Sentenza 26 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/02/2004, n. 3905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3905 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. ALTIERI Enrico - rel. Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALBESE ESTRAZIONE GHIAIA & AFFINI SAEGA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato CLAUDIO TONIOLO, CONTRÀ XX SETTEMBRE 37 VICENZA (avviso ex art. 135 d.a. C.p.c.), giusto mandato in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 116/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 21/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/03 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 26 giugno 1995 la S.A.E.G.A. - Società albese estrazione ghiaia ed affini s.p.a. conveniva dinanzi al tribunale di Torino il Ministero delle Finanze, chiedendone la condanna al pagamento delle somme pagate dal 1985 al 1992 per tassa annuale di concessione governativa per iscrizione nel registro delle imprese (art. 75, lett. A, della tariffa allegata al d.p.r. n. 641/72 e d.l. n. 853/85), della quale, secondo l'attrice, era dovuta la restituzione per contrasto con gli articoli 10 e 12 della direttiva 17 luglio 1989, 69/335/CEE, come affermato dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 2 febbraio 1988. Con sentenza in data 15 aprile - 14 giugno 1996 il tribunale condannava l'amministrazione al rimborso della somma richiesta, in quanto non dovuta, con gl'interessi legali dalla domanda. Con sentenza 3 dicembre 1999 - 21 gennaio 2000 la corte d'appello di Torino:
a) dichiarava la società decaduta dal diritto al rimborso per le annualità da 1985 a 1991, osservando che, secondo la giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia comunitaria, deve essere presentata domanda di rimborso, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, del d.P.R. n. 641/72, entro il termine di decadenza di tre anni dai pagamenti, e che la società non aveva presentato tali istanze;
che soltanto per il 1992 la decadenza era evitata dalla notificazione della domanda giudiziale;
che pertanto, la somma da restituire doveva essere ridotta a lire 12.000.000;
b) per quanto concerne l'applicazione dello jus superveniens introdotto con l'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tale applicazione doveva essere esclusa, sia per quanto atteneva alla nuova misura forfetaria della tassa, non avendo l'Amministrazione dato la prova del carattere remunerativo di tale imposizione, e sia per gli interessi, in quanto la nuova misura stabilita (tasso vigente al 1^ gennaio 1999) non poteva essere retroattivamente applicata e, comunque, era da ritenersi contraria al diritto comunitario per il suo carattere discriminatorio;
c) confermava la sentenza di primo grado in relazione alla tassa pagata per le altre due annualità, essendo stata la decadenza evitata dalla domanda giudiziale, diminuendo l'importo dovuto di lire 400.000 per ogni annualità, in applicazione dell'art. 11, primo comma, della legge n. 448/98;
Avverso tale sentenza la S.A.E.G.A. ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di un mezzo d'annullamento.
L'Amministrazione finanziaria resiste con controricorso. Motivo del ricorso:
2.1. Denunciando violazione degli articoli 2719 cod. civ.; 214 e 215 cod. proc. civ.; omessa motivazione, nonché omessa pronuncia su prova documentale, la difesa dell'Amministrazione deduce che - seguendo l'interpretazione corrente - aveva impostato la propria difesa in primo grado considerando operante la disciplina ordinaria dell'indebito, e quindi il termine prescrizionale di cui all'art. 2946, indirizzo al quale lo stesso tribunale aveva aderito. In considerazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale, culminato con le sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee in data 15 settembre 1998, C - 231/96, Edis;
260/96, Spac, e C - 279/ 96, Arnaldo Energia, la società aveva conformato la propria linea difensiva ai principi affermati dalla giurisprudenza, secondo i quali le controversie sul rimborso della tassa in questione sono da considerarsi di natura tributaria, e deve ritenersi applicabile il termine triennale di decadenza di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 641/72. Pertanto produceva copia dell'istanza cumulativa di rimborso delle somme versate dal 1985 al 1991, spedita il 28 giugno 1991 e pervenuta all'Intendenza di Finanza di Cuneo il 29 giugno 1991, nonché della ricevuta di ritorno. Da tale produzione e dalla copia dei bollettini di versamento già prodotti in primo grado risultava evitata la decadenza per gli anni 1988, 1989, 1990 e 1991, per una somma complessiva di lire 51.000.000.
Anche per il versamento effettuato nel 1992 produceva copia dell'istanza di rimborso. Secondo la ricorrente la corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto non documentata la presentazione di istanze di rimborso. Infatti, il divieto di nuove prove stabilito dall'art. 345 cod. proc. civ. deve essere riferito, come affermato dalla giurisprudenza per la corrispondente norma del rito del lavoro (art. 437 cod. proc. civ.), soltanto alle prove costituende, per le quali sia necessario un giudizio di ammissibilità e un procedimento di assunzione, e non riguarderebbe i nuovi documenti, soggetti soltanto al normale giudizio di rilevanza. Secondo Sez. Un., 6 giugno 1990, n. 9199, i nuovi documenti dovrebbero essere indicati negli atti introduttivi del grado di giudizio e depositati contestualmente al deposito di tali atti.
Nella specie la S.A.E.G.A., parte appellata, si era costituita nelle more dell'udienza di precisazione delle conclusioni, depositando contestualmente i predetti documenti, indicati nella copertina del fascicolo.
Secondo la ricorrente, quindi, la sentenza sarebbe viziata per omesso esame di fatti decisivi e per omessa motivazione sul punto.
2.2. L'Amministrazione finanziaria rileva, preliminarmente, che le censure sono inammissibili in quanto tendenti ad una diversa ricostruzione o valutatone dei fatti;
le stesse censure sarebbero, comunque, infondate, essendo la produzione documentale avvenuta soltanto all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, ossia in una fase del processo in cui non è ammessa alcuna attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure della ricorrente meritano accoglimento, nei limiti che saranno di seguito precisati.
Per quanto riguarda l'onere di presentazione delle domande di rimborso nel termine triennale previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 641/72, la corte di merito si è limitata ad osservare (punto 4.1.
b): "non è documentato che parte appellata abbia mai inviato alla Amministrazione l'istanza di restituzione di varie annualità, in atti".
Si tratta di una motivazione assolutamente generica ed equivoca, la quale può essere censurata ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., non consentendo alla Corte l'esercizio del controllo della correttezza giuridica e logica della decisione circa il contenuto dei documenti e la regolarità della loro produzione. In tale frase non può cogliersi con certezza la constatazione di una materiale mancanza agli atti di causa della documentazione attestante la presentazione delle istanze di rimborso (con la conseguenza che l'errore denunciato avrebbe natura revocatoria ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., e quindi non sarebbe denunciabile in sede di ricorso per cassazione), non avendo la corte di merito spiegato le ragioni per cui l'avvenuta presentazione delle istanze non risultava documentata.
Il carattere radicale del vizio, che ridonda a violazione di legge ex art. 111 Cost., non potendosi cogliere dalla riportata frase la ratio decidendi della statuizione, comporta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, con assorbimento delle ulteriori questioni svolte dalla ricorrente. Il giudice di rinvio dovrà, pertanto, riesaminare la natura e la valenza probatoria dei documenti, e decidere sulle questioni svolte dalle parti circa la ritualità della loro produzione in giudizio.
Al giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della corte d'appello di Torino, è rimessa anche la decisione sulle spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questa fase, ad altra sezione della corte d'appello di Torino.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 24 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2004