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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 5126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5126 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 3878/2020, cui è riunita la n. 4390/2024,
avente ad oggetto appello avverso la sentenza non definitiva n. 2961/2020 del tribunale di Napoli, VIII sezione, pubblicata il 23.4.2020, nonché avverso la sentenza definitiva n. 6733/2024, pubblicata il 3.7.2024
TRA
, codice fiscale , ed elett.tte Parte_1 C.F._1
dom.to in Napoli, alla via Toledo n. 256, presso l'avv. Paolo Parlato, codice fiscale
, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce C.F._2
all'atto di appello
Appellante in entrambe le cause
E
, codice fiscale , Controparte_1 C.F._3
elett. dom.to in Napoli al corso Vittorio Emanuele n. 460 presso lo studio degli avv.ti Umberto Chef, (C.F.: ) e (C.F.: C.F._4 CP_2
, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce C.F._5
alla comparsa di risposta
1 Appellato in entrambe le cause, appellante incidentale nella n. 3878/2020
Conclusioni
All'udienza del 12.6.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.,
le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado fino alla pronuncia non definitiva n. 3878/2020
A.a.) L'andamento del giudizio di primo grado è così riassunto nella sentenza di primo grado:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore Controparte_1 evocava in giudizio il fratello e deduceva: Parte_1 che in data 6.4.2011 decedeva il proprio padre lasciando quali Persona_1 unici legittimari i due figli e CP_1 Pt_1 che aveva disposto delle proprie sostanze con testamento Persona_1 olografo del 21 gennaio 2010, pubblicato con verbale per Notaio del 15 Per_2 giugno 2011, rep. N° 29053/9791; che il testamento istituiva il figlio quale unico erede universale, attribuendo al Pt_1 figlio un legato in sostituzione di legittima, consistente nella quota di un CP_1 mezzo dell'appartamento in AN, villaggio Basserstok n. 31 e delle relative pertinenze;
che l'attore aveva espressamente rinunciato al legato chiedendo CP_1
l'assegnazione della legittima, ai sensi dell'art. 551 comma 1 c.c., con atto per notaio rep. N. 16127/7180, reg.to in Napoli – Agenzia delle Entrate Napoli 1 Persona_3 il 18.6.2011 al n. 183120/1T; che con atto di Donazione del 23.07.2001 per notaio in Schio (VI) n. rep. Per_4
46670 il de cuius aveva in vita donato al figlio un Persona_1 Pt_1 immobile sito in Anacapri, Via G. Orlando n. 98 (NCEU foglio 6, particella 386, sub. 5, cat. A/2, di vani 6); che l'asse ereditario costituente il relictum, costituito dai beni e diritti analiticamente elencati in citazione, non era sufficiente a soddisfare la quota riservata all'attore, sicchè era necessario disporre la riduzione della donazione lesiva della sua quota di legittima.
Tutto ciò premesso, l'attore concludeva dunque chiedendo l'accertamento della
2 lesione della quota a lui riservata sull'eredità paterna e conseguentemente la riduzione delle disposizioni lesive, con attribuzione in proprio favore dei beni spettanti in proporzione alla quota a lui riservata, con la ripartizione di un piano per la divisione dei beni, nonché la condanna del convenuto alla restituzione dei frutti percepiti sui beni oggetto della divisione.
Si costituiva in giudizio il convenuto e deduceva: Parte_1 la nullità della citazione per vizi dell'editio actionis;
la piena validità ed efficacia del testamento olografo che regolava la successione di
; Persona_1 la inammissibilità della domanda volta ad ottenere la legittima in luogo del legato rinunciato, in quanto l'attore avrebbe già consolidato nel proprio patrimonio il legato, per averlo accettato tacitamente avendo posseduto detto bene dopo il decesso del padre, con conseguente perdita del diritto di chiedere la legittima;
che, in caso di sussistenza della lesione, egli aveva diritto di ritenere l'immobile, in base al disposto dell'art. 560 comma 2 e 3 c.c.; che in epoca successiva alla donazione, egli aveva effettuato all'interno dell'immobile donato migliorie che andavano detratte dal valore della donazione, ed aveva corrisposto oneri condominiali straordinari, anche arretrati, per i quali formulava eccezione di compensazione;
alla luce di quanto evidenziato chiedeva dunque dichiararsi la nullità dell'atto di citazione, e nel merito rigettarsi la domanda o in subordine, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale, chiedeva detrarsi dal valore donato il valore delle migliorie apportate all'immobile, nonché compensarsi il controcredito imputabile a oneri condominiali straordinari con l'eventuale debito accertato a proprio carico.
A seguito della declaratoria della nullità della citazione per difetto dell'editio actionis, depositato l'atto di integrazione in sanatoria del vizio rilevato, prodotta documentazione, espletata CTU come da mandato in data 18.11.2014 e successive integrazioni, sulle conclusioni rese all'udienza del 3.10.2019, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini per gli scritti conclusionali.”.
A.b.) Il tribunale di Napoli così statuiva:
“1) dichiara aperta la successione di , nato a [...] il Persona_1
9.11.1920 e deceduto il 6.4.2011;
2) dichiara che la successione è regolata dal testamento olografo del 21 gennaio
3 2010, pubblicato con verbale per Notaio del 15 giugno 2011, rep. N° Per_2
29053/9791, come integrato dalle norme di cui agli artt. 551 e 553 e s.s. c.c., per effetto della rinunzia da parte di al legato in sostituzione di Controparte_1 legittima;
3) in accoglimento della domanda di riduzione azionata da Controparte_1
, stante la sopra menzionata rinunzia al legato in sostituzione di legittima, come da
[...] atto per notaio rep. N. 16127/7180, reg.to in Napoli – Agenzia delle Persona_3
Entrate Napoli 1 il 18.6.2011 al n. 183120/1T, dichiara l'inefficacia relativa delle disposizioni testamentarie di cui al testamento olografo del 21 gennaio 2010, pubblicato con verbale per Notaio del 15 giugno 2011, rep. N° 29053/9791, e della Per_2 donazione di cui all'atto pubblico del 23.07.2001, per notaio in Schio (VI) n. Per_4 rep. 46670, nei limiti complessivi della quota di riserva del legittimario leso
[...]
, e per l'effetto: CP_1 dichiara che i diritti sui seguenti beni immobili, mobili e crediti caduti in successione:
App.to AN via Monte Lemerle p1.p2.e PS1- quota ½, N.C.E.U. del Comune di
AN , foglio n°. 56, particella n.° 445, subalterno n.° 10;
Box AN via Monte Lemerle p.S1- quota ½, N.C.E.U. del Comune di AN, foglio n°. 56, particella n.° 445, subalterno n.° 11;
Aree comuni e locali Box Garage AN- quote 1/12, identificati al N.C.E.U. del
Comune di AN , foglio n°. 56, Particella n.° 445, Subalterno n.° 17, Subalterno n.°
18, Subalterno n.° 19, Subalterno n.° 20, Subalterno n.° 21, Subalterno n.° 23, nonché particella n.° 444, Subalterno n.° 1, Subalterno n.° 2;
Suolo in Portici via Capitelli, N.C.T. foglio 1, ex p.lla 640 – quota 1/1;
Suolo in Portici via Capitelli N.C.T. foglio 1 p.lla 641-quota 1/3;
Suolo in Portici via Capitelli N.C.T. foglio 1 p.lla 632- quota 1/3;
Terreno in Adelfia (BA) N.C.T. Comune di Adelfia, foglio 6 p.lla 456 – quota 1/3;
c.c. N.1101989 : € 26.058,25 Controparte_3
Titoli : € 11.469,25 Controparte_3
c.c. N. 401265068 : € 9.094,86 CP_4
(il tutto come meglio identificato in motivazione e nella ctu a firma dell'ing.
[...]
) appartengono al solo attore;
Per_5 Controparte_1 dichiara altresì che l'immobile oggetto di donazione per atto per notaio in Per_4
Schio (VI) del 23.7.2001, n. rep. 46670:
4 appartamento in Anacapri, N.C.E.U. di Anacapri, foglio n°. 6, particella n.° 386, subalterno n.° 5, appartiene in comunione ai germani Parte_2 Parte_1 nelle seguenti quote:
183/1000 in favore di;
Controparte_1
817/1000 in favore di Parte_1
4) rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore, come da separata ordinanza, per la prosecuzione delle operazioni divisionali;
5) spese al definitivo.”.
Il primo giudice, riguardo all'eccezione del convenuto relativa Parte_1
alla rinuncia al legato occorrente ai fini dell'esercizio dell'azione di riduzione, così
argomentava:
a) “Il convenuto fonda detta eccezione sulla circostanza che nel segmento temporale intercorrente tra la data di apertura della successione, 6.4.2011, e l'atto di rinunzia al legato per notaio , del 13.7.2011, l'attore avrebbe posseduto l'immobile Persona_3 oggetto di legato, consolidando una “accettazione tacita” (così in comparsa di risposta), che avrebbe precluso dunque la successiva rinuncia e la richiesta di conseguire la legittima.
L'eccezione è infondata in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema
Corte “In tema di legato in sostituzione di legittima, il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell'art.551 cod.civ. un legato avente ad oggetto un bene immobile, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350, primo comma, n.5 cod.civ., risolvendosi la rinuncia in un atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al suo patrimonio;
infatti,
l'automaticità dell'acquisto non è esclusa dalla facoltà alternativa attribuita al legittimario di rinunciare al legato e chiedere la quota di legittima, tale possibilità dimostrando soltanto che l'acquisto del legato a tacitazione della legittima è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinuncia del beneficiario, che, qualora riguardi immobili, è soggetta alla forma scritta, richiesta dalla esigenza fondamentale della certezza dei trasferimenti immobiliari.” (Cass. SS.UU. n. 7098/2011).
In applicazione del citato canone interpretativo, deve affermarsi che legittimamente il legatario abbia posto in essere la rinuncia al legato e Controparte_1
l'opzione per la legittima con l'atto per notaio , non essendo in alcun Persona_3
5 modo configurabile la “accettazione tacita” del legato - invocata dalla parte convenuta quale comportamento ostativo alla successiva rinuncia – ricostruzione del tutto incompatibile con l'automaticità dell'acquisto tipica del legato.
Ne consegue che, a seguito dell'acquisto verificatosi in via automatica con l'apertura della successione, per il sol fatto della disposizione testamentaria a titolo di legato in proprio favore, con la successiva rinuncia non ha fatto altro Controparte_1 che realizzare quell'effetto di risoluzione dell'acquisto consentito dall'art. 551 comma 1
c.c.
Irrilevante è dunque il possesso dell'immobile da parte del legatario nelle more tra il decesso del de cuius e l'atto formale di rinuncia: premesso che il legatario era già proprietario ex se della quota della metà dell'immobile – sicchè il suo possesso anche dopo il decesso del de cuius è ben compatibile con un possesso uti condominus – nessuna norma impone al legatario di astenersi dall'esercizio della facoltà connesse alla proprietà, atteso che, come chiarito, l'effetto reale dell'acquisto è immediato al momento del decesso, salvo rinuncia successiva nelle forme stabilite nella citata sentenza, nel rispetto dei principi generali in materia di trasferimenti immobiliari.
Peraltro, non può sottacersi che il tempo intercorso tra la data di pubblicazione del testamento olografo contenete la disposizione a titolo di legato (15.6.2011) e la data di formalizzazione della rinunzia al legato da parte dell'attore (con atto per notar
[...]
del 13.7.2011) è davvero minimo, del tutto inidoneo, dunque, ad ingenerare Persona_3
l'affidamento dei terzi circa la volontà di consolidare l'acquisto a titolo di legato, ed implicitamente rinunziare alla legittima.”.
b) Dopo avere evidenziato che le quote in favore degli fossero un CP_1
terzo ciascuno ed un terzo relativa alla disponibile, al fine di provvedere alla riunione fittizia in virtù dell'art. 556 c.c. ed in base alla documentazione acquisita ex art. 210 c.p.c., secondo le valutazioni del c.t.u. , individuava il relictum Per_5
costituito dai beni indicati a pag. 5 e 6 e poi riportati in dispositivo, con i valori determinati dal consulente d'ufficio, pari ad euro 232.711,53, mentre il valore dell'immobile di via G. Orlando n. 98, piano I, oggetto della donazione in favore di per notar in Schio, n. rep. 46670, sito in Anacapri era pari ad euro Pt_1 Per_6
1.031.537,58, condividendosi le valutazioni operate dall'ausiliare, in virtù del valore 6 al tempo dell'apertura della successione, né potendo condividersi le obiezioni opposte dal convenuto circa i criteri di computo dei soppalchi.
c) Rigettava la domanda diretta al riconoscimento delle migliorie apportate all'immobile dal donatario, considerando che
“nessuna prova è stata fornita al riguardo, atteso che la documentazione da questi prodotta, ed invocata a tale fine, attesta solo di taluni versamenti di quote condominiali in favore del che nulla possono Controparte_5 dimostrare, invece, riguardo ad eventuali ed ipotetiche opere eseguite dal donatario sull'immobile in proprietà esclusiva ed integranti migliorie apportate al fondo.
Non vi è prova alcuna dell'invocato rifacimento di impianti elettrico e/o di riscaldamento, e/o opere di altro tipo, eseguite dal donatario sull'immobile donato, e dei relativi esborsi, sicchè nessun importo dovrà essere portato in detrazione al valore del donatum ai sensi dell'art. 748 c.c. come richiamato dall'art. 556 c.c.”.
d) Determinato pertanto il valore del relictum + il donatum in euro 1.264.309,11
e suddivise le quote riservate ai germani e quella riferita alla disponibile in euro
421.436,37 ciascuna, nel decidere in merito alla azione di riduzione così
testualmente argomentava:
“seguendo le disposizioni degli artt. 554 e 555 comma 2 c.c., prima di aggredire in riduzione la donazione, occorrerà esaurire il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.
Nel nostro caso il valore del relictum, pari ad € 232.711,53, non è sufficiente a soddisfare la quota riservata all'attore, sicchè per la differenza, pari ad € 188.724,84, è necessario agire in riduzione sull'immobile donato.
Non essendo possibile separare dall'immobile la parte occorrente ad integrare la quota riservata, la riduzione si opera applicando il terzo comma dell'art. 560 c.c., trattandosi di donatario che è anche legittimario.
Ebbene la norma afferma che in questo specifico caso il donatario “può ritenere tutto
l'immobile, purchè il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario”.
Detta condizione nel caso in esame non appare soddisfatta, in quanto l'immobile donato ha un valore di € 1.031.537,58, che supera la somma della quota disponibile e di 7 quella riservata al legittimario donatario (€ 421.436,37 + € 421.436,37 = € 842.872,74).
Pertanto, la riduzione della donazione di immobile non potrà che realizzarsi – per la differenza non soddisfatta con l'attribuzione dell'intero relictum in favore del legittimario pretermesso – mediante conferimento dell'intero immobile nell'eredità, e dunque in comunione tra i coeredi, in quote proporzionali al valore della residua lesione, per , ed al valore della differenza tra l'intero e detta Controparte_1 lesione, per Parte_1
Ne consegue che l'immobile in Anacapri oggetto di donazione, per effetto della riduzione qui operata, viene attribuito nuovamente alla massa ereditaria nelle seguenti quote:
183/1000 in favore di (in proporzione al valore di € Controparte_1
188.724,84 sull'intero);
817/1000 in favore di (in proporzione al valore di € 842.812,74 Parte_1 sull'intero).”.
Infine, rimetteva la causa sul ruolo per procedere alle operazioni divisionali dell'immobile rimasto in comunione, nonché per decidere sulla domanda riguardante i frutti da scrutinarsi solo all'esito della cessazione dello stato di comunione, rimettendo la definizione delle spese di lite alla pronuncia definitiva.
B –Motivi d'appello avverso la sentenza non definitiva
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello , alla cui Parte_1
integrale lettura si rimanda quale parte necessaria ed espressa della presente decisione, sulla base di motivi così intitolati:
“1) SULLA OMESSA PRONUNZIA E/O OMESSA MOTIVAZIONE RESA IN
RELAZIONE ALLA ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA
ATTOREA IN DIPENDENZA DELLA RICHIESTA DI NULLITA' DEL TESTAMENTO
OLOGRAFO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL
CHIESTO ED IL PRONUNZIATO - RIFORMA INTEGRALE DELLA SENTENZA.”,
con cui lamenta che il tribunale non si sarebbe pronunciato sull'eccezione di inammissibilità della domanda di riduzione considerato che era stata proposta azione diretta alla declaratoria di nullità del testamento olografo che aveva istituito erede 8 , incompatibile con quella di riduzione;
Parte_1
“2) SULLA MOTIVATA EFFICACIA DELLA RINUNCIA AL LEGATO IN
SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA. ERRORE DI DIRITTO”,
con cui contesta sia in fatto che in diritto le valutazioni del tribunale in merito alla rinuncia al legato operata da , stante l'avvenuta tacita Controparte_1
accettazione della disposizione, tenuto conto che il legatario aveva già il possesso del bene e alla luce del possesso esclusivo in capo al germano, del quale non veniva consentito il compossesso da parte di esso avendo anche articolato prova non Pt_1
ammessa, tesa a dimostrare la tacita accettazione;
“3) SULLA ERRONEITA' DELLA CTU SU CUI SI E' FONDATA LA
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA- ELUSIONE EVIDENTE DELLE NORME
URBANISTICHE IN RELAZIONE ALLA CERTEZZA DELLA
INCOMMERCIABILITA' DEL BENE IMMOBILIARE OGGETTO DI DONAZIONE.”,
con cui censura la decisione nella parte in cui non ha ritenuto che il bene fosse incommerciabile per la presenza dei soppalchi, di cui non vi è menzione nella donazione, dovendo verificarsi la possibile eliminazione degli abusi, essendo in caso contrario l'immobile insuscettibile di valutazione economica e non vendibile o,
diversamente, dovendo sottrarsi dal valore il costo necessario per regolarizzarlo,
detraendo dal calcolo del valore la porzione di immobile abusivamente realizzato;
inoltre, ponendosi problemi anche riguardo alla conformità catastale.
“4) SULLA ERRONEITA' DELLA CTU IN RELAZIONE AL CALCOLO DELLA
SUPERFICIE SOPPALCATA QUALE SUPERFICIE ABITABILE – SEGUE -
NECESSITA' DELLA VERIFICA DELLE ALTEZZE CHE IMPEDISCONO IL
CALCOLO COME ESEGUITO DAL CTU.”,
con cui contesta i coefficienti di calcolo utilizzati dal c.t.u. in relazione alle porzioni soppalcate, oltre alla incidenza sulla abitabilità relativamente alle altezze;
“5) SUL VALORE DEL BENE DONATO ALL'EPOCA DELLA APERTURA DELLA
9 SUCCESSIONE- CRITICA ALLA CTU ED ALLA PARTE MOTIVA DELLA
SENTENZA- NECESSITA' ULTERIORE DI RINNOVO DELLE OPERAZIONI
PERITALI.”,
con cui si duole della valutazione operata in relazione al valore al tempo di apertura della successione, dovendo tenersi conto dell'incidenza della svalutazione e delle valutazioni attuali di mercato;
“6) SUI VALORI STIMATI DAL CTU IN RELAZIONE AL RELICTUM –
NECESSITA' ULTERIORE RINNOVO INTEGRALE DELLA CTU.”,
con cui contesta il valore degli immobili sia riguardo al 50% del bene oggetto del legato, sovrastimato, che degli altri beni del relictum, tutti sottostimati,
“7) SUL CALCOLO DELLE MIGLIORIE APPORTATE AL BENE DONATO”,
sostenendo che il donatario ha l'onere di allegare il fatto a mezzo di eccezione e di provarlo se contestato, cosa che non era avvenuta, conseguentemente potendo l'accertamento delle migliorie essere demandato anche al c.t.u., con allargamento del mandato.
L'appellante, pertanto, così concludeva:
“1) In via processuale, dichiarare la nullità della Sentenza resa dal Tribunale di
Napoli al n. 2961/2020 in data 23 aprile 2020 per la omissione della motivazione su una eccezione rilevante ai fini della decisione e come indicata al punto A) del presente atto;
2) nel merito, riformare integralmente la Sentenza resa dal Tribunale di Napoli al n.
2961/2020 in data 23 aprile 2020 accertando e dichiarando la inefficacia della rinunzia al legato in sostituzione di legittima resa dall'Ing. dopo Controparte_1
l'avvenuto consolidamento dell'acquisto del bene legato per facta concludentia e come richiesto in sede istruttoria in primo grado;
3) Sempre nel merito, riformare integralmente la Sentenza resa dal Tribunale di
Napoli al n. 2961/2020 in data 23 aprile 2020 in dipendenza della presumibile incommerciabilità del bene immobiliare oggetto di donazione, stante la sussistenza di opere di soppalcatura non consentite in punto urbanistico e per l'effetto, escludere dal calcolo della legittima il valore del predetto bene donato;
10 4) Sempre nel merito, riformare integralmente la Sentenza resa dal Tribunale di
Napoli al n. 2961/2020 in data 23 aprile 2020 in dipendenza della errata CTU sia in relazione al calcolo della superficie abitabile con illegittima inclusione delle porzioni immobiliari soppalcate, sia per la errata valutazione del bene donato all'epoca dell'apertura della successione, sia per la svalutazione evidente dei beni che compongono il relictum e sia per la mancata detrazione al bene donato dei costi gravanti a carico del donante sul bene donato e delle migliorie apportate al medesimo bene donato dal donatario;
5) in via istruttoria, procedere alla rinnovazione integrale della Ctu in dipendenza della quale affidare al CTU i quesiti relativi alla commerciabilità o meno del bene donato in dipendenza della presenza delle porzioni soppalcate nonché alla rivalutazione del bene medesimo per effetto della esclusione dal calcolo delle porzioni soppalcate erroneamente calcolate quali superfici abitabili, in relazione inoltre al giusto calcolo del valore di mercato del bene al momento dell'apertura della successione, al calcolo del relictum ed alla detrazione sulla riunione fittizia dei costi per spese e migliorie apportare al bene donato;
6) sempre in via istruttoria, ammettersi la prova testimoniale sulla tardività della rinunzia al legato come articolata in primo grado e che in tale sede si ripropone come segue: 1) “Vero è che l'ing. ha sempre Controparte_1 posseduto materialmente e nella sua interezza l'immobile di cui era già comproprietario sito in AN e precisamente immobile al Villaggio Basserstok n. 31 con annesso garage pertinenziale”; 2) “Vero è che il suddetto possesso materiale è continuato anche dopo il decesso del Dott. , attraverso un uso diretto del bene Persona_1 immobiliare”; 3) “Vero è che ancora attualmente l'Ing. Controparte_1 conserva il possesso esclusivo del suddetto bene immobiliare senza averne mai offerto il relativo egual possesso al dott. ; 4) “Vero è che le chiavi di accesso alla Parte_1 suddetta proprietà immobiliare, ivi compreso il garage pertinenziale sono detenute in via esclusiva dall'Ing. che non ha mai consentito dal decesso del Controparte_1 dott. , l'uso ed il compossesso del bene immobiliare al fratello Persona_1
Dott. .”. Parte_1
B.b.) Si costituiva , il quale resisteva all'impugnazione Controparte_1
e, in via incidentale, lamentava che il tribunale, dopo avere evidenziato che nel
relictum da assegnare ad esso andavano compresi i saldi CP_1 CP_3
11 c.c. N.1101989: € 26.058,25; Titoli: € CP_3 Controparte_3
11.469,25; • c.c. N. 401265068: € 9.094,86, per un totale di € CP_4
46.622,36, non aveva considerato che questi erano risultati estinti per inerzia della controparte, che non ha mai provveduto a richiedere gli importi od ad attivarsi per evitare l'estinzione dei conti, nonostante fosse al corrente dell'esistenza degli stessi e fosse, in virtù del testamento olografo, erede universale, sicché l'importo complessivo dei conti suddetti, pari ad Euro 46.622,36, costituente comunque parte del relictum alla data dell'apertura della successione, va, a parziale riforma della
Sentenza n.2961/2020 del tribunale di Napoli, aggiunto alla differenza di quota spettante all'attore relativamente all'appartamento dichiarato in comunione pro quota fra gli eredi in Anacapri.
L'appellato così concludeva:
“1) rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. con atto Parte_1 notificato via PEC ai procuratori costituiti in quanto inammissibile, improponibile, infondato in fatto ed in diritto;
2) in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'ing. , a parziale riforma della Sentenza n. 2961/2020 del Controparte_1
Tribunale di Napoli, accertare e dichiarare che la quota spettante all'attore, oltre i beni immobili dei quali gli viene attribuita la piena proprietà nel dispositivo della sentenza impugnata, è pari ad euro 186.149,16+46.622,36 per complessivi euro 235.287,20, con conseguente proporzionale riduzione della quota in comproprietà con il convenuto sull'Appartamento in Anacapri Nceu di Anacapri foglio 6 particella n. 386 sub 5.”.
C – Giudizio di primo grado esitato nella sentenza definitiva n. 6733/2024
Nelle more del giudizio di appello avverso la sentenza non definitiva interveniva la sentenza n. 6733/2024, la quale così statuiva:
“1) rigetta la domanda di scioglimento della comunione sull'immobile in Anacapri,
N.C.E.U. di Anacapri, foglio n°. 6, particella n.° 386, subalterno n.° 5;
2) rigetta la domanda di restituzione dei frutti;
3) condanna il convenuto al rimborso delle spese di lite in favore Parte_1
12 dell'attore , che si liquidano in € 500,00 per esborsi ed € Controparte_1
22.450,00 a titolo di compensi professionali del procuratore, oltre rimborso spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge;
4) pone le spese di CTU, come liquidate con separati decreti in corso di causa, in via definitiva a carico del convenuto soccombente .”. Parte_1
In estrema sintesi il tribunale esponeva che dalla nuova c.t.u. disposta in relazione all'immobile rimasto in comunione, stante la non comoda divisibilità del bene e la necessità di addivenire allo scioglimento della comunione attraverso la vendita dell'intero e la ripartizione del ricavato, era emersa la non conformità catastale allo stato dei luoghi, in ragione della presenza del “soppalco/suppenno interno”, come rilevato dall'ausiliare del giudice:
“Attestazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie ai sensi dell'art.19 comma 14 della legge n.122 del 30.07.2010.
Dai rilievi eseguiti e, dalle indagini effettuate presso gli Uffici competenti, per tale unità immobiliare, non vi è conformità tra lo stato di fatto riportato nella tavola di rilievo n.°1 e la planimetria censuaria identificata con la scheda n.°0091352 del
07.06.2967 allegata all'atto di vendita.
Con la eliminazione del soppalco/suppenno interno, a seguito di quanto meglio dettagliato nel precedente paragrafo, si va a ripristinare lo stato originario dello immobile e, la difformità esistente, tra l'attuale stato di fatto e la planimetria censuaria, sarà eliminata.”,
considerato che questo riduce anche l'altezza interna degli ambienti in cui è
allocato, a metri 2,10, rispetto a quella minima prevista da regolamento comunale di euro 2,40.
Pertanto, non avendo le parti aderito ai solleciti del tribunale diretti ad eliminare detta struttura, provvedendo all'allineamento catastale o presentando un nuovo accatastamento con le variazioni corrispondenti allo stato attuale, ne discendeva che,
alla luce di quanto disposto dalla L. n. 52 del 1985, art. 29 comma 1 bis, come
13 aggiunto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 19, comma 14, conv. nella L. n. 122 del 2010,
la quale prevede che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi
ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti
reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono
contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione
catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione,
resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto sulla base delle
disposizioni vigenti in materia catastale”,
“in assenza di conformità catastale oggettiva, la domanda di scioglimento della comunione, allo stato, non può essere accolta, ferma restando la possibilità per le parti di ottenere la divisione giudiziale, una volta effettuati quegli interventi che ne assicurino la commerciabilità.”.
Il tribunale, infine, rigettava la domanda di restituzione dei frutti proposta da
, Controparte_1
“non essendo stato dedotto né documentato in alcun modo la produzione di rendite o frutti civili provenienti dall'immobile, di cui il convenuto si sarebbe indebitamente appropriato”.
D - Motivi di appello avverso la sentenza definitiva
D.a.) Anche avverso detta pronuncia proponeva appello , alla Parte_1
cui integrale lettura sempre si rimanda quale parte espressa della presente decisione,
sulla base si motivi così intitolati:
“A) ERRATA INDIVIDUAZIONE DELL'ART 29 COMMA 1 BIS DELLA
LEGGE 52/1985 – DECISIONE NON IDONEA ALLA FORMAZIONE DEL
GIUDICATO- RILEVANZA GENETICA DELLA SUSSISTENZA DELLA
ASSENZA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA PER IL MANUFATTO ABUSIVO-
ASSENZA DELLE CONDIZIONI DELL'AZIONE EX ART 713 C.C.”,
con cui sostanzialmente denuncia che il tribunale avrebbe dovuto riscontrare, in
14 base a quanto rilevato dal c.t.u., l'abusività dell'intero fabbricato, non conforme alla disciplina urbanistica, con conseguente mancanza, ancor più radicale, della condizione di procedibilità dell'azione di riduzione e della successiva divisione,
motivo completato dal secondo, con cui denuncia
“B) OMESSA PRONUNCIA SULLA DIVERSA INDIVIDUAZIONE DELLA
IMPROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA DI DIVISIONE GIUDIZIALE”,
considerato che il c.t.u. non aveva rinvenuto la pratica edilizia che aveva consentito la riorganizzazione ed il frazionamento delle superfici dell' in Parte_3
unità immobiliari abitative, sicché non vi sarebbe nessuna pratica edilizia per operare il cambio di destinazione d'uso;
“C) SUL REGIME DELLE SPESE- ERRATA IMPUTAZIONE DELLE SPESE
DEL GIUDIZIO DI RIDUZIONE A CARICO DELL'APPELLANTE”,
con cui contesta la statuizione sulle spese.
L'appellante così concludeva:
“1) In via preliminare, sospendere la efficacia esecutiva e la esecuzione della
Sentenza resa dal Tribunale di Napoli al n. 6733/2024 ex art 283 cpc sulla scorta della presumibile fondatezza del gravame e sulla evidenza della imminente riforma della
Sentenza sulla azione di riduzione per la quale è stata inflitta la condanna al pagamento delle spese di lite;
2) In via principale, confermare il rigetto della domanda di divisione giudiziale dell'immobile in Anacapri alla Via G. Orlando n. 68 accertando e dichiarandone il rigetto con altra definitiva ed adeguata motivazione di cui ai capi A) e B) della parte assertiva;
3) Condannare parte appellata al pagamento delle spese dei compensi del doppio grado di giudizio, maggiorati di rimborso spese generali ed accessori fiscali.”.
D.b.) Si costituiva l'appellato , il quale resisteva Controparte_1
diffusamente anche a detta impugnazione, così concludendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto dal
15 dott. avverso la Sentenza del Tribunale di Napoli n. 6733/2024 pubbl. Parte_1 il 03/07/2024 in quanto inammissibile, improponibile, infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la suddetta Sentenza in ogni sua parte.”.
La corte, riservatasi la decisione all'udienza del 24.10.2024, riguardo all'appello avverso la sentenza non definitiva, rimetteva la causa n. 3878/2020 sul ruolo,
disponendo la riunione dei due appelli pendenti presso sezioni diverse, trattandosi di situazione assimilabile a quella prevista dall'art. 335 c.p.c., ed all'esito, disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 6733/2024, come da relativa ordinanza, all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
E – Analisi di tutti i motivi di appello
I motivi verranno trattati seguendo un ordine di pregiudizialità logica, sebbene si avrà modo di evidenziare che, proprio per questo, in alcuni casi sarà opportuno analizzarli in combinazione tra loro, in particolare in relazione alle ragioni di doglianza riferite alla incommerciabilità dell'appartamento sito in Anacapri donato a
. Parte_1
E.a.) Il primo motivo di appello avverso la sentenza 2961/2020 è in buona parte irrilevante ai fini dell'economia complessiva del giudizio.
Infatti, potrebbe anche convenirsi con l'obiezione che il tribunale ha del tutto omesso di prendere posizione sulla domanda inizialmente introdotta dall'attore,
diretta a contestare la validità del testamento che ha istituito unico erede
[...]
, attribuendo un legato a , domanda che, in Parte_1 Controparte_1
verità, ancora compariva nelle conclusioni anche in comparsa conclusionale.
Deve, però, condividersi l'osservazione dell'appellato secondo la quale, con ogni
16 evidenza, il primo giudice ha preso atto del fatto che tale domanda non era stata in alcun modo coltivata dal punto di vista istruttorio, non comparendo rispetto ad essa nessun riferimento nella stessa comparsa conclusionale ed avendo, altresì, l'attore,
nella memoria di replica, specificamente puntualizzato di averla implicitamente abbandonata.
Del resto, da altro angolo prospettico, non è chiaro quali conseguenze l'appellante vorrebbe ricavare rispetto alla modifica richiesta alla decisione di primo grado – che
è l'elemento di maggiore rilevanza, richiesto a pena di inammissibilità, nell'ambito della 'riscrittura' dell'art. 342 c.p.c. nel testo riformato nel 2012 (sostanzialmente omologo a quello nuovamente riformato nel 2022/2024) – sembrando voler far discendere, ma senza un'articolata esposizione delle ragioni di supporto, la radicale inammissibilità dell'intera azione intentata da , per Controparte_1
asserita incompatibilità tra l'azione di impugnativa del testamento e quella di riduzione della donazione (in altra parte del motivo, con maggiore plausibilità, si sostiene che ciò dovrebbe, comunque, avere ricadute sul governo delle spese di lite).
In realtà, anche l'eventuale accoglimento dell'impugnativa del testamento avrebbe, comunque, aperto la strada all'azione di riduzione della donazione effettuata in favore del fratello sicché non si può sostenere che, in termini Pt_1
generali, le due azioni fossero tali che una escludeva necessariamente l'altra, di tal che il tribunale, preso atto che rispetto alla domanda, per così dire, principale,
nessuna specifica allegazione e prova era stata dedotta o richiesta, è passato ad esaminare le altre domande.
E.b.) Tanto premesso, infondato è il secondo motivo di appello avverso la sentenza 2961/2020.
L'appellato, riguardo all'asserita rinuncia al legato richiesta dall'art. 551 c.c. per
17 la proposizione dell'azione di riduzione (in realtà, come si sta per vedere, per poter ottenere la riduzione della donazione), per 'confutare' quanto oggetto del motivo di impugnazione, si richiama ad un recente pronunciamento del giudice di legittimità
(Cass. n. 15350/2022) che se, effettivamente, esprime un principio di diritto
'funzionale' alle tesi di esso , costituendo detta rinuncia Controparte_1
condizione dell'azione, quindi per l'accoglimento della domanda, potendo essere formulata anche in corso di causa e prima della spedizione a sentenza (non rileva,
nella situazione concreta in esame, quale debba essere il momento ultimo, se entro le decadenze ex art. 183 comma 6 c.p.c., condizionando, in sua assenza, la successiva istruzione della causa, o anche successivamente), non nega, però, in via assoluta, che possa rinvenirsi, dal comportamento del legatario, per fatti concludenti,
l'accettazione del lascito fatto in suo favore, sempre purché, deve evidentemente precisarsi, essi siano chiari ed inequivoci.
Si pensi, infatti, al passaggio motivazionale in cui viene detto <
considerazioni che precedono, che la rinuncia al legato sostitutivo, intervenuta nel corso della causa di riduzione, non è mai tardiva in senso squisitamente temporale,
potendo la rinuncia utilmente intervenire prima della spedizione della causa a sentenza, ma al limite irrilevante, in presenza di una precedente accettazione,
espressa o implicita, che avesse consumato la facoltà di rinuncia del legatario.>>
(corsivo aggiunto), affermazione quest'ultima in contrasto con la tesi tranciante del tribunale per il quale l'acquisto automatico del legato si porrebbe in conflitto radicale con la sua accettazione tacita.
Deve, però, convenirsi che gli elementi addotti dall'appellante per sostenere che il fratello avesse implicitamente accettato il legato non colgono nel segno, come rimarcato dal tribunale nella seconda parte della sua motivazione sul punto.
18 E' un dato difficilmente contestabile che qui si versava in ipotesi di legato della quota della metà di un immobile, per il quale la rinuncia al legato non poteva, a sua volta, essere ricavata da elementi taciti o per fatti concludenti, dovendo avvenire in forma scritta e che la rinuncia è stata fatta innanzi al notaio a distanza di meno di un mese dalla pubblicazione del testamento.
Effettivamente, essendo già comproprietario e Controparte_1
trovandosi nel possesso del bene, a tale situazione non può assolutamente assegnarsi la valenza di accettazione tacita o concludente del lascito, innanzi tutto per una ragione di carattere pratico, di per sé già in base alla minima distanza temporale intercorsa dalla pubblicazione del testamento alla rinuncia formale, dovendo,
evidentemente, il legatario compiere le sue valutazioni.
Inoltre, perché, del tutto condivisibilmente, proprio perché egli era già
comproprietario del bene, il suo possesso era, per tal via, pienamente 'giustificato',
apparendo singolare la tesi che essendo egli già proprietario della metà, per evitare l'accettazione tacita del lascito e, quindi, scongiurare l'effetto di rendere impraticabile una successiva rinuncia, lo avrebbe dovuto lasciare, o mettere a disposizione del fratello, al fine di fargli esercitare il compossesso.
Semmai, secondo le regole generali, solo laddove vi fosse stata opposizione a seguito di una richiesta di volerlo utilizzare da parte del fratello, si sarebbe potuto effettivamente rinvenire un comportamento cui attribuire la consumazione del potere di rinunciare al legato, oppure in considerazione di specifiche condotte o atti capaci di dimostrare in maniera non equivoca la volontà di tenerlo per sé, neppure allegati dall'appellante e rispetto ai quali analogamente del tutto inconferenti sono i capi di prova articolati, che non tendono a dimostrare l'opposizione alla richiesta di compossesso da parte sua, mentre, invece, come dedotto, in risposta, dall'appellato,
19 quanto da lui fatto è andato in senso opposto.
D'altro canto, l'art. 551 c.c., 'letto' nel modo propugnato dall'appellante,
porterebbe alla tautologica affermazione che, in conseguenza dell'acquisito automatico del legato – come sembra voler postulare – in una Parte_1
situazione come quella in esame, si determinerebbe ex se sempre la consumazione del diritto potestativo di rinuncia, nonostante essa possa avvenire, in assenza di puntuali comportamenti diretti a manifestare la volontà di conservare la signoria sulla cosa, senza precisi limiti temporali ed anche in corso di causa.
E.c.) E' parzialmente fondato il terzo motivo avverso la sentenza n. 2961/2020,
esaminato anche in combinazione con quello successivo.
E.c.i.) Prima, però, di procedere alla loro analisi, che in parte darà conto anche della soluzione delle questioni sollevate con i primi due motivi di appello avverso la sentenza n. 6733/2024, è bene porre l'attenzione, appunto, anche sulle difese che svolge proprio relativamente a detta pronuncia, in rapporto con Parte_1
quelle originariamente proposte contro la sentenza n. 2961/2020.
Con l'appello del 2020 contestava l'asserita illegittimità Parte_1
urbanistica dell'immobile, ma esclusivamente riguardo alla esistenza dei soppalchi,
sostenendo che essi necessitavano, per la loro conformazione, di uno specifico titolo abilitativo, ponendo, in realtà, le sue effettive contestazioni alla valutazione dell'immobile operata dal consulente, che li aveva considerati come superficie utile ai fini del calcolo.
Né, soprattutto, pur avendo prospettato che l'immobile andrebbe considerato privo di valore economico in quanto non vendibile, mai aveva censurato la decisione nel senso che ciò impedisse non solo la divisione, ma anche la proposizione dell'azione di riduzione.
20 Con l'appello del 2024, invece, sostiene che l'intero fabbricato sarebbe illegittimo, per quanto è dato capire, giacché, trattandosi di fabbricato originariamente adibito ad albergo, mancherebbe il titolo che ne permetteva il mutamento in civili abitazioni, rendendolo nel complesso, ivi compreso l'appartamento donatogli dal padre, radicalmente illegittimo, tanto che continua a sostenere – ciò, invero, lo faceva pure per il 'minore' vizio riguardante i soli soppalchi – che si tratterebbe di illegittimità insanabile.
Il tribunale, con la sentenza 6733/2024 ha negato lo scioglimento della comunione sull'immobile de quo, ma non per tale ragione, avendo riscontrato che tra lo stato attuale e le planimetrie catastali, proprio in ragione dell'esistenza dei soppalchi, non vi fosse conformità, cosa che, oramai, anch'essa impedisce, dovendo procedersi alla vendita per la sua non comoda divisibilità, che l'immobile possa essere trasferito.
L'interesse a censurare tale ultima decisione sembra in realtà connesso strumentalmente non tanto col rigetto della domanda di divisione, al fine di
'impedire', come pure pare prospettare, che la questione della conformità catastale possa essere risolta successivamente, ma con la negazione della domanda presupposta, su cui, però, si ripete, non aveva mai sollevato uno specifico motivo di appello.
Appare, inoltre, immediatamente opportuno rimarcare come, sebbene sia le dichiarazioni previste dall'art. 46 del D.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40
della legge n. 47 del 1985, sia quella di coerenza catastale prevista della L. 27
febbraio 1985, n. 52, art. 29, comma 1 bis, aggiunto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
art. 19, comma 14, convertito, con modificazioni, con la L. 30 luglio 2010, n. 122,
sono presidiate dalla sanzione della nullità degli atti di trasferimento – sulla quale,
21 comunque, sarà opportuno tornare tra un momento per ricordarne l'esatta portata –
gli elementi 'a monte' non possono essere equiparati, partecipando, evidentemente,
di ragioni in gran parte multiformi, cosa che, soprattutto per quel che concerne le difformità catastali, sicuramente permette una loro regolarizzazione, in presenza della regolarità urbanistica dell'immobile.
E.c.ii.) Tanto premesso, nel corso della 'prima' consulenza svolta in primo grado in relazione alla domanda di riduzione oggetto della sentenza non definitiva,
depositata il 2.5.2016, , a fronte della valutazione operata dal Parte_1
consulente d'ufficio, riguardo all'immobile donato di Anacapri, obiettava che
“attribuire un valore del 50% del prezzo unitario al mq per soppalchi interni (con altezza >
1.50 ml), in considerazione che tale altezza non presenta i requisiti dell'agibilità né dell'abitabilità, appare poco realistico. Invero si potrebbe attribuire tale valore a dei soppalchi, qualora sia verificata la loro legittimità dal punto di vista amministrativo e normativo (altezze, distanze dalle aperture esterne ecc), sempre che questi presentassero almeno il rispetto delle altezze minime sia all'intradosso che all'estradosso così come indicate nel Regolamento edilizio del Comune di Anacapri.
Nel caso specifico il sottoscritto ritiene pertanto che ai soppalchi presenti nell'appartamento in Anacapri non vada attribuito alcun valore, ritenendo addirittura che la loro stessa presenza possa pregiudicare la commerciabilità del bene…”.
Ma il consulente rispondeva:
“La superficie, posta sul lato sinistro entrando nell'appartamento, cosi come indicata nei rilievi grafici e fotografici allegati alla relazione peritale, non è da definirsi come indicata dal ctp nelle descrizione dei luoghi, bensì essa è Parte_4 un(') area soppalcata e va intesa come pertinenza esclusiva integrata comunicante con
l'unità immobiliare . L'altezza media, pari a ml = 1,775 è maggiore di ml = 1,50 e pertanto essa, cosi come disposto dalla Norma UNI 10750/2005 e da quanto previsto dal DPR n.° 138 del 1998, va computata nel calcolo della superficie commerciale dell'immobile con una incidenza pari al 50% del suo sviluppo lordo. Pertanto la superficie commerciale da considerare è quella riportata nell'elaborato peritale a cui si rimanda. In merito alla sua commerciabilità essendo lo stesso ricompreso come
22 pertinenza esclusiva integrata comunicante con l'unità immobiliare di altezza inferiore
a ml = 1,80 non necessita di autorizzazione edilizia in merito”.
Il medesimo consulente, però, nella consulenza redatta nella successiva fase del giudizio divisionale dell'immobile di Anacapri, dovendo, per l'impossibilità di dividerlo materialmente, essere messo in vendita (d'altro canto anche l'attribuzione ad uno solo dei condividenti, in virtù di quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità, partecipa, comunque, di una vicenda traslativa, con applicazione delle normativa prevista in materia di regolarità urbanistica e di conformità catastale),
con relativa valutazione, si accorgeva che
“il soppalco e/o suppenno interno, realizzato negli ambienti corridoio, bagno e parte nell'ambiente cucina, anche se si può considerare come vano accessorio interno non abitabile e non praticabile, riduce l'altezza interna degli ambienti in cui esso è realizzata a soli ml= 2,10 . − Visto che il regolamento edilizio vigente nel Comune di
Anacapri impone che, per gli ambienti interni, sia rispettata una altezza minima pari a ml= 2,40. − Lo scrivente ritiene che la superficie sviluppata da tale soppalco e/o suppenno non vada considerata come superficie commerciabile interna. Pertanto i dati metrici da considerare nella valutazione dell'immobile saranno: Tes_
− Dati metrici: Piano 1 : Sup. . x Coeff. Omog = Sup. Omog.
Appartamento: 99,22 mq. x 1,00 = 99,22
Terrazza – balcone: 31,56 mq. x 0,25 = 7,89
Muri in comunione: 5,89 mq. x 0,50 = 2,95
Sup. Omog. = 110,36”.
Relativamente alla commerciabilità dell'immobile sub specie di regolarità
urbanistica in base alla normativa edilizia e alla luce della sentenza della Sezioni
Unite n. 25021/2019, però, così relazionava:
“− In data 09 ottobre 1955 decedeva il IG.re lasciando a sé superstiti CP_6
i figli e e la consorte CP_7 CP_8 Controparte_9
− In data 02 agosto 1956 veniva presentata presso l'Ufficio Registro di Sorrento la denunzia di successione;
essa veniva catalogata al n.° 6 volume 151.
23 − Nel compendio ereditario oggetto di successione era ricompreso altresì il fabbricato da cielo a terra costituente già l'albergo ED SO” in Anacapri alla via G. Orlando n.° 98, insistente nel suo complesso su di un'area di mq.
4.500 circa dei quali mq.790 circa coperti, mq 425 circa destinati a cortili e distacchi e mq 3285 circa destinati a giardini e terrazzi. In mappa individuato nel foglio 6 con i mappali n.° 386
(fabbricato) ,p.lla 389 ,329, e 383.
− Il fabbricato era riportato nel catasto urbano del Comune di Anacapri alla partita
1711 (vecchio catasto) ed al N.C.E.U. con la partita 212.
− In data 11/11/1960 con atto per notar , la IG.ra cedette la Per_7 Persona_8 metà indivisa dell'immobile in Anacapri alla via G.Orlando n.° 98, al IG.re
[...]
CP_10
− In data 28/07/1961 con atto per Notar la coerede IG.ra Per_7 Persona_9
e la IG.ra cedettero al IG.re i diritti pari
[...] Controparte_9 Controparte_10 ad un mezzo in piena proprietà e di un quarto in piena proprietà dell'intero fabbricato.
− In data 16/12/1965 con atto per me notaio , il IG.re , Per_10 Controparte_10 tacitava i diritti di usufrutto uxorio spettanti alla coniuge superstite IG.ra CP_9
, per cui lo stesso diventava pieno ed esclusivo
[...] Controparte_10 proprietario, da cielo terra, dell'albergo ED SO” in Anacapri fatta eccezione dell'appartamento al piano primo, lato sinistro entrando nell'androne.
− In data 01 ottobre 1965 Con decreto del Ministero del Turismo dello spettacolo fu autorizzato lo svincolo dalla destinazione alberghiera del fabbricato in Anacapri alla via G.Orlando 98, per cui il IG.re convertì le varie unità Controparte_10 immobiliari, formanti il compendio edilizio alberghiero, trasformando lo stesso in tante unità immobiliari destinate a civile abitazioni.
− In data 28.02.1966 veniva rilasciata al IG.re , da parte del Controparte_10
Comune di Anacapri, licenza edilizia n.° , che dettagliava quanto segue: Numer_1
− “...Vista la domanda del IG.re in data 09.12.1965 n.° 7370 Controparte_10 intesa ad ottenere l'autorizzazione per eseguire: “....Costruzione portico sul lato Ovest dell'edificio, (già albergo SO), e sistemazioni interne per modificazione destinazione ricettiva ad appartamenti residenziali ...”. − “...Giusto progetto a firma dell'ing. ”. − “... Sentito il parere favorevole della Commissione Persona_11
Edilizia nella tornata del 25.01.1966...”. − “...Vista l'approvazione data dalla
Soprintendenza ai Monumenti della Campania con lettera n.° 7082 in data
23.11.1965...”. AUTORIZZA – Il IG.re fu ad eseguire Controparte_10 CP_6
24 l'opera di cui sopra sotto l'osservanza delle seguenti condizioni e di quelle fissate dalla
Soprintendenza con lettera n.° 7082. a) Non venga apportata alcuna variante al progetto presentato ed approvato. b) Il lavoro resti sempre diretto dal tecnico segnalato. c) Sul posto del lavoro venga piazzata apposita tabella con l'indicazione dei proprietari del direttore dei lavori e dell'appaltatore. d) L'inizio e la ultimazione dei lavori devono essere denunziati all' a costruzione terminata dovrà Controparte_11 chiedersi al Comune licenza di abitabilità od agibilità.
− In data 12/01/1968 veniva rilasciato dal Comune di Anacapri al IG.re
[...]
permesso di abitabilità n.° 381 per l'appartamento E.1, posto alla via G CP_10
Orlando n.° 98/a piano primo. In tale Permesso veniva inoltre dettagliato quanto segue: “… a seguito di ispezione dell'appartamento E.1, ricavato dalla trasformazione dell'ex albergo ED SO” da adibirsi ad uso di abitazione civile .. dà parare favorevole...”.
− In data 20 gennaio 1968 con Atto di Compravendita per Notar del Persona_12
Collegio di Santa Maria Capuavetere, il IG.re , nato a [...] il 30 Controparte_10 giugno 1928, vendeva al IG.re , nato a [...], il 09 novembre Persona_1
1920, l'appartamento facente parte del Fabbricato dell'ex ED SO” Pt_3 sito in Anacapri alla via Giuseppe Orlando n.° 98/a.
− In tale atto veniva precisato quanto segue:
L'unità immobiliare compravenduta è sita al piano primo o rialzato di via G.
Orlando interno E/1 composta da n.° 4 vani, compreso gli accessori.
I confini dell'immobile sono: con androne comune da cui ha ingresso, appartamento interno I/1 di proprietà giardino di proprietà appartamento interno CP_10 CP_10
D/4 di proprietà CP_10
L'immobile è riportato nella planimetria allegata all'atto sotto la lettera “A” con perimetro rosso.
L'Unità immobiliare è stata denunziata al NCEU con scheda 0091352 redatta in data 07.06.1967 dall'ing.re . Persona_13
− In data 23/07/2001 con atto per notar il IG.re Persona_14 Persona_1
, riservandosi per sé l''usufrutto vitalizio, donava al figlio
[...] Parte_1 la nuda proprietà dell'immobile. – Dati catastali Attuali: o L'unità immobiliare è censita al N.C.E.U. di Anacapri in ditta nato a [...] il [...], Parte_1 foglio n°. 6, particella n.° 386, subalterno n.° 5, Categoria A/2, classe 2, consistenza vani 6, R.C. €. 1.332,46, Anacapri via Giuseppe Orlandi n.° 98 piano 1.”.
25 Per concludere, riguardo alla regolarità urbanistica nell'osservare che
“Il corpo di fabbrica, costituente l'ex Eden SO”, frequentato per Parte_3 anni da regnanti e star del jet set, è stato realizzato ben prima del 1940. Con licenza di
Costruzione del 16.01.1950 … Costruzione di un piano in sopraelevazione dell'attuale albergo SO … “e, con l'approvazione da parte della Soprintendenza ai
Monumenti di Napoli, fu realizzata la sopraelevazione del piano terzo dell'albergo. Con
Permesso di Costruzione n.° 126/51 del 22.05.1951, “...Sistemazione terrazzo soprastante il terzo piano dell'albergo... “fu sistemata la copertura dell'albergo Eden
SO, realizzato il colonnato e la casse scale con i relativi locali tecnici. Con licenza di costruzione n.° del 28.02.1966, rilasciata dal Comune di Anacapri e Num_2 approvata dalla Soprintendenza, veniva autorizzata la “...Costruzione portico sul lato
Ovest dell'edificio, già albergo SO, e sistemazioni interne per modificazione destinazione ricettiva, appartamenti residenziali...”. Con tale licenza di costruzione venne realizzato il portico sul lato Ovest e, in ottemperanza anche al decreto del
Ministero del Turismo del 1965, fu eseguito, per l'intero corpo di fabbrica dell'albergo
ED SO “il cambio d'uso da albergo ad appartamenti/residence. In data
12.01.1968, per la unità immobiliare oggetto di indagine ricadente nel corpo di fabbrica dell'ex albergo ED SO “identificata con la sigla “E.1”, fu rilasciato dal Comune di Anacapri il permesso di abitabilità n.° 381.”.
Sicché per la
“Commerciabilità ai sensi della sentenza di Cassazione a sezioni (ri)unite n.° 25021 del 07/10/2019 … Dall'esame della documentazione versata in atti, dai sopralluoghi e dalle indagini esperite presso i competenti Uffici, l'unità immobiliare E.1, posta al piano primo dell'edificio sito in Anacapri alla via G. Orlano n.° 98/a, realizzata prima del 1940, corredata dai vari permessi a costruire, cosi' come sopra indicati ed autorizzati anche dalla è commerciabile e Controparte_12 rispetta altresì quanto dettato, sia con la pronuncia della Cassazione a Sezioni (Ri)unite
n.° 8230 del 22/03/2019, sia quanto dettato con la sentenza di Cassazione a sezioni
(ri)unite n.° 25021 del 07/10/2019 in quanto esiste titolo urbanistico edilizio afferente specificamente l'unità immobiliare oggetto di indagine.” (sottolineatura aggiunta).
Resta, però, il problema che, relativamente alla “Attestazione di conformità allo
stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie ai sensi dell'art.19 comma 14
26 della legge n.122 del 30.07.2010”,
“Dai rilievi eseguiti e, dalle indagini effettuate presso gli Uffici competenti, per tale unità immobiliare, non vi è conformità tra lo stato di fatto riportato nella tavola di rilievo n.°1 e la planimetria censuaria identificata con la scheda n.°0091352 del
07.06.2967 allegata all'atto di vendita. Con la eliminazione del soppalco/suppenno interno, a seguito di quanto meglio dettagliato nel precedente paragrafo, si va a ripristinare lo stato originario dello immobile e la difformità esistente, tra l'attuale stato di fatto e la planimetria censuaria, sarà eliminata.”,
dovendo ribadirsi, inoltre, che l'allocazione del “soppalco/suppenno” priva gli ambienti in cui esso è edificato delle altezze occorrenti per renderli muniti del requisito della abitabilità, perché in violazione del regolamento comunale.
E.c.iii.) Ad avviso della corte, però, per come si è preavvertito sub. E.c.i.) non vanno confusi i piani.
Dal punto di vista edilizio-urbanistico, stante l'oramai affermata natura formale della nullità prevista per gli atti inter vivos, tra cui vi è anche quello che pone fine alla divisione ereditaria, l'essere l'immobile stato edificato prima del 1967,
comunque munito di uno specifico titolo abilitativo, o l'essere stata presentata una regolare istanza di condono, ivi inclusi i pagamenti occorrenti per l'oblazione,
sempre riferita a quell'immobile, purché esso non sia stato del tutto alterato e tale da divenire un immobile sostanzialmente diverso da quello assentito, rende, pure in presenza di modifiche edificate in difformità, il bene vendibile e sottratto alla sanzione della nullità.
Vi è poi il diverso piano della cd. conformità catastale (non solo oggettiva, ma pure soggettiva), anch'essa necessaria per rendere il bene trasmissibile, stante, come detto, la medesima sanzione della nullità prevista dall'ordinamento, nel caso in esame non corrispondente allo stato di fatto a cagione dell'esistenza dei soppalchi, la
27 quale, però, proprio avuto riguardo alla diversità dei presupposti che regolano la conformità urbanistica e quella catastale, come correttamente evidenziato dal tribunale con la sentenza 6733/2024, avrebbe potuto essere conseguita mediante il loro abbattimento, che, 'automaticamente', avrebbe riportato l'immobile nello stesso stato rappresentato catastalmente, cosa che le parti hanno deciso di non fare nonostante i solleciti loro rivolti dal giudice di primo grado.
Nel caso in esame, diversamente da quanto oppone l'appellante (solo) con l'appello del 2024, l'immobile era regolarmente assentito ed era stata chiesta e ottenuta, prima del 1967, pure la licenza per la trasformazione da destinazione alberghiera a immobili per civili abitazioni, sicché, avuto riguardo alla natura della nullità in questione, non può giuridicamente sostenersi che l'immobile, per questo aspetto, non fosse vendibile, né tantomeno che sussistessero, peraltro imprecisate,
ragioni che determinassero la radicale illegittimità dell'immobile (addirittura dell'intero fabbricato) e la sua non sanabilità.
Pertanto, diversamente da quanto auspica l'appellante, ciò non può, alla luce della situazione del bene oggetto di esame, addirittura portare a ritenere l'immobile privo di valore commerciale, ove si consideri che persino in caso di immobile totalmente privo di titolo abilitativo o non rientrante nell'ambito di provvedimenti di sanatoria,
andrebbe, comunque, considerata l'area di sedime, cosa evidentemente non sussistente nella specie dove sono i soli soppalchi ad incidere negativamente, nel senso su precisato, sull'immobile e, correlativamente, sulla sua valutazione commerciale.
Sostenere che ciò impedirebbe ogni valutazione e persino che esso non possa essere oggetto di azione di riduzione – cosa, comunque, si ripete, tardivamente
contestata soltanto successivamente – essendone preclusa la commerciabilità,
28 porterebbe a conseguenze paradossali in contrasto con la realtà economica e di mercato, proprio quando la situazione sia facilmente regolarizzabile, oltre a poter abilitare condotte strumentali o irragionevoli, come è avvenuto nella specie in cui le parti non si sono accordate per la rimozione dei soppalchi o per allineare la situazione di fatto a quella attuale.
Vi è, poi, quello che qui interessa(va) maggiormente all'appellante nell'originario appello proposto nel 2020, della valutazione commerciale del bene, certamente condizionata dai primi due, non potendo essere considerate le porzioni che dovessero porsi in conflitto con la disciplina urbanistica o con la conformità
catastale, quando in generale incidano, per come strutturalmente edificate, sulla effettiva conformazione del bene, rendendole commercialmente irrilevanti se non addirittura pregiudizievoli.
E.d.) Sicché, ad avviso della corte, non può che ritenersi che, correttamente, le superfici su cui basare la valutazione dell'immobile debbano essere individuate,
come fatto successivamente, escludendo quelle riferite ai soppalchi, in ragione del fatto che essi andrebbero rimossi.
Valutazione che può chiaramente essere operata sulla base dei dati forniti dalla c.t.u. del 2016, pure desumibili da quella del 2022, che, infatti, individua i medesimi criteri, salvo espungere dal calcolo le superfici riguardanti i soppalchi e applicare una diversa valutazione a metro quadro giacché il 'primo' calcolo, funzionale alla domanda di riduzione, veniva riferito alle quotazioni al tempo di apertura della successione, il secondo, relativo alle operazioni divisionali, all'attualità.
Su tale questione l'appellante pure ha proposto appello con argomentazioni apodittiche, richiamandosi a un precedente della Suprema Corte che, però, non va affatto nel senso sostenuto da , dovendo ribadirsi, come affermato Parte_1
29 dal tribunale, che, in virtù del disposto di cui all'art. 556 c.c., attraverso il richiamo ai criteri dettati dagli artt. da 747 a 750 c.c., si ha riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'apertura della successione.
Prendendo in esame il valore al metro quadro individuato dal c.t.u. e per il quale non sono state sollevate questioni in questa sede d'appello, il valore dell'immobile di Anacapri donato a è pari ad euro 893.742,23. Parte_1
Da tale somma, però, come correttamente argomenta l'appellante, vanno sottratti euro 5.560,56 che il c.t.u. nella relazione del 2022 ha determinato come occorrenti per riportare l'immobile allo stato conforme alla situazione catastale, anche perché
non vi è prova che l'edificazione dei soppalchi sia ascrivibile al donatario, non potendo essere tratta esclusivamente dal semplice fatto che la planimetria catastale non li contempla e che di essi non vi è traccia nella descrizione dell'immobile nell'atto di donazione, ben potendo ciò essere ascritto a ragioni di opportunità, dato equivoco che è, oltretutto, corroborato dal fatto che solo in giudizio CP_1
pare porre la questione, attribuendo, peraltro, in maniera anche ipotetico-dubitativa,
la loro possibile costruzione al fratello dopo la donazione, per poi successivamente
'cavalcare' l'assunto in maniera netta e strumentale.
E.e.) Infondato è, invece, il motivo con cui è contestata la decisione nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di considerare le migliorie arrecate all'immobile.
Infatti, lo stesso si fonda sostanzialmente sul rilievo che la circostanza che fossero state apportate migliorie all'immobile non era stata contestata dall'attore.
Ora, prescindendo dal dato che l'impianto difensivo complessivo proposto dal fratello era sicuramente diretto a non riconoscere tali supposte CP_1
migliorie e che, in presenza di allegazioni carenti anche l'onere di contestazione non può che essere parametrato alla genericità delle affermazioni della controparte, deve
30 osservarsi che anche laddove si volesse sostenere che non vi sarebbe stata contestazione, ciò non potrebbe automaticamente condurre alla prova del quantum,
restando in capo a chi prospetta la loro esistenza l'onere di dare la relativa dimostrazione, mentre, invece, l'appellante vorrebbe chiaramente avvalersi dell'opera di supplenza del giudice, che avrebbe dovuto “allargare” il mandato al c.t.u. dell'ulteriore operazione di individuazione, prima ancora che di quantificazione, di tali, ancora in appello, imprecisati miglioramenti alla cosa donata.
Peraltro, dando luogo ad una valutazione sostanzialmente di tipo equitativo,
sganciata dalle reali spese e costi sopportati dal donatario, dimenticando che sussistono i presupposti per procedere alla liquidazione equitativa di cui all'art.1226
c.c., laddove non sia stato possibile offrire la prova del quantum, ovvero quando questa si presenti particolarmente difficoltosa, gravando comunque sul danneggiato
l'onere di fornire tutti gli elementi probatori ed i dati di fatto in suo possesso, al fine
di una quantificazione quanto più rispondente al danno effettivamente subito.
Ciò, soprattutto perché va limitata la possibilità che venga adottata una
pronuncia basata su criteri arbitrari, sottratta, perciò, a qualsiasi controllo,
dovendo il giudice, almeno sommariamente, indicare i criteri da lui seguiti per
determinate l'entità del danno che si ritiene realmente sussistente.
Sicché, anche nel caso in cui effettivamente la prova del danno risulta essere particolarmente gravosa, chi invoca l'applicazione dell'esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, è sempre tenuto ad offrire elementi di giudizio tali da permettere al giudice di verificarne in primis l'esistenza e, successivamente, di determinarne l'entità in maniera sufficientemente precisa e adeguatamente argomentata secondo criteri logici e razionalmente giustificati.
31 F) E' opportuno qui trattare il motivo di appello incidentale.
Lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.
Per quanto è dato comprendere, l'appellante incidentale sembra imputare al giudice di primo grado o un errore di calcolo o un omesso esame della documentazione, da cui emergerebbe che, di fatto, le somme relative al rapporto presso cc. 1101989, e cc. Controparte_3 Controparte_13 CP_4
401265068, non erano più sussistenti per colpa del germano sebbene gli siano Pt_1
state attribuite in sentenza, di tal che dalla quota a lui spettante, detratto l'importo del relictum, per così dire effettivo, dovrebbe essergli aggiunto quello di euro
46.622,36 portato dalle somme esistenti presso gli istituti di credito al momento di apertura della successione, da 'imputare' sull'immobile di Anacapri a maggior quota della comproprietà del bene.
L'assunto non è stato mai dedotto in primo grado, non essendo chiaro se si voglia sostenere che il relictum fosse minore o se si intenda introdurre, sempre per quanto è
dato capire, una sorta di azione di responsabilità nei riguardi del convenuto, mentre correttamente il giudice di primo grado ha esaminato la domanda azionata, afferente l'azione di riduzione, determinando donatum, relictum e entità della lesione, sicché
viene imputato al giudice un errore insussistente, restando ogni questione relativa alle somme de quibus riservata ad altra sede, con conseguente inammissibilità del motivo.
G) Riguardo al motivo di appello avanzato da con cui vengono Parte_1
contestate le valutazioni operare in merito agli altri immobili del relictum o all'immobile oggetto del legato in favore di , deve rilevarsi che lo CP_1
stesso finisce per essere un 'non motivo', in quanto del tutto privo di argomentazioni dirette a confutare i criteri e i valori individuati dal c.t.u., se non attraverso
32 l'apodittica e strumentale affermazione, perché di questo si tratta, che i primi sarebbero stati sottostimati e il secondo sovrastimato.
H) Da ciò consegue che all'immobile donato deve assegnarsi il valore di euro
888.181,67 anziché di euro 1.031.537,58, determinandosi la massa complessiva data da relictum + donatum, pertanto, in euro 1.120.893,20 (euro 888.181,67 +
232.711,53), la legittima in euro 373,631,07, così come la quota disponibile.
Ne discende che, 'assegnando' a gli interi beni componenti il CP_1
relictum, residua una lesione di euro 140.919,54
Pertanto, dovendo tenersi fermi i successivi criteri utilizzati dal tribunale, che non sono attinti da nessuno dei motivi di appello, superando, comunque, il valore dell'immobile di euro 888.181,67, quello dato dalla somma della disponibile e della somma riservata al legittimario donatario, la riduzione della donazione va realizzata,
per la differenza non soddisfatta, con l'attribuzione dell'intero relictum in favore del legittimario pretermesso, e mediante conferimento dell'intero immobile nell'eredità,
in comunione tra i coeredi, in quote proporzionali al valore della residua lesione, per
, e al valore della differenza tra l'intero e detta lesione, per CP_1 Pt_1
quote che mutano in favore di in proporzione al valore di euro CP_1
140.919,54 sull'intero di euro 888.181,67 (158,66/10000), per in proporzione Pt_1
al valore di euro 747.262,13 sull'intero di euro 888.181,67 (841,34/1000).
Non vi è stata, invece, impugnazione da parte di riguardo al rigetto CP_1
della domanda relativa ai frutti dell'appartamento di Anacapri.
D - Le spese
Relativamente ai motivi di appello proposti da circa la Parte_1
regolamentazione delle spese di lite di primo grado, si osserva, innanzi tutto, che oscura è la valutazione in ordine alla non 'imputabilità' o alla non 'colpevolezza' di
33 esso convenuto in relazione all'origine della domanda, che deriverebbe dalla volontà
del germano di rinunciare al legato per rivendicare la legittima, o, comunque, da quella del de cuius, da un lato perché se ciò fosse vero, tanto dovrebbe valere per ogni azione, costituendo, invece, esercizio di un diritto riconosciuto dall'ordinamento, mentre quel che conta è se la controparte non si sia opposta alla domanda, cosa che si fa fatica a poter ritenere, vista l'animosità manifestata dalle parti e l'evidente resistenza in giudizio di . Parte_1
Il motivo legato, per così dire, alla 'eliminazione' dell'immobile di Anacapri dalla contesa, quindi legato all'integrale accoglimento delle difese principali svolte in primo grado e del principale motivo di appello, è infondato in conseguenza delle motivazioni che precedono, se non riguardo al minor valore del bene per effetto della 'sottrazione' dalla valutazione, delle superfici relative al “soppalco/suppenno”.
Deve, però, convenirsi che aveva avanzato anche altra Controparte_1
domanda che si è visto rigettata dal tribunale (nell'economia del giudizio, per la verità, non dovendo assegnarsi importanza al rigetto della domanda di divisione che verosimilmente discende dalla resistenza proprio di , oltre alla declaratoria di Pt_1
inammissibilità dell'appello incidentale, sicché, nella valutazione complessiva circa l'esito del giudizio, che ha visto anche limitatamente accolto il motivo di appello riferito alla determinazione del valore dell'immobile, si stima equa la compensazione per un quarto delle spese dell'intero giudizio, con liquidazione in senso conforme a quanto statuito dal tribunale nella sentenza n. 6733/2024, ivi comprese quelle di c.t.u., ovviamente detratto il quarto, e come da dispositivo relativamente al giudizio di secondo grado (nei minimi per la fase di trattazione e istruttoria, essendosi la seconda non tenuta).
Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il
34 versamento, a carico dell'appellante incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sulle impugnazioni di cui in epigrafe, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 2961/2020 e in parziale riforma del capo 3) di detta sentenza, dichiara che l'appartamento in Anacapri, N.C.E.U. di Anacapri, foglio n°. 6, particella n.°
386, subalterno n.° 5, appartiene in comunione ai germani Controparte_1
e nelle seguenti quote: 158,66/1000 in favore di
[...] Parte_1 [...]
; 841,34/1000 in favore di CP_1 Parte_1
b) rigetta per il resto l'appello proposto dal medesimo avverso Parte_1
l'indicata sentenza n. 2961/2020, nonché, ad eccezione della statuizione sulle spese,
quello avverso la sentenza n. 6733/2024;
c) dichiara inammissibile l'appello incidentale avanzato da CP_1
avverso la sentenza n. 2961/2020;
[...]
d) anche in conseguenza del parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
in relazione alla statuizione sulle spese contenuta nella sentenza n. Parte_1
6733/2024, condanna il medesimo a rifondere le spese di lite che, Parte_1
compensate per un quarto, liquida, d1) per il primo grado in senso conforme a quanto liquidato dal tribunale, ivi comprese quelle di c.t.u., detratto, però, il quarto in conseguenza della disposta compensazione;
d2) per il grado d'appello in euro
12.884,25 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
e) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui
35 all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso in data 16 ottobre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente Dott. ssa Assunta d'Amore
36
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 3878/2020, cui è riunita la n. 4390/2024,
avente ad oggetto appello avverso la sentenza non definitiva n. 2961/2020 del tribunale di Napoli, VIII sezione, pubblicata il 23.4.2020, nonché avverso la sentenza definitiva n. 6733/2024, pubblicata il 3.7.2024
TRA
, codice fiscale , ed elett.tte Parte_1 C.F._1
dom.to in Napoli, alla via Toledo n. 256, presso l'avv. Paolo Parlato, codice fiscale
, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce C.F._2
all'atto di appello
Appellante in entrambe le cause
E
, codice fiscale , Controparte_1 C.F._3
elett. dom.to in Napoli al corso Vittorio Emanuele n. 460 presso lo studio degli avv.ti Umberto Chef, (C.F.: ) e (C.F.: C.F._4 CP_2
, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce C.F._5
alla comparsa di risposta
1 Appellato in entrambe le cause, appellante incidentale nella n. 3878/2020
Conclusioni
All'udienza del 12.6.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.,
le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado fino alla pronuncia non definitiva n. 3878/2020
A.a.) L'andamento del giudizio di primo grado è così riassunto nella sentenza di primo grado:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore Controparte_1 evocava in giudizio il fratello e deduceva: Parte_1 che in data 6.4.2011 decedeva il proprio padre lasciando quali Persona_1 unici legittimari i due figli e CP_1 Pt_1 che aveva disposto delle proprie sostanze con testamento Persona_1 olografo del 21 gennaio 2010, pubblicato con verbale per Notaio del 15 Per_2 giugno 2011, rep. N° 29053/9791; che il testamento istituiva il figlio quale unico erede universale, attribuendo al Pt_1 figlio un legato in sostituzione di legittima, consistente nella quota di un CP_1 mezzo dell'appartamento in AN, villaggio Basserstok n. 31 e delle relative pertinenze;
che l'attore aveva espressamente rinunciato al legato chiedendo CP_1
l'assegnazione della legittima, ai sensi dell'art. 551 comma 1 c.c., con atto per notaio rep. N. 16127/7180, reg.to in Napoli – Agenzia delle Entrate Napoli 1 Persona_3 il 18.6.2011 al n. 183120/1T; che con atto di Donazione del 23.07.2001 per notaio in Schio (VI) n. rep. Per_4
46670 il de cuius aveva in vita donato al figlio un Persona_1 Pt_1 immobile sito in Anacapri, Via G. Orlando n. 98 (NCEU foglio 6, particella 386, sub. 5, cat. A/2, di vani 6); che l'asse ereditario costituente il relictum, costituito dai beni e diritti analiticamente elencati in citazione, non era sufficiente a soddisfare la quota riservata all'attore, sicchè era necessario disporre la riduzione della donazione lesiva della sua quota di legittima.
Tutto ciò premesso, l'attore concludeva dunque chiedendo l'accertamento della
2 lesione della quota a lui riservata sull'eredità paterna e conseguentemente la riduzione delle disposizioni lesive, con attribuzione in proprio favore dei beni spettanti in proporzione alla quota a lui riservata, con la ripartizione di un piano per la divisione dei beni, nonché la condanna del convenuto alla restituzione dei frutti percepiti sui beni oggetto della divisione.
Si costituiva in giudizio il convenuto e deduceva: Parte_1 la nullità della citazione per vizi dell'editio actionis;
la piena validità ed efficacia del testamento olografo che regolava la successione di
; Persona_1 la inammissibilità della domanda volta ad ottenere la legittima in luogo del legato rinunciato, in quanto l'attore avrebbe già consolidato nel proprio patrimonio il legato, per averlo accettato tacitamente avendo posseduto detto bene dopo il decesso del padre, con conseguente perdita del diritto di chiedere la legittima;
che, in caso di sussistenza della lesione, egli aveva diritto di ritenere l'immobile, in base al disposto dell'art. 560 comma 2 e 3 c.c.; che in epoca successiva alla donazione, egli aveva effettuato all'interno dell'immobile donato migliorie che andavano detratte dal valore della donazione, ed aveva corrisposto oneri condominiali straordinari, anche arretrati, per i quali formulava eccezione di compensazione;
alla luce di quanto evidenziato chiedeva dunque dichiararsi la nullità dell'atto di citazione, e nel merito rigettarsi la domanda o in subordine, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale, chiedeva detrarsi dal valore donato il valore delle migliorie apportate all'immobile, nonché compensarsi il controcredito imputabile a oneri condominiali straordinari con l'eventuale debito accertato a proprio carico.
A seguito della declaratoria della nullità della citazione per difetto dell'editio actionis, depositato l'atto di integrazione in sanatoria del vizio rilevato, prodotta documentazione, espletata CTU come da mandato in data 18.11.2014 e successive integrazioni, sulle conclusioni rese all'udienza del 3.10.2019, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini per gli scritti conclusionali.”.
A.b.) Il tribunale di Napoli così statuiva:
“1) dichiara aperta la successione di , nato a [...] il Persona_1
9.11.1920 e deceduto il 6.4.2011;
2) dichiara che la successione è regolata dal testamento olografo del 21 gennaio
3 2010, pubblicato con verbale per Notaio del 15 giugno 2011, rep. N° Per_2
29053/9791, come integrato dalle norme di cui agli artt. 551 e 553 e s.s. c.c., per effetto della rinunzia da parte di al legato in sostituzione di Controparte_1 legittima;
3) in accoglimento della domanda di riduzione azionata da Controparte_1
, stante la sopra menzionata rinunzia al legato in sostituzione di legittima, come da
[...] atto per notaio rep. N. 16127/7180, reg.to in Napoli – Agenzia delle Persona_3
Entrate Napoli 1 il 18.6.2011 al n. 183120/1T, dichiara l'inefficacia relativa delle disposizioni testamentarie di cui al testamento olografo del 21 gennaio 2010, pubblicato con verbale per Notaio del 15 giugno 2011, rep. N° 29053/9791, e della Per_2 donazione di cui all'atto pubblico del 23.07.2001, per notaio in Schio (VI) n. Per_4 rep. 46670, nei limiti complessivi della quota di riserva del legittimario leso
[...]
, e per l'effetto: CP_1 dichiara che i diritti sui seguenti beni immobili, mobili e crediti caduti in successione:
App.to AN via Monte Lemerle p1.p2.e PS1- quota ½, N.C.E.U. del Comune di
AN , foglio n°. 56, particella n.° 445, subalterno n.° 10;
Box AN via Monte Lemerle p.S1- quota ½, N.C.E.U. del Comune di AN, foglio n°. 56, particella n.° 445, subalterno n.° 11;
Aree comuni e locali Box Garage AN- quote 1/12, identificati al N.C.E.U. del
Comune di AN , foglio n°. 56, Particella n.° 445, Subalterno n.° 17, Subalterno n.°
18, Subalterno n.° 19, Subalterno n.° 20, Subalterno n.° 21, Subalterno n.° 23, nonché particella n.° 444, Subalterno n.° 1, Subalterno n.° 2;
Suolo in Portici via Capitelli, N.C.T. foglio 1, ex p.lla 640 – quota 1/1;
Suolo in Portici via Capitelli N.C.T. foglio 1 p.lla 641-quota 1/3;
Suolo in Portici via Capitelli N.C.T. foglio 1 p.lla 632- quota 1/3;
Terreno in Adelfia (BA) N.C.T. Comune di Adelfia, foglio 6 p.lla 456 – quota 1/3;
c.c. N.1101989 : € 26.058,25 Controparte_3
Titoli : € 11.469,25 Controparte_3
c.c. N. 401265068 : € 9.094,86 CP_4
(il tutto come meglio identificato in motivazione e nella ctu a firma dell'ing.
[...]
) appartengono al solo attore;
Per_5 Controparte_1 dichiara altresì che l'immobile oggetto di donazione per atto per notaio in Per_4
Schio (VI) del 23.7.2001, n. rep. 46670:
4 appartamento in Anacapri, N.C.E.U. di Anacapri, foglio n°. 6, particella n.° 386, subalterno n.° 5, appartiene in comunione ai germani Parte_2 Parte_1 nelle seguenti quote:
183/1000 in favore di;
Controparte_1
817/1000 in favore di Parte_1
4) rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore, come da separata ordinanza, per la prosecuzione delle operazioni divisionali;
5) spese al definitivo.”.
Il primo giudice, riguardo all'eccezione del convenuto relativa Parte_1
alla rinuncia al legato occorrente ai fini dell'esercizio dell'azione di riduzione, così
argomentava:
a) “Il convenuto fonda detta eccezione sulla circostanza che nel segmento temporale intercorrente tra la data di apertura della successione, 6.4.2011, e l'atto di rinunzia al legato per notaio , del 13.7.2011, l'attore avrebbe posseduto l'immobile Persona_3 oggetto di legato, consolidando una “accettazione tacita” (così in comparsa di risposta), che avrebbe precluso dunque la successiva rinuncia e la richiesta di conseguire la legittima.
L'eccezione è infondata in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema
Corte “In tema di legato in sostituzione di legittima, il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell'art.551 cod.civ. un legato avente ad oggetto un bene immobile, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350, primo comma, n.5 cod.civ., risolvendosi la rinuncia in un atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al suo patrimonio;
infatti,
l'automaticità dell'acquisto non è esclusa dalla facoltà alternativa attribuita al legittimario di rinunciare al legato e chiedere la quota di legittima, tale possibilità dimostrando soltanto che l'acquisto del legato a tacitazione della legittima è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinuncia del beneficiario, che, qualora riguardi immobili, è soggetta alla forma scritta, richiesta dalla esigenza fondamentale della certezza dei trasferimenti immobiliari.” (Cass. SS.UU. n. 7098/2011).
In applicazione del citato canone interpretativo, deve affermarsi che legittimamente il legatario abbia posto in essere la rinuncia al legato e Controparte_1
l'opzione per la legittima con l'atto per notaio , non essendo in alcun Persona_3
5 modo configurabile la “accettazione tacita” del legato - invocata dalla parte convenuta quale comportamento ostativo alla successiva rinuncia – ricostruzione del tutto incompatibile con l'automaticità dell'acquisto tipica del legato.
Ne consegue che, a seguito dell'acquisto verificatosi in via automatica con l'apertura della successione, per il sol fatto della disposizione testamentaria a titolo di legato in proprio favore, con la successiva rinuncia non ha fatto altro Controparte_1 che realizzare quell'effetto di risoluzione dell'acquisto consentito dall'art. 551 comma 1
c.c.
Irrilevante è dunque il possesso dell'immobile da parte del legatario nelle more tra il decesso del de cuius e l'atto formale di rinuncia: premesso che il legatario era già proprietario ex se della quota della metà dell'immobile – sicchè il suo possesso anche dopo il decesso del de cuius è ben compatibile con un possesso uti condominus – nessuna norma impone al legatario di astenersi dall'esercizio della facoltà connesse alla proprietà, atteso che, come chiarito, l'effetto reale dell'acquisto è immediato al momento del decesso, salvo rinuncia successiva nelle forme stabilite nella citata sentenza, nel rispetto dei principi generali in materia di trasferimenti immobiliari.
Peraltro, non può sottacersi che il tempo intercorso tra la data di pubblicazione del testamento olografo contenete la disposizione a titolo di legato (15.6.2011) e la data di formalizzazione della rinunzia al legato da parte dell'attore (con atto per notar
[...]
del 13.7.2011) è davvero minimo, del tutto inidoneo, dunque, ad ingenerare Persona_3
l'affidamento dei terzi circa la volontà di consolidare l'acquisto a titolo di legato, ed implicitamente rinunziare alla legittima.”.
b) Dopo avere evidenziato che le quote in favore degli fossero un CP_1
terzo ciascuno ed un terzo relativa alla disponibile, al fine di provvedere alla riunione fittizia in virtù dell'art. 556 c.c. ed in base alla documentazione acquisita ex art. 210 c.p.c., secondo le valutazioni del c.t.u. , individuava il relictum Per_5
costituito dai beni indicati a pag. 5 e 6 e poi riportati in dispositivo, con i valori determinati dal consulente d'ufficio, pari ad euro 232.711,53, mentre il valore dell'immobile di via G. Orlando n. 98, piano I, oggetto della donazione in favore di per notar in Schio, n. rep. 46670, sito in Anacapri era pari ad euro Pt_1 Per_6
1.031.537,58, condividendosi le valutazioni operate dall'ausiliare, in virtù del valore 6 al tempo dell'apertura della successione, né potendo condividersi le obiezioni opposte dal convenuto circa i criteri di computo dei soppalchi.
c) Rigettava la domanda diretta al riconoscimento delle migliorie apportate all'immobile dal donatario, considerando che
“nessuna prova è stata fornita al riguardo, atteso che la documentazione da questi prodotta, ed invocata a tale fine, attesta solo di taluni versamenti di quote condominiali in favore del che nulla possono Controparte_5 dimostrare, invece, riguardo ad eventuali ed ipotetiche opere eseguite dal donatario sull'immobile in proprietà esclusiva ed integranti migliorie apportate al fondo.
Non vi è prova alcuna dell'invocato rifacimento di impianti elettrico e/o di riscaldamento, e/o opere di altro tipo, eseguite dal donatario sull'immobile donato, e dei relativi esborsi, sicchè nessun importo dovrà essere portato in detrazione al valore del donatum ai sensi dell'art. 748 c.c. come richiamato dall'art. 556 c.c.”.
d) Determinato pertanto il valore del relictum + il donatum in euro 1.264.309,11
e suddivise le quote riservate ai germani e quella riferita alla disponibile in euro
421.436,37 ciascuna, nel decidere in merito alla azione di riduzione così
testualmente argomentava:
“seguendo le disposizioni degli artt. 554 e 555 comma 2 c.c., prima di aggredire in riduzione la donazione, occorrerà esaurire il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.
Nel nostro caso il valore del relictum, pari ad € 232.711,53, non è sufficiente a soddisfare la quota riservata all'attore, sicchè per la differenza, pari ad € 188.724,84, è necessario agire in riduzione sull'immobile donato.
Non essendo possibile separare dall'immobile la parte occorrente ad integrare la quota riservata, la riduzione si opera applicando il terzo comma dell'art. 560 c.c., trattandosi di donatario che è anche legittimario.
Ebbene la norma afferma che in questo specifico caso il donatario “può ritenere tutto
l'immobile, purchè il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario”.
Detta condizione nel caso in esame non appare soddisfatta, in quanto l'immobile donato ha un valore di € 1.031.537,58, che supera la somma della quota disponibile e di 7 quella riservata al legittimario donatario (€ 421.436,37 + € 421.436,37 = € 842.872,74).
Pertanto, la riduzione della donazione di immobile non potrà che realizzarsi – per la differenza non soddisfatta con l'attribuzione dell'intero relictum in favore del legittimario pretermesso – mediante conferimento dell'intero immobile nell'eredità, e dunque in comunione tra i coeredi, in quote proporzionali al valore della residua lesione, per , ed al valore della differenza tra l'intero e detta Controparte_1 lesione, per Parte_1
Ne consegue che l'immobile in Anacapri oggetto di donazione, per effetto della riduzione qui operata, viene attribuito nuovamente alla massa ereditaria nelle seguenti quote:
183/1000 in favore di (in proporzione al valore di € Controparte_1
188.724,84 sull'intero);
817/1000 in favore di (in proporzione al valore di € 842.812,74 Parte_1 sull'intero).”.
Infine, rimetteva la causa sul ruolo per procedere alle operazioni divisionali dell'immobile rimasto in comunione, nonché per decidere sulla domanda riguardante i frutti da scrutinarsi solo all'esito della cessazione dello stato di comunione, rimettendo la definizione delle spese di lite alla pronuncia definitiva.
B –Motivi d'appello avverso la sentenza non definitiva
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello , alla cui Parte_1
integrale lettura si rimanda quale parte necessaria ed espressa della presente decisione, sulla base di motivi così intitolati:
“1) SULLA OMESSA PRONUNZIA E/O OMESSA MOTIVAZIONE RESA IN
RELAZIONE ALLA ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA
ATTOREA IN DIPENDENZA DELLA RICHIESTA DI NULLITA' DEL TESTAMENTO
OLOGRAFO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL
CHIESTO ED IL PRONUNZIATO - RIFORMA INTEGRALE DELLA SENTENZA.”,
con cui lamenta che il tribunale non si sarebbe pronunciato sull'eccezione di inammissibilità della domanda di riduzione considerato che era stata proposta azione diretta alla declaratoria di nullità del testamento olografo che aveva istituito erede 8 , incompatibile con quella di riduzione;
Parte_1
“2) SULLA MOTIVATA EFFICACIA DELLA RINUNCIA AL LEGATO IN
SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA. ERRORE DI DIRITTO”,
con cui contesta sia in fatto che in diritto le valutazioni del tribunale in merito alla rinuncia al legato operata da , stante l'avvenuta tacita Controparte_1
accettazione della disposizione, tenuto conto che il legatario aveva già il possesso del bene e alla luce del possesso esclusivo in capo al germano, del quale non veniva consentito il compossesso da parte di esso avendo anche articolato prova non Pt_1
ammessa, tesa a dimostrare la tacita accettazione;
“3) SULLA ERRONEITA' DELLA CTU SU CUI SI E' FONDATA LA
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA- ELUSIONE EVIDENTE DELLE NORME
URBANISTICHE IN RELAZIONE ALLA CERTEZZA DELLA
INCOMMERCIABILITA' DEL BENE IMMOBILIARE OGGETTO DI DONAZIONE.”,
con cui censura la decisione nella parte in cui non ha ritenuto che il bene fosse incommerciabile per la presenza dei soppalchi, di cui non vi è menzione nella donazione, dovendo verificarsi la possibile eliminazione degli abusi, essendo in caso contrario l'immobile insuscettibile di valutazione economica e non vendibile o,
diversamente, dovendo sottrarsi dal valore il costo necessario per regolarizzarlo,
detraendo dal calcolo del valore la porzione di immobile abusivamente realizzato;
inoltre, ponendosi problemi anche riguardo alla conformità catastale.
“4) SULLA ERRONEITA' DELLA CTU IN RELAZIONE AL CALCOLO DELLA
SUPERFICIE SOPPALCATA QUALE SUPERFICIE ABITABILE – SEGUE -
NECESSITA' DELLA VERIFICA DELLE ALTEZZE CHE IMPEDISCONO IL
CALCOLO COME ESEGUITO DAL CTU.”,
con cui contesta i coefficienti di calcolo utilizzati dal c.t.u. in relazione alle porzioni soppalcate, oltre alla incidenza sulla abitabilità relativamente alle altezze;
“5) SUL VALORE DEL BENE DONATO ALL'EPOCA DELLA APERTURA DELLA
9 SUCCESSIONE- CRITICA ALLA CTU ED ALLA PARTE MOTIVA DELLA
SENTENZA- NECESSITA' ULTERIORE DI RINNOVO DELLE OPERAZIONI
PERITALI.”,
con cui si duole della valutazione operata in relazione al valore al tempo di apertura della successione, dovendo tenersi conto dell'incidenza della svalutazione e delle valutazioni attuali di mercato;
“6) SUI VALORI STIMATI DAL CTU IN RELAZIONE AL RELICTUM –
NECESSITA' ULTERIORE RINNOVO INTEGRALE DELLA CTU.”,
con cui contesta il valore degli immobili sia riguardo al 50% del bene oggetto del legato, sovrastimato, che degli altri beni del relictum, tutti sottostimati,
“7) SUL CALCOLO DELLE MIGLIORIE APPORTATE AL BENE DONATO”,
sostenendo che il donatario ha l'onere di allegare il fatto a mezzo di eccezione e di provarlo se contestato, cosa che non era avvenuta, conseguentemente potendo l'accertamento delle migliorie essere demandato anche al c.t.u., con allargamento del mandato.
L'appellante, pertanto, così concludeva:
“1) In via processuale, dichiarare la nullità della Sentenza resa dal Tribunale di
Napoli al n. 2961/2020 in data 23 aprile 2020 per la omissione della motivazione su una eccezione rilevante ai fini della decisione e come indicata al punto A) del presente atto;
2) nel merito, riformare integralmente la Sentenza resa dal Tribunale di Napoli al n.
2961/2020 in data 23 aprile 2020 accertando e dichiarando la inefficacia della rinunzia al legato in sostituzione di legittima resa dall'Ing. dopo Controparte_1
l'avvenuto consolidamento dell'acquisto del bene legato per facta concludentia e come richiesto in sede istruttoria in primo grado;
3) Sempre nel merito, riformare integralmente la Sentenza resa dal Tribunale di
Napoli al n. 2961/2020 in data 23 aprile 2020 in dipendenza della presumibile incommerciabilità del bene immobiliare oggetto di donazione, stante la sussistenza di opere di soppalcatura non consentite in punto urbanistico e per l'effetto, escludere dal calcolo della legittima il valore del predetto bene donato;
10 4) Sempre nel merito, riformare integralmente la Sentenza resa dal Tribunale di
Napoli al n. 2961/2020 in data 23 aprile 2020 in dipendenza della errata CTU sia in relazione al calcolo della superficie abitabile con illegittima inclusione delle porzioni immobiliari soppalcate, sia per la errata valutazione del bene donato all'epoca dell'apertura della successione, sia per la svalutazione evidente dei beni che compongono il relictum e sia per la mancata detrazione al bene donato dei costi gravanti a carico del donante sul bene donato e delle migliorie apportate al medesimo bene donato dal donatario;
5) in via istruttoria, procedere alla rinnovazione integrale della Ctu in dipendenza della quale affidare al CTU i quesiti relativi alla commerciabilità o meno del bene donato in dipendenza della presenza delle porzioni soppalcate nonché alla rivalutazione del bene medesimo per effetto della esclusione dal calcolo delle porzioni soppalcate erroneamente calcolate quali superfici abitabili, in relazione inoltre al giusto calcolo del valore di mercato del bene al momento dell'apertura della successione, al calcolo del relictum ed alla detrazione sulla riunione fittizia dei costi per spese e migliorie apportare al bene donato;
6) sempre in via istruttoria, ammettersi la prova testimoniale sulla tardività della rinunzia al legato come articolata in primo grado e che in tale sede si ripropone come segue: 1) “Vero è che l'ing. ha sempre Controparte_1 posseduto materialmente e nella sua interezza l'immobile di cui era già comproprietario sito in AN e precisamente immobile al Villaggio Basserstok n. 31 con annesso garage pertinenziale”; 2) “Vero è che il suddetto possesso materiale è continuato anche dopo il decesso del Dott. , attraverso un uso diretto del bene Persona_1 immobiliare”; 3) “Vero è che ancora attualmente l'Ing. Controparte_1 conserva il possesso esclusivo del suddetto bene immobiliare senza averne mai offerto il relativo egual possesso al dott. ; 4) “Vero è che le chiavi di accesso alla Parte_1 suddetta proprietà immobiliare, ivi compreso il garage pertinenziale sono detenute in via esclusiva dall'Ing. che non ha mai consentito dal decesso del Controparte_1 dott. , l'uso ed il compossesso del bene immobiliare al fratello Persona_1
Dott. .”. Parte_1
B.b.) Si costituiva , il quale resisteva all'impugnazione Controparte_1
e, in via incidentale, lamentava che il tribunale, dopo avere evidenziato che nel
relictum da assegnare ad esso andavano compresi i saldi CP_1 CP_3
11 c.c. N.1101989: € 26.058,25; Titoli: € CP_3 Controparte_3
11.469,25; • c.c. N. 401265068: € 9.094,86, per un totale di € CP_4
46.622,36, non aveva considerato che questi erano risultati estinti per inerzia della controparte, che non ha mai provveduto a richiedere gli importi od ad attivarsi per evitare l'estinzione dei conti, nonostante fosse al corrente dell'esistenza degli stessi e fosse, in virtù del testamento olografo, erede universale, sicché l'importo complessivo dei conti suddetti, pari ad Euro 46.622,36, costituente comunque parte del relictum alla data dell'apertura della successione, va, a parziale riforma della
Sentenza n.2961/2020 del tribunale di Napoli, aggiunto alla differenza di quota spettante all'attore relativamente all'appartamento dichiarato in comunione pro quota fra gli eredi in Anacapri.
L'appellato così concludeva:
“1) rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. con atto Parte_1 notificato via PEC ai procuratori costituiti in quanto inammissibile, improponibile, infondato in fatto ed in diritto;
2) in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'ing. , a parziale riforma della Sentenza n. 2961/2020 del Controparte_1
Tribunale di Napoli, accertare e dichiarare che la quota spettante all'attore, oltre i beni immobili dei quali gli viene attribuita la piena proprietà nel dispositivo della sentenza impugnata, è pari ad euro 186.149,16+46.622,36 per complessivi euro 235.287,20, con conseguente proporzionale riduzione della quota in comproprietà con il convenuto sull'Appartamento in Anacapri Nceu di Anacapri foglio 6 particella n. 386 sub 5.”.
C – Giudizio di primo grado esitato nella sentenza definitiva n. 6733/2024
Nelle more del giudizio di appello avverso la sentenza non definitiva interveniva la sentenza n. 6733/2024, la quale così statuiva:
“1) rigetta la domanda di scioglimento della comunione sull'immobile in Anacapri,
N.C.E.U. di Anacapri, foglio n°. 6, particella n.° 386, subalterno n.° 5;
2) rigetta la domanda di restituzione dei frutti;
3) condanna il convenuto al rimborso delle spese di lite in favore Parte_1
12 dell'attore , che si liquidano in € 500,00 per esborsi ed € Controparte_1
22.450,00 a titolo di compensi professionali del procuratore, oltre rimborso spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge;
4) pone le spese di CTU, come liquidate con separati decreti in corso di causa, in via definitiva a carico del convenuto soccombente .”. Parte_1
In estrema sintesi il tribunale esponeva che dalla nuova c.t.u. disposta in relazione all'immobile rimasto in comunione, stante la non comoda divisibilità del bene e la necessità di addivenire allo scioglimento della comunione attraverso la vendita dell'intero e la ripartizione del ricavato, era emersa la non conformità catastale allo stato dei luoghi, in ragione della presenza del “soppalco/suppenno interno”, come rilevato dall'ausiliare del giudice:
“Attestazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie ai sensi dell'art.19 comma 14 della legge n.122 del 30.07.2010.
Dai rilievi eseguiti e, dalle indagini effettuate presso gli Uffici competenti, per tale unità immobiliare, non vi è conformità tra lo stato di fatto riportato nella tavola di rilievo n.°1 e la planimetria censuaria identificata con la scheda n.°0091352 del
07.06.2967 allegata all'atto di vendita.
Con la eliminazione del soppalco/suppenno interno, a seguito di quanto meglio dettagliato nel precedente paragrafo, si va a ripristinare lo stato originario dello immobile e, la difformità esistente, tra l'attuale stato di fatto e la planimetria censuaria, sarà eliminata.”,
considerato che questo riduce anche l'altezza interna degli ambienti in cui è
allocato, a metri 2,10, rispetto a quella minima prevista da regolamento comunale di euro 2,40.
Pertanto, non avendo le parti aderito ai solleciti del tribunale diretti ad eliminare detta struttura, provvedendo all'allineamento catastale o presentando un nuovo accatastamento con le variazioni corrispondenti allo stato attuale, ne discendeva che,
alla luce di quanto disposto dalla L. n. 52 del 1985, art. 29 comma 1 bis, come
13 aggiunto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 19, comma 14, conv. nella L. n. 122 del 2010,
la quale prevede che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi
ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti
reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono
contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione
catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione,
resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto sulla base delle
disposizioni vigenti in materia catastale”,
“in assenza di conformità catastale oggettiva, la domanda di scioglimento della comunione, allo stato, non può essere accolta, ferma restando la possibilità per le parti di ottenere la divisione giudiziale, una volta effettuati quegli interventi che ne assicurino la commerciabilità.”.
Il tribunale, infine, rigettava la domanda di restituzione dei frutti proposta da
, Controparte_1
“non essendo stato dedotto né documentato in alcun modo la produzione di rendite o frutti civili provenienti dall'immobile, di cui il convenuto si sarebbe indebitamente appropriato”.
D - Motivi di appello avverso la sentenza definitiva
D.a.) Anche avverso detta pronuncia proponeva appello , alla Parte_1
cui integrale lettura sempre si rimanda quale parte espressa della presente decisione,
sulla base si motivi così intitolati:
“A) ERRATA INDIVIDUAZIONE DELL'ART 29 COMMA 1 BIS DELLA
LEGGE 52/1985 – DECISIONE NON IDONEA ALLA FORMAZIONE DEL
GIUDICATO- RILEVANZA GENETICA DELLA SUSSISTENZA DELLA
ASSENZA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA PER IL MANUFATTO ABUSIVO-
ASSENZA DELLE CONDIZIONI DELL'AZIONE EX ART 713 C.C.”,
con cui sostanzialmente denuncia che il tribunale avrebbe dovuto riscontrare, in
14 base a quanto rilevato dal c.t.u., l'abusività dell'intero fabbricato, non conforme alla disciplina urbanistica, con conseguente mancanza, ancor più radicale, della condizione di procedibilità dell'azione di riduzione e della successiva divisione,
motivo completato dal secondo, con cui denuncia
“B) OMESSA PRONUNCIA SULLA DIVERSA INDIVIDUAZIONE DELLA
IMPROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA DI DIVISIONE GIUDIZIALE”,
considerato che il c.t.u. non aveva rinvenuto la pratica edilizia che aveva consentito la riorganizzazione ed il frazionamento delle superfici dell' in Parte_3
unità immobiliari abitative, sicché non vi sarebbe nessuna pratica edilizia per operare il cambio di destinazione d'uso;
“C) SUL REGIME DELLE SPESE- ERRATA IMPUTAZIONE DELLE SPESE
DEL GIUDIZIO DI RIDUZIONE A CARICO DELL'APPELLANTE”,
con cui contesta la statuizione sulle spese.
L'appellante così concludeva:
“1) In via preliminare, sospendere la efficacia esecutiva e la esecuzione della
Sentenza resa dal Tribunale di Napoli al n. 6733/2024 ex art 283 cpc sulla scorta della presumibile fondatezza del gravame e sulla evidenza della imminente riforma della
Sentenza sulla azione di riduzione per la quale è stata inflitta la condanna al pagamento delle spese di lite;
2) In via principale, confermare il rigetto della domanda di divisione giudiziale dell'immobile in Anacapri alla Via G. Orlando n. 68 accertando e dichiarandone il rigetto con altra definitiva ed adeguata motivazione di cui ai capi A) e B) della parte assertiva;
3) Condannare parte appellata al pagamento delle spese dei compensi del doppio grado di giudizio, maggiorati di rimborso spese generali ed accessori fiscali.”.
D.b.) Si costituiva l'appellato , il quale resisteva Controparte_1
diffusamente anche a detta impugnazione, così concludendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto dal
15 dott. avverso la Sentenza del Tribunale di Napoli n. 6733/2024 pubbl. Parte_1 il 03/07/2024 in quanto inammissibile, improponibile, infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la suddetta Sentenza in ogni sua parte.”.
La corte, riservatasi la decisione all'udienza del 24.10.2024, riguardo all'appello avverso la sentenza non definitiva, rimetteva la causa n. 3878/2020 sul ruolo,
disponendo la riunione dei due appelli pendenti presso sezioni diverse, trattandosi di situazione assimilabile a quella prevista dall'art. 335 c.p.c., ed all'esito, disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 6733/2024, come da relativa ordinanza, all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
E – Analisi di tutti i motivi di appello
I motivi verranno trattati seguendo un ordine di pregiudizialità logica, sebbene si avrà modo di evidenziare che, proprio per questo, in alcuni casi sarà opportuno analizzarli in combinazione tra loro, in particolare in relazione alle ragioni di doglianza riferite alla incommerciabilità dell'appartamento sito in Anacapri donato a
. Parte_1
E.a.) Il primo motivo di appello avverso la sentenza 2961/2020 è in buona parte irrilevante ai fini dell'economia complessiva del giudizio.
Infatti, potrebbe anche convenirsi con l'obiezione che il tribunale ha del tutto omesso di prendere posizione sulla domanda inizialmente introdotta dall'attore,
diretta a contestare la validità del testamento che ha istituito unico erede
[...]
, attribuendo un legato a , domanda che, in Parte_1 Controparte_1
verità, ancora compariva nelle conclusioni anche in comparsa conclusionale.
Deve, però, condividersi l'osservazione dell'appellato secondo la quale, con ogni
16 evidenza, il primo giudice ha preso atto del fatto che tale domanda non era stata in alcun modo coltivata dal punto di vista istruttorio, non comparendo rispetto ad essa nessun riferimento nella stessa comparsa conclusionale ed avendo, altresì, l'attore,
nella memoria di replica, specificamente puntualizzato di averla implicitamente abbandonata.
Del resto, da altro angolo prospettico, non è chiaro quali conseguenze l'appellante vorrebbe ricavare rispetto alla modifica richiesta alla decisione di primo grado – che
è l'elemento di maggiore rilevanza, richiesto a pena di inammissibilità, nell'ambito della 'riscrittura' dell'art. 342 c.p.c. nel testo riformato nel 2012 (sostanzialmente omologo a quello nuovamente riformato nel 2022/2024) – sembrando voler far discendere, ma senza un'articolata esposizione delle ragioni di supporto, la radicale inammissibilità dell'intera azione intentata da , per Controparte_1
asserita incompatibilità tra l'azione di impugnativa del testamento e quella di riduzione della donazione (in altra parte del motivo, con maggiore plausibilità, si sostiene che ciò dovrebbe, comunque, avere ricadute sul governo delle spese di lite).
In realtà, anche l'eventuale accoglimento dell'impugnativa del testamento avrebbe, comunque, aperto la strada all'azione di riduzione della donazione effettuata in favore del fratello sicché non si può sostenere che, in termini Pt_1
generali, le due azioni fossero tali che una escludeva necessariamente l'altra, di tal che il tribunale, preso atto che rispetto alla domanda, per così dire, principale,
nessuna specifica allegazione e prova era stata dedotta o richiesta, è passato ad esaminare le altre domande.
E.b.) Tanto premesso, infondato è il secondo motivo di appello avverso la sentenza 2961/2020.
L'appellato, riguardo all'asserita rinuncia al legato richiesta dall'art. 551 c.c. per
17 la proposizione dell'azione di riduzione (in realtà, come si sta per vedere, per poter ottenere la riduzione della donazione), per 'confutare' quanto oggetto del motivo di impugnazione, si richiama ad un recente pronunciamento del giudice di legittimità
(Cass. n. 15350/2022) che se, effettivamente, esprime un principio di diritto
'funzionale' alle tesi di esso , costituendo detta rinuncia Controparte_1
condizione dell'azione, quindi per l'accoglimento della domanda, potendo essere formulata anche in corso di causa e prima della spedizione a sentenza (non rileva,
nella situazione concreta in esame, quale debba essere il momento ultimo, se entro le decadenze ex art. 183 comma 6 c.p.c., condizionando, in sua assenza, la successiva istruzione della causa, o anche successivamente), non nega, però, in via assoluta, che possa rinvenirsi, dal comportamento del legatario, per fatti concludenti,
l'accettazione del lascito fatto in suo favore, sempre purché, deve evidentemente precisarsi, essi siano chiari ed inequivoci.
Si pensi, infatti, al passaggio motivazionale in cui viene detto <
considerazioni che precedono, che la rinuncia al legato sostitutivo, intervenuta nel corso della causa di riduzione, non è mai tardiva in senso squisitamente temporale,
potendo la rinuncia utilmente intervenire prima della spedizione della causa a sentenza, ma al limite irrilevante, in presenza di una precedente accettazione,
espressa o implicita, che avesse consumato la facoltà di rinuncia del legatario.>>
(corsivo aggiunto), affermazione quest'ultima in contrasto con la tesi tranciante del tribunale per il quale l'acquisto automatico del legato si porrebbe in conflitto radicale con la sua accettazione tacita.
Deve, però, convenirsi che gli elementi addotti dall'appellante per sostenere che il fratello avesse implicitamente accettato il legato non colgono nel segno, come rimarcato dal tribunale nella seconda parte della sua motivazione sul punto.
18 E' un dato difficilmente contestabile che qui si versava in ipotesi di legato della quota della metà di un immobile, per il quale la rinuncia al legato non poteva, a sua volta, essere ricavata da elementi taciti o per fatti concludenti, dovendo avvenire in forma scritta e che la rinuncia è stata fatta innanzi al notaio a distanza di meno di un mese dalla pubblicazione del testamento.
Effettivamente, essendo già comproprietario e Controparte_1
trovandosi nel possesso del bene, a tale situazione non può assolutamente assegnarsi la valenza di accettazione tacita o concludente del lascito, innanzi tutto per una ragione di carattere pratico, di per sé già in base alla minima distanza temporale intercorsa dalla pubblicazione del testamento alla rinuncia formale, dovendo,
evidentemente, il legatario compiere le sue valutazioni.
Inoltre, perché, del tutto condivisibilmente, proprio perché egli era già
comproprietario del bene, il suo possesso era, per tal via, pienamente 'giustificato',
apparendo singolare la tesi che essendo egli già proprietario della metà, per evitare l'accettazione tacita del lascito e, quindi, scongiurare l'effetto di rendere impraticabile una successiva rinuncia, lo avrebbe dovuto lasciare, o mettere a disposizione del fratello, al fine di fargli esercitare il compossesso.
Semmai, secondo le regole generali, solo laddove vi fosse stata opposizione a seguito di una richiesta di volerlo utilizzare da parte del fratello, si sarebbe potuto effettivamente rinvenire un comportamento cui attribuire la consumazione del potere di rinunciare al legato, oppure in considerazione di specifiche condotte o atti capaci di dimostrare in maniera non equivoca la volontà di tenerlo per sé, neppure allegati dall'appellante e rispetto ai quali analogamente del tutto inconferenti sono i capi di prova articolati, che non tendono a dimostrare l'opposizione alla richiesta di compossesso da parte sua, mentre, invece, come dedotto, in risposta, dall'appellato,
19 quanto da lui fatto è andato in senso opposto.
D'altro canto, l'art. 551 c.c., 'letto' nel modo propugnato dall'appellante,
porterebbe alla tautologica affermazione che, in conseguenza dell'acquisito automatico del legato – come sembra voler postulare – in una Parte_1
situazione come quella in esame, si determinerebbe ex se sempre la consumazione del diritto potestativo di rinuncia, nonostante essa possa avvenire, in assenza di puntuali comportamenti diretti a manifestare la volontà di conservare la signoria sulla cosa, senza precisi limiti temporali ed anche in corso di causa.
E.c.) E' parzialmente fondato il terzo motivo avverso la sentenza n. 2961/2020,
esaminato anche in combinazione con quello successivo.
E.c.i.) Prima, però, di procedere alla loro analisi, che in parte darà conto anche della soluzione delle questioni sollevate con i primi due motivi di appello avverso la sentenza n. 6733/2024, è bene porre l'attenzione, appunto, anche sulle difese che svolge proprio relativamente a detta pronuncia, in rapporto con Parte_1
quelle originariamente proposte contro la sentenza n. 2961/2020.
Con l'appello del 2020 contestava l'asserita illegittimità Parte_1
urbanistica dell'immobile, ma esclusivamente riguardo alla esistenza dei soppalchi,
sostenendo che essi necessitavano, per la loro conformazione, di uno specifico titolo abilitativo, ponendo, in realtà, le sue effettive contestazioni alla valutazione dell'immobile operata dal consulente, che li aveva considerati come superficie utile ai fini del calcolo.
Né, soprattutto, pur avendo prospettato che l'immobile andrebbe considerato privo di valore economico in quanto non vendibile, mai aveva censurato la decisione nel senso che ciò impedisse non solo la divisione, ma anche la proposizione dell'azione di riduzione.
20 Con l'appello del 2024, invece, sostiene che l'intero fabbricato sarebbe illegittimo, per quanto è dato capire, giacché, trattandosi di fabbricato originariamente adibito ad albergo, mancherebbe il titolo che ne permetteva il mutamento in civili abitazioni, rendendolo nel complesso, ivi compreso l'appartamento donatogli dal padre, radicalmente illegittimo, tanto che continua a sostenere – ciò, invero, lo faceva pure per il 'minore' vizio riguardante i soli soppalchi – che si tratterebbe di illegittimità insanabile.
Il tribunale, con la sentenza 6733/2024 ha negato lo scioglimento della comunione sull'immobile de quo, ma non per tale ragione, avendo riscontrato che tra lo stato attuale e le planimetrie catastali, proprio in ragione dell'esistenza dei soppalchi, non vi fosse conformità, cosa che, oramai, anch'essa impedisce, dovendo procedersi alla vendita per la sua non comoda divisibilità, che l'immobile possa essere trasferito.
L'interesse a censurare tale ultima decisione sembra in realtà connesso strumentalmente non tanto col rigetto della domanda di divisione, al fine di
'impedire', come pure pare prospettare, che la questione della conformità catastale possa essere risolta successivamente, ma con la negazione della domanda presupposta, su cui, però, si ripete, non aveva mai sollevato uno specifico motivo di appello.
Appare, inoltre, immediatamente opportuno rimarcare come, sebbene sia le dichiarazioni previste dall'art. 46 del D.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40
della legge n. 47 del 1985, sia quella di coerenza catastale prevista della L. 27
febbraio 1985, n. 52, art. 29, comma 1 bis, aggiunto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
art. 19, comma 14, convertito, con modificazioni, con la L. 30 luglio 2010, n. 122,
sono presidiate dalla sanzione della nullità degli atti di trasferimento – sulla quale,
21 comunque, sarà opportuno tornare tra un momento per ricordarne l'esatta portata –
gli elementi 'a monte' non possono essere equiparati, partecipando, evidentemente,
di ragioni in gran parte multiformi, cosa che, soprattutto per quel che concerne le difformità catastali, sicuramente permette una loro regolarizzazione, in presenza della regolarità urbanistica dell'immobile.
E.c.ii.) Tanto premesso, nel corso della 'prima' consulenza svolta in primo grado in relazione alla domanda di riduzione oggetto della sentenza non definitiva,
depositata il 2.5.2016, , a fronte della valutazione operata dal Parte_1
consulente d'ufficio, riguardo all'immobile donato di Anacapri, obiettava che
“attribuire un valore del 50% del prezzo unitario al mq per soppalchi interni (con altezza >
1.50 ml), in considerazione che tale altezza non presenta i requisiti dell'agibilità né dell'abitabilità, appare poco realistico. Invero si potrebbe attribuire tale valore a dei soppalchi, qualora sia verificata la loro legittimità dal punto di vista amministrativo e normativo (altezze, distanze dalle aperture esterne ecc), sempre che questi presentassero almeno il rispetto delle altezze minime sia all'intradosso che all'estradosso così come indicate nel Regolamento edilizio del Comune di Anacapri.
Nel caso specifico il sottoscritto ritiene pertanto che ai soppalchi presenti nell'appartamento in Anacapri non vada attribuito alcun valore, ritenendo addirittura che la loro stessa presenza possa pregiudicare la commerciabilità del bene…”.
Ma il consulente rispondeva:
“La superficie, posta sul lato sinistro entrando nell'appartamento, cosi come indicata nei rilievi grafici e fotografici allegati alla relazione peritale, non è da definirsi come indicata dal ctp nelle descrizione dei luoghi, bensì essa è Parte_4 un(') area soppalcata e va intesa come pertinenza esclusiva integrata comunicante con
l'unità immobiliare . L'altezza media, pari a ml = 1,775 è maggiore di ml = 1,50 e pertanto essa, cosi come disposto dalla Norma UNI 10750/2005 e da quanto previsto dal DPR n.° 138 del 1998, va computata nel calcolo della superficie commerciale dell'immobile con una incidenza pari al 50% del suo sviluppo lordo. Pertanto la superficie commerciale da considerare è quella riportata nell'elaborato peritale a cui si rimanda. In merito alla sua commerciabilità essendo lo stesso ricompreso come
22 pertinenza esclusiva integrata comunicante con l'unità immobiliare di altezza inferiore
a ml = 1,80 non necessita di autorizzazione edilizia in merito”.
Il medesimo consulente, però, nella consulenza redatta nella successiva fase del giudizio divisionale dell'immobile di Anacapri, dovendo, per l'impossibilità di dividerlo materialmente, essere messo in vendita (d'altro canto anche l'attribuzione ad uno solo dei condividenti, in virtù di quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità, partecipa, comunque, di una vicenda traslativa, con applicazione delle normativa prevista in materia di regolarità urbanistica e di conformità catastale),
con relativa valutazione, si accorgeva che
“il soppalco e/o suppenno interno, realizzato negli ambienti corridoio, bagno e parte nell'ambiente cucina, anche se si può considerare come vano accessorio interno non abitabile e non praticabile, riduce l'altezza interna degli ambienti in cui esso è realizzata a soli ml= 2,10 . − Visto che il regolamento edilizio vigente nel Comune di
Anacapri impone che, per gli ambienti interni, sia rispettata una altezza minima pari a ml= 2,40. − Lo scrivente ritiene che la superficie sviluppata da tale soppalco e/o suppenno non vada considerata come superficie commerciabile interna. Pertanto i dati metrici da considerare nella valutazione dell'immobile saranno: Tes_
− Dati metrici: Piano 1 : Sup. . x Coeff. Omog = Sup. Omog.
Appartamento: 99,22 mq. x 1,00 = 99,22
Terrazza – balcone: 31,56 mq. x 0,25 = 7,89
Muri in comunione: 5,89 mq. x 0,50 = 2,95
Sup. Omog. = 110,36”.
Relativamente alla commerciabilità dell'immobile sub specie di regolarità
urbanistica in base alla normativa edilizia e alla luce della sentenza della Sezioni
Unite n. 25021/2019, però, così relazionava:
“− In data 09 ottobre 1955 decedeva il IG.re lasciando a sé superstiti CP_6
i figli e e la consorte CP_7 CP_8 Controparte_9
− In data 02 agosto 1956 veniva presentata presso l'Ufficio Registro di Sorrento la denunzia di successione;
essa veniva catalogata al n.° 6 volume 151.
23 − Nel compendio ereditario oggetto di successione era ricompreso altresì il fabbricato da cielo a terra costituente già l'albergo ED SO” in Anacapri alla via G. Orlando n.° 98, insistente nel suo complesso su di un'area di mq.
4.500 circa dei quali mq.790 circa coperti, mq 425 circa destinati a cortili e distacchi e mq 3285 circa destinati a giardini e terrazzi. In mappa individuato nel foglio 6 con i mappali n.° 386
(fabbricato) ,p.lla 389 ,329, e 383.
− Il fabbricato era riportato nel catasto urbano del Comune di Anacapri alla partita
1711 (vecchio catasto) ed al N.C.E.U. con la partita 212.
− In data 11/11/1960 con atto per notar , la IG.ra cedette la Per_7 Persona_8 metà indivisa dell'immobile in Anacapri alla via G.Orlando n.° 98, al IG.re
[...]
CP_10
− In data 28/07/1961 con atto per Notar la coerede IG.ra Per_7 Persona_9
e la IG.ra cedettero al IG.re i diritti pari
[...] Controparte_9 Controparte_10 ad un mezzo in piena proprietà e di un quarto in piena proprietà dell'intero fabbricato.
− In data 16/12/1965 con atto per me notaio , il IG.re , Per_10 Controparte_10 tacitava i diritti di usufrutto uxorio spettanti alla coniuge superstite IG.ra CP_9
, per cui lo stesso diventava pieno ed esclusivo
[...] Controparte_10 proprietario, da cielo terra, dell'albergo ED SO” in Anacapri fatta eccezione dell'appartamento al piano primo, lato sinistro entrando nell'androne.
− In data 01 ottobre 1965 Con decreto del Ministero del Turismo dello spettacolo fu autorizzato lo svincolo dalla destinazione alberghiera del fabbricato in Anacapri alla via G.Orlando 98, per cui il IG.re convertì le varie unità Controparte_10 immobiliari, formanti il compendio edilizio alberghiero, trasformando lo stesso in tante unità immobiliari destinate a civile abitazioni.
− In data 28.02.1966 veniva rilasciata al IG.re , da parte del Controparte_10
Comune di Anacapri, licenza edilizia n.° , che dettagliava quanto segue: Numer_1
− “...Vista la domanda del IG.re in data 09.12.1965 n.° 7370 Controparte_10 intesa ad ottenere l'autorizzazione per eseguire: “....Costruzione portico sul lato Ovest dell'edificio, (già albergo SO), e sistemazioni interne per modificazione destinazione ricettiva ad appartamenti residenziali ...”. − “...Giusto progetto a firma dell'ing. ”. − “... Sentito il parere favorevole della Commissione Persona_11
Edilizia nella tornata del 25.01.1966...”. − “...Vista l'approvazione data dalla
Soprintendenza ai Monumenti della Campania con lettera n.° 7082 in data
23.11.1965...”. AUTORIZZA – Il IG.re fu ad eseguire Controparte_10 CP_6
24 l'opera di cui sopra sotto l'osservanza delle seguenti condizioni e di quelle fissate dalla
Soprintendenza con lettera n.° 7082. a) Non venga apportata alcuna variante al progetto presentato ed approvato. b) Il lavoro resti sempre diretto dal tecnico segnalato. c) Sul posto del lavoro venga piazzata apposita tabella con l'indicazione dei proprietari del direttore dei lavori e dell'appaltatore. d) L'inizio e la ultimazione dei lavori devono essere denunziati all' a costruzione terminata dovrà Controparte_11 chiedersi al Comune licenza di abitabilità od agibilità.
− In data 12/01/1968 veniva rilasciato dal Comune di Anacapri al IG.re
[...]
permesso di abitabilità n.° 381 per l'appartamento E.1, posto alla via G CP_10
Orlando n.° 98/a piano primo. In tale Permesso veniva inoltre dettagliato quanto segue: “… a seguito di ispezione dell'appartamento E.1, ricavato dalla trasformazione dell'ex albergo ED SO” da adibirsi ad uso di abitazione civile .. dà parare favorevole...”.
− In data 20 gennaio 1968 con Atto di Compravendita per Notar del Persona_12
Collegio di Santa Maria Capuavetere, il IG.re , nato a [...] il 30 Controparte_10 giugno 1928, vendeva al IG.re , nato a [...], il 09 novembre Persona_1
1920, l'appartamento facente parte del Fabbricato dell'ex ED SO” Pt_3 sito in Anacapri alla via Giuseppe Orlando n.° 98/a.
− In tale atto veniva precisato quanto segue:
L'unità immobiliare compravenduta è sita al piano primo o rialzato di via G.
Orlando interno E/1 composta da n.° 4 vani, compreso gli accessori.
I confini dell'immobile sono: con androne comune da cui ha ingresso, appartamento interno I/1 di proprietà giardino di proprietà appartamento interno CP_10 CP_10
D/4 di proprietà CP_10
L'immobile è riportato nella planimetria allegata all'atto sotto la lettera “A” con perimetro rosso.
L'Unità immobiliare è stata denunziata al NCEU con scheda 0091352 redatta in data 07.06.1967 dall'ing.re . Persona_13
− In data 23/07/2001 con atto per notar il IG.re Persona_14 Persona_1
, riservandosi per sé l''usufrutto vitalizio, donava al figlio
[...] Parte_1 la nuda proprietà dell'immobile. – Dati catastali Attuali: o L'unità immobiliare è censita al N.C.E.U. di Anacapri in ditta nato a [...] il [...], Parte_1 foglio n°. 6, particella n.° 386, subalterno n.° 5, Categoria A/2, classe 2, consistenza vani 6, R.C. €. 1.332,46, Anacapri via Giuseppe Orlandi n.° 98 piano 1.”.
25 Per concludere, riguardo alla regolarità urbanistica nell'osservare che
“Il corpo di fabbrica, costituente l'ex Eden SO”, frequentato per Parte_3 anni da regnanti e star del jet set, è stato realizzato ben prima del 1940. Con licenza di
Costruzione del 16.01.1950 … Costruzione di un piano in sopraelevazione dell'attuale albergo SO … “e, con l'approvazione da parte della Soprintendenza ai
Monumenti di Napoli, fu realizzata la sopraelevazione del piano terzo dell'albergo. Con
Permesso di Costruzione n.° 126/51 del 22.05.1951, “...Sistemazione terrazzo soprastante il terzo piano dell'albergo... “fu sistemata la copertura dell'albergo Eden
SO, realizzato il colonnato e la casse scale con i relativi locali tecnici. Con licenza di costruzione n.° del 28.02.1966, rilasciata dal Comune di Anacapri e Num_2 approvata dalla Soprintendenza, veniva autorizzata la “...Costruzione portico sul lato
Ovest dell'edificio, già albergo SO, e sistemazioni interne per modificazione destinazione ricettiva, appartamenti residenziali...”. Con tale licenza di costruzione venne realizzato il portico sul lato Ovest e, in ottemperanza anche al decreto del
Ministero del Turismo del 1965, fu eseguito, per l'intero corpo di fabbrica dell'albergo
ED SO “il cambio d'uso da albergo ad appartamenti/residence. In data
12.01.1968, per la unità immobiliare oggetto di indagine ricadente nel corpo di fabbrica dell'ex albergo ED SO “identificata con la sigla “E.1”, fu rilasciato dal Comune di Anacapri il permesso di abitabilità n.° 381.”.
Sicché per la
“Commerciabilità ai sensi della sentenza di Cassazione a sezioni (ri)unite n.° 25021 del 07/10/2019 … Dall'esame della documentazione versata in atti, dai sopralluoghi e dalle indagini esperite presso i competenti Uffici, l'unità immobiliare E.1, posta al piano primo dell'edificio sito in Anacapri alla via G. Orlano n.° 98/a, realizzata prima del 1940, corredata dai vari permessi a costruire, cosi' come sopra indicati ed autorizzati anche dalla è commerciabile e Controparte_12 rispetta altresì quanto dettato, sia con la pronuncia della Cassazione a Sezioni (Ri)unite
n.° 8230 del 22/03/2019, sia quanto dettato con la sentenza di Cassazione a sezioni
(ri)unite n.° 25021 del 07/10/2019 in quanto esiste titolo urbanistico edilizio afferente specificamente l'unità immobiliare oggetto di indagine.” (sottolineatura aggiunta).
Resta, però, il problema che, relativamente alla “Attestazione di conformità allo
stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie ai sensi dell'art.19 comma 14
26 della legge n.122 del 30.07.2010”,
“Dai rilievi eseguiti e, dalle indagini effettuate presso gli Uffici competenti, per tale unità immobiliare, non vi è conformità tra lo stato di fatto riportato nella tavola di rilievo n.°1 e la planimetria censuaria identificata con la scheda n.°0091352 del
07.06.2967 allegata all'atto di vendita. Con la eliminazione del soppalco/suppenno interno, a seguito di quanto meglio dettagliato nel precedente paragrafo, si va a ripristinare lo stato originario dello immobile e la difformità esistente, tra l'attuale stato di fatto e la planimetria censuaria, sarà eliminata.”,
dovendo ribadirsi, inoltre, che l'allocazione del “soppalco/suppenno” priva gli ambienti in cui esso è edificato delle altezze occorrenti per renderli muniti del requisito della abitabilità, perché in violazione del regolamento comunale.
E.c.iii.) Ad avviso della corte, però, per come si è preavvertito sub. E.c.i.) non vanno confusi i piani.
Dal punto di vista edilizio-urbanistico, stante l'oramai affermata natura formale della nullità prevista per gli atti inter vivos, tra cui vi è anche quello che pone fine alla divisione ereditaria, l'essere l'immobile stato edificato prima del 1967,
comunque munito di uno specifico titolo abilitativo, o l'essere stata presentata una regolare istanza di condono, ivi inclusi i pagamenti occorrenti per l'oblazione,
sempre riferita a quell'immobile, purché esso non sia stato del tutto alterato e tale da divenire un immobile sostanzialmente diverso da quello assentito, rende, pure in presenza di modifiche edificate in difformità, il bene vendibile e sottratto alla sanzione della nullità.
Vi è poi il diverso piano della cd. conformità catastale (non solo oggettiva, ma pure soggettiva), anch'essa necessaria per rendere il bene trasmissibile, stante, come detto, la medesima sanzione della nullità prevista dall'ordinamento, nel caso in esame non corrispondente allo stato di fatto a cagione dell'esistenza dei soppalchi, la
27 quale, però, proprio avuto riguardo alla diversità dei presupposti che regolano la conformità urbanistica e quella catastale, come correttamente evidenziato dal tribunale con la sentenza 6733/2024, avrebbe potuto essere conseguita mediante il loro abbattimento, che, 'automaticamente', avrebbe riportato l'immobile nello stesso stato rappresentato catastalmente, cosa che le parti hanno deciso di non fare nonostante i solleciti loro rivolti dal giudice di primo grado.
Nel caso in esame, diversamente da quanto oppone l'appellante (solo) con l'appello del 2024, l'immobile era regolarmente assentito ed era stata chiesta e ottenuta, prima del 1967, pure la licenza per la trasformazione da destinazione alberghiera a immobili per civili abitazioni, sicché, avuto riguardo alla natura della nullità in questione, non può giuridicamente sostenersi che l'immobile, per questo aspetto, non fosse vendibile, né tantomeno che sussistessero, peraltro imprecisate,
ragioni che determinassero la radicale illegittimità dell'immobile (addirittura dell'intero fabbricato) e la sua non sanabilità.
Pertanto, diversamente da quanto auspica l'appellante, ciò non può, alla luce della situazione del bene oggetto di esame, addirittura portare a ritenere l'immobile privo di valore commerciale, ove si consideri che persino in caso di immobile totalmente privo di titolo abilitativo o non rientrante nell'ambito di provvedimenti di sanatoria,
andrebbe, comunque, considerata l'area di sedime, cosa evidentemente non sussistente nella specie dove sono i soli soppalchi ad incidere negativamente, nel senso su precisato, sull'immobile e, correlativamente, sulla sua valutazione commerciale.
Sostenere che ciò impedirebbe ogni valutazione e persino che esso non possa essere oggetto di azione di riduzione – cosa, comunque, si ripete, tardivamente
contestata soltanto successivamente – essendone preclusa la commerciabilità,
28 porterebbe a conseguenze paradossali in contrasto con la realtà economica e di mercato, proprio quando la situazione sia facilmente regolarizzabile, oltre a poter abilitare condotte strumentali o irragionevoli, come è avvenuto nella specie in cui le parti non si sono accordate per la rimozione dei soppalchi o per allineare la situazione di fatto a quella attuale.
Vi è, poi, quello che qui interessa(va) maggiormente all'appellante nell'originario appello proposto nel 2020, della valutazione commerciale del bene, certamente condizionata dai primi due, non potendo essere considerate le porzioni che dovessero porsi in conflitto con la disciplina urbanistica o con la conformità
catastale, quando in generale incidano, per come strutturalmente edificate, sulla effettiva conformazione del bene, rendendole commercialmente irrilevanti se non addirittura pregiudizievoli.
E.d.) Sicché, ad avviso della corte, non può che ritenersi che, correttamente, le superfici su cui basare la valutazione dell'immobile debbano essere individuate,
come fatto successivamente, escludendo quelle riferite ai soppalchi, in ragione del fatto che essi andrebbero rimossi.
Valutazione che può chiaramente essere operata sulla base dei dati forniti dalla c.t.u. del 2016, pure desumibili da quella del 2022, che, infatti, individua i medesimi criteri, salvo espungere dal calcolo le superfici riguardanti i soppalchi e applicare una diversa valutazione a metro quadro giacché il 'primo' calcolo, funzionale alla domanda di riduzione, veniva riferito alle quotazioni al tempo di apertura della successione, il secondo, relativo alle operazioni divisionali, all'attualità.
Su tale questione l'appellante pure ha proposto appello con argomentazioni apodittiche, richiamandosi a un precedente della Suprema Corte che, però, non va affatto nel senso sostenuto da , dovendo ribadirsi, come affermato Parte_1
29 dal tribunale, che, in virtù del disposto di cui all'art. 556 c.c., attraverso il richiamo ai criteri dettati dagli artt. da 747 a 750 c.c., si ha riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'apertura della successione.
Prendendo in esame il valore al metro quadro individuato dal c.t.u. e per il quale non sono state sollevate questioni in questa sede d'appello, il valore dell'immobile di Anacapri donato a è pari ad euro 893.742,23. Parte_1
Da tale somma, però, come correttamente argomenta l'appellante, vanno sottratti euro 5.560,56 che il c.t.u. nella relazione del 2022 ha determinato come occorrenti per riportare l'immobile allo stato conforme alla situazione catastale, anche perché
non vi è prova che l'edificazione dei soppalchi sia ascrivibile al donatario, non potendo essere tratta esclusivamente dal semplice fatto che la planimetria catastale non li contempla e che di essi non vi è traccia nella descrizione dell'immobile nell'atto di donazione, ben potendo ciò essere ascritto a ragioni di opportunità, dato equivoco che è, oltretutto, corroborato dal fatto che solo in giudizio CP_1
pare porre la questione, attribuendo, peraltro, in maniera anche ipotetico-dubitativa,
la loro possibile costruzione al fratello dopo la donazione, per poi successivamente
'cavalcare' l'assunto in maniera netta e strumentale.
E.e.) Infondato è, invece, il motivo con cui è contestata la decisione nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di considerare le migliorie arrecate all'immobile.
Infatti, lo stesso si fonda sostanzialmente sul rilievo che la circostanza che fossero state apportate migliorie all'immobile non era stata contestata dall'attore.
Ora, prescindendo dal dato che l'impianto difensivo complessivo proposto dal fratello era sicuramente diretto a non riconoscere tali supposte CP_1
migliorie e che, in presenza di allegazioni carenti anche l'onere di contestazione non può che essere parametrato alla genericità delle affermazioni della controparte, deve
30 osservarsi che anche laddove si volesse sostenere che non vi sarebbe stata contestazione, ciò non potrebbe automaticamente condurre alla prova del quantum,
restando in capo a chi prospetta la loro esistenza l'onere di dare la relativa dimostrazione, mentre, invece, l'appellante vorrebbe chiaramente avvalersi dell'opera di supplenza del giudice, che avrebbe dovuto “allargare” il mandato al c.t.u. dell'ulteriore operazione di individuazione, prima ancora che di quantificazione, di tali, ancora in appello, imprecisati miglioramenti alla cosa donata.
Peraltro, dando luogo ad una valutazione sostanzialmente di tipo equitativo,
sganciata dalle reali spese e costi sopportati dal donatario, dimenticando che sussistono i presupposti per procedere alla liquidazione equitativa di cui all'art.1226
c.c., laddove non sia stato possibile offrire la prova del quantum, ovvero quando questa si presenti particolarmente difficoltosa, gravando comunque sul danneggiato
l'onere di fornire tutti gli elementi probatori ed i dati di fatto in suo possesso, al fine
di una quantificazione quanto più rispondente al danno effettivamente subito.
Ciò, soprattutto perché va limitata la possibilità che venga adottata una
pronuncia basata su criteri arbitrari, sottratta, perciò, a qualsiasi controllo,
dovendo il giudice, almeno sommariamente, indicare i criteri da lui seguiti per
determinate l'entità del danno che si ritiene realmente sussistente.
Sicché, anche nel caso in cui effettivamente la prova del danno risulta essere particolarmente gravosa, chi invoca l'applicazione dell'esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, è sempre tenuto ad offrire elementi di giudizio tali da permettere al giudice di verificarne in primis l'esistenza e, successivamente, di determinarne l'entità in maniera sufficientemente precisa e adeguatamente argomentata secondo criteri logici e razionalmente giustificati.
31 F) E' opportuno qui trattare il motivo di appello incidentale.
Lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.
Per quanto è dato comprendere, l'appellante incidentale sembra imputare al giudice di primo grado o un errore di calcolo o un omesso esame della documentazione, da cui emergerebbe che, di fatto, le somme relative al rapporto presso cc. 1101989, e cc. Controparte_3 Controparte_13 CP_4
401265068, non erano più sussistenti per colpa del germano sebbene gli siano Pt_1
state attribuite in sentenza, di tal che dalla quota a lui spettante, detratto l'importo del relictum, per così dire effettivo, dovrebbe essergli aggiunto quello di euro
46.622,36 portato dalle somme esistenti presso gli istituti di credito al momento di apertura della successione, da 'imputare' sull'immobile di Anacapri a maggior quota della comproprietà del bene.
L'assunto non è stato mai dedotto in primo grado, non essendo chiaro se si voglia sostenere che il relictum fosse minore o se si intenda introdurre, sempre per quanto è
dato capire, una sorta di azione di responsabilità nei riguardi del convenuto, mentre correttamente il giudice di primo grado ha esaminato la domanda azionata, afferente l'azione di riduzione, determinando donatum, relictum e entità della lesione, sicché
viene imputato al giudice un errore insussistente, restando ogni questione relativa alle somme de quibus riservata ad altra sede, con conseguente inammissibilità del motivo.
G) Riguardo al motivo di appello avanzato da con cui vengono Parte_1
contestate le valutazioni operare in merito agli altri immobili del relictum o all'immobile oggetto del legato in favore di , deve rilevarsi che lo CP_1
stesso finisce per essere un 'non motivo', in quanto del tutto privo di argomentazioni dirette a confutare i criteri e i valori individuati dal c.t.u., se non attraverso
32 l'apodittica e strumentale affermazione, perché di questo si tratta, che i primi sarebbero stati sottostimati e il secondo sovrastimato.
H) Da ciò consegue che all'immobile donato deve assegnarsi il valore di euro
888.181,67 anziché di euro 1.031.537,58, determinandosi la massa complessiva data da relictum + donatum, pertanto, in euro 1.120.893,20 (euro 888.181,67 +
232.711,53), la legittima in euro 373,631,07, così come la quota disponibile.
Ne discende che, 'assegnando' a gli interi beni componenti il CP_1
relictum, residua una lesione di euro 140.919,54
Pertanto, dovendo tenersi fermi i successivi criteri utilizzati dal tribunale, che non sono attinti da nessuno dei motivi di appello, superando, comunque, il valore dell'immobile di euro 888.181,67, quello dato dalla somma della disponibile e della somma riservata al legittimario donatario, la riduzione della donazione va realizzata,
per la differenza non soddisfatta, con l'attribuzione dell'intero relictum in favore del legittimario pretermesso, e mediante conferimento dell'intero immobile nell'eredità,
in comunione tra i coeredi, in quote proporzionali al valore della residua lesione, per
, e al valore della differenza tra l'intero e detta lesione, per CP_1 Pt_1
quote che mutano in favore di in proporzione al valore di euro CP_1
140.919,54 sull'intero di euro 888.181,67 (158,66/10000), per in proporzione Pt_1
al valore di euro 747.262,13 sull'intero di euro 888.181,67 (841,34/1000).
Non vi è stata, invece, impugnazione da parte di riguardo al rigetto CP_1
della domanda relativa ai frutti dell'appartamento di Anacapri.
D - Le spese
Relativamente ai motivi di appello proposti da circa la Parte_1
regolamentazione delle spese di lite di primo grado, si osserva, innanzi tutto, che oscura è la valutazione in ordine alla non 'imputabilità' o alla non 'colpevolezza' di
33 esso convenuto in relazione all'origine della domanda, che deriverebbe dalla volontà
del germano di rinunciare al legato per rivendicare la legittima, o, comunque, da quella del de cuius, da un lato perché se ciò fosse vero, tanto dovrebbe valere per ogni azione, costituendo, invece, esercizio di un diritto riconosciuto dall'ordinamento, mentre quel che conta è se la controparte non si sia opposta alla domanda, cosa che si fa fatica a poter ritenere, vista l'animosità manifestata dalle parti e l'evidente resistenza in giudizio di . Parte_1
Il motivo legato, per così dire, alla 'eliminazione' dell'immobile di Anacapri dalla contesa, quindi legato all'integrale accoglimento delle difese principali svolte in primo grado e del principale motivo di appello, è infondato in conseguenza delle motivazioni che precedono, se non riguardo al minor valore del bene per effetto della 'sottrazione' dalla valutazione, delle superfici relative al “soppalco/suppenno”.
Deve, però, convenirsi che aveva avanzato anche altra Controparte_1
domanda che si è visto rigettata dal tribunale (nell'economia del giudizio, per la verità, non dovendo assegnarsi importanza al rigetto della domanda di divisione che verosimilmente discende dalla resistenza proprio di , oltre alla declaratoria di Pt_1
inammissibilità dell'appello incidentale, sicché, nella valutazione complessiva circa l'esito del giudizio, che ha visto anche limitatamente accolto il motivo di appello riferito alla determinazione del valore dell'immobile, si stima equa la compensazione per un quarto delle spese dell'intero giudizio, con liquidazione in senso conforme a quanto statuito dal tribunale nella sentenza n. 6733/2024, ivi comprese quelle di c.t.u., ovviamente detratto il quarto, e come da dispositivo relativamente al giudizio di secondo grado (nei minimi per la fase di trattazione e istruttoria, essendosi la seconda non tenuta).
Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il
34 versamento, a carico dell'appellante incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sulle impugnazioni di cui in epigrafe, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 2961/2020 e in parziale riforma del capo 3) di detta sentenza, dichiara che l'appartamento in Anacapri, N.C.E.U. di Anacapri, foglio n°. 6, particella n.°
386, subalterno n.° 5, appartiene in comunione ai germani Controparte_1
e nelle seguenti quote: 158,66/1000 in favore di
[...] Parte_1 [...]
; 841,34/1000 in favore di CP_1 Parte_1
b) rigetta per il resto l'appello proposto dal medesimo avverso Parte_1
l'indicata sentenza n. 2961/2020, nonché, ad eccezione della statuizione sulle spese,
quello avverso la sentenza n. 6733/2024;
c) dichiara inammissibile l'appello incidentale avanzato da CP_1
avverso la sentenza n. 2961/2020;
[...]
d) anche in conseguenza del parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
in relazione alla statuizione sulle spese contenuta nella sentenza n. Parte_1
6733/2024, condanna il medesimo a rifondere le spese di lite che, Parte_1
compensate per un quarto, liquida, d1) per il primo grado in senso conforme a quanto liquidato dal tribunale, ivi comprese quelle di c.t.u., detratto, però, il quarto in conseguenza della disposta compensazione;
d2) per il grado d'appello in euro
12.884,25 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
e) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui
35 all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso in data 16 ottobre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente Dott. ssa Assunta d'Amore
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