Art. 31. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria) 1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' delegato ad adottare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002 , relativa ai contratti di garanzia finanziaria.
2. L'attuazione della direttiva 2002/47/CE sara' informata ai principi in essa contenuti in merito all'ambito di applicazione della disciplina, alla definizione e al regime giuridico dei contratti di garanzia finanziaria, nonche' ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere che possano essere parti dei contratti anche i soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della medesima direttiva e che ne possano formare oggetto anche gli strumenti finanziari di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 4, lettera b);
b) individuare le modalita' mediante le quali il beneficiario della garanzia su strumenti finanziari possa realizzarla mediante appropriazione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della medesima direttiva.
3. Il Governo, al fine di garantire un corretto ed integrale recepimento della citata direttiva, potra' coordinare le disposizioni di attuazione della delega di cui al comma 1 con le norme previste dall'ordinamento interno in materia di prestazione di garanzie e di realizzazione delle stesse, eventualmente adattando le norme vigenti nelle stesse materie in vista del perseguimento delle finalita' della direttiva medesima.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nota all' art. 31:
- La direttiva 2002/47/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 giugno 2002, n. L 168.
2. L'attuazione della direttiva 2002/47/CE sara' informata ai principi in essa contenuti in merito all'ambito di applicazione della disciplina, alla definizione e al regime giuridico dei contratti di garanzia finanziaria, nonche' ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere che possano essere parti dei contratti anche i soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della medesima direttiva e che ne possano formare oggetto anche gli strumenti finanziari di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 4, lettera b);
b) individuare le modalita' mediante le quali il beneficiario della garanzia su strumenti finanziari possa realizzarla mediante appropriazione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della medesima direttiva.
3. Il Governo, al fine di garantire un corretto ed integrale recepimento della citata direttiva, potra' coordinare le disposizioni di attuazione della delega di cui al comma 1 con le norme previste dall'ordinamento interno in materia di prestazione di garanzie e di realizzazione delle stesse, eventualmente adattando le norme vigenti nelle stesse materie in vista del perseguimento delle finalita' della direttiva medesima.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nota all' art. 31:
- La direttiva 2002/47/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 giugno 2002, n. L 168.