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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/11/2025, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1^ Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa N. 8770/2022 R.G. promossa da
C.F. / P. IVA: ), Parte_1 P.IVA_1 con il proc. dom. Avv.to Raffaella ZAMBONI, Via Sanchioli, n. 22, Magenta
- parte attrice - contro
C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_2 con il proc. dom. Avv.to Davide G. PAIANO, Via L. Manara, n. 15, Milano
- parte convenuta -
OGGETTO: inadempimento contrattuale;
risarcimento danni.
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati a PCT del seguente tenore.
Per parte attrice: contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Giudice adito: Nel merito: In via principale:
- Ad integrale accoglimento della domanda attorea, previo accertamento dell'inesatto adempimento e della conseguente esclusiva responsabilità di Controparte_1
(C.F./P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 con sede in Monza (MB), Viale Elvezia 14, nella produzione dei danni per cui è causa, condannare, per le ragioni esposte in narrativa, la convenuta Controparte_1
(C.F./P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_2 sede in Monza (MB), Viale Elvezia 14, al pagamento a favore dell'esponente
[...]
(C.F./P.IVA ), in persona del proprio legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Dott. con sede in Agrate Brianza (MB), Controparte_2 [...]
della somma complessiva di Euro 150.000,00 a titolo di risarcimento Controparte_3 di tutti i danni sofferti in ragione dell'inesatto adempimento di parte convenuta.
- In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
- In via istruttoria: Si chiede ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova epurati se del caso da elementi valutativi dettati da mere esigenze espositive: 1) “Vero che” nel mese di settembre 2021 la società Parte_1 commissionava alla società il riconfezionamento di Kg. Controparte_1
3.225 del prodotto sodio benzoato (Biocon SB) in sacchi in rafia di polipropilene, come da documento che si rammostra al teste (sub. doc. 1);
2) “Vero che” la società informava la società Parte_1 che il materiale riconfezionato fosse destinato alla rivendita Controparte_1 ad altre aziende ed inoltrava a mezzo e-mail la scheda dei dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31 del prodotto sodio benzoato come da documento che si rammostra al teste (sub doc. 1);
3) “Vero che” nella suddetta scheda del prodotto sodio benzoato risultano indicati i possibili usi della sostanza, tra cui “Prodotto chimico per sintesi;
Vernice in polvere;
Materia da rivestimento;
Adesivo; Agente sigillante;
Prodotti per la cura personale;
Cosmetici e Detergenti” come da documento che si rammostra al teste (All. D).
4) “Vero che” all'interno del sito web della società vengono Controparte_1 annoverati tra i settori di attività anche il “settore alimentare” e quello dei “prodotti per la persona”;
5) “Vero che” la società con sede in Alessandria, S.S. N. 10 per Genova Parte_2
Km 98, ordinava l'acquisto dalla società di 150 Kg di Parte_1 sodium benzoate da utilizzare per la produzione di prodotti per la cura della persona come da documento che si rammostra al teste (sub. doc. 3); 6) “Vero che” in data 01.10.2021 consegnava a Parte_1
il prodotto ordinato ed identificato con il numero di lotto 20210614; Parte_2
7) “Vero che” comunicava nel mese di ottobre 2021 che a seguito di un Parte_2 controllo microbiologico effettuato su alcuni prodotti per la cura della persona realizzati mediante l'utilizzo nel ciclo produttivo del lotto di sodio benzoato fornito da
[...] avesse riscontrato un inquinamento batteriologico;
Parte_1
8) “Vero che” sulla scorta dei test microbiologici effettuati e dell'elevata carica batterica evidenziata, in data 22.12.2021 comunicava a Parte_2 Parte_1
la non conformità del prodotto Biocon SB dalla stessa fornito come da
[...] documento che si rammostra al teste (doc. 3). 9) “Vero che” la società comunicava a Parte_2 Parte_1 che a seguito dell'effettuazione delle analisi microbiologiche sui prodotti realizzati mediante l'impiego nel ciclo produttivo del lotto di sodio benzoato fornito da
[...]
fosse emerso che due differenti tipi di detergente intimo, delicato Parte_1
e fresco, risultassero inquinati con una carica batterica molto elevata rispetto alla norma e che tale inquinamento batterico fosse da ricondursi ad una contaminazione batterica del sodio benzoato;
10) “Vero che” omunicava a che il quantitativo Pt_2 Parte_1 di circa 35 kg del lotto di sodio benzoato fornito fosse giacente presso i loro magazzini con conseguenti gravi disagi e costi;
11) “Vero che” incaricava la società Parte_1 Controparte_4
(P.IVA ) con sede legale in Broni (PV) Via Rota Candiani 13, di eseguire i test P.IVA_3 microbiologici sui citati campioni di prodotti come da documento che si rammostra al teste (doc. 4); 12) “Vero che” i test effettuati presso i laboratori confermavano che il sodio Controparte_4 benzoato riconfezionato da presentasse una carica batterica pari a Controparte_1
106 CFU/ml;
13) “Vero che” un prodotto cosmetico per essere reputato sicuro ed essere conseguentemente immesso sul mercato deve presentare una concentrazione batterica inferiore a 103 CFU/ml;
14) “Vero che” nella persona del sig. con comunicazione CP_1 Controparte_1 Tes_1 email del 12.01.2022, che si rammostra al teste (doc. 5) riconosceva la propria responsabilità in ordine alla lamentata contaminazione batterica affermando testualmente: “La contaminazione batterica è da attribuirsi al fatto che, qualche giorno prima dell'esecuzione della vostra lavorazione, nello stesso impianto era stata eseguita una lavorazione contenente dei batteri che, nonostante le operazioni di pulizia che vengono sempre eseguite dopo ogni lavorazione e le lavorazioni eseguite in mezzo, ha purtroppo lasciato delle tracce”
15) “Vero che” la società assumendo che la contaminazione batterica dei Parte_2 detergenti fosse da addebitarsi all'inquinamento batterico del prodotto sodio benzoato fornitole da tilizzato nel ciclo produttivo procedeva alla formalizzazione Parte_1 della richiesta danni per l'importo complessivo di Euro 45.174,71 e alla risoluzione dei contratti in essere;
16) “Vero che” corrispondeva a quale corrispettivo Parte_1 Parte_2 della transazione, mediante bonifico bancario effettuato in data 20.07.2022, la somma di Euro 27.104,82 (doc. 6);
17) “Vero che” la società (P.IVA ) con sede in Desio (MB), Controparte_5 P.IVA_4
Via Lavoratori Autobianchi 1, con comunicazione e-mail del 01.06.2022 segnalava di aver ricevuto una nota di non conformità da parte di una propria azienda cliente alla quale aveva rivenduto parte del lotto di sodio benzoato acquistato dall'odierna attrice;
18) “Vero che” la società terza acquirente effettuava, come da prassi interna, Parte_3 prima del confezionamento del prodotto l'analisi microbiologica del semilavorato il cui esito evidenziava una contaminazione batterica come da documentazione che si rammostra al teste (All. A);
19) “Vero che” emetteva, a titolo transattivo a tacitazione dei Parte_1 danni lamentati da , nota di accredito N. 7/N datata 24.01.2023, come da Controparte_5 documento che si rammostra al teste (All. B);
20) “Vero che” le società ed hanno interrotto i rapporti Parte_2 Controparte_5 commerciali con causando una diminuzione di fatturato come Parte_1 da documentazione che si rammostra al teste (All C.).
21) “Vero che” il fatturato medio di nel corso degli anni 2019/2021 era pari ad Parte_2 euro 90.000,00; Si indica a teste su tutti i capitoli di prova formulati la signora , presso Testimone_2 [...]
(C.F./P.IVA ), con sede in Agrate Brianza (MB), Parte_1 P.IVA_1
. CP_3 Controparte_3
Si indica a teste sui capitoli 11); 12) e 13) il dott. , residente in [...], Tes_3
LL SA Si indica a teste sui capitoli 17); 18); 19) e 20) la signora presso Testimone_4 [...]
(P.IVA ) con sede in Desio (MB), Via Lavoratori Autobianchi 1. CP_5 P.IVA_4
Si chiede l'interpello formale del legale rappresentante di sig. Controparte_1 [...]
sui capitoli 1); 2); 3); 4) e 14). Tes_5 Si chiede, altresì, se del caso che venga disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio atta ad accertare le cause della contaminazione batterica sul lotto di sodio benzoato riconfezionato da disponibile presso la sede dell'attrice, le responsabilità e i costi per Controparte_1 porvi rimedio. Si dichiara, altresì, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove, che si ritenessero ravvisabili nelle conclusioni rassegnate da parte resistente.
Per parte convenuta:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, in via principale: per i motivi di cui agli atti, accertare e dichiarare l'insussistenza di responsabilità in capo alla per i fatti esposti da controparte e, per Controparte_1
l'effetto, rigettare tutte le domande formulate da Parte_1 in via istruttoria: ammettersi le prove, anche per interpello e testi, che verranno eventualmente richieste in corso di causa. Ci si oppone alla richiesta di C.T.U. di controparte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione 18.10.2022, iscritto a ruolo in data 27.10.2022, Parte_1 Parte (nel prosieguo, per brevità, ha convenuto in giudizio
[...]
[...]
(nel prosieguo, per brevità, , esponendo – in via di sintesi e Controparte_1 CP_1 per quanto di interesse ai fini della decisione – di aver, a settembre 2021, commissionato a
“il riconfezionamento di Kg.
3.225 del prodotto sodio benzoato (Biocon SB) in sacchi CP_1 di polipropilene”, commessa accettata da la quale, così, l'ha evasa, riconsegnando il CP_1 Parte materiale a di aver CI pagato a la somma di € 988,51 per l'esecuzione della CP_1 commessa;
di aver CI venduto a Kg 150 del prodotto riconfezionato da Parte_2 CP_1 Parte di aver – servitasi del sodio benzoato (Biocon SB) fornito da er realizzare Parte_2 prodotti per la cura della persona – rilevato contaminazione batterica dei prodotti cosmetici realizzati da ricondurre causalmente ad inquinamento batterico della materia prima sodio Parte benzoato (Biocon SB); di aver, quindi, , il 22.12.2021, contestato a a non Parte_2 conformità del Biocon SB in ragione del livello di carica batterica, comunicando altresì la giacenza di 35 Kg. ca. di sodio benzoato, non utilizzabile nella produzione in ragione della criticità emersa;
di aver CI proposto a di eseguire un trattamento sui prodotti non Parte_2 confezionati, così da abbassare la carica batterica e renderli conformi alla normativa, proposta non accettata da perché non in grado di garantire la sicurezza/conformità dei Parte_2 prodotti;
di aver, così, CI fatto eseguire un test sul sodio benzoato riconfezionato da CP_1 test che ha confermato la contaminazione batterica (superiore al limite fissato dalla normativa) contestata da , con conseguente invio a di modulo di non conformità del Parte_2 CP_1 prodotto;
di aver – ricevuto detto “modulo” – con e-mail 12.1.2022 riconosciuto la CP_1 probabile origine della contaminazione batterica del Biocon SB nell'attività da essa eseguita su tale materiale;
di aver CI, a fronte di una richiesta danni di per € 45.174,71, Parte_2 raggiunto con detta società intesa transattiva per la somma di € 27.104,82, versata con bonifico del 20.7.2022; di essere successivamente pervenuta a CI ulteriore contestazione di non conformità del prodotto da parte di ciò sempre con riferimento al lotto di sodio Controparte_5 benzoato lavorato da e per inquinamento batterico superiore al limite previsto dalla CP_1 normativa;
di essere conseguita dalla vicenda sopra descritta l'interruzione dei rapporti commerciali con ed con conseguente perdita di fatturato per CI, Parte_2 Controparte_5 oltre al danno all'immagine patito da quest'ultima. Tanto esposto, la difesa attorea – lamentato l'inesatto adempimento di nell'evasione CP_1 della commessa oggetto di causa – ha chiesto la condanna della società convenuta a versare l'importo di € 150.000,00 a titolo di risarcimento danni (di cui, € 988,51 per restituzione della somma pagata per il lavoro commissionato, € 28.758,00 per quanto corrisposto per i “costi sostenuti per rimediare alla non conformità del prodotto” ed il resto per “perdita di fatturato” e “danno all'immagine”); con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza in fatto e in diritto della pretesa CP_1 avversaria, concludendo per il rigetto delle domande attoree;
vinte le spese di lite.
Designato un primo giudice (dott. Alessandro ROSSATO); assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. (cfr. verbale udienza 16.2.2023); ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante di (cfr. ordinanza 10.5.2025); assunto il mezzo istruttorio de quo e, CP_1 all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere ulteriore attività istruttoria (cfr. verbale udienza 5.6.2024); riassegnato il procedimento allo scrivente;
precisate le conclusioni dai procuratori con fogli depositati a PCT (cfr. provvedimento 8.5.2025), la causa è passata in decisione, assegnati alle parti i termini per depositare le comparse conclusionali (23.9.2025) e le memorie di replica (13.10.2025).
************* Si premette che: i) difese,
eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione della sentenza, applicato il principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass., Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019); ii) le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate (e contestate) entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi delle pretese azionate in causa (vale a dire, entro il termine previsto per il deposito della memoria ex art. 183, c. 6, n.1, c.p.c., fermi comunque i limiti per la cosiddetta emendatio/mutatio libelli), inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008; circa il fatto che le norme che prevedono preclusioni assertive e probatorie sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene: cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008 e Cass., Sez. 3, Ord. n. 16800 del 26.6.2018); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non allegate in modo specifico siano, in tesi, evincibili dalla documentazione prodotta (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7115 del 21.3.2013; cfr. altresì, Cass., Sez. 3, Ord. n. 30607 del 27.11.2018, nonché Cass., Sez. 3, Ord. n. 11103 del 10.6.2020).
E' circostanza documentale (cfr. doc. n. 1 fasc. attoreo) e pacifica tra le parti (per comune allegazione) che ha accettato l'ordine di CI avente ad oggetto il riconfezionamento di CP_1 Kg.
3.225 del prodotto sodio benzoato (Biocon SB) in sacchi di polipropilene;
commessa Parte per la quale – dato anch'esso documentale e pacifico – a pagato la fattura emessa da per € 988,51 Iva compresa (cfr. doc. n. 2 fasc. cit.). CP_1
Dai documenti riversati agli atti del giudizio si ricava altresì che – alla quale CI ha Parte_2 fornito parte del sodio benzoato (Biocon SB) lavorato da – ha contestato alla società CP_1 attrice la non conformità della merce de qua (usata da nel proprio ciclo produttivo Parte_2
[realizzazione di prodotti per la cura della persona]) e ciò per inquinamento batterico oltre il limite fissato dalla normativa di settore per la tipologia di prodotto finale (cfr. doc. n. 3 fasc. cit.). La contaminazione batterica del sodio benzoato (Biocon SB) di cui al lotto ha trovato CP_1 Parte conferma anche all'esito delle analisi di laboratorio fatte eseguire da opo la contestazione di non conformità proveniente da (cfr. doc. n. 4 fasc. cit.). Parte_2
Ciò posto, non ha contestato tanto il fatto che la contaminazione si sia verificata nel CP_1 corso della lavorazione affidatale (al riguardo, cfr. doc. n. 5 fasc. cit. 1; nonché pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta);piuttosto, ha osservato che CI, all'atto dell'ordine, non ha specificato che – essendo il prodotto destinato ad utilizzo in campo cosmetico, alimentare o farmaceutico (“settori per i quali non opera e non può operare per Controparte_1 incompatibilità con le proprie lavorazioni tipiche” [così a pag. 3 cit.]) – non ha permesso a stessa di rendersi conto della necessità di rifiutare la commessa, operando essa nel CP_1 settore della detergenza e chimica per l'industria, che “non ha come parametro di controllo la presenza o meno di contaminazione batterica degli impianti”, senza che, quindi, possa CP_1
“garantire lavorazione con quelle caratteristiche” (pag. 4 comparsa di costituzione e risposta). Al riguardo, va evidenziato che – come dedotto da CI nell'atto di citazione (cfr. pag. 4) – in occasione della richiesta di fattibilità del riconfezionamento del sodio benzoato la società attrice ha inoltrato a la scheda dei dati di sicurezza del prodotto, con ivi indicati i CP_1 possibili usi di esso (“Prodotto chimico per sintesi;
Vernice in polvere;
Materia da rivestimento;
Adesivo; Agente sigillante;
Prodotti per la cura personale;
Cosmetici e Detergenti”). Parte Il fatto che a trasmesso a la “scheda” del prodotto (recante i dati sopra riportati) CP_1 prima dell'accettazione della commessa di cui è causa è circostanza non specificatamente contestata dalla parte convenuta;
d'altro canto, sia la trasmissione della “scheda”, sia il suo Parte contenuto quanto ai possibili usi del sodio benzoato oggetto della commessa CP_1 sono elementi che hanno trovato piena conferma anche in sede di interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta (cfr. verbale udienza 5.6.2024). Quindi, è stata posta nella condizione di rendersi conto che la lavorazione richiesta CP_1 Parte da ul sodio benzoato (Biocon SB) era funzionale all'utilizzo di tale materiale in settori produttivi (prodotti per la cura personale – cosmetici / detergenti) per cui la normativa fissa limiti massimi della carica batterica, parametro che – come ammesso dalla stessa parte convenuta (dato anch'esso confermato in sede di interrogatorio formale) – non è in grado di CP_1 controllare, tanto che commesse di tal genere sono da quest'ultima per ciò solo rifiutate.
Parte 1 Scambio di e-mail tra le parti, nell'ambito del quale, segnalata da la contestazione di CP_1
, la società convenuta scrive: “La contaminazione batterica è da attribuirsi al fatto che, Parte_2 qualche giorno prima dell'esecuzione della vostra lavorazione, nello stesso impianto era stata eseguita una lavorazione contenente dei batteri che, nonostante le operazioni di pulizia che vengono sempre eseguite dopo ogni lavorazione e le lavorazioni eseguite in mezzo, ha purtroppo lasciato delle tracce.” Quanto sopra esposto, induce a ritenere fondata la contestazione di CI a in punto CP_1 di inesatta esecuzione della commessa oggetto di causa;
senza che la responsabilità della Parte convenuta sia esclusa (o limitata ex art. 1227 c.c.), né dal fatto che on ha fatto espressa indicazione della tipologia di uso del sodio benzoato, né dal fatto che in occasione di precedenti commesse provenienti da CI, ha eseguito le lavorazioni, ferme le modalità operative, CP_1 senza emersione di criticità alcuna. Infatti, quanto all'assenza di indicazione specifica sull'utilizzo del Biocon SB, l'invio della
“scheda”, stante il contenuto di essa con riferimento proprio ai possibili usi della merce dopo la fase di lavorazione affidata a è circostanza idonea a rendere quest'ultima edotta del CP_1 Parte profilo in commento (e, a tutto concedere, sarebbe stato onere di chiedere a CP_1 eventuali chiarimenti [per esempio, se il sodio benzoato dovesse essere adatto a tutti gli usi indicati nella scheda o, invece, solo ad alcuni di essi ]); quanto, poi, alle commesse evase in precedenza, proprio la trasmissione della “scheda” rende il dato del tutto irrilevante (anche nella prospettiva del concorso di colpa ex art. 1227 c.c.), visto che la ricezione di tale “scheda” (con il suo contenuto informativo) impedisce a di addurre a propria giustificazione CP_1
(pure parziale) l'affidamento risultante dall'evasione con successo di precedenti ordini. Neppure merita di essere condivisa l'eccezione di decadenza dalla garanzia per tardività della denuncia e ciò per un duplice ordine di ragioni: in primis, a detta eccezione non si collega la deduzione (e, quindi, neanche la prova) dell'esistenza di un termine (fissato dalla legge o stabilito in contratto) entro cui effettuare – a pena di decadenza – la contestazione di non conformità del prodotto;
in secondo luogo, versandosi con ogni evidenza in ipotesi di vizio occulto (presenza di microorganismi non visibili ad occhio nudo), la tempestività è da valutare Parte (non dal momento in cui ha riconsegnato la merce a bensì) dal momento della CP_1 Parte scoperta del vizio per effetto della contestazione effettuata da a delle Parte_2 opportune verifiche effettuate dalla società attrice, così, tenuto conto che la contestazione di del 22.12.2021 e della tempistica necessaria per avere i riscontri di laboratorio (cfr. Pt_2 rispettivamente, docc. nn. 3 e 4 fasc. attoreo), la contestazione di CI a (comunque CP_1 antecedente alla e-mail 12.1.2022 sopra citata) non si presta ad essere considerata tardiva. Inoltre, sempre in punto di “tardività”, attribuita alla e-mail 12.1.2022 cit. la natura di CP_1 comunicazione con la quale la società convenuta ha riconosciuto il vizio (almeno nella sua dimensione obiettiva, vale a dire, esistenza della contaminazione batterica e riconducibilità causale alla fase di lavorazione eseguita dalla stessa , il profilo in commento risulta CP_1 del tutto superato ed ininfluente alla volta della decisione, non ponendosi un problema di tempestività della denuncia (al riguardo, cfr. Cass., Sez. 2, Sent. n. 4968 dell'11.3.2004 e Cass., Sez. 2, Sent. 18050 del 25.7.2013, precedenti che, pur se relativi alla vendita, sono rappresentativi di un principio generale applicabile in ogni caso in cui si ponga la questione della “denuncia” del vizio/difetto e della tempestività di essa).
Proseguendo con l'analisi, integrato il fatto obiettivo dell'inesatta evasione dell'ordine Parte commissionato da (vale a dire, l'inadempimento di quest'ultima) e accertata CP_1 altresì l'imputabilità in capo alla convenuta della contaminazione batterica del sodio benzoato, con inutilizzabilità del materiale per usi coerenti con la “scheda” del prodotto, consegue la responsabilità risarcitoria di e ciò nei termini che si vanno ad esporre. CP_1 Parte Innanzitutto, a titolo ad ottenere da la restituzione di quanto pagato per la CP_1 commessa eseguita in modo imperfetto e, visto che – come sopra esposto – il prodotto è risultato del tutto inutilizzabile per l'uso a cui era destinato, il rimborso deve essere sì integrale, ma senza poter valorizzare quale danno risarcibile pure l'importo di cui all'IVA e ciò perché, come noto, trattasi di imposta che, nelle operazioni inerenti all'attività di impresa, è “neutra”. Parte Per il titolo de quo, quindi, va condannata a pagare a 'importo dell'imponibile CP_1 Parte
€ 810,25, oltre interessi legali dal 29.11.2021 (data di esecuzione del bonifico con cui a pagato la fattura n. 474 del 30.9.2021) al saldo (cfr. doc. n. 2 fasc. attoreo). CP_1 Parte a chiesto di essere risarcita anche per l'importo di € 27.104,82 versato a Parte_2 in relazione ad accordo transattivo raggiunto con quest'ultima a definizione della criticità collegata alla fornitura del Biocon SB (proveniente dal lotto dell'ordine evaso da CP_1 affetto dalla contaminazione batterica (cfr. doc. n. 6 fasc. attoreo). Dalla documentazione agli atti di causa risulta che, effettivamente, il sodio benzoato di cui alla commessa CI / una volta riconsegnato alla società attrice, è stato da quest'ultima CP_1 trasferito (nella quantità di 150 Kg) a (per essere impiegato in processo produttivo Parte_2 finalizzato a realizzare prodotti coerenti con la “scheda”); cosicché, pacifico che il livello di contaminazione batterica era tale da rendere inutilizzabile i prodotti realizzati da , Parte_2 vi è responsabilità risarcitoria di CI nei confronti di (gestita – in modo logico – con Parte_2
l'accordo transattivo alla base del pagamento di € 27.104,82) e, perciò, di (al cui CP_1 inesatto adempimento della commessa è da ricollegare la presenza batterica oltre soglia) nei confronti di CI. Quindi, è qui riscontrabile la sussistenza del nesso causale tra inadempimento di e CP_1 Parte danno patrimoniale di he, così, ha titolo ad esigere dalla società convenuta il rimborso di € 27.104,82, oltre interessi legali dal 20.7.2022 (data dell'esecuzione del bonifico a favore di
) al saldo (cfr. doc. n. 6 cit.). Parte_2 Parte Per il resto, la pretesa risarcitoria di on può trovare accoglimento e va rigettata. Infatti, Parte
- quanto alla non conformità contestata da non risulta che bbia versato Controparte_5 alcun importo a tale società (versamento di denaro, invero, neppure dedotto da parte attrice); Parte
- quanto al “discredito sull'immagine professionale” di le allegazioni – alla volta della configurabilità di pregiudizio per voce di danno di tal fatta – risultano del tutto generiche;
né la compromissione dell'immagine si presta ad essere ritenuta provata stante la contestazione proveniente per un unico lotto di merce da due clienti;
- del pari, dedotta del tutto genericamente ed assente qualsiasi riscontro (pure sul piano indiziario) probatorio (se esistente, necessariamente documentale) è la “perdita di fatturato”, voce di danno, quindi, anch'essa da respingere.
************** Il regolamento delle spese di lite segue la prevalente soccombenza, con conseguente condanna della società convenuta a rifonderle a quella attrice per l'importo liquidato in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore e dell'oggetto della causa, dei termini Parte di accoglimento della domanda azionata da “Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata” [cfr. art. 5, c. 1, D.M. 55/2014 cit.]), della durata del giudizio, del fatto che si è tenuta una sola udienza in presenza e dell'attività processuale svolta. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- condanna – per le ragioni ed il titolo di cui in sentenza – la società convenuta a versare a quella attrice la somma di € 810,25, oltre interessi legali dal 29.11.2021 al saldo;
- condanna – per le ragioni ed il titolo di cui in sentenza – la società convenuta a versare a quella attrice la somma di € 27.104,82, oltre interessi legali dal 20.7.2022 al saldo;
- rigetta per il resto le domande azionate dalla società attrice nei confronti di quella convenuta;
- condanna la società convenuta a rifondere le spese di lite a quella attrice, liquidando a tale titolo l'importo di €7.616,00 per compensi professionali, oltre oneri/accessori dovuti per legge, nonché rimborso C.U., marca da bollo, spese di notifica e 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014.
Sentenza esecutiva.
Monza, 11 novembre 2025 il Giudice Nicola GRECO