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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 17/06/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 15.11.2023 ed iscritta al n.
2058 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023 da:
- (C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi residente alla Controparte_1 CodiceFiscale_1
via Gorizia n. 56, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela De Rocchi del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Lecco, Via Ghislanzoni n. 2, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
- (C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
n. 82, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Anelo del foro di Lecco ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Valvarrone alla Via Scarinzia n. 17, giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio.
In data 5 giugno 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti concordi
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Per entrambe le parti: “Voglia il Tribunale Ill.mo emettere sentenza che dichiari lo scioglimento del matrimonio dei
coniugi ) e ( ), sposati con rito civile in data Controparte_1 C.F._3 CP_2 C.F._2
29/08/2013 a Lecco (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Lecco anno 2013 Parte I Numero 33), alle
seguenti condizioni:
a. La figlia minorenne resta affidata congiuntamente ai genitori con collocamento prevalente della stessa presso Per_1
la madre nella casa di proprietà di quest'ultima sita in Lecco (LC) – in via Gorizia n. 56; le Parti danno atto che anche la
figlia , maggiorenne e portatrice di handicap grave, abiterà con la madre nella casa famigliare. Per_2
b. Le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, educazione e salute verranno assunte dai genitori di
comune accordo, tenuto conte della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
c. La casa coniugale sita in Lecco in via Gorizia n.56 è di proprietà esclusiva di la quale vi abiterà con Controparte_1
le figlie.
d. Il padre potrà frequentare le figlie e quando lo vorrà compatibilmente con gli impegni di queste Per_1 Per_2
accordandosi, di volta in volta, con la madre.
e. potrà trascorrere con le figlie le festività di Natale e di Pasqua ad anni alterni facendo in modo che, quando le CP_2
figlie trascorrono la Pasqua con la madre possano poi stare con il padre durante il periodo di Natale e viceversa per
l'anno successivo.
f. potrà trascorrere con le figlie 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive avendo cura di accordarsi con la CP_2
madre almeno due mesi prima dell'inizio delle vacanze stesse.
g. verserà a a titolo di concorso nel mantenimento ordinario della figlia minore , la CP_2 Controparte_1 Per_1
somma mensile di euro 150,00 (centocinquanta), entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul c/c che
gli ha già comunicato. Tale somma sarà annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT come per Controparte_1
legge. La ricorrente da atto che nelle more della separazione, ha già provveduto ad anticiparle il mantenimento CP_2
ordinario di sino al mese di dicembre del 2025. Le Parti dichiarano che la figlia maggiorenne Per_1 Per_2
percepisce un assegno di invalidità sociale e l'indennità di accompagnamento per un totale di euro 1.289,86 mensile ed è
pertanto economicamente indipendente. I genitori si faranno carico al 50% ciascuno delle necessità, previamente
concordate e documentate, di cura, assistenza e mantenimento straordinario di per tutto ciò che ecceda la sua Per_2
capacità economica che dovrà in qualsiasi momento essere nota, attraverso la produzione della relativa documentazione, a
richiesta tempestiva di ciascun genitore.
pagina 2 di 7 h. Ciascun genitore – fermo quanto infra precisato - contribuirà nella misura del 50% nelle spese straordinarie per la figlia
minore così come individuate nel relativo Protocollo del Tribunale di Lecco del 29/03/2018 che le Parti Per_1
dichiarano di conoscere, rientrando nel contributo al mantenimento ordinario tutto quanto non ivi espressamente indicato.
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, corredata
da debita documentazione comprovante la necessità della spesa e l'importo da sostenere, non manifesti motivato dissenso
scritto entro il termine di dieci giorni o, in caso di comprovata necessità e urgenza, nel minor tempo espressamente indicato
dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre). In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla
richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro
il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese
straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
i. Le Parti concordano che anche in qualità di genitore collocatario delle figlie, avrà diritto a percepire Controparte_1
per intero l'Assegno Unico Universale per figli a carico (AUF), nonché qualsiasi altra misura ad esso sostitutiva. Ogni
altro e diverso contributo presente o futuro previsto da qualsiasi Ente a sostegno della genitorialità nonché altre detrazioni
fiscali per figli a carico, non ricomprese nell'AUF, saranno richiesti e percepiti dalla madre per essere Controparte_1
destinato a esigenze specifiche delle figlie. Saranno altresì riconosciute in via esclusiva alla madre tutte Controparte_1
le agevolazioni previste dalla Legge 104/1992 per l'assistenza alla figlia , convivente con la madre. Per_2
l. Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie saranno portate in detrazione dal
genitore che ne avrà sostenuto l'effettivo esborso e in ragione della quota (intera o parziale) dallo stesso effettivamente
pagata. Al fine di permettere eventuali deduzioni/detrazioni fiscali o rimborsi assicurativi, i Genitori dovranno mettersi a
reciproca disposizione i documenti fiscali relative alle spese straordinarie sostenute per le figlie (fatture e ricevute,
intestate al nominativo delle figlie, con indicato il relativo codice fiscale), relative a spese deducibili/detraibili, in tempo
utile per la richiesta in sede di dichiarazione fiscale.
m. Le Parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti sotto il profilo economico e di rinunciare,
pertanto, reciprocamente all'assegno divorzile non ricorrendone i presupposti.
n. Le parti dichiarano altresì di non avere beni in comunione e di non avere nulla a pretendere reciprocamente l'uno
dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo.
pagina 3 di 7 o. Le Parti e si dichiarano entrambi soddisfatti delle sopra menzionate condizioni che Controparte_1 CP_2
accettano e sottoscrivono prestando in questa sede acquiescenza con rinuncia espressa all'impugnazione. Spese di
assistenza legale reciprocamente compensate.
Si chiede che la sentenza venga trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lecco per le annotazioni e le
ulteriori incombenze di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 15.11.2023, , coniugata con Controparte_1 CP_2
a seguito di matrimonio civile celebrato in data 29.8.2013 a Lecco, ha chiesto al Tribunale di
[...]
pronunciare la separazione personale dei coniugi, e, una volta decorsi i termini di cui all'art. 473bis.49
c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Si è costituito in giudizio che ha aderito alla domanda di separazione avanzata dalla CP_2
moglie (seppur con rammarico, in quanto convinto di aver superato la crisi coniugale).
Dopo i provvedimenti temporanei ed urgenti (che hanno assegnato la casa familiare di Lecco,
via Gorizia n. 56, alla affinché vi continuasse a vivere con le due figlie ed hanno onerato il CP_1
padre, a titolo di mantenimento delle due figlie, di pagare la somma di euro 150,00 mensili per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie), le parti hanno rappresentando di aver trovato un accordo, declinato in conclusioni congiunte.
La causa è passata pertanto in decisione e la separazione personale è stata pronunciata con sentenza n. 661/2024 dell'8/14.10.2024.
2. - Le parti hanno raggiunto un accordo anche in punto di divorzio, depositando in data
5.6.2025 conclusioni congiunte.
3. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, omologata, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale: nel caso di specie, dal momento della separazione – pronunciata con sentenza n. 661/2024 dell'8/14.10.2024 su conclusioni congiunte e dopo pagina 4 di 7 l'autorizzazione a vivere separati pronunciata all'udienza del 30.5.2024 – i coniugi non si sono riconciliati ed appare impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale.
4. - Il Collegio valuta positivamente gli accordi raggiunti dai coniugi in punto di affidamento condiviso della figlia minore (nata il [...]), con collocazione prevalente presso la madre Per_1
e con libera regolamentazione del diritto di visita da parte del padre, in quanto idonei a soddisfare le esigenze della minore alla frequentazione di entrambi i genitori, tenuto conto dell'età. Lo stesso è a dirsi per il collocamento della figlia, maggiorenne ma portatrice di handicap autistico, presso Per_2
l'abitazione familiare assegnata alla madre, trattandosi di accordo adeguato ad evitare qualsiasi destabilizzazione rilevante nel suo equilibrio psico-emotivo.
Infine, viene nuovamente approvato il concorso del padre al mantenimento delle figlie per euro
150,00 mensili, già ritenuto adeguato a soddisfare le esigenze delle stesse nel contesto reddituale dei due genitori al momento della separazione.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio civile tra (C.F.: ), nata a Controparte_1 C.F._3
Lecco il 22.8.1972, e (C.F.: , nato a [...] il [...], contratto a CP_2 C.F._2
Lecco in data 29.8.2013 e trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, registro atti di matrimonio, anno 2013, parte I, numero 33.
DISPONE
che la figlia minorenne resti affidata congiuntamente ai genitori con collocamento prevalente Per_1
presso la madre nella casa di proprietà di quest'ultima sita in Lecco alla via Gorizia n. 56; le figlia
, maggiorenne e portatrice di handicap grave, abiterà con la madre nella medesima casa Per_2
famigliare. Le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, educazione e salute verranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conte della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
DISPONE
pagina 5 di 7 che possa frequentare le figlie e quando lo vorrà, compatibilmente con gli CP_2 Per_1 Per_2
impegni di queste, accordandosi di volta in volta con la madre. Il padre potrà trascorrere con le figlie le festività di Natale e di Pasqua ad anni alterni facendo in modo che, quando le figlie trascorrono la
Pasqua con la madre, possano poi stare con il padre durante il periodo di Natale e viceversa per l'anno successivo. Il padre potrà trascorrere con le figlie 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, avendo cura di accordarsi con la madre almeno due mesi prima dell'inizio delle vacanze stesse.
PONE
a carico di a titolo di concorso nel mantenimento ordinario della figlia minore la CP_2 Per_1
somma mensile di euro 150,00 da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul c/c che gli ha già comunicato. Tale somma sarà annualmente rivalutata Controparte_1
sulla base degli indici ISTAT come per legge. La ricorrente dà atto che il resistente, nelle more della separazione, ha già provveduto ad anticiparle il mantenimento ordinario di sino al mese di Per_1
dicembre del 2025.
Le parti hanno dichiarato che la figlia maggiorenne percepisce un assegno di invalidità sociale Per_2
e l'indennità di accompagnamento per un totale di euro 1.289,86 mensile ed è pertanto economicamente indipendente. I genitori si faranno carico al 50% ciascuno delle necessità,
previamente concordate e documentate, di cura, assistenza e mantenimento straordinario di Per_2
per tutto ciò che ecceda la sua capacità economica che dovrà in qualsiasi momento essere nota,
attraverso la produzione della relativa documentazione, a richiesta tempestiva di ciascun genitore.
Ciascun genitore – fermo quanto infra precisato - contribuirà nella misura del 50% nelle spese straordinarie per la figlia minore così come individuate nel relativo Protocollo del Tribunale Per_1
di Lecco del 29/03/2018 che le Parti dichiarano di conoscere, rientrando nel contributo al mantenimento ordinario tutto quanto non ivi espressamente indicato. Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, corredata da debita documentazione comprovante la necessità della spesa e l'importo da sostenere, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o, in caso di comprovata necessità e urgenza,
nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre).
In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore pagina 6 di 7 verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
Le parti hanno concordato che , anche in qualità di genitore collocatario delle figlie, Controparte_1
avrà diritto a percepire per intero l'Assegno Unico Universale per figli a carico (AUF), nonché
qualsiasi altra misura ad esso sostitutiva. Ogni altro e diverso contributo presente o futuro previsto da qualsiasi Ente a sostegno della genitorialità nonché altre detrazioni fiscali per figli a carico, non ricomprese nell'AUF, saranno richiesti e percepiti dalla madre per essere destinato a Controparte_1
esigenze specifiche delle figlie. Saranno altresì riconosciute in via esclusiva alla madre CP_1
tutte le agevolazioni previste dalla Legge 104/1992 per l'assistenza alla figlia ,
[...] Per_2
convivente con la madre.
Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie saranno portate in detrazione dal genitore che ne avrà sostenuto l'effettivo esborso e in ragione della quota (intera o parziale) dallo stesso effettivamente pagata. Al fine di permettere eventuali deduzioni/detrazioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori dovranno mettersi a reciproca disposizione i documenti fiscali relative alle spese straordinarie sostenute per le figlie (fatture e ricevute, intestate al nominativo delle figlie, con indicato il relativo codice fiscale), relative a spese deducibili/detraibili, in tempo utile per la richiesta in sede di dichiarazione fiscale.
DA' ATTO
che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti sotto il profilo economico e di rinunciare, pertanto, reciprocamente all'assegno divorzile non ricorrendone i presupposti nonché di non avere beni in comunione e di non avere nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo.
Spese di lite integralmente compensate, come voluto dalle parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio di mercoledì 11 giugno 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 15.11.2023 ed iscritta al n.
2058 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023 da:
- (C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi residente alla Controparte_1 CodiceFiscale_1
via Gorizia n. 56, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela De Rocchi del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Lecco, Via Ghislanzoni n. 2, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
- (C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
n. 82, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Anelo del foro di Lecco ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Valvarrone alla Via Scarinzia n. 17, giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio.
In data 5 giugno 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti concordi
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Per entrambe le parti: “Voglia il Tribunale Ill.mo emettere sentenza che dichiari lo scioglimento del matrimonio dei
coniugi ) e ( ), sposati con rito civile in data Controparte_1 C.F._3 CP_2 C.F._2
29/08/2013 a Lecco (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Lecco anno 2013 Parte I Numero 33), alle
seguenti condizioni:
a. La figlia minorenne resta affidata congiuntamente ai genitori con collocamento prevalente della stessa presso Per_1
la madre nella casa di proprietà di quest'ultima sita in Lecco (LC) – in via Gorizia n. 56; le Parti danno atto che anche la
figlia , maggiorenne e portatrice di handicap grave, abiterà con la madre nella casa famigliare. Per_2
b. Le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, educazione e salute verranno assunte dai genitori di
comune accordo, tenuto conte della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
c. La casa coniugale sita in Lecco in via Gorizia n.56 è di proprietà esclusiva di la quale vi abiterà con Controparte_1
le figlie.
d. Il padre potrà frequentare le figlie e quando lo vorrà compatibilmente con gli impegni di queste Per_1 Per_2
accordandosi, di volta in volta, con la madre.
e. potrà trascorrere con le figlie le festività di Natale e di Pasqua ad anni alterni facendo in modo che, quando le CP_2
figlie trascorrono la Pasqua con la madre possano poi stare con il padre durante il periodo di Natale e viceversa per
l'anno successivo.
f. potrà trascorrere con le figlie 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive avendo cura di accordarsi con la CP_2
madre almeno due mesi prima dell'inizio delle vacanze stesse.
g. verserà a a titolo di concorso nel mantenimento ordinario della figlia minore , la CP_2 Controparte_1 Per_1
somma mensile di euro 150,00 (centocinquanta), entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul c/c che
gli ha già comunicato. Tale somma sarà annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT come per Controparte_1
legge. La ricorrente da atto che nelle more della separazione, ha già provveduto ad anticiparle il mantenimento CP_2
ordinario di sino al mese di dicembre del 2025. Le Parti dichiarano che la figlia maggiorenne Per_1 Per_2
percepisce un assegno di invalidità sociale e l'indennità di accompagnamento per un totale di euro 1.289,86 mensile ed è
pertanto economicamente indipendente. I genitori si faranno carico al 50% ciascuno delle necessità, previamente
concordate e documentate, di cura, assistenza e mantenimento straordinario di per tutto ciò che ecceda la sua Per_2
capacità economica che dovrà in qualsiasi momento essere nota, attraverso la produzione della relativa documentazione, a
richiesta tempestiva di ciascun genitore.
pagina 2 di 7 h. Ciascun genitore – fermo quanto infra precisato - contribuirà nella misura del 50% nelle spese straordinarie per la figlia
minore così come individuate nel relativo Protocollo del Tribunale di Lecco del 29/03/2018 che le Parti Per_1
dichiarano di conoscere, rientrando nel contributo al mantenimento ordinario tutto quanto non ivi espressamente indicato.
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, corredata
da debita documentazione comprovante la necessità della spesa e l'importo da sostenere, non manifesti motivato dissenso
scritto entro il termine di dieci giorni o, in caso di comprovata necessità e urgenza, nel minor tempo espressamente indicato
dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre). In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla
richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro
il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese
straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
i. Le Parti concordano che anche in qualità di genitore collocatario delle figlie, avrà diritto a percepire Controparte_1
per intero l'Assegno Unico Universale per figli a carico (AUF), nonché qualsiasi altra misura ad esso sostitutiva. Ogni
altro e diverso contributo presente o futuro previsto da qualsiasi Ente a sostegno della genitorialità nonché altre detrazioni
fiscali per figli a carico, non ricomprese nell'AUF, saranno richiesti e percepiti dalla madre per essere Controparte_1
destinato a esigenze specifiche delle figlie. Saranno altresì riconosciute in via esclusiva alla madre tutte Controparte_1
le agevolazioni previste dalla Legge 104/1992 per l'assistenza alla figlia , convivente con la madre. Per_2
l. Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie saranno portate in detrazione dal
genitore che ne avrà sostenuto l'effettivo esborso e in ragione della quota (intera o parziale) dallo stesso effettivamente
pagata. Al fine di permettere eventuali deduzioni/detrazioni fiscali o rimborsi assicurativi, i Genitori dovranno mettersi a
reciproca disposizione i documenti fiscali relative alle spese straordinarie sostenute per le figlie (fatture e ricevute,
intestate al nominativo delle figlie, con indicato il relativo codice fiscale), relative a spese deducibili/detraibili, in tempo
utile per la richiesta in sede di dichiarazione fiscale.
m. Le Parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti sotto il profilo economico e di rinunciare,
pertanto, reciprocamente all'assegno divorzile non ricorrendone i presupposti.
n. Le parti dichiarano altresì di non avere beni in comunione e di non avere nulla a pretendere reciprocamente l'uno
dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo.
pagina 3 di 7 o. Le Parti e si dichiarano entrambi soddisfatti delle sopra menzionate condizioni che Controparte_1 CP_2
accettano e sottoscrivono prestando in questa sede acquiescenza con rinuncia espressa all'impugnazione. Spese di
assistenza legale reciprocamente compensate.
Si chiede che la sentenza venga trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lecco per le annotazioni e le
ulteriori incombenze di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 15.11.2023, , coniugata con Controparte_1 CP_2
a seguito di matrimonio civile celebrato in data 29.8.2013 a Lecco, ha chiesto al Tribunale di
[...]
pronunciare la separazione personale dei coniugi, e, una volta decorsi i termini di cui all'art. 473bis.49
c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Si è costituito in giudizio che ha aderito alla domanda di separazione avanzata dalla CP_2
moglie (seppur con rammarico, in quanto convinto di aver superato la crisi coniugale).
Dopo i provvedimenti temporanei ed urgenti (che hanno assegnato la casa familiare di Lecco,
via Gorizia n. 56, alla affinché vi continuasse a vivere con le due figlie ed hanno onerato il CP_1
padre, a titolo di mantenimento delle due figlie, di pagare la somma di euro 150,00 mensili per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie), le parti hanno rappresentando di aver trovato un accordo, declinato in conclusioni congiunte.
La causa è passata pertanto in decisione e la separazione personale è stata pronunciata con sentenza n. 661/2024 dell'8/14.10.2024.
2. - Le parti hanno raggiunto un accordo anche in punto di divorzio, depositando in data
5.6.2025 conclusioni congiunte.
3. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, omologata, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale: nel caso di specie, dal momento della separazione – pronunciata con sentenza n. 661/2024 dell'8/14.10.2024 su conclusioni congiunte e dopo pagina 4 di 7 l'autorizzazione a vivere separati pronunciata all'udienza del 30.5.2024 – i coniugi non si sono riconciliati ed appare impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale.
4. - Il Collegio valuta positivamente gli accordi raggiunti dai coniugi in punto di affidamento condiviso della figlia minore (nata il [...]), con collocazione prevalente presso la madre Per_1
e con libera regolamentazione del diritto di visita da parte del padre, in quanto idonei a soddisfare le esigenze della minore alla frequentazione di entrambi i genitori, tenuto conto dell'età. Lo stesso è a dirsi per il collocamento della figlia, maggiorenne ma portatrice di handicap autistico, presso Per_2
l'abitazione familiare assegnata alla madre, trattandosi di accordo adeguato ad evitare qualsiasi destabilizzazione rilevante nel suo equilibrio psico-emotivo.
Infine, viene nuovamente approvato il concorso del padre al mantenimento delle figlie per euro
150,00 mensili, già ritenuto adeguato a soddisfare le esigenze delle stesse nel contesto reddituale dei due genitori al momento della separazione.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio civile tra (C.F.: ), nata a Controparte_1 C.F._3
Lecco il 22.8.1972, e (C.F.: , nato a [...] il [...], contratto a CP_2 C.F._2
Lecco in data 29.8.2013 e trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, registro atti di matrimonio, anno 2013, parte I, numero 33.
DISPONE
che la figlia minorenne resti affidata congiuntamente ai genitori con collocamento prevalente Per_1
presso la madre nella casa di proprietà di quest'ultima sita in Lecco alla via Gorizia n. 56; le figlia
, maggiorenne e portatrice di handicap grave, abiterà con la madre nella medesima casa Per_2
famigliare. Le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, educazione e salute verranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conte della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
DISPONE
pagina 5 di 7 che possa frequentare le figlie e quando lo vorrà, compatibilmente con gli CP_2 Per_1 Per_2
impegni di queste, accordandosi di volta in volta con la madre. Il padre potrà trascorrere con le figlie le festività di Natale e di Pasqua ad anni alterni facendo in modo che, quando le figlie trascorrono la
Pasqua con la madre, possano poi stare con il padre durante il periodo di Natale e viceversa per l'anno successivo. Il padre potrà trascorrere con le figlie 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, avendo cura di accordarsi con la madre almeno due mesi prima dell'inizio delle vacanze stesse.
PONE
a carico di a titolo di concorso nel mantenimento ordinario della figlia minore la CP_2 Per_1
somma mensile di euro 150,00 da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul c/c che gli ha già comunicato. Tale somma sarà annualmente rivalutata Controparte_1
sulla base degli indici ISTAT come per legge. La ricorrente dà atto che il resistente, nelle more della separazione, ha già provveduto ad anticiparle il mantenimento ordinario di sino al mese di Per_1
dicembre del 2025.
Le parti hanno dichiarato che la figlia maggiorenne percepisce un assegno di invalidità sociale Per_2
e l'indennità di accompagnamento per un totale di euro 1.289,86 mensile ed è pertanto economicamente indipendente. I genitori si faranno carico al 50% ciascuno delle necessità,
previamente concordate e documentate, di cura, assistenza e mantenimento straordinario di Per_2
per tutto ciò che ecceda la sua capacità economica che dovrà in qualsiasi momento essere nota,
attraverso la produzione della relativa documentazione, a richiesta tempestiva di ciascun genitore.
Ciascun genitore – fermo quanto infra precisato - contribuirà nella misura del 50% nelle spese straordinarie per la figlia minore così come individuate nel relativo Protocollo del Tribunale Per_1
di Lecco del 29/03/2018 che le Parti dichiarano di conoscere, rientrando nel contributo al mantenimento ordinario tutto quanto non ivi espressamente indicato. Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, corredata da debita documentazione comprovante la necessità della spesa e l'importo da sostenere, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o, in caso di comprovata necessità e urgenza,
nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre).
In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore pagina 6 di 7 verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
Le parti hanno concordato che , anche in qualità di genitore collocatario delle figlie, Controparte_1
avrà diritto a percepire per intero l'Assegno Unico Universale per figli a carico (AUF), nonché
qualsiasi altra misura ad esso sostitutiva. Ogni altro e diverso contributo presente o futuro previsto da qualsiasi Ente a sostegno della genitorialità nonché altre detrazioni fiscali per figli a carico, non ricomprese nell'AUF, saranno richiesti e percepiti dalla madre per essere destinato a Controparte_1
esigenze specifiche delle figlie. Saranno altresì riconosciute in via esclusiva alla madre CP_1
tutte le agevolazioni previste dalla Legge 104/1992 per l'assistenza alla figlia ,
[...] Per_2
convivente con la madre.
Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie saranno portate in detrazione dal genitore che ne avrà sostenuto l'effettivo esborso e in ragione della quota (intera o parziale) dallo stesso effettivamente pagata. Al fine di permettere eventuali deduzioni/detrazioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori dovranno mettersi a reciproca disposizione i documenti fiscali relative alle spese straordinarie sostenute per le figlie (fatture e ricevute, intestate al nominativo delle figlie, con indicato il relativo codice fiscale), relative a spese deducibili/detraibili, in tempo utile per la richiesta in sede di dichiarazione fiscale.
DA' ATTO
che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti sotto il profilo economico e di rinunciare, pertanto, reciprocamente all'assegno divorzile non ricorrendone i presupposti nonché di non avere beni in comunione e di non avere nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo.
Spese di lite integralmente compensate, come voluto dalle parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio di mercoledì 11 giugno 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
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