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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/09/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 9.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3723/2023
tra
cod. fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ANDREA VENTIMIGLIA, giusta procura in atti
- Ricorrente -
Contro
, (c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e
[...] Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DI STATO DI
CATANIA
- Resistenti–
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 16.12.2023, esponeva che, durante il Parte_1
periodo di detenzione presso la casa circondariale di Siracusa, aveva svolto l'attività
lavorativa di cuoco dal mese di dicembre 2019 al mese di dicembre 2020, ricevendo la
“mercede” netta mensile risultante dai cedolini paga sino al mese di novembre 2020.
Rilevava che, nei cedolini consegnati e pagati, non era indicata come familiare a carico la moglie;
veniva indicata la mansione di addetto alla cucina (Cat. A/5), mentre aveva svolto le mansioni superiori di cuoco di cucina non organizzata in partita (Cat. A/4),
venivano indicate un numero di ore inferiori a quelle effettive e, conseguentemente, erano errati gi importi relativi ai ratei 13^ e 14^ e TFR.
Deduceva che le ore effettive di lavoro svolte erano state 1.728, mentre quelle risultanti dai cedolini erano 1.304, con una differenza di oltre 424 ore, ed essendo la paga oraria per i cuochi Cat A/4 di euro 15,26, per la suddetta differenza di ore, aveva maturato un credito di euro 6.470,00 oltre ad euro 178,52 per le differenze sui ratei 13ma e 14ma
mensilità, oltre ad euro 132,68 per la differenza di TFR maturata sulla base delle ore effettive svolte ed euro 793,93 a titolo di assegni familiari per la moglie a carico.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di
Giudice del Lavoro, il Controparte_3
, al fine di sentire condannare l'amministrazione convenuta al pagamento
[...]
della somma di € 6.470,00, a titolo di differenze economiche sulla retribuzione ordinaria;
differenze ratei 13^ e 14^ mensilità per euro 178,52; differenza TFR per euro 132,68;
assegni familiari per euro 793,93, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dalla data
II dei singoli cedolini all'effettivo soddisfo nonché contributi previdenziali ed assicurativi da corrispondere agli enti preposti.
Si costituiva il , Controparte_3
che contestava quanto dedotto dal ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso,
evidenziando che aveva prestato la propria attività lavorativa presso Parte_1
l'amministrazione resistente dall'1.12.2019 sino al mese di novembre 2019 con la mansione di “addetto cuoco cucina det. Blocco 20” e che le ore di lavoro effettivamente prestate erano state correttamente liquidate come risultava dai cedolini paga. Aggiungeva
che il ricorrente non aveva dimostrato di avere provveduto agli adempimenti amministrativi necessari all'eventuale riconoscimento degli assegni familiari richiesti.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa, viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Preliminarmente, va osservato che la centralità e l'importanza del lavoro – ivi compreso il lavoro penitenziario – rientra nell'ambito dei principi fondamentali enunciati dalla
Costituzione nell'art. 1: “L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro”,
nell'art. 4: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,
secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra
al progresso materiale o spirituale della società” nonché nell'art. 35: “La Repubblica
tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”, rientrando anche il lavoro penitenziario nell'ambito di applicazione di tali disposizioni. In particolare, il lavoro carcerario disciplinato dall'ordinamento penitenziario (Legge 354/1975), acquisisce un ruolo volto alla realizzazione personale del detenuto per la sua reintegrazione sociale.
L'art. 20 della legge sull'ordinamento penitenziario prevede, difatti, che: “negli istituti
III penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono
essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la
loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere
organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso
l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresì, essere
istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di
formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati”. Il legislatore,
dunque, riconosce al lavoro penitenziario importanti finalità quali la rieducazione del detenuto, in quanto: “il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato”
(art. 20 comma 2 ord. Pen.) e la sua riabilitazione e reintegrazione nella società. Il lavoro svolto dal detenuto in esecuzione della pena, al fine di realizzare la sua funzione risocializzante, deve consistere in un'attività qualificante dal punto di vista professionale al fine di far acquisire al condannato capacità professionali che potrà esercitare una volta ritornato in libertà, in conformità a quanto disposto nell'art. 20, 3 comma, ord. pen.
secondo cui: “l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli
del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione
professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il
reinserimento sociale”, in attuazione del principio costituzionale secondo cui: “le pene
non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato” (art. 27, comma 3, Cost.). Le norme contenute nell'ordinamento penitenziario danno, dunque, piena attuazione alle previsioni costituzionali, riconoscendo il lavoro penitenziario come una componente fondamentale del trattamento dei condannati e degli internati non avendo più carattere afflittivo e, come tutti i lavori, deve essere remunerato ed organizzato in modo da riflettere il lavoro nella società libera.
IV La normativa in materia vigente prevede per i detenuti che prestano attività lavorativa autorizzata dal Ministero della Giustizia, il c.d. diritto alla mercede calcolata in misura non inferiore ai 2/3 del trattamento economico previsto dai CCNL, così come determinato all'art. 22 della legge sull'ordinamento penitenziario che dispone: “la remunerazione per
ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze
dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del
lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai
contratti collettivi”.
Con la proposizione del ricorso, ha affermato di aver prestato attività Parte_1
lavorativa presso la Casa Circondariale di Siracusa, svolgendo la superiore mansione di cuoco di cucina non organizzata in partita (Cat. A/4) anziché quella di addetto alla cucina
(Cat.A/5), dal mese di dicembre 2019 al mese di dicembre 2020, per un numero maggiore di ore rispetto alla retribuzione mensilmente percepita, precisando che le ore effettive di lavoro svolte erano 1.728, mentre quelle risultanti dai cedolini erano 1.304, maturando così un credito di euro 6.470,00 per la differenza di ore contabilizzate erroneamente, oltre ad euro 178,52 per differenza di ratei 13^ e 14^ mensilità ed euro 132,68 per TFR.
Ciò posto, va osservato che il lavoratore, anche se detenuto, concretamente assegnato a mansioni superiori rispetto a quelle per le quali risulta contrattualmente competente, può
accedere alla tutela prevista dall'art. 2103 c.c. che riconosce il diritto di ottenere il trattamento economico corrispondente all'attività lavorativa effettivamente svolta.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, qualora venga richiesto dal lavoratore il diritto alla retribuzione corrispondente all'inquadramento superiore, incombe sul medesimo l'onere di allegare e provare le mansioni materialmente svolte. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che: “In materia di
V inquadramento del lavoratore, il giudice di merito è tenuto ad effettuare un'operazione
logica di comparazione delle mansioni astrattamente previste per la qualifica da
attribuire e di quelle svolte in concreto dal prestatore” (Cfr. Cass. Civ. n.3859/06). Tale
procedimento logico – giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento, secondo la giurisprudenza prevalente, non può prescindere da tre fasi successive, rappresentate dall'accertamento in fatto dell'attività lavorativa effettivamente prestata, dalla individuazione delle qualifiche previste dal contratto collettivo di categoria e, infine, dal raffronto dei risultati di tali due indagini (Cfr. Cass. Civ. nn. 5942/04; 4791/04; 3446/04;
15751/03; 12854/03; 6560/01; 3195/99; 9822/00). Va, altresì, rilevato che l'eventuale riconoscimento del trattamento economico corrispondente al superiore inquadramento deve essere conseguenza non solo della riconducibilità delle mansioni alla declaratoria contrattuale di quest'ultimo, ma anche e in via concorrente, della esclusione della riconducibilità delle medesime mansioni a quelle in astratto previste per l'inquadramento ufficialmente assegnato (Cfr. Cass. Civ. n.1433/96, n.14621/99). In particolare, l'onere di allegare, in maniera precisa e puntuale, le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in concreto svolta, risulta necessario per poter effettuare, una volta che dette modalità
siano provate, la necessaria comparazione tra queste e i criteri generali ed astratti posti dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche. In altri termini, ai fini del riconoscimento del diritto alle differenze stipendiali tra quanto percepito e quanto previsto per la qualifica superiore, il lavoratore deve dimostrare la piena corrispondenza fra tali mansioni e quelle previste per la predetta qualifica, oltre che l'assegnazione piena alle stesse, nel senso che abbia comportato anche l'assunzione della responsabilità e l'esercizio di quell'autonomia, proprie della qualifica rivendicata (Cfr. Cass. Civ. nn.
301/85; 11125/01).
VI Sul punto, tuttavia, il ricorrente non ha indicato né dimostrato in maniera precisa e puntuale, nei termini rigorosi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, le modalità di svolgimento della propria prestazione lavorativa e la corrispondenza fra la mansione effettivamente svolta con l'inquadramento nella qualifica superiore, al fine di consentire la comparazione tra la declaratoria contrattuale e l'attività lavorativa prestata. Dal ricorso non si evince, infatti, l'organizzazione della cucina alla quale il ricorrente era addetto e le responsabilità assunte per il riconoscimento della qualifica superiore, non configurandosi,
pertanto, legittima la pretesa economica avanzata, avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive maturate nei confronti dell'Amministrazione Penitenziaria, per mansioni non adeguatamente precisate.
In secondo luogo, va osservato che nel giudizio di accertamento del diritto alla maggiorazione retributiva dovuta al prestatore di lavoro subordinato per l'esecuzione di ore di lavoro supplementari e straordinarie, interamente o parzialmente non retribuite dal datore di lavoro, incombe sul lavoratore l'onere di allegare, in modo specifico e dettagliato, il numero di ore effettivamente prestate nonché di fornire, in conformità ai principi generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio, la prova del superamento dell'orario di lavoro previsto in contratto (e per il quale è stato retribuito), affinché possa oggettivamente riscontrarsi, rispetto all'articolazione oraria contrattualmente stabilita,
l'eccedenza lavorativa posta a fondamento dell'integrazione salariale richiesta. Invero, la maggiore quantità di lavoro prestato per una durata superiore rispetto al monte ore concordato tra le parti rappresenta il fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio,
corrispondente alla differenza economica tra quanto spettante in ragione della prestazione effettivamente resa dal lavoratore e quanto corrisposto dall'ente datoriale sulla base dell'articolazione oraria prefissata.
VII Nella vicenda in esame parte ricorrente non ha indicato alcuna articolazione oraria della prestazione lavorativa presso l'istituto penitenziario al fine di dimostrare il maggior numero di ore svolte rispetto a quelle per le quali è stato retribuito. Conseguentemente
nessuna differenza retributiva può essere riconosciuta non avendo il ricorrente provato le maggiori ore di lavoro prestate, rispetto a quelle puntualmente individuate dall'Amministrazione resistente in 120 ore per il mese di dicembre 2019 e liquidate a titolo di mercede nella complessiva somma di euro 857,66 e 1454 ore per i mesi da gennaio a novembre del 2020 e liquidate a titolo di mercede per la complessiva somma di euro 9.945,45 (come documentate in atti nel prospetto giornaliero anno 2019 e 2020 e nella scheda fiscale anno 2019 e anno 2020).
Riguardo, in ultimo, agli assegni familiari la Legge 26 luglio 1975 n. 354
sull'ordinamento penitenziario all'art. 23 stabilisce che “ai detenuti e agli internati che
lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e
secondo le modalità di legge. Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone
a carico con le modalità fissate dal regolamento”. Va precisato che, al fine dell'ottenimento della prestazione economica è necessaria la presentazione della
CP_ domanda all' per il riconoscimento degli assegni familiari da parte dell'avente diritto,
essendo detti assegni posti a carico dell'istituto previdenziale e non del datore di lavoro.
Nella vicenda in esame, viceversa, non vi è prova che il ricorrente abbia presentato domanda all' per conseguire gli assegni familiari che, sebbene corrisposti dal datore CP_4
di lavoro (che poi provvede a portarli in detrazione), tuttavia, sono posti a carico dell'ente previdenziale che valuta la sussistenza dei requisiti ed autorizza l'erogazione. Di
conseguenza, anche sul punto il ricorso risulta infondato e va, pertanto, rigettato.
VIII Tenuto conto della condizione soggettiva delle parti e della limitata complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate si ritengono sussistenti giustificate ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
3723/2023 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Rigetta il ricorso
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
IX
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 9.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3723/2023
tra
cod. fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ANDREA VENTIMIGLIA, giusta procura in atti
- Ricorrente -
Contro
, (c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e
[...] Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DI STATO DI
CATANIA
- Resistenti–
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 16.12.2023, esponeva che, durante il Parte_1
periodo di detenzione presso la casa circondariale di Siracusa, aveva svolto l'attività
lavorativa di cuoco dal mese di dicembre 2019 al mese di dicembre 2020, ricevendo la
“mercede” netta mensile risultante dai cedolini paga sino al mese di novembre 2020.
Rilevava che, nei cedolini consegnati e pagati, non era indicata come familiare a carico la moglie;
veniva indicata la mansione di addetto alla cucina (Cat. A/5), mentre aveva svolto le mansioni superiori di cuoco di cucina non organizzata in partita (Cat. A/4),
venivano indicate un numero di ore inferiori a quelle effettive e, conseguentemente, erano errati gi importi relativi ai ratei 13^ e 14^ e TFR.
Deduceva che le ore effettive di lavoro svolte erano state 1.728, mentre quelle risultanti dai cedolini erano 1.304, con una differenza di oltre 424 ore, ed essendo la paga oraria per i cuochi Cat A/4 di euro 15,26, per la suddetta differenza di ore, aveva maturato un credito di euro 6.470,00 oltre ad euro 178,52 per le differenze sui ratei 13ma e 14ma
mensilità, oltre ad euro 132,68 per la differenza di TFR maturata sulla base delle ore effettive svolte ed euro 793,93 a titolo di assegni familiari per la moglie a carico.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di
Giudice del Lavoro, il Controparte_3
, al fine di sentire condannare l'amministrazione convenuta al pagamento
[...]
della somma di € 6.470,00, a titolo di differenze economiche sulla retribuzione ordinaria;
differenze ratei 13^ e 14^ mensilità per euro 178,52; differenza TFR per euro 132,68;
assegni familiari per euro 793,93, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dalla data
II dei singoli cedolini all'effettivo soddisfo nonché contributi previdenziali ed assicurativi da corrispondere agli enti preposti.
Si costituiva il , Controparte_3
che contestava quanto dedotto dal ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso,
evidenziando che aveva prestato la propria attività lavorativa presso Parte_1
l'amministrazione resistente dall'1.12.2019 sino al mese di novembre 2019 con la mansione di “addetto cuoco cucina det. Blocco 20” e che le ore di lavoro effettivamente prestate erano state correttamente liquidate come risultava dai cedolini paga. Aggiungeva
che il ricorrente non aveva dimostrato di avere provveduto agli adempimenti amministrativi necessari all'eventuale riconoscimento degli assegni familiari richiesti.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa, viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Preliminarmente, va osservato che la centralità e l'importanza del lavoro – ivi compreso il lavoro penitenziario – rientra nell'ambito dei principi fondamentali enunciati dalla
Costituzione nell'art. 1: “L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro”,
nell'art. 4: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,
secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra
al progresso materiale o spirituale della società” nonché nell'art. 35: “La Repubblica
tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”, rientrando anche il lavoro penitenziario nell'ambito di applicazione di tali disposizioni. In particolare, il lavoro carcerario disciplinato dall'ordinamento penitenziario (Legge 354/1975), acquisisce un ruolo volto alla realizzazione personale del detenuto per la sua reintegrazione sociale.
L'art. 20 della legge sull'ordinamento penitenziario prevede, difatti, che: “negli istituti
III penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono
essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la
loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere
organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso
l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresì, essere
istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di
formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati”. Il legislatore,
dunque, riconosce al lavoro penitenziario importanti finalità quali la rieducazione del detenuto, in quanto: “il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato”
(art. 20 comma 2 ord. Pen.) e la sua riabilitazione e reintegrazione nella società. Il lavoro svolto dal detenuto in esecuzione della pena, al fine di realizzare la sua funzione risocializzante, deve consistere in un'attività qualificante dal punto di vista professionale al fine di far acquisire al condannato capacità professionali che potrà esercitare una volta ritornato in libertà, in conformità a quanto disposto nell'art. 20, 3 comma, ord. pen.
secondo cui: “l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli
del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione
professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il
reinserimento sociale”, in attuazione del principio costituzionale secondo cui: “le pene
non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato” (art. 27, comma 3, Cost.). Le norme contenute nell'ordinamento penitenziario danno, dunque, piena attuazione alle previsioni costituzionali, riconoscendo il lavoro penitenziario come una componente fondamentale del trattamento dei condannati e degli internati non avendo più carattere afflittivo e, come tutti i lavori, deve essere remunerato ed organizzato in modo da riflettere il lavoro nella società libera.
IV La normativa in materia vigente prevede per i detenuti che prestano attività lavorativa autorizzata dal Ministero della Giustizia, il c.d. diritto alla mercede calcolata in misura non inferiore ai 2/3 del trattamento economico previsto dai CCNL, così come determinato all'art. 22 della legge sull'ordinamento penitenziario che dispone: “la remunerazione per
ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze
dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del
lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai
contratti collettivi”.
Con la proposizione del ricorso, ha affermato di aver prestato attività Parte_1
lavorativa presso la Casa Circondariale di Siracusa, svolgendo la superiore mansione di cuoco di cucina non organizzata in partita (Cat. A/4) anziché quella di addetto alla cucina
(Cat.A/5), dal mese di dicembre 2019 al mese di dicembre 2020, per un numero maggiore di ore rispetto alla retribuzione mensilmente percepita, precisando che le ore effettive di lavoro svolte erano 1.728, mentre quelle risultanti dai cedolini erano 1.304, maturando così un credito di euro 6.470,00 per la differenza di ore contabilizzate erroneamente, oltre ad euro 178,52 per differenza di ratei 13^ e 14^ mensilità ed euro 132,68 per TFR.
Ciò posto, va osservato che il lavoratore, anche se detenuto, concretamente assegnato a mansioni superiori rispetto a quelle per le quali risulta contrattualmente competente, può
accedere alla tutela prevista dall'art. 2103 c.c. che riconosce il diritto di ottenere il trattamento economico corrispondente all'attività lavorativa effettivamente svolta.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, qualora venga richiesto dal lavoratore il diritto alla retribuzione corrispondente all'inquadramento superiore, incombe sul medesimo l'onere di allegare e provare le mansioni materialmente svolte. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che: “In materia di
V inquadramento del lavoratore, il giudice di merito è tenuto ad effettuare un'operazione
logica di comparazione delle mansioni astrattamente previste per la qualifica da
attribuire e di quelle svolte in concreto dal prestatore” (Cfr. Cass. Civ. n.3859/06). Tale
procedimento logico – giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento, secondo la giurisprudenza prevalente, non può prescindere da tre fasi successive, rappresentate dall'accertamento in fatto dell'attività lavorativa effettivamente prestata, dalla individuazione delle qualifiche previste dal contratto collettivo di categoria e, infine, dal raffronto dei risultati di tali due indagini (Cfr. Cass. Civ. nn. 5942/04; 4791/04; 3446/04;
15751/03; 12854/03; 6560/01; 3195/99; 9822/00). Va, altresì, rilevato che l'eventuale riconoscimento del trattamento economico corrispondente al superiore inquadramento deve essere conseguenza non solo della riconducibilità delle mansioni alla declaratoria contrattuale di quest'ultimo, ma anche e in via concorrente, della esclusione della riconducibilità delle medesime mansioni a quelle in astratto previste per l'inquadramento ufficialmente assegnato (Cfr. Cass. Civ. n.1433/96, n.14621/99). In particolare, l'onere di allegare, in maniera precisa e puntuale, le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in concreto svolta, risulta necessario per poter effettuare, una volta che dette modalità
siano provate, la necessaria comparazione tra queste e i criteri generali ed astratti posti dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche. In altri termini, ai fini del riconoscimento del diritto alle differenze stipendiali tra quanto percepito e quanto previsto per la qualifica superiore, il lavoratore deve dimostrare la piena corrispondenza fra tali mansioni e quelle previste per la predetta qualifica, oltre che l'assegnazione piena alle stesse, nel senso che abbia comportato anche l'assunzione della responsabilità e l'esercizio di quell'autonomia, proprie della qualifica rivendicata (Cfr. Cass. Civ. nn.
301/85; 11125/01).
VI Sul punto, tuttavia, il ricorrente non ha indicato né dimostrato in maniera precisa e puntuale, nei termini rigorosi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, le modalità di svolgimento della propria prestazione lavorativa e la corrispondenza fra la mansione effettivamente svolta con l'inquadramento nella qualifica superiore, al fine di consentire la comparazione tra la declaratoria contrattuale e l'attività lavorativa prestata. Dal ricorso non si evince, infatti, l'organizzazione della cucina alla quale il ricorrente era addetto e le responsabilità assunte per il riconoscimento della qualifica superiore, non configurandosi,
pertanto, legittima la pretesa economica avanzata, avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive maturate nei confronti dell'Amministrazione Penitenziaria, per mansioni non adeguatamente precisate.
In secondo luogo, va osservato che nel giudizio di accertamento del diritto alla maggiorazione retributiva dovuta al prestatore di lavoro subordinato per l'esecuzione di ore di lavoro supplementari e straordinarie, interamente o parzialmente non retribuite dal datore di lavoro, incombe sul lavoratore l'onere di allegare, in modo specifico e dettagliato, il numero di ore effettivamente prestate nonché di fornire, in conformità ai principi generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio, la prova del superamento dell'orario di lavoro previsto in contratto (e per il quale è stato retribuito), affinché possa oggettivamente riscontrarsi, rispetto all'articolazione oraria contrattualmente stabilita,
l'eccedenza lavorativa posta a fondamento dell'integrazione salariale richiesta. Invero, la maggiore quantità di lavoro prestato per una durata superiore rispetto al monte ore concordato tra le parti rappresenta il fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio,
corrispondente alla differenza economica tra quanto spettante in ragione della prestazione effettivamente resa dal lavoratore e quanto corrisposto dall'ente datoriale sulla base dell'articolazione oraria prefissata.
VII Nella vicenda in esame parte ricorrente non ha indicato alcuna articolazione oraria della prestazione lavorativa presso l'istituto penitenziario al fine di dimostrare il maggior numero di ore svolte rispetto a quelle per le quali è stato retribuito. Conseguentemente
nessuna differenza retributiva può essere riconosciuta non avendo il ricorrente provato le maggiori ore di lavoro prestate, rispetto a quelle puntualmente individuate dall'Amministrazione resistente in 120 ore per il mese di dicembre 2019 e liquidate a titolo di mercede nella complessiva somma di euro 857,66 e 1454 ore per i mesi da gennaio a novembre del 2020 e liquidate a titolo di mercede per la complessiva somma di euro 9.945,45 (come documentate in atti nel prospetto giornaliero anno 2019 e 2020 e nella scheda fiscale anno 2019 e anno 2020).
Riguardo, in ultimo, agli assegni familiari la Legge 26 luglio 1975 n. 354
sull'ordinamento penitenziario all'art. 23 stabilisce che “ai detenuti e agli internati che
lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e
secondo le modalità di legge. Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone
a carico con le modalità fissate dal regolamento”. Va precisato che, al fine dell'ottenimento della prestazione economica è necessaria la presentazione della
CP_ domanda all' per il riconoscimento degli assegni familiari da parte dell'avente diritto,
essendo detti assegni posti a carico dell'istituto previdenziale e non del datore di lavoro.
Nella vicenda in esame, viceversa, non vi è prova che il ricorrente abbia presentato domanda all' per conseguire gli assegni familiari che, sebbene corrisposti dal datore CP_4
di lavoro (che poi provvede a portarli in detrazione), tuttavia, sono posti a carico dell'ente previdenziale che valuta la sussistenza dei requisiti ed autorizza l'erogazione. Di
conseguenza, anche sul punto il ricorso risulta infondato e va, pertanto, rigettato.
VIII Tenuto conto della condizione soggettiva delle parti e della limitata complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate si ritengono sussistenti giustificate ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
3723/2023 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Rigetta il ricorso
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
IX