Versione
7 maggio 1958
7 maggio 1958
Art. 63.
E' abrogata qualsiasi norma statutaria di enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge.
Sono mantenute in favore di tutti gli orfani le franchigie ferroviarie e le esenzioni dalle tasse scolastiche previste dalle norme vigenti a favore degli orfani di guerra.
Viene deferita alla competenza dell'Opera nazionale l'applicazione di ogni norma di legge e di regolamento che estenda le provvidenze previste dalla presente legge a categorie di orfani in dipendenza di altre guerre o di calamita' nazionali.
E' abrogata qualsiasi norma statutaria di enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge.
Sono mantenute in favore di tutti gli orfani le franchigie ferroviarie e le esenzioni dalle tasse scolastiche previste dalle norme vigenti a favore degli orfani di guerra.
Viene deferita alla competenza dell'Opera nazionale l'applicazione di ogni norma di legge e di regolamento che estenda le provvidenze previste dalla presente legge a categorie di orfani in dipendenza di altre guerre o di calamita' nazionali.