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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/10/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6379/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi IGnori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 6379/2025 v.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. DUTTO LAURA che la rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, con il patrocinio dell'avv. CILLO CLEMENTINA che lo rappresenta e Controparte_1 difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...] Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La minore è nata dalla relazione tra e non Parte_1 Controparte_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 20/03/2025 e Parte_1 [...] anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis CP_1 segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 anche disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre.
DISPONE che il padre possa incontrare la figlia minore in ogni occasione concordata tra le parti e, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità: sino al mese di maggio 2025, a giorni alterni per qualche ora, in presenza della madre o di altra persona di fiducia, con esclusione della possibilità che pernotti o trascorra l'intero fine Per_1 settimana con il padre, dal mese di maggio 2025, un giorno infrasettimanale o, in alternativa, una mezza giornata, oltre a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 10 fino alla domenica sera entro le ore 20, CP_ subordinatamente al fatto che gli esami tossicologici presso il cui il IG. si sottoporrà CP_1 medio tempore dimostrino una sua astinenza continuativa dall'uso di sostanze per almeno due mesi consecutivi e che il padre si mantenga astinente anche successivamente all'avvio degli indicati ampliamenti, oltre che al fatto che l'abitazione del padre sia idonea a accogliere una bambina in tenera età. Il IG. si impegna, sin da ora, a presentarsi agli incontri con la figlia in perfette condizioni CP_1 psicofisiche.
DÀ ATTO che il IG. si è reso disponibile a mettere a disposizione della IG.ra CP_1 Pt_1 gli esiti degli esami ematochimici volti ad accertare l'astinenza dall'uso di sostanze. A tal fine il IG. CP_ ha autorizzato il a rilasciare tutte le informazioni relative al suo percorso presso il CP_1
Servizio Specialistico, compresi gli esiti degli esami, alla IG.ra . Pt_1
DISPONE che il IG. partecipi al mantenimento della figlia minore versando CP_1 Per_1 mensilmente alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00, annualmente Pt_1 rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino. Altresì, il padre parteciperà al 50% al costo della retta dell'asilo nido cui è iscritta e ad altre spese relative alla bambina, quali, a titolo esemplificativo Per_1 ma non esaustivo, il costo del corso di acquaticità e quello della mobilia che la madre dovrà acquistare per arredare la camera di nell'abitazione in cui madre e figlia si trasferiranno. Per_1
Il c.d. bonus nido verrà percepito al 50% da ciascun genitore.
DÀ ATTO che l'Assegno Unico Universale verrà percepito interamente dalla madre, la quale utilizzerà le relative somme per sostenere le spese inerenti alla figlia, rendicontando l'utilizzo della quota parte del IG. semestralmente e a richiesta di quest'ultimo e accantonando CP_1
l'eventuale residuo per le future esigenze di . Per_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/10/2025.
Il Presidente Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi IGnori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 6379/2025 v.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. DUTTO LAURA che la rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, con il patrocinio dell'avv. CILLO CLEMENTINA che lo rappresenta e Controparte_1 difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...] Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La minore è nata dalla relazione tra e non Parte_1 Controparte_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 20/03/2025 e Parte_1 [...] anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis CP_1 segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 anche disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre.
DISPONE che il padre possa incontrare la figlia minore in ogni occasione concordata tra le parti e, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità: sino al mese di maggio 2025, a giorni alterni per qualche ora, in presenza della madre o di altra persona di fiducia, con esclusione della possibilità che pernotti o trascorra l'intero fine Per_1 settimana con il padre, dal mese di maggio 2025, un giorno infrasettimanale o, in alternativa, una mezza giornata, oltre a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 10 fino alla domenica sera entro le ore 20, CP_ subordinatamente al fatto che gli esami tossicologici presso il cui il IG. si sottoporrà CP_1 medio tempore dimostrino una sua astinenza continuativa dall'uso di sostanze per almeno due mesi consecutivi e che il padre si mantenga astinente anche successivamente all'avvio degli indicati ampliamenti, oltre che al fatto che l'abitazione del padre sia idonea a accogliere una bambina in tenera età. Il IG. si impegna, sin da ora, a presentarsi agli incontri con la figlia in perfette condizioni CP_1 psicofisiche.
DÀ ATTO che il IG. si è reso disponibile a mettere a disposizione della IG.ra CP_1 Pt_1 gli esiti degli esami ematochimici volti ad accertare l'astinenza dall'uso di sostanze. A tal fine il IG. CP_ ha autorizzato il a rilasciare tutte le informazioni relative al suo percorso presso il CP_1
Servizio Specialistico, compresi gli esiti degli esami, alla IG.ra . Pt_1
DISPONE che il IG. partecipi al mantenimento della figlia minore versando CP_1 Per_1 mensilmente alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00, annualmente Pt_1 rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino. Altresì, il padre parteciperà al 50% al costo della retta dell'asilo nido cui è iscritta e ad altre spese relative alla bambina, quali, a titolo esemplificativo Per_1 ma non esaustivo, il costo del corso di acquaticità e quello della mobilia che la madre dovrà acquistare per arredare la camera di nell'abitazione in cui madre e figlia si trasferiranno. Per_1
Il c.d. bonus nido verrà percepito al 50% da ciascun genitore.
DÀ ATTO che l'Assegno Unico Universale verrà percepito interamente dalla madre, la quale utilizzerà le relative somme per sostenere le spese inerenti alla figlia, rendicontando l'utilizzo della quota parte del IG. semestralmente e a richiesta di quest'ultimo e accantonando CP_1
l'eventuale residuo per le future esigenze di . Per_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/10/2025.
Il Presidente Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.