CASS
Sentenza 1 agosto 2024
Sentenza 1 agosto 2024
Massime • 1
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'esperimento del giudizio di ottemperanza non presuppone il preventivo infruttuoso esperimento della procedura esecutiva da parte del creditore insoddisfatto, potendo i due rimedi essere azionati anche in via concorrente, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, il termine di decadenza di cui all'art. 4 della l. n. 89 del 2001 decorre dal momento in cui uno dei due procedimenti sia stato definito con l'effettiva estinzione dell'obbligazione azionata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2024, n. 21706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21706 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 403/2022 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che lo rappresenta e difende ex lege;
-ricorrente- contro IN MA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 101, presso lo studio dell’avvocato ABBATE AN MI ([...]), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALUNNI MARCO ([...]); -controricorrente- Civile Sent. Sez. 2 Num. 21706 Anno 2024 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA Data pubblicazione: 01/08/2024 2 di 7 avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 321/2021, depositato il 25/05/2021. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13/02/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale FULVIO TRONCONE, che ha chiesto di accogliere il secondo motivo del ricorso, con rigetto del primo. FATTI DI CAUSA Il Ministero della giustizia ricorre per cassazione avverso il provvedimento della Corte d’appello di Perugia n. 321/2021, depositato il 25 maggio 2021, che ha deciso l’opposizione dal medesimo proposta avverso il decreto che l’aveva condannato a pagare euro 1.200 in favore di IA NT, quale equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo a sua volta instaurato in relazione all’irragionevole durata. La Corte d’appello ha accolto l’ultimo dei motivi del Ministero, rideterminando l’indennizzo in euro 1.166,71, e ha rigettato i restanti motivi, in particolare quelli relativi alla tardività della domanda e alla mancanza di legittimazione del Ministero per l’irragionevole durata del processo di ottemperanza, che costituiscono l’oggetto dei due motivi di ricorso per cassazione. Resiste con controricorso IA NT. Memoria è stata depositata dalle parti. RAGIONI DELLA DECISIONE I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1. Il primo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001 e dell’art. 6, par. 1 della convenzione europea dei diritti dell’uomo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sulla tardività della domanda di equa riparazione”: la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare la tardività della domanda ex art. 4 della legge 89/2001, presentata nel gennaio 2020, ossia a distanza di quasi cinque anni dalla 3 di 7 decisione definitiva conclusiva del giudizio di esecuzione, ossia l’ordinanza di assegnazione del giugno 2015, senza potere dare rilevanza al giudizio di ottemperanza avviato da NT successivamente alla predetta ordinanza di assegnazione. Il motivo è infondato. Occorre considerare quanto precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze del 2019 (cfr. per tutte Cass. S.U. n. 19883/2019) che, rivedendo il proprio precedente orientamento, hanno affermato che ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo a carico dello Stato-debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva e ciò sebbene nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo non vada considerato come "tempo del processo" quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva. Nella medesima occasione è stato altresì affermato che il giudizio di ottemperanza promosso all'esito della decisione di condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 deve considerarsi sul piano funzionale e strutturale pienamente equiparabile al procedimento esecutivo e da valutare unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo. La questione che presenta il motivo in esame investe non tanto la possibilità di equiparare il giudizio di ottemperanza a quello di esecuzione, questione, come visto, risolta dall’intervento delle Sezioni Unite, quanto la possibilità che il creditore insoddisfatto possa avvalersi in via concorrenziale, e ciò in contemporanea ovvero in successione cronologica, del rimedio del giudizio di esecuzione e del giudizio di ottemperanza, lasciando però immutata 4 di 7 la conseguenza in termini di unitarietà tra giudizio di cognizione e successivi rimedi satisfattivi, onde trarre l’ulteriore conseguenza, fatta propria dalla decisione impugnata, secondo cui il termine di decadenza per l’introduzione della domanda di equo indennizzo decorra dalla definizione positiva dell’ultimo dei rimedi intentati al fine di conseguire l‘adempimento della prestazione dovuta. Ritiene il Collegio che la soluzione cui è pervenuto il giudice di merito si imponga proprio alla luce dell’esigenza di interpretare le norme in esame in maniera da assicurare il rispetto dei principi sovranazionali, quali riaffermati dalla sentenza della Corte EDU Bozza c. Italia del 14 settembre 2017 (che ha poi determinato il ripensamento delle Sezioni Unite sopra ricordato), a mente dei quali l'esecuzione costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 CEDU, affermandosi testualmente che "(…) il diritto a un tribunale sarebbe illusorio se l'ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziaria definitiva e vincolante rimanesse inoperante a scapito di una delle parti”. In questa prospettiva, può reputarsi che, intrapresa inizialmente la procedura esecutiva dinanzi al giudice ordinario, l’emanazione di un’ordinanza di assegnazione possa avere carattere definitivo e possa dalla sua emanazione farsi decorrere il termine per l’introduzione della domanda di equo indennizzo solo nel caso in cui alla pronuncia segua l’effettivo e concreto soddisfacimento della pretesa creditoria. Laddove, invece, pur a fronte di un provvedimento di assegnazione delle somme non sia seguita l’effettiva riscossione del dovuto, deve reputarsi che al creditore sia dato il ricorso al giudizio di ottemperanza (ben potendosi ipotizzare anche una coeva e concorrente proposizione dei due rimedi), senza che il previo esperimento della procedura esecutiva funga da condizione ostativa, dovendosi avere riguardo all’esigenza reputata fondamentale dalla Corte EDU che il creditore riceva concreto ed effettivo soddisfacimento (si veda Cass. n. 2/2023). In tal caso il 5 di 7 termine di decadenza di cui all’art. 4 citato non potrà che decorrere dalla definizione del giudizio di ottemperanza (ovvero nel caso di coeva proposizione di entrambi i rimedi, dal momento in cui uno degli stessi sia stato definito con l’effettiva estinzione dell’obbligazione azionata in via esecutiva o in via di ottemperanza). Correttamente, quindi, la decisione gravata ha ritenuto che il termine di cui all’art. 4 decorresse solo dalla definitività della pronuncia emessa in sede di ottemperanza, e che nella specie la presentazione della domanda fosse rispettosa dello stesso termine. 2. Il secondo motivo contesta “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 89/2001 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, sulla carenza di legittimazione passiva del Ministero della giustizia per l’irragionevole durata del giudizio di ottemperanza”. Il motivo è fondato. Ad avviso del Collegio deve darsi continuità alla propria giurisprudenza che ha già affermato che, in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la parte che intende accampare pretese riparatorie del pregiudizio derivatole dalla non ragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e a giudici amministrativi deve convenire in giudizio sia il Ministero della Giustizia che la Presidenza del Consiglio (oggi il MEF), non potendo valere la regola della prevalenza, nella formazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto a un altro. In tal caso il giudice, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascun processo, dovrà determinare separatamente l'importo gravante su ognuna delle amministrazioni convenute per il ritardo dei giudizi di rispettiva competenza, posto che la legge individua in maniera disgiunta i soggetti passivamente legittimati per l'eccessiva durata di procedimenti diversi, seppur collegati, la cui durata deve formare oggetto di esame e valutazione autonomi (Cass. n. 15603/2006). Appare al Collegio che in tal caso possa 6 di 7 farsi applicazione della regola posta dall’art. 4 della legge n. 260/1958, a mente del quale "l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato. Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato. L'eccezione rimette in termini la parte". Pertanto l'erronea evocazione in giudizio di un Ministero al posto di un altro comporta che il giudice -a pena di nullità della sentenza di primo grado e conseguente rimessione della causa al primo giudice - fissi un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, purché l'Avvocatura dello Stato sollevi la relativa eccezione nella prima udienza, indicando, altresì, il soggetto cui l'atto avrebbe dovuto essere notificato (Cass. n. 25499/2021; in senso conforme Cass. n. 15219/2022). Con specifico riferimento alla materia di cui alla legge n. 89/2001, è stato poi affermato (Cass. n. 8049/2019) che l'art. 4 della l. n. 260 del 1958 deve ritenersi applicabile anche quando l'errore d'identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ma, in forza del principio dell'effettività del contraddittorio, la sua operatività è circoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di "stabilizzazione" nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio. Ritiene il Collegio che tali principi possano estendersi anche all’ipotesi in esame in cui l’eccezione sia volta a contestare non la titolarità integrale dell’obbligazione dedotta in giudizio, bensì solo il parziale difetto di titolarità Anche in tal caso, quindi, si deve 7 di 7 concludere che -in presenza della condizione della tempestiva deduzione, con l’indicazione del soggetto ritenuto invece passivamente legittimato- risulti invitabile pervenire alla cassazione della decisione gravata, per non avere provveduto a disporre la rinnovazione della notifica nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dovendo il giudizio di rinvio, previa evocazione in giudizio anche di quest’ultimo Ministero, determinare il quantum dovuto dai due dicasteri, in relazione ai ritardi separatamente ascrivibili ai plessi giurisdizionali di riferimento (cfr.al riguardo Cass. n. 21710/2023). II. L’accoglimento del secondo motivo comporta la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo motivo di ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della sezione
-ricorrente- contro IN MA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 101, presso lo studio dell’avvocato ABBATE AN MI ([...]), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALUNNI MARCO ([...]); -controricorrente- Civile Sent. Sez. 2 Num. 21706 Anno 2024 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA Data pubblicazione: 01/08/2024 2 di 7 avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 321/2021, depositato il 25/05/2021. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13/02/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale FULVIO TRONCONE, che ha chiesto di accogliere il secondo motivo del ricorso, con rigetto del primo. FATTI DI CAUSA Il Ministero della giustizia ricorre per cassazione avverso il provvedimento della Corte d’appello di Perugia n. 321/2021, depositato il 25 maggio 2021, che ha deciso l’opposizione dal medesimo proposta avverso il decreto che l’aveva condannato a pagare euro 1.200 in favore di IA NT, quale equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo a sua volta instaurato in relazione all’irragionevole durata. La Corte d’appello ha accolto l’ultimo dei motivi del Ministero, rideterminando l’indennizzo in euro 1.166,71, e ha rigettato i restanti motivi, in particolare quelli relativi alla tardività della domanda e alla mancanza di legittimazione del Ministero per l’irragionevole durata del processo di ottemperanza, che costituiscono l’oggetto dei due motivi di ricorso per cassazione. Resiste con controricorso IA NT. Memoria è stata depositata dalle parti. RAGIONI DELLA DECISIONE I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1. Il primo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001 e dell’art. 6, par. 1 della convenzione europea dei diritti dell’uomo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sulla tardività della domanda di equa riparazione”: la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare la tardività della domanda ex art. 4 della legge 89/2001, presentata nel gennaio 2020, ossia a distanza di quasi cinque anni dalla 3 di 7 decisione definitiva conclusiva del giudizio di esecuzione, ossia l’ordinanza di assegnazione del giugno 2015, senza potere dare rilevanza al giudizio di ottemperanza avviato da NT successivamente alla predetta ordinanza di assegnazione. Il motivo è infondato. Occorre considerare quanto precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze del 2019 (cfr. per tutte Cass. S.U. n. 19883/2019) che, rivedendo il proprio precedente orientamento, hanno affermato che ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo a carico dello Stato-debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva e ciò sebbene nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo non vada considerato come "tempo del processo" quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva. Nella medesima occasione è stato altresì affermato che il giudizio di ottemperanza promosso all'esito della decisione di condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 deve considerarsi sul piano funzionale e strutturale pienamente equiparabile al procedimento esecutivo e da valutare unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo. La questione che presenta il motivo in esame investe non tanto la possibilità di equiparare il giudizio di ottemperanza a quello di esecuzione, questione, come visto, risolta dall’intervento delle Sezioni Unite, quanto la possibilità che il creditore insoddisfatto possa avvalersi in via concorrenziale, e ciò in contemporanea ovvero in successione cronologica, del rimedio del giudizio di esecuzione e del giudizio di ottemperanza, lasciando però immutata 4 di 7 la conseguenza in termini di unitarietà tra giudizio di cognizione e successivi rimedi satisfattivi, onde trarre l’ulteriore conseguenza, fatta propria dalla decisione impugnata, secondo cui il termine di decadenza per l’introduzione della domanda di equo indennizzo decorra dalla definizione positiva dell’ultimo dei rimedi intentati al fine di conseguire l‘adempimento della prestazione dovuta. Ritiene il Collegio che la soluzione cui è pervenuto il giudice di merito si imponga proprio alla luce dell’esigenza di interpretare le norme in esame in maniera da assicurare il rispetto dei principi sovranazionali, quali riaffermati dalla sentenza della Corte EDU Bozza c. Italia del 14 settembre 2017 (che ha poi determinato il ripensamento delle Sezioni Unite sopra ricordato), a mente dei quali l'esecuzione costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 CEDU, affermandosi testualmente che "(…) il diritto a un tribunale sarebbe illusorio se l'ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziaria definitiva e vincolante rimanesse inoperante a scapito di una delle parti”. In questa prospettiva, può reputarsi che, intrapresa inizialmente la procedura esecutiva dinanzi al giudice ordinario, l’emanazione di un’ordinanza di assegnazione possa avere carattere definitivo e possa dalla sua emanazione farsi decorrere il termine per l’introduzione della domanda di equo indennizzo solo nel caso in cui alla pronuncia segua l’effettivo e concreto soddisfacimento della pretesa creditoria. Laddove, invece, pur a fronte di un provvedimento di assegnazione delle somme non sia seguita l’effettiva riscossione del dovuto, deve reputarsi che al creditore sia dato il ricorso al giudizio di ottemperanza (ben potendosi ipotizzare anche una coeva e concorrente proposizione dei due rimedi), senza che il previo esperimento della procedura esecutiva funga da condizione ostativa, dovendosi avere riguardo all’esigenza reputata fondamentale dalla Corte EDU che il creditore riceva concreto ed effettivo soddisfacimento (si veda Cass. n. 2/2023). In tal caso il 5 di 7 termine di decadenza di cui all’art. 4 citato non potrà che decorrere dalla definizione del giudizio di ottemperanza (ovvero nel caso di coeva proposizione di entrambi i rimedi, dal momento in cui uno degli stessi sia stato definito con l’effettiva estinzione dell’obbligazione azionata in via esecutiva o in via di ottemperanza). Correttamente, quindi, la decisione gravata ha ritenuto che il termine di cui all’art. 4 decorresse solo dalla definitività della pronuncia emessa in sede di ottemperanza, e che nella specie la presentazione della domanda fosse rispettosa dello stesso termine. 2. Il secondo motivo contesta “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 89/2001 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, sulla carenza di legittimazione passiva del Ministero della giustizia per l’irragionevole durata del giudizio di ottemperanza”. Il motivo è fondato. Ad avviso del Collegio deve darsi continuità alla propria giurisprudenza che ha già affermato che, in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la parte che intende accampare pretese riparatorie del pregiudizio derivatole dalla non ragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e a giudici amministrativi deve convenire in giudizio sia il Ministero della Giustizia che la Presidenza del Consiglio (oggi il MEF), non potendo valere la regola della prevalenza, nella formazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto a un altro. In tal caso il giudice, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascun processo, dovrà determinare separatamente l'importo gravante su ognuna delle amministrazioni convenute per il ritardo dei giudizi di rispettiva competenza, posto che la legge individua in maniera disgiunta i soggetti passivamente legittimati per l'eccessiva durata di procedimenti diversi, seppur collegati, la cui durata deve formare oggetto di esame e valutazione autonomi (Cass. n. 15603/2006). Appare al Collegio che in tal caso possa 6 di 7 farsi applicazione della regola posta dall’art. 4 della legge n. 260/1958, a mente del quale "l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato. Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato. L'eccezione rimette in termini la parte". Pertanto l'erronea evocazione in giudizio di un Ministero al posto di un altro comporta che il giudice -a pena di nullità della sentenza di primo grado e conseguente rimessione della causa al primo giudice - fissi un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, purché l'Avvocatura dello Stato sollevi la relativa eccezione nella prima udienza, indicando, altresì, il soggetto cui l'atto avrebbe dovuto essere notificato (Cass. n. 25499/2021; in senso conforme Cass. n. 15219/2022). Con specifico riferimento alla materia di cui alla legge n. 89/2001, è stato poi affermato (Cass. n. 8049/2019) che l'art. 4 della l. n. 260 del 1958 deve ritenersi applicabile anche quando l'errore d'identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ma, in forza del principio dell'effettività del contraddittorio, la sua operatività è circoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di "stabilizzazione" nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio. Ritiene il Collegio che tali principi possano estendersi anche all’ipotesi in esame in cui l’eccezione sia volta a contestare non la titolarità integrale dell’obbligazione dedotta in giudizio, bensì solo il parziale difetto di titolarità Anche in tal caso, quindi, si deve 7 di 7 concludere che -in presenza della condizione della tempestiva deduzione, con l’indicazione del soggetto ritenuto invece passivamente legittimato- risulti invitabile pervenire alla cassazione della decisione gravata, per non avere provveduto a disporre la rinnovazione della notifica nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dovendo il giudizio di rinvio, previa evocazione in giudizio anche di quest’ultimo Ministero, determinare il quantum dovuto dai due dicasteri, in relazione ai ritardi separatamente ascrivibili ai plessi giurisdizionali di riferimento (cfr.al riguardo Cass. n. 21710/2023). II. L’accoglimento del secondo motivo comporta la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo motivo di ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della sezione