Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 8501/2023 promossa da:
, c.f. , ass. Avv. CARAPELLE Parte_1 C.F._1
ROBERTO, domiciliatA come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
p. iva , ass. Avv. PARISI TOMMASO, domiciliato come da CP_1 P.IVA_1 memoria costitutiva;
, ass. ex art. 417 bis Controparte_2 CP_3
c.p.c. dalla dirigente dott.ssa e dalle funzionarie dott.sse Controparte_4
e , domiciliato come da memoria costitutiva;
Controparte_5 CP_6
- PARTI CONVENUTE -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 5.12.2023, ritualmente notificato, la ricorrente ha evocato in giudizio il e l' Controparte_2 CP_1 chiedendo la condanna di quest'ultimo al pagamento del TFS maturato e quantificato in euro 21.041,75 lordi, oltre interessi;
l' , costituendosi in giudizio, ha riconosciuto il diritto di parte ricorrente. CP_1
1
dovendosi considerare l' come soccombente virtuale in forza del CP_1 riconoscimento del diritto successivo alla presentazione del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore, le spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo ex D.M. 55/2014 e succ. mod., in applicazione del valore minimo dello scaglione di riferimento in considerazione della semplicità della questione proposta e trattata e della natura della presente decisione, vanno poste a carico dell' , con la CP_1 richiesta distrazione di onorari e spese in favore del Difensore di parte ricorrente;
le spese di lite tra le restanti parti devono invece essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c. dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' a rimborsare CP_1 alla parte ricorrente le spese di lite liquidate in € 2.364,00, oltre spese forfettarie al 15 %, IVA, CPA. e c.u. se versato, con distrazione in favore dell'avv.to Roberto Carapelle;
compensa le spese di lite tra parte ricorrente e CP_8
Torino, 27.3.2025
La Giudice
Sonia Salvatori
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