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Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/06/2024, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Federico Bressan Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 981 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
P.VA ) già n persona Parte_1 P.VA_1 Parte_2 tempore, e di chera con domicilio eletto presso il suo studio in Dolo, Via Arino n. 16 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
P. VA ) in persona del legale Controparte_1 P.VA_2
e difeso BR De MA con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, Via Savenella n. 2 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 quater c.p.c. emessa in data 19 aprile 2022 del Tribunale Ordinario di Venezia.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
1 Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 18 marzo 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Nel merito: riformare l'ordinanza ex art. 702 quater emessa dal Tribunale di Venezia nella causa n. 3327/2021 Rg e rigettate tutte le domande, eccezioni ed istanze ex adverso proposte, per tutti i motivi esposti, accogliere le seguenti conclusioni “NEL MERITO: accertato e dichiarato il credito di Parte_1
(già nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1
4,95, sa, nonché il credi 1.286,35, dovuto ad
a saldo dell'attività svolta per il cantiere “ ” ed erroneamente Pt_2 Parte_3 ensazione da e al pagamento, in Controparte_2 favore di dell'importo di € Parte_1 Parte_2
241.831, agli elle fatture al saldo effettivo. Rigettare la domanda formulata da , avente ad oggetto la Controparte_1 restituzione dell'importo di € 20.270,44 in qua o”. Rigettare le domanda svolte da nell'odierno giudizio in quanto infondate in fatto ed in Controparte_1 diritto. IN VIA ISTRUTTORIA: Chiede l'ammissione di prova per testi ed interpello sui seguenti capitoli di prova: 1)Vero che (già versava in qualità di Parte_1 Parte_2 mandataria zaz rio dell'Ospedale San Bortolo Lotto 6” l'importo di € 680.963,00, dovuto all'ATI progettisti, come da documento CP_3
5 che si ”
2)Vero che (già è ancora in attesa di Parte_1 Parte_2 ricevere il pa pet , Controparte_1 per l'importo di € 240.544,95?”.
3)Vero che l'accordo del 14.06.2018 riguarda esclusivamente i rapporti tra Parte_1
(già e rel
[...] Parte_2 Controparte_1 che 20 e prima del deposito del Controparte_1 ricorso ex art. 702 bis c.p.c. alcuna richiesta di restituzione dell'importo di € 20.979,27 veniva inviata ad già Parte_1 Parte_2
Si già Tes_1 Parte_1 [...]
; il signor presso già Parte_2 Testimone_2 Parte_1 [...]
Parte_2
ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate, si chiede di essere abilitata alla prova contraria con gli stessi testi indicati a prova diretta. In ogni caso: spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi”.
Per la parte appellata:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, adottate tutte le necessarie pronunce di accertamento e/o dichiarative e/o costitutive, per le causali dedotte in
2 narrativa e per ogni altra di ragione e di legge, rigettare l'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702- ter c.p.c. del Tribunale di Venezia emessa in data 16.04.2022, pubblicata in data 21.04.2022 e ricevuta in comunicazione in data 19 aprile 2022, in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto e, pertanto, respingere tutte le domande svolte da nei confronti dell'Appellata, con Parte_1 conferma integrale dell'ordinanza impugnata. In ogni caso, col favore di spese e compensi di entrambi i gradi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014, c.p.a. e i.v.a. come per legge, e oltre al rimborso dei costi per l'autentica notarile di € 66,68. In via istruttoria, in subordine e nell'inconcessa ipotesi in cui non si ritenga sufficientemente provata la domanda di pagamento svolta in via riconvenzionale in primo grado, si chiede ammettersi prova per testi, anche a riprova sul capitolato avversario ammissibile ed eventualmente ammesso e salvi altri e diversi, sulle circostanze di seguito indicate:
1) Vero che il pagamento di € 20.270,44 a saldo della fatt. n. 1508 del 31.12.2016 (ex CP_4 effettuato il 01.07.2020 da , di cui al documento sub doc. 22, che le si Controparte_1 rammostra, veniva disposto p
2) Vero che si avvedeva dell'errore del pagamento di cui al precedente capitolo 1) solo il CP_1
29.09.2021, ento in cui riceveva in notificazione il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per cui è causa. Si indica a testimone, salvi altri:
- l'Avv. Maria Luisa Spiazzi, Responsabile Ufficio Legale Contenzioso di Controparte_1 domiciliata in Bologna alla Via Marco Emilio Lepido n. 182/2. L'Esponente chiede concedersi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO già conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1 Parte_2 nez to sommario di cognizione, il
, al fine di ivi sentire accertare il proprio credito, derivante da Controparte_1
i al complessivo importo di € 243.638,08, di cui € 240.544,95 relativi al rimborso pro quota delle spese dalla stessa anticipate per la progettazione relativa al cantiere San Bortolo ed il residuo a saldo dell'attività espletata nel diverso cantiere
”. Parte_3
In particolare, detta attrice, deduceva che nell'anno 2013 l'Unità Locale Socio-Sanitaria n. 6 ebbe ad indire una gara d'appalto per la realizzazione del nuovo gruppo operatorio Parte_4 CP_3 de alla quale la stessa partecipava insieme a Parte_5
Controparte_5
, e in forma di raggruppamento
[...] CP_6 CP_7
r osti novembre 2013, a seguito della avvenuta aggiudicazione dello stesso appalto.
pecificava, quindi, che tra dette società veniva convenuto il Parte_1 mandato con rappresentanza, determinandosi le quote di partecipazione tra le imprese e, per quanto di maggiore interesse, quella del CP_1 convenuto nella misura del 36,85%.
3 L'attrice deduceva inoltre che l'importo complessivo dell'appalto a corpo, comprensivo della progettazione definitiva ed esecutiva veniva fissato in € 14.461.192,78 e che la stessa veniva appunto demandata dall'ATI allo studio ed a Controparte_8
che con nota n. 18972 la ne di Controparte_9 Pt_6 una variante in riduzione del progetto ordinario e che ad avvenuta approvazione di quest'ultima veniva con i suindicati progettisti concordato il corrispettivo per la progettazione svolta sino al giugno 2018 nella misura di € 445.323,00, nonché € 128.000,00 per la progettazione esecutiva ed € 107.640,00 per la rielaborazione, richiesta dalla stazione appaltante, dei progetti presentati.
ggiungeva di aver in seguito incaricato altri Studi tecnici per Parte_1 tazione provvedendo a tutti i relativi pagamenti in qualità di mandataria ed in virtù di ciò di aver richiesto a (subentrato nei Controparte_1 rapporti facenti capo a Controparte_5
[...] importo pari ad e 240.544,95 da quest'ultimo dovuto pro quota.
La stessa attrice rappresentava, infine, di aver ricevuto dal convenuto l'importo di € 20.270,44 quale saldo di una precedente fatturazione relativa all'appalto San Bortolo e, tuttavia, di non aver visto onorato il suddetto maggior importo.
Conseguentemente chiedeva la condanna del al pagamento del dovuto, CP_1 anche relativamente ad altra fattura (n. FPA 19 019) di € 3.094,13, inerente all'accordo di partecipazione congiunta all'appalto “Progettazione ed Esecuzione dei Lavori di restauro, adeguamento funzionale e allestimento espositivo del complesso delle Gallerie dell' ”. Parte_3
Ritualmente costituitosi in giudizio il resisteva ad ogni avversa Controparte_1 pretesa creditoria precisando che con scrittura privata del 14 giugno 2018 sarebbe stato raggiunto un accordo in forza del quale il rivendicato importo avrebbe fatto carico su altra impresa, CLEA, per definitivi € 78.614,11 oltre iva, laddove la maggior somma fatturata doveva conseguentemente intendersi non dovuta in virtù delle riferite pattuizioni transattive raggiunte con Parte_1
In via di riconvenzione, inoltre, lo stesso convenuto chiedeva la restituzione dell'importo di € 20.270,44 (poi precisato in € 18.948,09 in ragione della attuata compensazione per l'importo di € 1.286,35 oltre iva effettivamente dovuto alla attrice), in quanto erroneamente corrisposto, atteso che le attività di cui alla relativa fattura ricadevano nel richiamato accordo “tombale” sottoscritto dalle parti in data 14 giugno 2018.
La causa è stata istruita mediante mera acquisizione delle rispettive produzioni documentali.
4 Con ordinanza ex art. 702 quater c.p.c. il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo, così statuiva:
“- rigetta le domande della ricorrente;
- accoglie le difese di parte convenuta e per l'effetto condanna la ricorrente al pagamento in favore del
parte convenuta, della somma di € 18.984,09; Controparte_1
- condanna parte ricorrente a rimborsare le spese di lite a parte convenuta che si liquidano complessivamente in € 3.980,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge”.
Ha interposto tempestivo appello la soccombente affidato ai Parte_1 seguenti motivi:
• Erronea applicazione dell'art. 702 ter c.p.c. ed inidoneità motivazionale (primo motivo);
• Incoerente valutazione della scrittura privata del 14.06.2018 (secondo motivo);
• Erronea applicazione dell'art. 1273 c.c. (terzo motivo);
• Erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dal CP_1
ed incoerente motivazione ed applicazione dell'art. 11
[...] motivo);
• Erronea applicazione dell'istituto della compensazione (quinto motivo);
• Difetto e comunque contraddittorietà della motivazione quanto all'omesso mutamento del rito con abilitazione alla istruttoria (sesto ed ultimo motivo).
Si è ritualmente costituito anche nel presente grado di giudizio il CP_1
per resistere all'appello instando per la conferma della sentenza impugnata.
[...]
La causa, all'udienza del 7 dicembre 2023, tenutasi in trattazione scritta, veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento.
La ripercorsa lettura degli atti di causa non consente invero di riscontrare le addotte violazioni di legge né le asserite perplessità motivazionali proposte dalla parte appellante dovendo, al contrario, individuarsi una ratio decidendi giuridicamente e logicamente idonea a giustificare la decisione adottata, peraltro in applicazione di corretti parametri giurisprudenziali.
Con il primo ed il sesto motivo di gravame, declinabili congiuntamente in quanto tra loro connessi, l'appellante sostanzialmente deduce il malgoverno dell'art. 702 bis c.p.c. per non aver il Giudice di prime cure attuato una conforme valutazione di compatibilità del prescelto rito a cognizione sommaria e per non aver conseguentemente dato ingresso alla prova orale richiesta.
5 Gli assunti sono infondati.
Deve preliminarmente osservarsi che il procedimento sommario di cognizione, introdotto con la legge di riforma n. 69/2009, trovava applicazione (essendo oggi abrogato) nella ipotesi in cui l'oggetto del contendere fosse tale da poter essere deciso in maniera sommaria, non presentando punti controversi complessi e necessitanti di un'istruzione probatoria tipica del processo ordinario di cognizione.
In argomento giova peraltro specificare come la sommarietà non debba intendersi investire la cognizione, bensì la trattazione e l'attività istruttoria.
Ciò premesso, in disparte il fatto che tale rito risulta essere stato prescelto proprio dalla odierna appellante la quale, dunque, ha inteso rimettersi alla discrezionalità del Giudice nella valutazione di compatibilità delle difese svolte dalle parti con la natura di esso, a giudizio della Corte tale scelta appare coerente.
Ed invero, attuata la valutazione della complessità della lite mediante una rilettura degli atti e documenti di causa, si ha modo di riscontrare la sostanziale irrilevanza delle, peraltro limitate, prove costituende (n. 5 capitoli di prova orale) proposte nel ricorso introduttivo nonché una esigua quantità di documenti prodotti in giudizio dalle parti, del resto non stimolanti molteplici questioni ermeneutiche ad essi inerenti ed in quanto tali da sviluppare, attraverso attente analisi in contraddittorio tra i contendenti, l'esigenza di prendere specifica posizione su ciascuno di essi.
Deve pertanto confermarsi la compatibilità del rito prescelto alla stregua di una nuova disamina, da parte di questo Collegio, delle difese svolte dalle parti oltre che sotto il profilo delle deduzioni probatorie e produzioni documentali, sul piano assertivo e contestativo, non emergendo una tale quantità o complessità di questioni, di fatto o di diritto, in rito o sul merito, richiedenti il passaggio del rito a cognizione ordinaria.
Le riproposte capitolazioni di prova narrativa, a ben considerare, appaiono in parte inammissibili in quanto inerenti a circostanze che necessitano di prova documentale, in parte comunque generiche e/o irrilevanti e/o relative a circostanze incontestate, così da non poter apportare alcun elemento aggiuntivo al processo.
Con il secondo motivo di appello la ensura l'interpretazione Parte_1 fornita dal Giudice di primo grado alla scrittura privata del 14 giugno 2018.
Con essa, l'odierna appellante quale Capogruppo/mandataria, il appellato CP_1
e regolamentavano i reciproci rapporti in ragione de he insorte CP_10 relativamente al contratto di appalto in essere con l'Unità Locale Socio-Sanitaria n. 6 Vicenza, in particolare attinenti a carenze documentali della progettazione notificate da quest'ultima all'ATI costituita tra dette imprese ed alle esigenze di approvazione di una variante in riduzione al progetto originario.
6 In detta convenzione, le suddette imprese intendevano disciplinare i reciproci rapporti, nel caso in cui si addivenga all'accordo con l'Ente (d'ora in avanti denominato “Atto aggiuntivo”), e si debba provvedere alla realizzazione della centrale impianti ed opere accessorie.
Detta convenzione inter partes, è stata invero posta a fondamento del rigetto della domanda di pagamento di € 240.544,95 avanzata dalla di cui alla fattura Parte_1
n. FVI20-01730 del 30.09.2020 a titolo di ri parte dei costi di progettazione che la stessa assume di aver sostenuto nella suddetta veste di mandataria dell'ATI.
Secondo la prospettazione di parte appellante, il Tribunale, attuando una mera interpretazione letterale della menzionata scrittura privata avrebbe omesso di rilevare come dovesse ritenersi circoscritta ai meri rapporti tra la stessa Parte_1
e la società CLEA, così sottovalutando ulteriori elementi di giudizio.
Contrariamente a quanto agitato dalla appellante, la rilettura di detto documento consente di condividere l'argomentazione decisoria atteso che con esso (rappresentativo di un accordo trilatero, attuato un riepilogo delle somme dovute ai progettisti e già oggetto di differenziale intese conciliative per gli incarichi conferiti dalla mandataria
[...] nonché premessa la necessità della stazione appaltante di a Parte_1 zione al progetto originario), venivano disciplinati i reciproci rapporti ai fini della esecuzione congiunta dell'appalto e della esecuzione di ulteriori opere minori.
La lettera di tale accordo (cfr. doc. 12 fascicolo di primo grado di parte appellata artt. da 4.2 a 4.4) non lascia spazio a diverse interpretazioni disciplinando la determinazione ed il ripianamento delle attività e dei costi pregressi da ciascuna parte sostenuti per i servizi e le opere eseguite dalla data della stipula del contratto sino alla data di firma della presente scrittura, ivi includendo spese vive di gara;
costi contrattuali …costi per garanzie fideiussorie… costi per incarichi professionali, escludendo qualsivoglia altro costo da ciascuna parte sostenuto.
Non vi è conseguentemente motivo per dubitare che con tale convenzione dette parti abbiano voluti definire ogni rapporto nascente dal contratto di appalto del 6 febbraio 2014, che non avrebbe più avuto esecuzione, così procedendo alla determinazione ed al ripianamento delle attività espletate e dei costi pregressi da ciascuna di esse sostenuti sino alla data di sottoscrizione della stessa, quantificando in € 78.614,11 l'importo assunto a debito di CLEA in favore di che dunque provvedeva a Parte_1 rinunciare a qualsiasi ulteriore p à svolte.
In argomento, recependo il corrivo insegnamento giurisprudenziale di legittimità si ha motivo di specificare a confutazione delle tesi difensive proposte dall'appellante, come le regole legali di ermeneutica contrattuale siano governate da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri degli articoli 1362 e 1363 c.c. prevalgono su quelli integrativi degli articoli 1365-1371 c.c. posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non ha ragion d'essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato. Ne consegue che l'adozione dei predetti criteri integrativi non può portare alla
7 dilatazione del contenuto negoziale mediante l'individuazione di diritti ed obblighi diversi da quelli contemplati nel contratto o mediante l'eterointegrazione dell'assetto negoziale previsto dai contraenti, neppure se tale adeguamento si presenti, in astratto, idoneo a ben contemperare i loro interessi. In ogni caso, la comune volontà dei contraenti deve essere ricostruita sulla base di due elementi principali, ovvero il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale, e tra questi criteri interpretativi non esiste un preciso ordine di priorità, essendo essi destinati ad integrarsi a vicenda.
Non trova per l'effetto alcun riscontro probatorio contrario l'assunto di parte appellante secondo il quale l'accordo transattivo suddetto risulterebbe limitato ai meri rapporti intercorrenti tra la stessa e CLEA ovvero che il suo contenuto debba essere circoscritto alla variante in riduzione precedente a quella indicata nell'accordo come futura. In proposito deve peraltro valorizzarsi lo specifico richiamo all'accordo stesso risultante proprio nella descrizione della fattura (cfr. doc. 7 fascicolo di primo grado di parte appellante) per la quale si rivendica il pagamento a carico del . Controparte_1
Né, per altro verso, fornisce prova delle dedotte ulteriori Parte_1 somme ad essa dovu lmente intellegibile la dedotta pretesa creditoria.
Le argomentazioni che precedono consentono di affermare l'infondatezza anche del terzo motivo di gravame con il quale l'appellante censura l'ordinanza impugnata asserendo l'erronea interpretazione dell'art. 1273 c.c. atteso che le obbligazioni assunte da CLEA non avrebbero effetto liberatorio nei confronti della odierna appellata, per come risulterebbe comprovato dalla cronologia dei fatti e dei documenti dimessi in atti;
ciò in particolare in ragione del pagamento effettuato in suo favore dal della fattura n. 1508 del CP_1
31.12.2016 di € 20.270,44 successivamente alla revoc mento dei lavori a CLEA, avvenuta il 22 aprile 2020.
La già evidenziata chiara lettera dell'accordo transattivo per effetto del quale ha trovato definizione ogni ragione di credito della Capogruppo non Parte_1 consente una diversa interpretazione laddove il pagamento della suindicata fattura, così da poter essere respinto anche il quarto motivo di appello relativo all'accoglimento, che si assume incoerente ed apodittico, della domanda riconvenzionale proposta dal
, è invero riferibile ad un mero errore;
ciò sulla base della Controparte_1 incontrovertibile corrispondenza dimessa in atti da quest'ultimo (cfr. docc. 15,17, 21 fascicolo di primo grado).
Risulta assorbito il quinto motivo di appello in ragione del quale, per effetto del rigetto della domanda riconvenzionale (qui confermata) proposta dal ed attinente CP_1 al rimborso dell'importo di € 20.270,44 troverebbe espans cimento del credito di € 1.286,35 della odierna appellante reso oggetto di compensazione.
La sentenza impugnata appare in definitiva meritevole di essere integralmente confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
8 Le spese seguono la soccombenza a carico di parte appellante e vengono liquidate in favore di sulla scorta del D.M. Ministero della Controparte_1
Giustizia disputatum (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00), applicati i parametri medi e tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, nella misura di € 9.991,00 per compensi professionali (€ 2.977,00 fase di studio, € 1.911,00 fase introduttiva, € 5.103,00 fase decisoria) oltre VA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante
- trattandosi di “accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito (con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 981/2022 di Ruolo Generale promossa da ontro Parte_1 avverso l' c.p.c. Controparte_1 emessa in data 19 aprile 2022 del Tribunale Ordinario di Venezia, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente l'ordinanza appellata.
2. CONDANNA n persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, alla del grado in favore di
[...] he liquida in € 9.991,00 per compens Controparte_1 oltre VA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore sia re importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 18 marzo 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Federico Bressan)
9
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Federico Bressan Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 981 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
P.VA ) già n persona Parte_1 P.VA_1 Parte_2 tempore, e di chera con domicilio eletto presso il suo studio in Dolo, Via Arino n. 16 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
P. VA ) in persona del legale Controparte_1 P.VA_2
e difeso BR De MA con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, Via Savenella n. 2 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 quater c.p.c. emessa in data 19 aprile 2022 del Tribunale Ordinario di Venezia.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
1 Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 18 marzo 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Nel merito: riformare l'ordinanza ex art. 702 quater emessa dal Tribunale di Venezia nella causa n. 3327/2021 Rg e rigettate tutte le domande, eccezioni ed istanze ex adverso proposte, per tutti i motivi esposti, accogliere le seguenti conclusioni “NEL MERITO: accertato e dichiarato il credito di Parte_1
(già nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1
4,95, sa, nonché il credi 1.286,35, dovuto ad
a saldo dell'attività svolta per il cantiere “ ” ed erroneamente Pt_2 Parte_3 ensazione da e al pagamento, in Controparte_2 favore di dell'importo di € Parte_1 Parte_2
241.831, agli elle fatture al saldo effettivo. Rigettare la domanda formulata da , avente ad oggetto la Controparte_1 restituzione dell'importo di € 20.270,44 in qua o”. Rigettare le domanda svolte da nell'odierno giudizio in quanto infondate in fatto ed in Controparte_1 diritto. IN VIA ISTRUTTORIA: Chiede l'ammissione di prova per testi ed interpello sui seguenti capitoli di prova: 1)Vero che (già versava in qualità di Parte_1 Parte_2 mandataria zaz rio dell'Ospedale San Bortolo Lotto 6” l'importo di € 680.963,00, dovuto all'ATI progettisti, come da documento CP_3
5 che si ”
2)Vero che (già è ancora in attesa di Parte_1 Parte_2 ricevere il pa pet , Controparte_1 per l'importo di € 240.544,95?”.
3)Vero che l'accordo del 14.06.2018 riguarda esclusivamente i rapporti tra Parte_1
(già e rel
[...] Parte_2 Controparte_1 che 20 e prima del deposito del Controparte_1 ricorso ex art. 702 bis c.p.c. alcuna richiesta di restituzione dell'importo di € 20.979,27 veniva inviata ad già Parte_1 Parte_2
Si già Tes_1 Parte_1 [...]
; il signor presso già Parte_2 Testimone_2 Parte_1 [...]
Parte_2
ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate, si chiede di essere abilitata alla prova contraria con gli stessi testi indicati a prova diretta. In ogni caso: spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi”.
Per la parte appellata:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, adottate tutte le necessarie pronunce di accertamento e/o dichiarative e/o costitutive, per le causali dedotte in
2 narrativa e per ogni altra di ragione e di legge, rigettare l'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702- ter c.p.c. del Tribunale di Venezia emessa in data 16.04.2022, pubblicata in data 21.04.2022 e ricevuta in comunicazione in data 19 aprile 2022, in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto e, pertanto, respingere tutte le domande svolte da nei confronti dell'Appellata, con Parte_1 conferma integrale dell'ordinanza impugnata. In ogni caso, col favore di spese e compensi di entrambi i gradi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014, c.p.a. e i.v.a. come per legge, e oltre al rimborso dei costi per l'autentica notarile di € 66,68. In via istruttoria, in subordine e nell'inconcessa ipotesi in cui non si ritenga sufficientemente provata la domanda di pagamento svolta in via riconvenzionale in primo grado, si chiede ammettersi prova per testi, anche a riprova sul capitolato avversario ammissibile ed eventualmente ammesso e salvi altri e diversi, sulle circostanze di seguito indicate:
1) Vero che il pagamento di € 20.270,44 a saldo della fatt. n. 1508 del 31.12.2016 (ex CP_4 effettuato il 01.07.2020 da , di cui al documento sub doc. 22, che le si Controparte_1 rammostra, veniva disposto p
2) Vero che si avvedeva dell'errore del pagamento di cui al precedente capitolo 1) solo il CP_1
29.09.2021, ento in cui riceveva in notificazione il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per cui è causa. Si indica a testimone, salvi altri:
- l'Avv. Maria Luisa Spiazzi, Responsabile Ufficio Legale Contenzioso di Controparte_1 domiciliata in Bologna alla Via Marco Emilio Lepido n. 182/2. L'Esponente chiede concedersi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO già conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1 Parte_2 nez to sommario di cognizione, il
, al fine di ivi sentire accertare il proprio credito, derivante da Controparte_1
i al complessivo importo di € 243.638,08, di cui € 240.544,95 relativi al rimborso pro quota delle spese dalla stessa anticipate per la progettazione relativa al cantiere San Bortolo ed il residuo a saldo dell'attività espletata nel diverso cantiere
”. Parte_3
In particolare, detta attrice, deduceva che nell'anno 2013 l'Unità Locale Socio-Sanitaria n. 6 ebbe ad indire una gara d'appalto per la realizzazione del nuovo gruppo operatorio Parte_4 CP_3 de alla quale la stessa partecipava insieme a Parte_5
Controparte_5
, e in forma di raggruppamento
[...] CP_6 CP_7
r osti novembre 2013, a seguito della avvenuta aggiudicazione dello stesso appalto.
pecificava, quindi, che tra dette società veniva convenuto il Parte_1 mandato con rappresentanza, determinandosi le quote di partecipazione tra le imprese e, per quanto di maggiore interesse, quella del CP_1 convenuto nella misura del 36,85%.
3 L'attrice deduceva inoltre che l'importo complessivo dell'appalto a corpo, comprensivo della progettazione definitiva ed esecutiva veniva fissato in € 14.461.192,78 e che la stessa veniva appunto demandata dall'ATI allo studio ed a Controparte_8
che con nota n. 18972 la ne di Controparte_9 Pt_6 una variante in riduzione del progetto ordinario e che ad avvenuta approvazione di quest'ultima veniva con i suindicati progettisti concordato il corrispettivo per la progettazione svolta sino al giugno 2018 nella misura di € 445.323,00, nonché € 128.000,00 per la progettazione esecutiva ed € 107.640,00 per la rielaborazione, richiesta dalla stazione appaltante, dei progetti presentati.
ggiungeva di aver in seguito incaricato altri Studi tecnici per Parte_1 tazione provvedendo a tutti i relativi pagamenti in qualità di mandataria ed in virtù di ciò di aver richiesto a (subentrato nei Controparte_1 rapporti facenti capo a Controparte_5
[...] importo pari ad e 240.544,95 da quest'ultimo dovuto pro quota.
La stessa attrice rappresentava, infine, di aver ricevuto dal convenuto l'importo di € 20.270,44 quale saldo di una precedente fatturazione relativa all'appalto San Bortolo e, tuttavia, di non aver visto onorato il suddetto maggior importo.
Conseguentemente chiedeva la condanna del al pagamento del dovuto, CP_1 anche relativamente ad altra fattura (n. FPA 19 019) di € 3.094,13, inerente all'accordo di partecipazione congiunta all'appalto “Progettazione ed Esecuzione dei Lavori di restauro, adeguamento funzionale e allestimento espositivo del complesso delle Gallerie dell' ”. Parte_3
Ritualmente costituitosi in giudizio il resisteva ad ogni avversa Controparte_1 pretesa creditoria precisando che con scrittura privata del 14 giugno 2018 sarebbe stato raggiunto un accordo in forza del quale il rivendicato importo avrebbe fatto carico su altra impresa, CLEA, per definitivi € 78.614,11 oltre iva, laddove la maggior somma fatturata doveva conseguentemente intendersi non dovuta in virtù delle riferite pattuizioni transattive raggiunte con Parte_1
In via di riconvenzione, inoltre, lo stesso convenuto chiedeva la restituzione dell'importo di € 20.270,44 (poi precisato in € 18.948,09 in ragione della attuata compensazione per l'importo di € 1.286,35 oltre iva effettivamente dovuto alla attrice), in quanto erroneamente corrisposto, atteso che le attività di cui alla relativa fattura ricadevano nel richiamato accordo “tombale” sottoscritto dalle parti in data 14 giugno 2018.
La causa è stata istruita mediante mera acquisizione delle rispettive produzioni documentali.
4 Con ordinanza ex art. 702 quater c.p.c. il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo, così statuiva:
“- rigetta le domande della ricorrente;
- accoglie le difese di parte convenuta e per l'effetto condanna la ricorrente al pagamento in favore del
parte convenuta, della somma di € 18.984,09; Controparte_1
- condanna parte ricorrente a rimborsare le spese di lite a parte convenuta che si liquidano complessivamente in € 3.980,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge”.
Ha interposto tempestivo appello la soccombente affidato ai Parte_1 seguenti motivi:
• Erronea applicazione dell'art. 702 ter c.p.c. ed inidoneità motivazionale (primo motivo);
• Incoerente valutazione della scrittura privata del 14.06.2018 (secondo motivo);
• Erronea applicazione dell'art. 1273 c.c. (terzo motivo);
• Erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dal CP_1
ed incoerente motivazione ed applicazione dell'art. 11
[...] motivo);
• Erronea applicazione dell'istituto della compensazione (quinto motivo);
• Difetto e comunque contraddittorietà della motivazione quanto all'omesso mutamento del rito con abilitazione alla istruttoria (sesto ed ultimo motivo).
Si è ritualmente costituito anche nel presente grado di giudizio il CP_1
per resistere all'appello instando per la conferma della sentenza impugnata.
[...]
La causa, all'udienza del 7 dicembre 2023, tenutasi in trattazione scritta, veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento.
La ripercorsa lettura degli atti di causa non consente invero di riscontrare le addotte violazioni di legge né le asserite perplessità motivazionali proposte dalla parte appellante dovendo, al contrario, individuarsi una ratio decidendi giuridicamente e logicamente idonea a giustificare la decisione adottata, peraltro in applicazione di corretti parametri giurisprudenziali.
Con il primo ed il sesto motivo di gravame, declinabili congiuntamente in quanto tra loro connessi, l'appellante sostanzialmente deduce il malgoverno dell'art. 702 bis c.p.c. per non aver il Giudice di prime cure attuato una conforme valutazione di compatibilità del prescelto rito a cognizione sommaria e per non aver conseguentemente dato ingresso alla prova orale richiesta.
5 Gli assunti sono infondati.
Deve preliminarmente osservarsi che il procedimento sommario di cognizione, introdotto con la legge di riforma n. 69/2009, trovava applicazione (essendo oggi abrogato) nella ipotesi in cui l'oggetto del contendere fosse tale da poter essere deciso in maniera sommaria, non presentando punti controversi complessi e necessitanti di un'istruzione probatoria tipica del processo ordinario di cognizione.
In argomento giova peraltro specificare come la sommarietà non debba intendersi investire la cognizione, bensì la trattazione e l'attività istruttoria.
Ciò premesso, in disparte il fatto che tale rito risulta essere stato prescelto proprio dalla odierna appellante la quale, dunque, ha inteso rimettersi alla discrezionalità del Giudice nella valutazione di compatibilità delle difese svolte dalle parti con la natura di esso, a giudizio della Corte tale scelta appare coerente.
Ed invero, attuata la valutazione della complessità della lite mediante una rilettura degli atti e documenti di causa, si ha modo di riscontrare la sostanziale irrilevanza delle, peraltro limitate, prove costituende (n. 5 capitoli di prova orale) proposte nel ricorso introduttivo nonché una esigua quantità di documenti prodotti in giudizio dalle parti, del resto non stimolanti molteplici questioni ermeneutiche ad essi inerenti ed in quanto tali da sviluppare, attraverso attente analisi in contraddittorio tra i contendenti, l'esigenza di prendere specifica posizione su ciascuno di essi.
Deve pertanto confermarsi la compatibilità del rito prescelto alla stregua di una nuova disamina, da parte di questo Collegio, delle difese svolte dalle parti oltre che sotto il profilo delle deduzioni probatorie e produzioni documentali, sul piano assertivo e contestativo, non emergendo una tale quantità o complessità di questioni, di fatto o di diritto, in rito o sul merito, richiedenti il passaggio del rito a cognizione ordinaria.
Le riproposte capitolazioni di prova narrativa, a ben considerare, appaiono in parte inammissibili in quanto inerenti a circostanze che necessitano di prova documentale, in parte comunque generiche e/o irrilevanti e/o relative a circostanze incontestate, così da non poter apportare alcun elemento aggiuntivo al processo.
Con il secondo motivo di appello la ensura l'interpretazione Parte_1 fornita dal Giudice di primo grado alla scrittura privata del 14 giugno 2018.
Con essa, l'odierna appellante quale Capogruppo/mandataria, il appellato CP_1
e regolamentavano i reciproci rapporti in ragione de he insorte CP_10 relativamente al contratto di appalto in essere con l'Unità Locale Socio-Sanitaria n. 6 Vicenza, in particolare attinenti a carenze documentali della progettazione notificate da quest'ultima all'ATI costituita tra dette imprese ed alle esigenze di approvazione di una variante in riduzione al progetto originario.
6 In detta convenzione, le suddette imprese intendevano disciplinare i reciproci rapporti, nel caso in cui si addivenga all'accordo con l'Ente (d'ora in avanti denominato “Atto aggiuntivo”), e si debba provvedere alla realizzazione della centrale impianti ed opere accessorie.
Detta convenzione inter partes, è stata invero posta a fondamento del rigetto della domanda di pagamento di € 240.544,95 avanzata dalla di cui alla fattura Parte_1
n. FVI20-01730 del 30.09.2020 a titolo di ri parte dei costi di progettazione che la stessa assume di aver sostenuto nella suddetta veste di mandataria dell'ATI.
Secondo la prospettazione di parte appellante, il Tribunale, attuando una mera interpretazione letterale della menzionata scrittura privata avrebbe omesso di rilevare come dovesse ritenersi circoscritta ai meri rapporti tra la stessa Parte_1
e la società CLEA, così sottovalutando ulteriori elementi di giudizio.
Contrariamente a quanto agitato dalla appellante, la rilettura di detto documento consente di condividere l'argomentazione decisoria atteso che con esso (rappresentativo di un accordo trilatero, attuato un riepilogo delle somme dovute ai progettisti e già oggetto di differenziale intese conciliative per gli incarichi conferiti dalla mandataria
[...] nonché premessa la necessità della stazione appaltante di a Parte_1 zione al progetto originario), venivano disciplinati i reciproci rapporti ai fini della esecuzione congiunta dell'appalto e della esecuzione di ulteriori opere minori.
La lettera di tale accordo (cfr. doc. 12 fascicolo di primo grado di parte appellata artt. da 4.2 a 4.4) non lascia spazio a diverse interpretazioni disciplinando la determinazione ed il ripianamento delle attività e dei costi pregressi da ciascuna parte sostenuti per i servizi e le opere eseguite dalla data della stipula del contratto sino alla data di firma della presente scrittura, ivi includendo spese vive di gara;
costi contrattuali …costi per garanzie fideiussorie… costi per incarichi professionali, escludendo qualsivoglia altro costo da ciascuna parte sostenuto.
Non vi è conseguentemente motivo per dubitare che con tale convenzione dette parti abbiano voluti definire ogni rapporto nascente dal contratto di appalto del 6 febbraio 2014, che non avrebbe più avuto esecuzione, così procedendo alla determinazione ed al ripianamento delle attività espletate e dei costi pregressi da ciascuna di esse sostenuti sino alla data di sottoscrizione della stessa, quantificando in € 78.614,11 l'importo assunto a debito di CLEA in favore di che dunque provvedeva a Parte_1 rinunciare a qualsiasi ulteriore p à svolte.
In argomento, recependo il corrivo insegnamento giurisprudenziale di legittimità si ha motivo di specificare a confutazione delle tesi difensive proposte dall'appellante, come le regole legali di ermeneutica contrattuale siano governate da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri degli articoli 1362 e 1363 c.c. prevalgono su quelli integrativi degli articoli 1365-1371 c.c. posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non ha ragion d'essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato. Ne consegue che l'adozione dei predetti criteri integrativi non può portare alla
7 dilatazione del contenuto negoziale mediante l'individuazione di diritti ed obblighi diversi da quelli contemplati nel contratto o mediante l'eterointegrazione dell'assetto negoziale previsto dai contraenti, neppure se tale adeguamento si presenti, in astratto, idoneo a ben contemperare i loro interessi. In ogni caso, la comune volontà dei contraenti deve essere ricostruita sulla base di due elementi principali, ovvero il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale, e tra questi criteri interpretativi non esiste un preciso ordine di priorità, essendo essi destinati ad integrarsi a vicenda.
Non trova per l'effetto alcun riscontro probatorio contrario l'assunto di parte appellante secondo il quale l'accordo transattivo suddetto risulterebbe limitato ai meri rapporti intercorrenti tra la stessa e CLEA ovvero che il suo contenuto debba essere circoscritto alla variante in riduzione precedente a quella indicata nell'accordo come futura. In proposito deve peraltro valorizzarsi lo specifico richiamo all'accordo stesso risultante proprio nella descrizione della fattura (cfr. doc. 7 fascicolo di primo grado di parte appellante) per la quale si rivendica il pagamento a carico del . Controparte_1
Né, per altro verso, fornisce prova delle dedotte ulteriori Parte_1 somme ad essa dovu lmente intellegibile la dedotta pretesa creditoria.
Le argomentazioni che precedono consentono di affermare l'infondatezza anche del terzo motivo di gravame con il quale l'appellante censura l'ordinanza impugnata asserendo l'erronea interpretazione dell'art. 1273 c.c. atteso che le obbligazioni assunte da CLEA non avrebbero effetto liberatorio nei confronti della odierna appellata, per come risulterebbe comprovato dalla cronologia dei fatti e dei documenti dimessi in atti;
ciò in particolare in ragione del pagamento effettuato in suo favore dal della fattura n. 1508 del CP_1
31.12.2016 di € 20.270,44 successivamente alla revoc mento dei lavori a CLEA, avvenuta il 22 aprile 2020.
La già evidenziata chiara lettera dell'accordo transattivo per effetto del quale ha trovato definizione ogni ragione di credito della Capogruppo non Parte_1 consente una diversa interpretazione laddove il pagamento della suindicata fattura, così da poter essere respinto anche il quarto motivo di appello relativo all'accoglimento, che si assume incoerente ed apodittico, della domanda riconvenzionale proposta dal
, è invero riferibile ad un mero errore;
ciò sulla base della Controparte_1 incontrovertibile corrispondenza dimessa in atti da quest'ultimo (cfr. docc. 15,17, 21 fascicolo di primo grado).
Risulta assorbito il quinto motivo di appello in ragione del quale, per effetto del rigetto della domanda riconvenzionale (qui confermata) proposta dal ed attinente CP_1 al rimborso dell'importo di € 20.270,44 troverebbe espans cimento del credito di € 1.286,35 della odierna appellante reso oggetto di compensazione.
La sentenza impugnata appare in definitiva meritevole di essere integralmente confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
8 Le spese seguono la soccombenza a carico di parte appellante e vengono liquidate in favore di sulla scorta del D.M. Ministero della Controparte_1
Giustizia disputatum (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00), applicati i parametri medi e tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, nella misura di € 9.991,00 per compensi professionali (€ 2.977,00 fase di studio, € 1.911,00 fase introduttiva, € 5.103,00 fase decisoria) oltre VA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante
- trattandosi di “accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito (con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 981/2022 di Ruolo Generale promossa da ontro Parte_1 avverso l' c.p.c. Controparte_1 emessa in data 19 aprile 2022 del Tribunale Ordinario di Venezia, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente l'ordinanza appellata.
2. CONDANNA n persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, alla del grado in favore di
[...] he liquida in € 9.991,00 per compens Controparte_1 oltre VA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore sia re importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 18 marzo 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Federico Bressan)
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