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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 05/11/2024, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6838/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima sezione volontaria giurisdizione in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariella Roberti Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6838/2024 promossa congiuntamente da
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CONTI ROSA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. CP_1
SCRIVANO SILVIA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Patrizia Mattei
Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni di cui al ricorso depositato il 01/08/2024.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 01/08/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti rese all'udienza del 17/10/2024, ove il sig. CP_1 era presente mediante collegamento audiovisivo TEAMS;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento super-esclusivo del figlio minore alla madre e al suo mantenimento non è in Persona_1 contrasto con l'interesse del minore;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di Parte_1
e in favore del figlio sia regolamentato CP_1 Persona_1 secondo le condizioni di cui al ricorso depositato il 01/08/2024 e confermate dalla parti in occasione dell'udienza del 17/10/2024, da intendersi integralmente riportate;
Nulla per spese.
Perugia, 30/10/2024.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Mariella Roberti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima sezione volontaria giurisdizione in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariella Roberti Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6838/2024 promossa congiuntamente da
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CONTI ROSA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. CP_1
SCRIVANO SILVIA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Patrizia Mattei
Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni di cui al ricorso depositato il 01/08/2024.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 01/08/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti rese all'udienza del 17/10/2024, ove il sig. CP_1 era presente mediante collegamento audiovisivo TEAMS;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento super-esclusivo del figlio minore alla madre e al suo mantenimento non è in Persona_1 contrasto con l'interesse del minore;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di Parte_1
e in favore del figlio sia regolamentato CP_1 Persona_1 secondo le condizioni di cui al ricorso depositato il 01/08/2024 e confermate dalla parti in occasione dell'udienza del 17/10/2024, da intendersi integralmente riportate;
Nulla per spese.
Perugia, 30/10/2024.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Mariella Roberti