha affermato che tale previsione: "ha natura transitoria e deve ritenersi circoscritta all'ipotesi di procedimento pendente in cassazione (o per il quale ancora non è decorso il termine per proporre ricorso) al momento in cui è entrata in vigore la norma: ne consegue che, assenti tali presupposti, l'applicazione della disposizione non può essere richiesta per la prima volta davanti al giudice di legittimità" (Cass. n. 31421/04). Nel caso di specie, al tempo dell'entrata in vigore della predetta legge il procedimento era pendente davanti alla corte d'appello, di guisa che la relativa richiesta avrebbe dovuto essere avanzata in detta sede e solo nel caso di rigetto della stessa avrebbe potuto essere proposto ricorso per cassazione. Poiché dall'esame degli atti non risulta che tale richiesta l'imputato abbia formulato nel corso del giudizio d'appello, ne' con i motivi, ne' in sede di conclusioni dibattimentali, ne consegue l'inammissibilità del motivo proposto.
Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2007