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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 519/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Collegiale, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Favara GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 519/2024, avente ad oggetto “attuazione dei provvedimenti sull'affidamento”, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Gaetano Barone e Guglielmo Barone, giusta procura in atti,
Ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata dall'avv. Antonella Arcoleo, giusta procura in atti,
Resistente
Rilevato che:
con ricorso depositato il 21/02/2024, , premettendo di essere padre di Parte_1 Per_1
(nata a [...] il [...]) e che, a seguito dell'interruzione della relazione tra lo stesso e
[...]
la madre , la regolamentazione dei rapporti tra i genitori e la figlia è stata Controparte_1 infine disciplinata dall'ordinanza della Corte di Appello di Catania del 4/7/2014 (parzialmente modificata dal provvedimento del Tribunale di Ragusa del 22/3/2022, oggetto di reclamo pendente pagina 1 di 5 innanzi alla Corte di Appello di Catania al n. 731/2022 R.G.V.G.), ha chiesto al Tribunale adito di
“ accertare che la resistente mantiene una condotta ostruttiva in contrasto con il Controparte_1
diritto della minore alla bigenitorialità ed in violazione del vigente provvedimento Persona_1 del 22.03.2022 e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 473bis 39 c.p.c., previa occorrendo modifica del provvedimento medesimo con le statuizioni che riterrà opportune per garantire il corretto svolgimento dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, applicare a carico della resistente la sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 614-bis nella misura della somma di denaro ritenuta dovuta dall'obbligata per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emittendo provvedimento;
-condannare, inoltre, la resistente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende”;
il ricorrente, in particolare, ha lamentato il rifiuto della figlia ad incontrarlo, la irreperibilità della stessa nei giorni previsti per l'esercizio del diritto di visita da parte del padre, nonché la persistente condotta ostruzionistica della madre e del compagno di quest'ultima, che gli avrebbero di fatto impedito di frequentare e tenere con sé la figlia nei tempi e con le modalità statuite fino a indurlo a depositare il ricorso all'adito Tribunale, per tutelare la figlia e il suo diritto alla bigenitorialità;
nel costituirsi in giudizio con comparsa di risposta del 30/04/2024, ha Controparte_1
eccepito, in via preliminare, la litispendenza ex art. 39 c.p.c., pendendo giudizio iscritto al n.
731/2022 innanzi alla Corte di Appello di Catania (tra le stesse parti e con identità di petitum, oltre che di causa petendi), l'incompetenza funzionale del Tribunale adito per “duplicazione anche solo parziale della domanda che determina la competenza esclusiva della Corte di Appello di Catania”,
l'infondatezza, nel merito, della domanda del ricorrente, atteso che la volontà di di sottrarsi, Per_1 per sua esclusiva volontà, agli incontri con il padre è emersa chiaramente all'udienza di audizione della stessa del 28/03/2024, avanti alla Corte di Appello di Catania, di cui ha versato in atti il relativo verbale;
nella successiva memoria ex art. 473 bis.17 del 14/05/2024 parte ricorrente ha preso posizione in ordine alle eccezioni preliminari avanzate dalla resistente, deducendo che il giudizio de quo ha ad oggetto “il mancato adempimento del provvedimento del Tribunale di Ragusa del 22/3/2022 e non quello della Corte d'Appello di Catania del 4/7/2014” e che con il ricorso introduttivo è stata domandata “l'esecuzione (e non l'attuazione ex art. 473bis 38 c.p.c., come equivoca controparte), ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis n.39 c.p.c., è il Decreto del Tribunale adito del 22.3.2022,
pagina 2 di 5 e che, pertanto, quest'ultima è l'unica autorità giudiziaria competente a conoscere del denunziato inadempimento, per come evidenziato anche dal secondo comma della richiamata disposizione del codice di rito che prevede l'impugnabilità dell'emittendo provvedimento nei modi ordinari”;
nella propria memoria ex art. 473 bis 17 del 23/05/2024, la resistente ha rimarcato la identità delle motivazioni e dei fatti sottoposti al Tribunale adito nel giudizio de quo e a fondamento del reclamo
(con successive istanze in corso di causa) nel procedimento n. 731/2022 V.G., pendente avanti alla
Corte di Appello di Catania, nonostante il tentativo del ricorrente di evidenziare differenze terminologiche e di chiedere l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 473 bis 39 in questa sede, stante l'abrogazione nel frattempo dell'art. 709 ter, in base a cui ha invocato i medesimi strumenti sanzionatori nel procedimento avanti alla Corte di Appello;
all'udienza del 27/6/2024 sono comparse le parti personalmente e, mentre ha Parte_1
insistito nella diversità dei fatti posti ad oggetto dei due giudizi tra le medesime parti, precisando
“di avere denunziato i medesimi fatti innanzi alla Corte d'Appello al solo fine di ottenere un'audizione protetta della ragazzina” ma soprattutto di non poter vedere la figlia nei tempi statuiti, ha dichiarato che la figlia “soffre l'atteggiamento del padre, il quale Controparte_1 la mette a parte del conflitto tra i genitori” ed ha precisato che “che la bambina ha manifestato un rifiuto ponderato e categorico” e che “pur volendo adottare un atteggiamento collaborativo, non può opporsi a un rifiuto così categorico”; nella propria comparsa conclusionale, parte ricorrente ha insistito nella qualificazione della propria domanda ai sensi dell'art. 473-bis.39, che “attribuisce al Tribunale adito il potere d'ufficio di intervenire anche per modificare i provvedimenti in vigore e congiuntamente adottare i provvedimenti ivi elencati dalla lettera a) alla lettera c)” e nella insussistenza della litispendenza eccepita da controparte, aggiungendo che “l'istituto della litispendenza è applicabile solo ai procedimenti giurisdizionali contenziosi, ma non anche ai procedimenti di giurisdizione volontaria non contenziosa quale quello che ci occupa in questa sede”; ha dedotto che le violazioni poste in essere da parte resistente, dedotte nel giudizio de quo, sono nuove, sopravvenute, diverse e successive rispetto a quelle dedotte avanti alla Corte di Appello di Catania nel giudizio n. 731/2022
V.G. e solo la reiterazione da parte della resistente di condotte ostruzionistiche, non sanzionate precedentemente dal Tribunale di Ragusa in quanto ritenute “isolate”, giustifica la domanda di applicazione delle sanzioni previste a carico della in quanto ella non avrebbe dato CP_1
pagina 3 di 5 dimostrazione, né contestato, di essere inadempiente e non collaborativa riguardo al regolare svolgimento della frequentazione tra il padre e la figlia;
Ritenuto che:
l'art. 473-bis. 39 c.p.c. stabilisce che, in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e disporre congiuntamente interventi che vanno dall'ammonimento alla condanna ad una sanzione pecuniaria o alla fissazione di una somma di denaro da corrispondere ai sensi dell'art. 614 bis per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del procedimento o per le violazione successive nei casi più gravi di inerzia volontaria, nonché condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della CP_2
[...]
con atto di reclamo avverso il provvedimento del 22 marzo 2022 del Tribunale di Ragusa nel procedimento n. 587/2019, versato in atti, ha chiesto alla Corte di Appello di Parte_1
Catania di “modificare i provvedimenti in vigore in ordine al collocamento prevalente della minore
e, congiuntamente e/o disgiuntamente, disporre quei provvedimenti, tra quelli elencati all'art. 709- ter c.p.c., ritenuti dalla Corte più utili a tutelare l'interesse della minore ad una piena ed effettiva bigenitorialità”; tanto l'art. 473 bis 38, quanto l'art. 473 bis 39 c.p.c. (applicabili ai procedimenti instaurati dal 1° marzo 2023 in caso di “gravi inadempienze”, anche di natura economica) radicano la competenza in ordine all'emissione dei relativi provvedimenti in capo al giudice del procedimento in corso; il procedimento di reclamo n. 731/2022 V.G. avanti alla Corte di Appello di Catani era pendente al momento del deposito dell'atto introduttivo del presente procedimento;
poiché nel giudizio di reclamo n. 731/2022 V.G. la Corte d'Appello di Catania è stata insignita dei medesimi poteri istruttori del giudice di primo grado e dell'identica potestà decisionale riguardo alla modifica del provvedimento del Tribunale di Ragusa del 22/3/2022, la stessa deve ritenersi
giudice del procedimento in corso e si appalesa concretamente e senza alcun dubbio il rischio che la pronuncia sul merito nel giudizio de quo, ossia sulla domanda spiegata ai sensi dell'art. 473-
bis.39 da , determini un contrasto di giudicati, atteso che, in entrambi i giudizi, Parte_1
attualmente pendenti tra le medesime parti e avanti a giudici diversi, sussiste il potere di modificare i provvedimenti in vigore (regolati allo stato con ordinanza collegiale del 22/3/2022 del Tribunale di Ragusa), nonché di applicare misure sanzionatorie nei confronti delle parti;
pagina 4 di 5 a fronte della parziale sovrapponibilità tra le due domande (nel giudizio di reclamo la Corte è stata investita della riforma del provvedimento del Tribunale di Ragusa sia in ordine alla modifica dei provvedimenti emessi, sia in ordine all'applicazione di strumenti sanzionatori per le condotte poste in essere dalla resistente ai sensi dell'art. 709 ter, mentre nel giudizio de quo il ricorrente, ai sensi del nuovo disposto dell'art. 473-bis.39, chiede l'applicazione delle misure sanzionatorie, “previa occorrendo modifica” del vigente provvedimento del 22/3/2022 pronunciato all'esito del giudizio iscritto al n. 587/2019 R.G. davanti a questo Tribunale), deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda spiegata in questa sede da , per la contemporanea pendenza di due cause Parte_1
tra le medesime parti, davanti a giudici diversi, con petitum e causa petendi coincidenti;
deve essere condannato alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
(la natura del presente procedimento e il rilievo in rito legittimano la liquidazione nella CP_1
misura minima per le fasi studio, introduttiva e decisionale);
P.Q.M.
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_3 Controparte_1
spese di lite che liquida in complessivi 2.906,00 oltre accessori, IVA e Cpa come per legge.
Ragusa, 13 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Emanuela Antonia Favara dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Collegiale, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Favara GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 519/2024, avente ad oggetto “attuazione dei provvedimenti sull'affidamento”, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Gaetano Barone e Guglielmo Barone, giusta procura in atti,
Ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata dall'avv. Antonella Arcoleo, giusta procura in atti,
Resistente
Rilevato che:
con ricorso depositato il 21/02/2024, , premettendo di essere padre di Parte_1 Per_1
(nata a [...] il [...]) e che, a seguito dell'interruzione della relazione tra lo stesso e
[...]
la madre , la regolamentazione dei rapporti tra i genitori e la figlia è stata Controparte_1 infine disciplinata dall'ordinanza della Corte di Appello di Catania del 4/7/2014 (parzialmente modificata dal provvedimento del Tribunale di Ragusa del 22/3/2022, oggetto di reclamo pendente pagina 1 di 5 innanzi alla Corte di Appello di Catania al n. 731/2022 R.G.V.G.), ha chiesto al Tribunale adito di
“ accertare che la resistente mantiene una condotta ostruttiva in contrasto con il Controparte_1
diritto della minore alla bigenitorialità ed in violazione del vigente provvedimento Persona_1 del 22.03.2022 e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 473bis 39 c.p.c., previa occorrendo modifica del provvedimento medesimo con le statuizioni che riterrà opportune per garantire il corretto svolgimento dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, applicare a carico della resistente la sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 614-bis nella misura della somma di denaro ritenuta dovuta dall'obbligata per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emittendo provvedimento;
-condannare, inoltre, la resistente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende”;
il ricorrente, in particolare, ha lamentato il rifiuto della figlia ad incontrarlo, la irreperibilità della stessa nei giorni previsti per l'esercizio del diritto di visita da parte del padre, nonché la persistente condotta ostruzionistica della madre e del compagno di quest'ultima, che gli avrebbero di fatto impedito di frequentare e tenere con sé la figlia nei tempi e con le modalità statuite fino a indurlo a depositare il ricorso all'adito Tribunale, per tutelare la figlia e il suo diritto alla bigenitorialità;
nel costituirsi in giudizio con comparsa di risposta del 30/04/2024, ha Controparte_1
eccepito, in via preliminare, la litispendenza ex art. 39 c.p.c., pendendo giudizio iscritto al n.
731/2022 innanzi alla Corte di Appello di Catania (tra le stesse parti e con identità di petitum, oltre che di causa petendi), l'incompetenza funzionale del Tribunale adito per “duplicazione anche solo parziale della domanda che determina la competenza esclusiva della Corte di Appello di Catania”,
l'infondatezza, nel merito, della domanda del ricorrente, atteso che la volontà di di sottrarsi, Per_1 per sua esclusiva volontà, agli incontri con il padre è emersa chiaramente all'udienza di audizione della stessa del 28/03/2024, avanti alla Corte di Appello di Catania, di cui ha versato in atti il relativo verbale;
nella successiva memoria ex art. 473 bis.17 del 14/05/2024 parte ricorrente ha preso posizione in ordine alle eccezioni preliminari avanzate dalla resistente, deducendo che il giudizio de quo ha ad oggetto “il mancato adempimento del provvedimento del Tribunale di Ragusa del 22/3/2022 e non quello della Corte d'Appello di Catania del 4/7/2014” e che con il ricorso introduttivo è stata domandata “l'esecuzione (e non l'attuazione ex art. 473bis 38 c.p.c., come equivoca controparte), ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis n.39 c.p.c., è il Decreto del Tribunale adito del 22.3.2022,
pagina 2 di 5 e che, pertanto, quest'ultima è l'unica autorità giudiziaria competente a conoscere del denunziato inadempimento, per come evidenziato anche dal secondo comma della richiamata disposizione del codice di rito che prevede l'impugnabilità dell'emittendo provvedimento nei modi ordinari”;
nella propria memoria ex art. 473 bis 17 del 23/05/2024, la resistente ha rimarcato la identità delle motivazioni e dei fatti sottoposti al Tribunale adito nel giudizio de quo e a fondamento del reclamo
(con successive istanze in corso di causa) nel procedimento n. 731/2022 V.G., pendente avanti alla
Corte di Appello di Catania, nonostante il tentativo del ricorrente di evidenziare differenze terminologiche e di chiedere l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 473 bis 39 in questa sede, stante l'abrogazione nel frattempo dell'art. 709 ter, in base a cui ha invocato i medesimi strumenti sanzionatori nel procedimento avanti alla Corte di Appello;
all'udienza del 27/6/2024 sono comparse le parti personalmente e, mentre ha Parte_1
insistito nella diversità dei fatti posti ad oggetto dei due giudizi tra le medesime parti, precisando
“di avere denunziato i medesimi fatti innanzi alla Corte d'Appello al solo fine di ottenere un'audizione protetta della ragazzina” ma soprattutto di non poter vedere la figlia nei tempi statuiti, ha dichiarato che la figlia “soffre l'atteggiamento del padre, il quale Controparte_1 la mette a parte del conflitto tra i genitori” ed ha precisato che “che la bambina ha manifestato un rifiuto ponderato e categorico” e che “pur volendo adottare un atteggiamento collaborativo, non può opporsi a un rifiuto così categorico”; nella propria comparsa conclusionale, parte ricorrente ha insistito nella qualificazione della propria domanda ai sensi dell'art. 473-bis.39, che “attribuisce al Tribunale adito il potere d'ufficio di intervenire anche per modificare i provvedimenti in vigore e congiuntamente adottare i provvedimenti ivi elencati dalla lettera a) alla lettera c)” e nella insussistenza della litispendenza eccepita da controparte, aggiungendo che “l'istituto della litispendenza è applicabile solo ai procedimenti giurisdizionali contenziosi, ma non anche ai procedimenti di giurisdizione volontaria non contenziosa quale quello che ci occupa in questa sede”; ha dedotto che le violazioni poste in essere da parte resistente, dedotte nel giudizio de quo, sono nuove, sopravvenute, diverse e successive rispetto a quelle dedotte avanti alla Corte di Appello di Catania nel giudizio n. 731/2022
V.G. e solo la reiterazione da parte della resistente di condotte ostruzionistiche, non sanzionate precedentemente dal Tribunale di Ragusa in quanto ritenute “isolate”, giustifica la domanda di applicazione delle sanzioni previste a carico della in quanto ella non avrebbe dato CP_1
pagina 3 di 5 dimostrazione, né contestato, di essere inadempiente e non collaborativa riguardo al regolare svolgimento della frequentazione tra il padre e la figlia;
Ritenuto che:
l'art. 473-bis. 39 c.p.c. stabilisce che, in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e disporre congiuntamente interventi che vanno dall'ammonimento alla condanna ad una sanzione pecuniaria o alla fissazione di una somma di denaro da corrispondere ai sensi dell'art. 614 bis per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del procedimento o per le violazione successive nei casi più gravi di inerzia volontaria, nonché condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della CP_2
[...]
con atto di reclamo avverso il provvedimento del 22 marzo 2022 del Tribunale di Ragusa nel procedimento n. 587/2019, versato in atti, ha chiesto alla Corte di Appello di Parte_1
Catania di “modificare i provvedimenti in vigore in ordine al collocamento prevalente della minore
e, congiuntamente e/o disgiuntamente, disporre quei provvedimenti, tra quelli elencati all'art. 709- ter c.p.c., ritenuti dalla Corte più utili a tutelare l'interesse della minore ad una piena ed effettiva bigenitorialità”; tanto l'art. 473 bis 38, quanto l'art. 473 bis 39 c.p.c. (applicabili ai procedimenti instaurati dal 1° marzo 2023 in caso di “gravi inadempienze”, anche di natura economica) radicano la competenza in ordine all'emissione dei relativi provvedimenti in capo al giudice del procedimento in corso; il procedimento di reclamo n. 731/2022 V.G. avanti alla Corte di Appello di Catani era pendente al momento del deposito dell'atto introduttivo del presente procedimento;
poiché nel giudizio di reclamo n. 731/2022 V.G. la Corte d'Appello di Catania è stata insignita dei medesimi poteri istruttori del giudice di primo grado e dell'identica potestà decisionale riguardo alla modifica del provvedimento del Tribunale di Ragusa del 22/3/2022, la stessa deve ritenersi
giudice del procedimento in corso e si appalesa concretamente e senza alcun dubbio il rischio che la pronuncia sul merito nel giudizio de quo, ossia sulla domanda spiegata ai sensi dell'art. 473-
bis.39 da , determini un contrasto di giudicati, atteso che, in entrambi i giudizi, Parte_1
attualmente pendenti tra le medesime parti e avanti a giudici diversi, sussiste il potere di modificare i provvedimenti in vigore (regolati allo stato con ordinanza collegiale del 22/3/2022 del Tribunale di Ragusa), nonché di applicare misure sanzionatorie nei confronti delle parti;
pagina 4 di 5 a fronte della parziale sovrapponibilità tra le due domande (nel giudizio di reclamo la Corte è stata investita della riforma del provvedimento del Tribunale di Ragusa sia in ordine alla modifica dei provvedimenti emessi, sia in ordine all'applicazione di strumenti sanzionatori per le condotte poste in essere dalla resistente ai sensi dell'art. 709 ter, mentre nel giudizio de quo il ricorrente, ai sensi del nuovo disposto dell'art. 473-bis.39, chiede l'applicazione delle misure sanzionatorie, “previa occorrendo modifica” del vigente provvedimento del 22/3/2022 pronunciato all'esito del giudizio iscritto al n. 587/2019 R.G. davanti a questo Tribunale), deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda spiegata in questa sede da , per la contemporanea pendenza di due cause Parte_1
tra le medesime parti, davanti a giudici diversi, con petitum e causa petendi coincidenti;
deve essere condannato alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
(la natura del presente procedimento e il rilievo in rito legittimano la liquidazione nella CP_1
misura minima per le fasi studio, introduttiva e decisionale);
P.Q.M.
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_3 Controparte_1
spese di lite che liquida in complessivi 2.906,00 oltre accessori, IVA e Cpa come per legge.
Ragusa, 13 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Emanuela Antonia Favara dott. Massimo Pulvirenti
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