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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 14/10/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nel collegio composto dai magistrati: dott.ssa Chiara SANDINI - Presidente dott. Beniamino MARGIOTTA - Giudice rel. dott.ssa Gersa GERBI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione della responsabilità genitoriale RG 1260/2025 promosso da:
nata il [...] a [...], residente in [...], Parte_1
Via Portin n. 2 (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Bastianon C.F._1 del foro di Belluno, come da procura in atti e
nato il [...] a [...], residente in [...]
Portin n. 2 (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Facchin del foro C.F._2 di Belluno, come da procura in atti.
Con l'intervento del P.M., nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Belluno.
Conclusioni delle parti.
I ricorrenti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
- ritenuta non necessaria la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, anche alla luce della dichiarazione di rinuncia all'udienza di comparizione depositata dalle parti;
- ritenuto che le condizioni concordate dalle parti siano conformi all'interesse morale e materiale del figlio nato a [...] in data [...], risultando Persona_1 approntata una puntuale ed articolata disciplina idonea a garantire allo stesso una crescita ed uno sviluppo di personalità equilibrati e sereni, nei limiti delle possibilità delle parti ricorrenti;
- rilevato che il Pubblico Ministero è intervenuto in data 26 giugno 2025, accordando il proprio parere favorevole all'accoglimento della domanda;
PER QUESTI MOTIVI
DISPONE che i rapporti tra le parti nei confronti del figlio minore Persona_1 nato a [...] in data [...], siano disciplinati dagli accordi dai genitori medesimi raggiunti, come contenuti nel ricorso presentato in data 25 giugno 2025, nei seguenti termini, come contenuti nel ricorso di cui sopra e che qui di seguito si trascrivono:
1) I ricorrenti genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
2) il figlio è affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo Persona_1 condiviso;
3) Il figlio manterrà la collocazione prevalente e residenza con la madre attualmente presso la casa della stessa, sita in SA US (BL), via Portin n. 2, con espresso impegno del sig. a lasciarla entro e non Per_1 oltre il 01.06.2025.
4) Le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno Persona_1 assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
L'amministrazione ordinaria sarà a cura del genitore presso cui si trova il figlio, di volta in volta. Ciascun genitore sarà obbligato a fornirsi reciprocamente all'altro ogni notizia di rilievo che riguardi il minore, soprattutto se relativa alla sua salute e alla scuola.
5) Per quanto concerne il diritto di visita, i Sig.ri e , tenuto conto dei rispettivi impegni di Pt_1 Per_1 lavoro e della necessità che il figlio frequenti ambedue i genitori, concordano che il padre frequenti il figlio secondo il seguente calendario, definito sulla base dei tre turni lavorativi del sig. , salvo diversi accordi tra gli Per_1 stessi, ovvero:
- quando il padre sarà di turno di mattina (6.00/14.00 egli potrà vedere e stare con il figlio tutti i giorni infrasettimanali, fino a quando arriverà la madre dal lavoro;
- quando il padre sarà di turno il pomeriggio (14.00/22.00), egli potrà vedere e stare con il figlio tutte e mattine infrasettimanali, quando il figlio non sia a scuola;
- quando il padre sarà di turno di notte (22.00/06.00) egli potrà vedere e stare con il figlio tutti i pomeriggi infrasettimanali, fino a quando arriverà la madre dal lavoro;
- nei fine settimana, le parti si accorderanno di volta in volta in base ai turni di lavoro del sig. e alle Per_1 esigenze del minore e proprie;
- Fermo restando che, nei giorni di riposo del padre sia durante i fine settimana che infrasettimanalmente, il minore starà con lo stesso, salvo diverso accordo tra le parti;
- il prelievo/accompagno del minore verrà concordato settimanalmente, secondo le esigenze del minore e dei genitori;
6) In caso di impossibilità di entrambi i genitori di tenere o accompagnare il figlio, sin d'ora concordano che potranno ricorrere all'aiuto dei nonni paterni e/o da persona di fiducia di entrambi, che sarà individuata in caso di necessità;
7) Durante le vacanze di Natale e di Pasqua, trascorrerà pari periodi con ciascun genitore, facendo Persona_1 in modo, possibilmente, che vi sia avvicendamento del periodo dal 23 al 31 dicembre e del periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio, e dei giorni di Pasqua e di Pasquetta. Il giorno della festa della mamma e del suo compleanno, starà con la mamma;
il giorno della festa del papà e del suo compleanno, Persona_1 Persona_1 starà con il papà; il minore trascorrerà il giorno del suo compleanno ad anni alterni con il papà e con la mamma, salvo vogliano trascorrerlo assieme, in base agli accordi tra le parti;
le altre festività scolastiche saranno gestite secondo il calendario settimanale ordinario;
7) per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore potrà, trascorrere due settimane anche non consecutive col figlio, stabilendo di anno in anno, a seconda delle rispettive esigenze lavorative e delle esigenze del figlio, il periodo: i genitori si comunicheranno quanto prima, ogni anno, i periodi di ferie di cui potranno godere;
i genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo e i recapiti delle località di vacanza dove porteranno il figlio;
per il resto delle vacanze estive permarrà in vigore il calendario ordinario, ovvero quello concordato tenendo conto dei turni lavorativi paterni.
8) Le Parti possono sempre, previo accordo, regolare i tempi di visita diversamente, secondo le esigenze e bisogni del figlio e in base ai loro impegni.
9) in considerazione della rispettiva situazione economica e del pari accudimento del figlio, le parti concordano che ciascuno provvederà in maniera diretta al mantenimento del figlio e nulla sarà dovuto l'un l'altro a titolo di concorso al mantenimento di Persona_1
10) le spese straordinarie, da intendersi individuate e regolamentate come da protocollo del Tribunale di Belluno, che è stato loro letto ed illustrato dai rispettivi legali, saranno ripartite tra i genitori al 50% ciascuno;
11) I genitori concordano che l'assegno unico per il figlio, sia suddiviso al 50% ciascuno, tra i due genitori;
12) I ricorrenti genitori si obbligano a comunicarsi ogni cambiamento di residenza o domicilio, con obbligo di confrontarsi tra loro preventivamente e con anticipo, nel caso in cui il cambio di residenza dell'uno possa incidere sul rapporto dell'altro genitore col minore, ed a prestare le necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio minore, valida anche per l'espatrio e del passaporto;
13) Nell'ambito della regolamentazione dei propri rapporti, e a tacitazione di qualsivoglia pretesa derivante dall'intercorsa relazione e convivenza, e comunque a qualsiasi altro titolo, le parti concordano che il mutuo, intestato al sig. e contratto con la banca Volksbank, filiale di SA US (BL) avente scadenza Per_1
a luglio 2029, con residuo capitale dovuto di € 34.298,57 (calcolato al 19.06.2025) verrà saldato dalla sig.ra
, mediante assunzione di nuovo finanziamento a sé intestato con rogito il 26.06.2025 e con prima rata Pt_1
a carico della stessa a luglio 2025;
14) Le parti danno atto che quanto riportato nel presente ricorso vale anche quale piano genitoriale.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Belluno, il giorno 18 settembre 2025.
Il presidente
(dott.ssa Chiara Sandini)
Il Giudice estensore
(dott. Beniamino Margiotta)