Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/01/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
NRG 6510/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 6510/2022 R.G., riservata per la decisione con ordinanza del 9-07-2024 in seguito ad udienza in trattazione scritta, promossa
DA
, in persona del Sindaco (P.I.: e C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. CINGARI GAETANO, giusta procura speciale estesa su separato foglio da ritenersi parte integrante dell'atto di citazione in appello
-Appellante-
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. PUGLIA BASILIO, CP C.F._1 giusta procura estesa in calce, rilasciata su foglio separato congiunto materialmente all'atto di citazione in opposizione
-Appellata-
NONCHE' CONTRO
Controparte_2
(C.F.: , con sede in alla via XX Settembre n.6
[...] P.IVA_3 Pt_1
-Appellato contumace-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha impugnato la sentenza n. 2104/2022 del 29/07/2022, pubblicata in Parte_1 data 04/08/2022, non notificata, emessa nella causa inter partes, con la quale il Giudice di Pace di accoglieva il ricorso proposto da avverso la cartella di pagamento Pt_1 CP
n.10620190002469200000, per la complessiva somma di euro 328,26, a lei notificata a seguito di mancato pagamento di sanzione per violazione del C.d.S., ed espressamente statuiva: “Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n.10620190002469200000 emessa dall' , su richiesta del nei confronti della sig.ra Controparte_2 Parte_1
Condanna il , nonché l' , in CP Parte_1 Controparte_2
1
L'appellante impugnava la sentenza indicata eccependo:
1) l'erronea applicazione dell'art. 7 n. 7 del d.lgs. n. 150/2011, dell'art. 202 del CDS e degli artt.
2 e 8 L. 890/1982.
Parte appellante deduceva, invero, che il GDP ha erroneamente reputato che la sig.ra CP
abbia dato prova che la notifica del verbale di contravvenzione sia avvenuta in data
[...]
06.02.2016, e ha quindi ritenuto che la medesima abbia validamente pagato la sanzione, in misura ridotta, nel termine di legge, atteso che in base alla documentazione prodotta proprio dall'Ente appellante, la notificazione si era perfezionata in data 26.01.2016, a seguito di accertata temporanea irreperibilità della destinataria e dopo il mancato ritiro del plico in giacenza nel termine dei dieci giorni previsti per legge.
Ciò posto, espressamente chiedeva:” 1)riformare, per i motivi sopra esposti, la sentenza n.2104/2022 emessa dal Giudice di Pace di in data 29/07/2022, pubblicata in data 04/08/2022 e NON Pt_1 notificata, resa nel giudizio di primo grado iscritto al n.1294/2022 R.G. e, per l'effetto, dichiarare inammissibile l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. CP
10620190002469200000; 2) per l'effetto, dichiarare esecutiva la cartella di pagamento n.10620190002469200000; 3) per l'effetto, condannare al pagamento delle spese e CP competenze del presente giudizio, nonché di quello di primo grado”.
Si costituiva in giudizio la sig.ra chiedendo il rigetto dell'appello proposto dal CP
. In via preliminare, eccepiva la violazione dell'art. 342 c.p.c. ovvero la Parte_1 inammissibilità del suddetto appello in ragione della mancata specificazione, da parte dell'appellante, dei motivi di impugnazione e, comunque, in ragione della mancanza di specificità degli stessi.
Nel merito, deduceva in primo luogo che l'Ente appellante nel corso del giudizio di primo grado non aveva contestato la documentazione che attestava che la notifica del verbale di contestazione era occorsa solo in data 6.02.2016 mentre aveva eccepito la sua inammissibilità soltanto in sede dell'odierno appello in maniera tardiva. Pertanto, sul punto deduceva che la “non contestazione dell'altra parte dispensa dal provare i fatti non contestati (relevatio ab onere probandi)”. Inoltre, nella denegata ipotesi in cui il giudice di appello ritenesse fondate le contestazioni sollevate dalla parte appellante, chiedeva, comunque, di dichiarare nulla, illegittima od inefficace la cartella di pagamento oggetto del contendere per prescrizione del diritto a riscuotere le somme.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita così provvedere: A) dichiarare l'appello inammissibile per i motivi innanzi esposti, nonché il passaggio in giudicato dei capi di sentenza che non sono stati oggetto di specifica impugnativa;
B) in via gradata alle eccezioni preliminari formulate, confermare integralmente la sentenza di I grado, rigettando il ricorso in appello ex adverso proposto perché infondato in fatto e in diritto;
C) condannare la parte appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Alla prima udienza del 06.03.2023, alla presenza di entrambe le parti, questo Giudice verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di . Controparte_3
Acquisito il fascicolo di primo grado, si rinviava per precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 9.07.2024, preso atto delle note depositate dalle parti entro la data fissata e delle richieste
2 contenute, si riservava la decisione, con assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito di conclusionali e venti per repliche. Esaminati gli scritti conclusivi, si pronuncia la presente decisione.
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L'atto di appello è tempestivo, in quanto notificato in data 16 novembre 2022 e iscritto a ruolo in data 19.11.2022, quindi comunque entro i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (04.08.2022), ed ammissibile ex art. 342 c.p.c. e art. 348 c.p.c., essendo specificatamente indicati i motivi di appello e le parti di cui si chiede modifica.
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L'appello deve essere integralmente accolto per le ragioni che seguono.
Dalla lettura della documentazione allegata nel fascicolo di primo grado emerge che il Civico Ente abbia dimostrato che la notificazione, alla sig.ra del verbale di contestazione delle CP violazioni del Codice della Strada n. AX 1143 NRG 54264/15 elevato dalla Polizia municipale del
Comune di , si è perfezionata in data 26.01.2016. Pt_1
Ed invero, la notifica del verbale di contestazione è avvenuta ex art. 8 della legge 890/1982 e si è perfezionata per compiuta giacenza, poiché il plico non è stato ritirato nei dieci giorni dall'invio della raccomandata con cui si comunicava l'avvenuto deposito n. 78287748283-3, in atti (non vi sono dubbi sulla riconducibilità dell'avviso al verbale notificato per identità dei numeri di raccomandata indicati nell'avviso di ricevimento e nel verbale).
Il ritiro effettivo del plico contenente l'atto è evidentemente avvenuto, per quanto sostiene e documenta parte opponente , in data successiva ovvero in data 6.02.2016. CP
Ora, a prescindere dalla validità della documentazione “distinta di consegna” che attesta il ritiro dell'atto in data 6.2.2016, è rilevante individuare il momento perfezionativo ex lege della notifica ovvero la conoscenza legale della stessa a prescindere da quella effettiva.
L'art. 8 comma 5 della legge 890/1982 prescrive che la notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di 10 giorni di cui al comma quattro;
come a dire che nel caso in cui il ritiro del piego sia posteriore al decorso del termine 10 giorni di cui al comma quattro (come in quello di specie), per esigenze di certezza del traffico giuridico, il legislatore ha scelto che la notifica si ha per eseguita comunque trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, sul punto, afferma infatti che “Le notifiche "ex" art. 140 c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui all'art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982, atteso che, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l'art. 140 c.p.c., all'esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non l'effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale. Tale difformità non si espone a dubbi di legittimità costituzionale, posto che non è predicabile un dovere del legislatore ordinario di uniformare il trattamento processuale di situazioni assimilabili, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali a condizione che non siano lesi i diritti di difesa” (Sez. 2 - , Sentenza n. 6089 del 04/03/2020 (Rv. 657125 - 01).
3 Pertanto, il Giudice di prime cure, a prescindere dalla validità della documentazione distinta di consegna in atti, ha evidentemente errato nel ritenere che la notificazione del suindicato verbale di contravvenzione sia avvenuta in data 06.02.2016. La notifica si è perfezionata decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata (15.01.2016) e dunque in data 26.01.2016.
Ciò posto, nel caso di specie, dunque, la decorrenza del termine dei cinque giorni utili a beneficiare del pagamento della sanzione in misura ridotta deve essere collocata alla data dal 26.01.2016, con la conseguenza che il pagamento in misura ridotta della sanzione sarebbe stato possibile fino al
31.01.2016. Se ne deduce, conseguentemente, che il pagamento effettuato dall'odierna appellata in data 10.02.2026 sia avvenuto al di fuori dei termini previsti per il pagamento ridotto. Ed allora, legittimamente, l'ente impositore ha iscritto a ruolo la somma di euro 221,20 quale residuo della sanzione amministrativa elevata con il verbale, pari a euro 339,50, detratta la somma pagata di euro
134,30.
L'iscrizione a ruolo è dunque legittima essendo decorso il termine per il pagamento in misura ridotta.
Il motivo di appello è dunque fondato.
Vista la riproposizione dei motivi di opposizione da parte dell'appellante compresi CP quelli assorbiti nella decisione del Giudice di pace, deve esaminarsi anche la eccepita “prescrizione”, formulata a pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta.
La eccezione va rigettata.
Ebbene, parte appellata ha dedotto che dopo il pagamento del verbale di contestazione, alcun ulteriore atto le è stato inviato prima della notifica della cartella impugnata, notificata in data 5.11.2021, in assenza, quindi, di qualsiasi ulteriore comunicazione preventiva. Pertanto, eccepiva il decorso del termine prescrizionale per la mancata ricezione di atti interruttivi successivi alla notifica del verbale del 2016.
Si rileva che, in caso di sanzioni amministrative, quali ad esempio quelle previste dal Codice della strada, il termine di prescrizione è di cinque anni dalla data dell'infrazione, ai sensi dell'art. 28 della
Legge n. 689/81, il quale statuisce testualmente che: "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice
Civile.". Questo termine generico, tuttavia, non è immutabile, perché ogni volta che viene notificato un atto (verbale, raccomandata, cartella esattoriale eccetera), questo interrompe il decorso e ne fa partire un altro, sempre quinquennale, a partire dalla data dello stesso.
Sul punto si evidenzia che con sentenza n. 37039 del 17 dicembre 2022, la Suprema Corte, ha confermato che: “In tema di sanzioni amministrative, la notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria“. Ciò vale, pertanto, ad interrompere i termini di prescrizione (quinquennale e decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione, ex art. 28 L.689/1981)”.
Invero, nella fattispecie de qua, se si considera che la notifica del verbale di contestazione n.54264/2015, è avvenuta in data 26.01.2016, la prescrizione quinquennale avrebbe dovuto trovare compimento alla data del 26.01.2021.
4 Tuttavia, l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, il quale ai commi 2 e 3 prescrive che “2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di
Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di
Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti
e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. 3. L non procede alla notifica delle cartelle di pagamento Controparte_4 durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_4
Secondo recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, “occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione
a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma
1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212” (in tal senso, Cassazione civile sez. I, 15/01/2025, (ud. 28/11/2024, dep. 15/01/2025), n.960).
Ne deriva che a prescindere dal periodo in cui si è formato il ruolo ed è stato reso esecutivo, per effetto del richiamo all'art. 12 d.lgs. 159/2015, il termine di sospensione si applica.
Alla luce quindi di tali normative, nel caso che ci occupa, la scadenza del termine prescrizionale, è stata appositamente spostata al giorno 31.12.2023 (e cioè al 31 dicembre del secondo anno, successivo alla fine del termine di sospensione, intervenuto il 31.08.2021).
Ebbene, il diritto di riscuotere le sanzioni applicate con il verbale di contravvenzione elevato a carico della non risulta prescritto e la cartella di pagamento n.10620190002469200000 è stata CP notificata nei termini previsti dalla legge.
Alla luce di tutto quanto fin qui esposto, si ritiene meritevole di accoglimento l'atto di appello presentato dal e in riforma della sentenza impugnata si ritiene di rigettare la Parte_1 opposizione alla cartella di pagamento proposta, in quanto infondata.
SPESE PROCESSUALI
5 Le spese del primo grado di giudizio e di secondo grado sono poste a carico di parte opponente CP
, in quanto soccombente. Si liquidano complessivamente in euro 400,00 per onorario a favore
[...] dell'unica parte costituita (secondo valori minimi per ogni fase di effettiva trattazione sia di primo che di secondo grado). La stessa dovrà rimborsare anche le spese per esborsi al appellante. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, I Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Federica Rotondo, definitivamente pronunziando sul ricorso in appello proposto dal Parte_1
, in persona del p.t., nei confronti di avverso la sentenza n.
[...] Pt_2 CP
2104/2022 del Giudice di Pace di , così provvede: Pt_1
1) ACCOGLIE l'appello e per l'effetto RIFORMA la sentenza impugnata e dunque RIGETTA l'opposizione proposta dalla sig.ra con il ricorso del 4.03.2022 e CP
CONFERMA la legittimità della cartella di pagamento n.10620190002469200000;
2) Condanna la sig.ra al pagamento in favore del , in CP Parte_1 persona del Sindaco p.t., delle spese dell'intero giudizio, liquidate in complessivi euro 400,00 per onorari ed euro 91,50 per esborsi, da aumentarsi nella misura di legge per rimborso spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Taranto, 31.01.2025
Il Giudice
Federica Rotondo
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