CA
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/07/2025, n. 2396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2396 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1713 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1 so dagli Avv.ti Arrigo Tiziano P.IVA_1
Zorzan e Alessandro domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Paolo Romor in Venezia, San Marco, Calle dei Avvocati 3911 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Lorenza Galantini e Diego Zeni con domicilio eletto presso il loro studio in Cavaion Veronese (VR), Via Pozzo dell'Amore n. 26 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. CP_2 C.F._3
1 SOCIETÀ P. IVA ) Controparte_3 P.IVA_2
ALTRE PARTI APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1423/2022 pubblicata in data 26 luglio 2022 del Tribunale Ordinario di Verona.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 2 ottobre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, previa dichiarazione dell'ammissibilità dell'impugnazione qui proposta ed in parziale riforma della sentenza n. 1423/2022 emessa dal Tribunale di Verona in data 26/07/2022, accogliere lo spiegato appello e per l'effetto: Nel merito: rigettarsi le domande giudiziali svolte da nei confronti di Controparte_1 Parte_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata: in caso di ritenuta sussistenza di responsabilità in capo a rispetto alle Parte_1 obbligazioni inerenti il rivestimento del muro in geopietra, limitarsi il ri ore del sig. all'importo di € 2.190,00 così come determinato dal CTU. Controparte_1
In ogni caso: rigettarsi le domande svolte in via incidentale da in quanto infondate Controparte_1 in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: si richiamano integralmente le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. e si insiste per l'ammissione delle istanze non accolte ivi compresa la rinnovazione della CTU al fine di una corretta determinazione del computo metrico delle opere eseguite da ”. Parte_1
Per la parte appellata – appellante incidentale:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa: In via preliminare: Rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata non ricorrendone gravi e fondati motivi nonché dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale proposto dall'impresa individuale
Parte_1
Rigettare l'appello principale proposto e le domande tutte avanzate da parte poiché Parte_1 inammissibili, inaccoglibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi rrativa e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza. In via di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 1423/2022 del Tribunale di Verona nella parte in cui dichiara tenuti e condanna ed il Geom. , in Parte_1 CP_2
2 solido fra loro, a pagare al signor la somma pari ad euro 5.000,00 oltre Controparte_1 interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti ai difetti costruttivi di cui al punto 5. della parte motiva della sentenza, e per l'effetto dichiararsi tenuti e condannarsi, in solido tra loro o in subordine nella percentuale di colpa loro ascrivibile, l'impresa individuale in persona del titolare nonché il Parte_1 Parte_1
ET , in qualità di Progettista e Direttore Lavori, al risarcimento dei danni CP_2 conseguenti etti costruttivi del muro in geopietra quantificati in euro 34.310,00 oltre ad Iva ed interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo ovvero nella diversa maggiore
o minor somma che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
ed ancora in parziale riforma della sentenza, nella parte in cui dichiara tenuto e condanna , a pagare all'attore Parte_1
, per i motivi indicati in parte omme pari ad euro Controparte_1 gali a decorrere dal 23.04.2015 e fino al saldo effettivo, a titolo di restituzioni per i maggiori importi conseguiti in compenso e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare l'impresa individuale in persona del titolare a restituire al signor Parte_1 Parte_1 CP_1
l euro 28.405,41 oltre I d interessi legali e/o ri
[...]
dal dì del dovuto al soddisfo a titolo di restituzione per i maggiori importi conseguiti in compenso ovvero le diverse maggiori o minori somme che verranno accertate in corso di causa e/o ritenute di giustizia. In via istruttoria: si richiamano integralmente le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. nonché in sede di comparsa conclusionale e replica insistendo per l'ammissione delle istanze tutte non accolte comprese quelle di CTU e contemporaneamente si insta affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello Voglia disporre l'acquisizione agli atti del fascicolo, parzialmente telematico, relativo alla procedura di accertamento tecnico preventivo Tribunale di Verona - RG n. 8998/2016. Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario di Controparte_1
, alla quale aveva affidato l'esecuzione Parte_1 di lavori edili di ristrutturazi i un proprio complesso immobiliare, nonché il Geom. , quale Direttore dei Lavori, per ivi sentirne CP_2 pronunciarne la lo tituzioni e risarcimenti del danno.
In particolare, detto attore, assumeva che l'impresa appaltatrice avrebbe percepito l'importo di € 25.328,45 in eccedenza rispetto al dovuto, nonché l'ulteriore importo di € 12.608,29 per opere rimaste tuttavia ineseguite.
In ragione della non conforme esecuzione delle lavorazioni, con specifico riferimento alla ritenuta errata posa del rivestimento in geopietra, lo stesso invocava la solidarietà di entrambe le parti convenute nei richiesti risarcimenti
Ritualmente costituitosi in giudizio resisteva a vario titolo alla Parte_1 avversa domanda, preliminarmente eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno per vizi e difformità ai sensi dell'art. 1667 c.c.
3 Altresì costituitosi in giudizio in via preliminare eccepiva la nuLItà, CP_2 per sua genericità, dell'atto introduttivo del giudizio, nonché la decadenza dal diritto e la prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 2226 c.c. e/o a mente dell'art. 1667 c.c.; nel merito contestava i profili di responsabilità al medesimo attribuiti dall'attore, del quale evidenziava una forte ingerenza nella esecuzione dell'appalto.
In via prudenziale chiedeva in ogni caso l'estensione del contraddittorio nei confronti della sua compagnia assicuratrice per la responsabilità Controparte_3
Costituitasi in giudizio, quest'ultima formulava eccezioni e deduzioni difensive in relazione al rapporto contrattuale intercorrente con il proprio assicurato.
, deve rilevarsi, richiedeva, ottenendola, l'autonoma emissione di Parte_1
i pagamento nei confronti dell'attore per l'importo di € 9.127,80 oltre interessi e spese di procedimento monitorio, a fronte di lavori che assumeva eseguiti in favore dello stesso.
L'ingiunto proponeva pertanto tempestiva opposizione deducendo le medesime argomentazioni difensive spiegate nel giudizio di cognizione ordinaria da lui introdotto.
Dispostane la riunione, i giudizi venivano istruiti mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali, della relazione di consulenza tecnica d'ufficio resa in sede di ATP ed assunzione di prove orali, interrogatori formali e prova per testi.
Con sentenza n. 1423/2022 il Tribunale Ordinario di Verona, definitivamente pronunciando, così statuiva:
“…ACCOGLIE parzialmente, nei limiti di quanto indicato in parte motiva, la domanda proposta dall'attore nei confronti dei convenuti e geom. Controparte_1 Parte_1 CP_2
[...] il decreto ingiuntivo opposto n. 990/2018 emesso dal Tribunale di Verona in data 12.03.2018. ACCERTA la responsabilità di nei confronti dell'attore Controparte_4 CP_1
in relazione ai difetti rti conseguiti in compenso,
[...] ali per spese stragiudiziali, nei limiti di quanto indicato in parte motiva. ACCERTA la concorrente responsabilità del geom. nei confronti dell'attore CP_2
in relazione ai difetti costruttivi e ai danni patrimoniali per spese stragiudiziali, Controparte_1 to in parte motiva. DICHIARA TENUTI e ND ed il geom. , Parte_1 CP_2 in solido fra loro, a pagare all'attore i motivi ind e Controparte_1 seguenti somme:
4 € 5.000,00 oltre interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti ai difetti costruttivi di cui al punto 5. della motivazione;
€ 7.298,00 oltre interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti a spese stragiudiziali, di cui al punto 10. della motivazione DICHIARA TENUTO e ND , a pagare all'attore Parte_1 CP_1
,
[...] cati in parte motiva, le seguenti ulteriori somme:
€ 16.241,00 oltre interessi legali a decorrere dal 23.04.2015 e fino al saldo effettivo, a titolo di restituzioni per i maggiori importi conseguiti in compenso di cui al punto 6. e 9. della motivazione;
ACCOGLIE la domanda del convenuto geom. nei confronti della terza chiamata CP_2
Controparte_5
DICHIARA TENUTO e ND la terza chiamata a tenere Controparte_5 indenne il convenuto geom. di quanto da CP_2 CP_1
per capitale, uota eccedente la franchigia di € 2.500,0
[...] compensazione parziale delle spese processuali di questo giudizio nel rapporto processuale fra l'attore da un lato ed i convenuti e geom. Controparte_1 Parte_1 CP_2 isura di un mezzo;
dunque in solido
[...] spese processuali. DICHIARA TENUTI e ND ed il geom. , Parte_1 CP_2 in solido fra loro, a pagare all'attore la metà delle spese processuali relative al Controparte_1 presente giudizio, che si liquidano, g e, in € 345,00 per spese ed € 4.000,00 per compensi (quivi già incluse le spese generali, dunque non da ricalcolare ulteriormente). Sui compensi, CPA e IVA DICHIARA TENUTO e ND la terza chiamata a pagare al Controparte_5 convenuto geom. le spese processuali relative liquidano, CP_2 già operata la co 00,00 per compensi…”
Ha interposto tempestivo gravame avverso detta statuizione, per quanto di ritenuta soccombenza, affidandolo ai seguenti motivi: Parte_1
• Erronea statuizione di una responsabilità dell'impresa appaltatrice in relazione ai riscontrati difetti del rivestimento con panneLI in geopietra del muro di confine (primo motivo);
• Erronea quantificazione del risarcimento del danno accordato all'attore per i distacchi di moduli in geopietra (secondo motivo);
• Erronea determinazione in € 16.241,00 della differenza tra l'ammontare del valore delle opere eseguite dall'impresa appaltatrice e quanto dalla stessa percepito a titolo di compenso (terzo motivo);
• Incoerente regolamentazione degli oneri processuali (quarto ed ultimo motivo).
5 Si è ritualmente costituito anche nel presente grado di giudizio , Controparte_1 per resistere all'avversa impugnazione, a sua volta proponendo appello incidentale in punto di:
• Erronea quantificazione dell'accordato risarcimento conseguente ai vizi e difetti costruttivi del muro in geopietra. Errata e contraddittoria valutazione delle prove (primo motivo di appello);
• Erronea determinazione in € 16.241,00 della somma disposta in restituzione in favore del committente escludendo, in dipendenza di una erronea valutazione del compendio probatorio e della CTU, l'ulteriore importo di € 12.164,41 (secondo ed ultimo motivo).
Dichiarata la contumacia delle parti appellate e CP_2 [...] respinta con ordinanz l'ist Controparte_3 za del 6 giugno 2024, tenutasi in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi gli appeLI non risultano meritevoli di accoglimento.
Gli stessi possono essere scrutinati congiuntamente in quanto tra loro connessi ed interdipendenti ancorché devolutivi di un complessivo riesame della res controversa venendo censurata la statuizione di prime cure sebbene con argomentazioni diametralmente opposte.
La ripercorsa lettura degli atti di causa non consente invero di riscontrare le addotte violazioni di legge né le asserite perplessità motivazionali proposte dalle parti contendenti dovendo, al contrario, individuarsi una ratio decidendi giuridicamente e logicamente idonea a giustificare la decisione adottata, peraltro in applicazione di corretti parametri giurisprudenziali.
Richiamati gli ambiti di rilevanza fattuale in ragione dei quali Controparte_1
e si contestano reciproci inadempim Parte_1
g edilizie ed al pagamento di somme maggiori rispetto a quelle concordate e, per il secondo, al mancato pagamento dei compensi pretesi per i lavori eseguiti, si ha motivo per condividere l'argomentazione decisoria adottata in prime cure.
In particolare, l'appellante principale censura la statuizione Parte_1 impugnata nella parte in cui avrebbe riconosciuto la sussistenza di un suo ingiustificato arricchimento sulla base di una erronea valutazione del compendio probatorio e, segnatamente, della relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo.
6 Sul punto si assume che il contratto di appalto inter partes non contemplasse l'esecuzione dei rivestimenti con panneLI in geopietra del muro di contenimento a confine della proprietà con Via Monte Grappa, rivelatisi mal eseguiti, a suo dire infatti riferibili ad altra impresa, tal F.LI AN.
Simili assunti non risultano però condivisibili, emergendo dall'istruttoria espletata la riconducibilità di dette opere proprio all'impresa . Parte_1
Converge in tale direzione la produzione documentale (cfr. in particolare il doc. 7 del fascicolo di primo grado di parte appellante, i docc. 4 e 10 del fascicolo di primo grado di parte appellata-appellante incidentale - causa avente r.g. n. 3312/2018 -, nonché il doc. 17 relativo alla causa avente r.g. n. 3907/2018) inerente a preventivi, consuntivi, fatturazioni e ricevute riferibili alla suddetta appaltatrice, la quale ha per l'effetto ricevuto i relativi pagamenti dal (cfr. doc. 10 fascicolo di primo grado di detta parte appellante CP_1 incidentale r.g ).
Dette evidenze documentali risultano altresì avallate dalla CTU in atti la quale ha appunto accertato, nel pieno contraddittorio delle parti, le opere eseguite da , in disparte Pt_1 il fatto che i testi escussi, indipendentemente dalle unilaterali ni di parte appellante e dalle proposte diverse chiavi di lettura, hanno confermato di essersi unicamente relazionate con quest'ultimo, al quale hanno fatturato ed alle direttive del quale soggiacevano (cfr. in particolare la deposizione del teste : …ho trattato i lavori e sono Tes_1 stato pagato direttamente da ed io ho emesso fattura diretta . Pt_1 Pt_1
La qualifica di mero imbianchino protestata dall'odierno appellante principale è dunque per tabulas sconfessata dalla documentazione richiamata, relativa ad opere ulteriori e di ben altro profilo rispetto alla rivendicata mera esecuzione di tinteggiatura;
ciò è del resto affermato anche dalla teste (…confermo di aver visto fare i lavori prevalentemente il sig. Tes_2 personalmente, anche con riferimento al rivestimento in pietra del muro perimetrale…), Pt_1 do peraltro che lo stesso abbia realizzato finanche un muro in cemento armato nella zona garage, come attestato dalla dichiarazione a tal uopo rilasciata.
Non vi è dunque motivo per riscontrare l'addotta estraneità della impresa alle Pt_1 opere rivelatesi non conformi alle regole dell'arte e della tecnica laddove la ella loro autonoma esecuzione a cura di imprese terze risulta essere una mera ed unilaterale affermazione di parte rimasta priva di riscontri probatori.
Ciò posto si rivela altresì infondata anche la censura proposta da parte appellante secondo la quale la sentenza qui gravata avrebbe erroneamente riconosciuto il risarcimento del danno in favore del derivante dalla errata posa del rivestimento in geopietra, CP_1
a suo dire al più circoscrivibile al mancato completamento dell'opera muraria.
7 A riguardo l'acquisita relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'Ing. Per_1 che, sottoposta ad una sua attenta rilettura in questa sede si ha motivo di condividere in quanto coerente e logica, saldamente ancorata allo stato di fatto analizzato ed ossequiosa delle osservazioni dei rispettivi consulenti delle parti, dopo aver, come detto, accertato la riferibilità delle opere all'impresa ha avuto modo di verificare l'esistenza dei vizi Pt_1 eccepiti consistenti in particolare in difetti di posa dei listeLI di rivestimento in pietra dei muri perimetrali e d'ambito con incartellamento del tratto sud del muro prospettante su via Monte Grappa, difetti e minor quantità di posa riguardanti i panneLI in gesso fibra di rivestimento e tramezzatura interna…e altri difetti di messa in opera connessa ai lavori effettuati, imputabili ad una non conforme loro esecuzione.
Ne discende, non potendo porsi in dubbio la sussistenza di una valida denuncia dei vizi da parte del (cfr. all. 5 del fascicolo di primo grado di detta parte appellata CP_1
– appellante incidentale relativo al giudizio recante il n. 3907/18 di RG) che il distaccamento delle pietre sia diretta conseguenza di una inidonea modalità di fissaggio e di una cattiva posa avendo dovuto l'impresa appaltatrice assicurare un corretto incollaggio idoneo ad evitare il distaccamento dei moduli ed il rischio di pericoli da esso dipendenti.
In ragione di ciò del tutto condivisibile si manifesta la motivazione adottata in prime cure, la quale ha ritenuto di accordare tutela risarcitoria per interventi non limitati, come pretenderebbe l'odierno appellante principale, alla sostituzione della sola porzione corrispondente ai moduli crollati pari a mq. 26 (per € 2.190,00), dovendosi preferire, anche per ragioni di sicurezza, la rimozione dei listeLI, il trattamento della rasatura di intonaco necessario in base alle caratteristiche del muro (anche demolizione completa della rasatura) il risarcimento dei listeLI eventualmente danneggiati, la predisposizione del fondo di posa o dei listeLI integrativi per il riutilizzo dei listeLI distaccati con le aderenze della colla impiegata (salvo completa sostituzione dei listeLI) e la nuova posa secondo le prescrizioni delle schede tecniche dei prodotti utilizzati, come delineato dallo stesso CTU (cfr. pag. 29), mediante esecuzione a cura di posatori con idonee referenze e con adeguato supporto tecnico specifico.
Simile prescelta soluzione, in questa sede dunque integralmente recepita, quantificando nel maggior importo di € 5.000,00 il danno risarcibile per i distacchi in geopietra, si rivela più conforme rispetto a quella proposta dal CTU, in effetti rappresentativa di un intervento minimo di sicurezza.
La scelta operata dal Giudice di prime cure appare dunque conseguente ad una corretta valutazione critica della CTU in atti e pertanto congruamente e logicamente motivata, nell'esercizio della libertà di apprezzamento delle risultanze dell'elaborato tecnico e tuttavia temprata dall'obbligo di motivazione.
Analogamente infondata si rivela la censura secondo la quale il Tribunale avrebbe erroneamente determinato il valore delle opere commissionate ed in concreto effettuate dall'impresa appaltatrice e quanto corrisposto dal committente a titolo di compenso 8 pervenendo a statuire, in accoglimento della domanda restitutoria proposta dall'attore, l'eccedenza percepita in complessivi € 16.241,00.
Sul punto si osserva come tale quantificazione trovi concreto riscontro nelle risultanze della già richiamata CTU, laddove veniva allegato un computo metrico nella sostanza condiviso, quanto alla quantificazione delle opere realizzate, dallo stesso consulente tecnico di parte della appellante impresa appaltatrice.
A nulla pertanto rilevano gli assunti secondo i quali la determinazione di detto importo non tiene conto delle opere realizzate dalla impresa con Pt_1 CP_6 ed Unipan atteso che, pur non potendo l'au inato
[...]
d una delle unità immobiliari, il medesimo ed i rispettivi consulenti tecnici di parte hanno concordato di riportarsi alle misurazioni presenti nei progetti depositati.
Non vi è dunque motivo per dissentire dal convincimento raggiunto dal Giudice di prime cure, in quanto sorretto da convincenti dati tecnici laddove l'ulteriore doglianza di parte appellante circa l'erronea decurtazione dell'importo di € 297,18 che la stessa avrebbe subito per la mancata tinteggiatura dei soffitti risulta in effetti documentalmente smentita dalle riproduzioni fotografiche rappresentative di rivestimenti lignei, dunque incompatibili con tale rivendicazione.
La avvenuta corresponsione degli importi da parte del committente nella misura di € 67.950,00 è del resto documentata, contrariamente agli assunti agitati dalla suddetta parte appellante, dal doc. 10 di cui al fascicolo di primo grado offerto in comunicazione dal nell'ambito del contenzioso recante il n. 3312/2018 di Ruolo Generale. CP_1
Le diverse argomentazioni difensive che, al fine di rappresentare la percezione di importi inferiori rispetto a queLI emergenti dagli atti, vorrebbero imputare i versamenti ricevuti dal
“girati” a terze imprese non trovano alcun valido sostegno probatorio. Pt_1
A nulla possono rilevare, invero, eventuali rapporti intercorsi da quest'ultimo con soggetti estranei al giudizio.
Alla stregua della decisione adottata in prime cure, in questa sede non sottoposta a riforma, del tutto conforme si manifesta l'avvenuta liquidazione delle spese di ATP e processuali in favore dell'attore . CP_1
Coerentemente il Giudice di prime cure ha in effetti dato atto, quanto alle spese processuali sostenute dall'attore nel procedimento per ATP come le stesse rientrino tra le spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, da considerarsi danno emergente;
tale statuizione si pone in conformità con il corrivo orientamento giurisprudenziale di legittimità, così da poterne essere pienamente condiviso l'impianto argomentativo.
La Corte Suprema di Cassazione, con Ordinanza n. 21085 del 19 luglio 2023, ha avuto modo di sancire, come lo stesso appellante mostra di conoscere, che le spese 9 dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.
La sentenza impugnata ha dunque effettuato una conforme applicazione di simili coordinate interpretative pervenendo a quantificare le stesse sulla scorta di corretti parametri, tenendo conto di una reciproca parziale soccombenza.
Le stesse, peraltro poste a carico del in solido con altro soggetto convenuto, Pt_1 secondo una valutazione ex ante, att un procedimento che non si è rivelato pretestuoso bensì utile per la verifica dei dedotti difetti costruttivi e per l'accertamento dei valori economici delle opere eseguite dall'appaltatrice rispetto ai dati contabili dalla stessa proposti.
Le argomentazioni che precedono, unitamente a quanto qui di seguito altresì puntualizzato, costituiscono valide ragioni di rigetto anche del gravame incidentale.
, in particolare, censura a sua volta la statuizione di prime cure Controparte_1 risarcimento risarcitorio per il danno subito in relazione ai vizi e difetti costruttivi del muro in geopietra dei quali si è detto.
A riguardo la Corte rileva un conforme percorso motivazionale adottato dal Giudice di prime cure, il quale ha ritenuto di escludere il ristoro economico per il mancato completamento dei bordi superiori e terminali e della mancata realizzazione degli angoli.
Simile convincimento trova in effetti riscontro negli atti di causa e, segnatamente, nella relazione di consulenza tecnica secondo la quale detti vizi risultavano essere di immediata percezione, anche non tecnica ed in quanto tali suscettibili di immediata denuncia, nella fattispecie insussistente.
Inefficace allo scopo risulta essere il documento 6 contenuto nel fascicolo di primo grado del , consistendo in una mail priva di specifici riferimenti alla sussistenza di CP_1 vizi pera.
Contrariamente alle tesi proposte dall'appellante incidentale, una valutazione complessiva del compendio probatorio consente di accertare la sussistenza di un appalto improntato a logiche di risparmio anche desumibili dall'acquisto in proprio dei materiali da parte del committente, verosimilmente non estraneo alla decisione di non completare le suddette rifiniture.
10 Le stesse rifiniture mancanti, come si rileva dalla lettura della CTU, erano finalizzate ad un miglior effetto estetico delle lavorazioni, la cui assenza era immediatamente percepibile dal committente, senza necessità del compimento di alcun accertamento tecnico.
Si rileva poi che l'accordato risarcimento per i lavori di ripristino nella misura di € 4.412,10 oltre iva al 10%, tiene correttamente conto dei distacchi di moduli in geopietra emergenti dalla istruttoria, per una superficie totale di 147,07 mq in luogo della diversa proposta per una superficie di mq 219,70, escludendo dunque la ricostruzione dei rivestimenti per i muri di contenimento delle piscine, non sussistendo prova circa il loro effettivo distacco.
Detta quantificazione, per altro verso, si conforma alle risultanze dell'ATP sulla condivisione del quale si è già argomentato, riscontrando in particolare come la CTU abbia adeguatamente motivato, fornendone evidenza, le ragioni del proprio dissenso dalle diverse quantificazioni proposte dai consulenti tecnici di parte, a nulla dunque rilevando il preventivo allegato dall'appellante incidentale che contempla una maggiore quantificazione dei costi che tuttavia non hanno trovato riscontro probatorio.
La difesa del censura infine la statuizione di prime cure per aver escluso la CP_1 condanna re per ulteriori € 12.164,41 sulla scorta di asserite Pt_1 eccedenze ricevute in ragio che tuttavia assume non realizzate.
Anche tale rilievo si manifesta infondato dovendo ribadirsi come la quantificazione delle opere risulti essere stata analiticamente riscontrata nella CTU, alla quale si conforma la statuizione condannatoria.
La sentenza impugnata appare in definitiva, alla stregua delle considerazioni che precedono, meritevole di essere integralmente confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Tenuto conto della reciproca soccombenza e della sostanziale equivalenza economica e giuridica delle questioni trattate, si ritiene di compensare integralmente tra le parti le spese del grado.
Nulla per le spese, quanto agli ulteriori appellati, in ragione della loro contumacia.
A seguito della adottata pronuncia, trova invece applicazione de jure a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale - trattandosi di “accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito (con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
11 La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 1713/2022 di Ruolo Generale promossa da contro Parte_1
, appellante incidentale, Controparte_1 CP_2 [...] vverso la sente at Controparte_7
di Verona, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA gli appeLI e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata.
2. COMPENSA integralmente le spese processuali del grado quanto ai rapporti tra e . Parte_1 Controparte_1
3. te é e Parte_1
siano obbligati, ciascuno, a v rto Controparte_1
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Venezia il 2 ottobre 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
12
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1713 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1 so dagli Avv.ti Arrigo Tiziano P.IVA_1
Zorzan e Alessandro domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Paolo Romor in Venezia, San Marco, Calle dei Avvocati 3911 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Lorenza Galantini e Diego Zeni con domicilio eletto presso il loro studio in Cavaion Veronese (VR), Via Pozzo dell'Amore n. 26 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. CP_2 C.F._3
1 SOCIETÀ P. IVA ) Controparte_3 P.IVA_2
ALTRE PARTI APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1423/2022 pubblicata in data 26 luglio 2022 del Tribunale Ordinario di Verona.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 2 ottobre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, previa dichiarazione dell'ammissibilità dell'impugnazione qui proposta ed in parziale riforma della sentenza n. 1423/2022 emessa dal Tribunale di Verona in data 26/07/2022, accogliere lo spiegato appello e per l'effetto: Nel merito: rigettarsi le domande giudiziali svolte da nei confronti di Controparte_1 Parte_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata: in caso di ritenuta sussistenza di responsabilità in capo a rispetto alle Parte_1 obbligazioni inerenti il rivestimento del muro in geopietra, limitarsi il ri ore del sig. all'importo di € 2.190,00 così come determinato dal CTU. Controparte_1
In ogni caso: rigettarsi le domande svolte in via incidentale da in quanto infondate Controparte_1 in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: si richiamano integralmente le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. e si insiste per l'ammissione delle istanze non accolte ivi compresa la rinnovazione della CTU al fine di una corretta determinazione del computo metrico delle opere eseguite da ”. Parte_1
Per la parte appellata – appellante incidentale:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa: In via preliminare: Rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata non ricorrendone gravi e fondati motivi nonché dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale proposto dall'impresa individuale
Parte_1
Rigettare l'appello principale proposto e le domande tutte avanzate da parte poiché Parte_1 inammissibili, inaccoglibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi rrativa e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza. In via di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 1423/2022 del Tribunale di Verona nella parte in cui dichiara tenuti e condanna ed il Geom. , in Parte_1 CP_2
2 solido fra loro, a pagare al signor la somma pari ad euro 5.000,00 oltre Controparte_1 interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti ai difetti costruttivi di cui al punto 5. della parte motiva della sentenza, e per l'effetto dichiararsi tenuti e condannarsi, in solido tra loro o in subordine nella percentuale di colpa loro ascrivibile, l'impresa individuale in persona del titolare nonché il Parte_1 Parte_1
ET , in qualità di Progettista e Direttore Lavori, al risarcimento dei danni CP_2 conseguenti etti costruttivi del muro in geopietra quantificati in euro 34.310,00 oltre ad Iva ed interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo ovvero nella diversa maggiore
o minor somma che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
ed ancora in parziale riforma della sentenza, nella parte in cui dichiara tenuto e condanna , a pagare all'attore Parte_1
, per i motivi indicati in parte omme pari ad euro Controparte_1 gali a decorrere dal 23.04.2015 e fino al saldo effettivo, a titolo di restituzioni per i maggiori importi conseguiti in compenso e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare l'impresa individuale in persona del titolare a restituire al signor Parte_1 Parte_1 CP_1
l euro 28.405,41 oltre I d interessi legali e/o ri
[...]
dal dì del dovuto al soddisfo a titolo di restituzione per i maggiori importi conseguiti in compenso ovvero le diverse maggiori o minori somme che verranno accertate in corso di causa e/o ritenute di giustizia. In via istruttoria: si richiamano integralmente le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. nonché in sede di comparsa conclusionale e replica insistendo per l'ammissione delle istanze tutte non accolte comprese quelle di CTU e contemporaneamente si insta affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello Voglia disporre l'acquisizione agli atti del fascicolo, parzialmente telematico, relativo alla procedura di accertamento tecnico preventivo Tribunale di Verona - RG n. 8998/2016. Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario di Controparte_1
, alla quale aveva affidato l'esecuzione Parte_1 di lavori edili di ristrutturazi i un proprio complesso immobiliare, nonché il Geom. , quale Direttore dei Lavori, per ivi sentirne CP_2 pronunciarne la lo tituzioni e risarcimenti del danno.
In particolare, detto attore, assumeva che l'impresa appaltatrice avrebbe percepito l'importo di € 25.328,45 in eccedenza rispetto al dovuto, nonché l'ulteriore importo di € 12.608,29 per opere rimaste tuttavia ineseguite.
In ragione della non conforme esecuzione delle lavorazioni, con specifico riferimento alla ritenuta errata posa del rivestimento in geopietra, lo stesso invocava la solidarietà di entrambe le parti convenute nei richiesti risarcimenti
Ritualmente costituitosi in giudizio resisteva a vario titolo alla Parte_1 avversa domanda, preliminarmente eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno per vizi e difformità ai sensi dell'art. 1667 c.c.
3 Altresì costituitosi in giudizio in via preliminare eccepiva la nuLItà, CP_2 per sua genericità, dell'atto introduttivo del giudizio, nonché la decadenza dal diritto e la prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 2226 c.c. e/o a mente dell'art. 1667 c.c.; nel merito contestava i profili di responsabilità al medesimo attribuiti dall'attore, del quale evidenziava una forte ingerenza nella esecuzione dell'appalto.
In via prudenziale chiedeva in ogni caso l'estensione del contraddittorio nei confronti della sua compagnia assicuratrice per la responsabilità Controparte_3
Costituitasi in giudizio, quest'ultima formulava eccezioni e deduzioni difensive in relazione al rapporto contrattuale intercorrente con il proprio assicurato.
, deve rilevarsi, richiedeva, ottenendola, l'autonoma emissione di Parte_1
i pagamento nei confronti dell'attore per l'importo di € 9.127,80 oltre interessi e spese di procedimento monitorio, a fronte di lavori che assumeva eseguiti in favore dello stesso.
L'ingiunto proponeva pertanto tempestiva opposizione deducendo le medesime argomentazioni difensive spiegate nel giudizio di cognizione ordinaria da lui introdotto.
Dispostane la riunione, i giudizi venivano istruiti mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali, della relazione di consulenza tecnica d'ufficio resa in sede di ATP ed assunzione di prove orali, interrogatori formali e prova per testi.
Con sentenza n. 1423/2022 il Tribunale Ordinario di Verona, definitivamente pronunciando, così statuiva:
“…ACCOGLIE parzialmente, nei limiti di quanto indicato in parte motiva, la domanda proposta dall'attore nei confronti dei convenuti e geom. Controparte_1 Parte_1 CP_2
[...] il decreto ingiuntivo opposto n. 990/2018 emesso dal Tribunale di Verona in data 12.03.2018. ACCERTA la responsabilità di nei confronti dell'attore Controparte_4 CP_1
in relazione ai difetti rti conseguiti in compenso,
[...] ali per spese stragiudiziali, nei limiti di quanto indicato in parte motiva. ACCERTA la concorrente responsabilità del geom. nei confronti dell'attore CP_2
in relazione ai difetti costruttivi e ai danni patrimoniali per spese stragiudiziali, Controparte_1 to in parte motiva. DICHIARA TENUTI e ND ed il geom. , Parte_1 CP_2 in solido fra loro, a pagare all'attore i motivi ind e Controparte_1 seguenti somme:
4 € 5.000,00 oltre interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti ai difetti costruttivi di cui al punto 5. della motivazione;
€ 7.298,00 oltre interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti a spese stragiudiziali, di cui al punto 10. della motivazione DICHIARA TENUTO e ND , a pagare all'attore Parte_1 CP_1
,
[...] cati in parte motiva, le seguenti ulteriori somme:
€ 16.241,00 oltre interessi legali a decorrere dal 23.04.2015 e fino al saldo effettivo, a titolo di restituzioni per i maggiori importi conseguiti in compenso di cui al punto 6. e 9. della motivazione;
ACCOGLIE la domanda del convenuto geom. nei confronti della terza chiamata CP_2
Controparte_5
DICHIARA TENUTO e ND la terza chiamata a tenere Controparte_5 indenne il convenuto geom. di quanto da CP_2 CP_1
per capitale, uota eccedente la franchigia di € 2.500,0
[...] compensazione parziale delle spese processuali di questo giudizio nel rapporto processuale fra l'attore da un lato ed i convenuti e geom. Controparte_1 Parte_1 CP_2 isura di un mezzo;
dunque in solido
[...] spese processuali. DICHIARA TENUTI e ND ed il geom. , Parte_1 CP_2 in solido fra loro, a pagare all'attore la metà delle spese processuali relative al Controparte_1 presente giudizio, che si liquidano, g e, in € 345,00 per spese ed € 4.000,00 per compensi (quivi già incluse le spese generali, dunque non da ricalcolare ulteriormente). Sui compensi, CPA e IVA DICHIARA TENUTO e ND la terza chiamata a pagare al Controparte_5 convenuto geom. le spese processuali relative liquidano, CP_2 già operata la co 00,00 per compensi…”
Ha interposto tempestivo gravame avverso detta statuizione, per quanto di ritenuta soccombenza, affidandolo ai seguenti motivi: Parte_1
• Erronea statuizione di una responsabilità dell'impresa appaltatrice in relazione ai riscontrati difetti del rivestimento con panneLI in geopietra del muro di confine (primo motivo);
• Erronea quantificazione del risarcimento del danno accordato all'attore per i distacchi di moduli in geopietra (secondo motivo);
• Erronea determinazione in € 16.241,00 della differenza tra l'ammontare del valore delle opere eseguite dall'impresa appaltatrice e quanto dalla stessa percepito a titolo di compenso (terzo motivo);
• Incoerente regolamentazione degli oneri processuali (quarto ed ultimo motivo).
5 Si è ritualmente costituito anche nel presente grado di giudizio , Controparte_1 per resistere all'avversa impugnazione, a sua volta proponendo appello incidentale in punto di:
• Erronea quantificazione dell'accordato risarcimento conseguente ai vizi e difetti costruttivi del muro in geopietra. Errata e contraddittoria valutazione delle prove (primo motivo di appello);
• Erronea determinazione in € 16.241,00 della somma disposta in restituzione in favore del committente escludendo, in dipendenza di una erronea valutazione del compendio probatorio e della CTU, l'ulteriore importo di € 12.164,41 (secondo ed ultimo motivo).
Dichiarata la contumacia delle parti appellate e CP_2 [...] respinta con ordinanz l'ist Controparte_3 za del 6 giugno 2024, tenutasi in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi gli appeLI non risultano meritevoli di accoglimento.
Gli stessi possono essere scrutinati congiuntamente in quanto tra loro connessi ed interdipendenti ancorché devolutivi di un complessivo riesame della res controversa venendo censurata la statuizione di prime cure sebbene con argomentazioni diametralmente opposte.
La ripercorsa lettura degli atti di causa non consente invero di riscontrare le addotte violazioni di legge né le asserite perplessità motivazionali proposte dalle parti contendenti dovendo, al contrario, individuarsi una ratio decidendi giuridicamente e logicamente idonea a giustificare la decisione adottata, peraltro in applicazione di corretti parametri giurisprudenziali.
Richiamati gli ambiti di rilevanza fattuale in ragione dei quali Controparte_1
e si contestano reciproci inadempim Parte_1
g edilizie ed al pagamento di somme maggiori rispetto a quelle concordate e, per il secondo, al mancato pagamento dei compensi pretesi per i lavori eseguiti, si ha motivo per condividere l'argomentazione decisoria adottata in prime cure.
In particolare, l'appellante principale censura la statuizione Parte_1 impugnata nella parte in cui avrebbe riconosciuto la sussistenza di un suo ingiustificato arricchimento sulla base di una erronea valutazione del compendio probatorio e, segnatamente, della relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo.
6 Sul punto si assume che il contratto di appalto inter partes non contemplasse l'esecuzione dei rivestimenti con panneLI in geopietra del muro di contenimento a confine della proprietà con Via Monte Grappa, rivelatisi mal eseguiti, a suo dire infatti riferibili ad altra impresa, tal F.LI AN.
Simili assunti non risultano però condivisibili, emergendo dall'istruttoria espletata la riconducibilità di dette opere proprio all'impresa . Parte_1
Converge in tale direzione la produzione documentale (cfr. in particolare il doc. 7 del fascicolo di primo grado di parte appellante, i docc. 4 e 10 del fascicolo di primo grado di parte appellata-appellante incidentale - causa avente r.g. n. 3312/2018 -, nonché il doc. 17 relativo alla causa avente r.g. n. 3907/2018) inerente a preventivi, consuntivi, fatturazioni e ricevute riferibili alla suddetta appaltatrice, la quale ha per l'effetto ricevuto i relativi pagamenti dal (cfr. doc. 10 fascicolo di primo grado di detta parte appellante CP_1 incidentale r.g ).
Dette evidenze documentali risultano altresì avallate dalla CTU in atti la quale ha appunto accertato, nel pieno contraddittorio delle parti, le opere eseguite da , in disparte Pt_1 il fatto che i testi escussi, indipendentemente dalle unilaterali ni di parte appellante e dalle proposte diverse chiavi di lettura, hanno confermato di essersi unicamente relazionate con quest'ultimo, al quale hanno fatturato ed alle direttive del quale soggiacevano (cfr. in particolare la deposizione del teste : …ho trattato i lavori e sono Tes_1 stato pagato direttamente da ed io ho emesso fattura diretta . Pt_1 Pt_1
La qualifica di mero imbianchino protestata dall'odierno appellante principale è dunque per tabulas sconfessata dalla documentazione richiamata, relativa ad opere ulteriori e di ben altro profilo rispetto alla rivendicata mera esecuzione di tinteggiatura;
ciò è del resto affermato anche dalla teste (…confermo di aver visto fare i lavori prevalentemente il sig. Tes_2 personalmente, anche con riferimento al rivestimento in pietra del muro perimetrale…), Pt_1 do peraltro che lo stesso abbia realizzato finanche un muro in cemento armato nella zona garage, come attestato dalla dichiarazione a tal uopo rilasciata.
Non vi è dunque motivo per riscontrare l'addotta estraneità della impresa alle Pt_1 opere rivelatesi non conformi alle regole dell'arte e della tecnica laddove la ella loro autonoma esecuzione a cura di imprese terze risulta essere una mera ed unilaterale affermazione di parte rimasta priva di riscontri probatori.
Ciò posto si rivela altresì infondata anche la censura proposta da parte appellante secondo la quale la sentenza qui gravata avrebbe erroneamente riconosciuto il risarcimento del danno in favore del derivante dalla errata posa del rivestimento in geopietra, CP_1
a suo dire al più circoscrivibile al mancato completamento dell'opera muraria.
7 A riguardo l'acquisita relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'Ing. Per_1 che, sottoposta ad una sua attenta rilettura in questa sede si ha motivo di condividere in quanto coerente e logica, saldamente ancorata allo stato di fatto analizzato ed ossequiosa delle osservazioni dei rispettivi consulenti delle parti, dopo aver, come detto, accertato la riferibilità delle opere all'impresa ha avuto modo di verificare l'esistenza dei vizi Pt_1 eccepiti consistenti in particolare in difetti di posa dei listeLI di rivestimento in pietra dei muri perimetrali e d'ambito con incartellamento del tratto sud del muro prospettante su via Monte Grappa, difetti e minor quantità di posa riguardanti i panneLI in gesso fibra di rivestimento e tramezzatura interna…e altri difetti di messa in opera connessa ai lavori effettuati, imputabili ad una non conforme loro esecuzione.
Ne discende, non potendo porsi in dubbio la sussistenza di una valida denuncia dei vizi da parte del (cfr. all. 5 del fascicolo di primo grado di detta parte appellata CP_1
– appellante incidentale relativo al giudizio recante il n. 3907/18 di RG) che il distaccamento delle pietre sia diretta conseguenza di una inidonea modalità di fissaggio e di una cattiva posa avendo dovuto l'impresa appaltatrice assicurare un corretto incollaggio idoneo ad evitare il distaccamento dei moduli ed il rischio di pericoli da esso dipendenti.
In ragione di ciò del tutto condivisibile si manifesta la motivazione adottata in prime cure, la quale ha ritenuto di accordare tutela risarcitoria per interventi non limitati, come pretenderebbe l'odierno appellante principale, alla sostituzione della sola porzione corrispondente ai moduli crollati pari a mq. 26 (per € 2.190,00), dovendosi preferire, anche per ragioni di sicurezza, la rimozione dei listeLI, il trattamento della rasatura di intonaco necessario in base alle caratteristiche del muro (anche demolizione completa della rasatura) il risarcimento dei listeLI eventualmente danneggiati, la predisposizione del fondo di posa o dei listeLI integrativi per il riutilizzo dei listeLI distaccati con le aderenze della colla impiegata (salvo completa sostituzione dei listeLI) e la nuova posa secondo le prescrizioni delle schede tecniche dei prodotti utilizzati, come delineato dallo stesso CTU (cfr. pag. 29), mediante esecuzione a cura di posatori con idonee referenze e con adeguato supporto tecnico specifico.
Simile prescelta soluzione, in questa sede dunque integralmente recepita, quantificando nel maggior importo di € 5.000,00 il danno risarcibile per i distacchi in geopietra, si rivela più conforme rispetto a quella proposta dal CTU, in effetti rappresentativa di un intervento minimo di sicurezza.
La scelta operata dal Giudice di prime cure appare dunque conseguente ad una corretta valutazione critica della CTU in atti e pertanto congruamente e logicamente motivata, nell'esercizio della libertà di apprezzamento delle risultanze dell'elaborato tecnico e tuttavia temprata dall'obbligo di motivazione.
Analogamente infondata si rivela la censura secondo la quale il Tribunale avrebbe erroneamente determinato il valore delle opere commissionate ed in concreto effettuate dall'impresa appaltatrice e quanto corrisposto dal committente a titolo di compenso 8 pervenendo a statuire, in accoglimento della domanda restitutoria proposta dall'attore, l'eccedenza percepita in complessivi € 16.241,00.
Sul punto si osserva come tale quantificazione trovi concreto riscontro nelle risultanze della già richiamata CTU, laddove veniva allegato un computo metrico nella sostanza condiviso, quanto alla quantificazione delle opere realizzate, dallo stesso consulente tecnico di parte della appellante impresa appaltatrice.
A nulla pertanto rilevano gli assunti secondo i quali la determinazione di detto importo non tiene conto delle opere realizzate dalla impresa con Pt_1 CP_6 ed Unipan atteso che, pur non potendo l'au inato
[...]
d una delle unità immobiliari, il medesimo ed i rispettivi consulenti tecnici di parte hanno concordato di riportarsi alle misurazioni presenti nei progetti depositati.
Non vi è dunque motivo per dissentire dal convincimento raggiunto dal Giudice di prime cure, in quanto sorretto da convincenti dati tecnici laddove l'ulteriore doglianza di parte appellante circa l'erronea decurtazione dell'importo di € 297,18 che la stessa avrebbe subito per la mancata tinteggiatura dei soffitti risulta in effetti documentalmente smentita dalle riproduzioni fotografiche rappresentative di rivestimenti lignei, dunque incompatibili con tale rivendicazione.
La avvenuta corresponsione degli importi da parte del committente nella misura di € 67.950,00 è del resto documentata, contrariamente agli assunti agitati dalla suddetta parte appellante, dal doc. 10 di cui al fascicolo di primo grado offerto in comunicazione dal nell'ambito del contenzioso recante il n. 3312/2018 di Ruolo Generale. CP_1
Le diverse argomentazioni difensive che, al fine di rappresentare la percezione di importi inferiori rispetto a queLI emergenti dagli atti, vorrebbero imputare i versamenti ricevuti dal
“girati” a terze imprese non trovano alcun valido sostegno probatorio. Pt_1
A nulla possono rilevare, invero, eventuali rapporti intercorsi da quest'ultimo con soggetti estranei al giudizio.
Alla stregua della decisione adottata in prime cure, in questa sede non sottoposta a riforma, del tutto conforme si manifesta l'avvenuta liquidazione delle spese di ATP e processuali in favore dell'attore . CP_1
Coerentemente il Giudice di prime cure ha in effetti dato atto, quanto alle spese processuali sostenute dall'attore nel procedimento per ATP come le stesse rientrino tra le spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, da considerarsi danno emergente;
tale statuizione si pone in conformità con il corrivo orientamento giurisprudenziale di legittimità, così da poterne essere pienamente condiviso l'impianto argomentativo.
La Corte Suprema di Cassazione, con Ordinanza n. 21085 del 19 luglio 2023, ha avuto modo di sancire, come lo stesso appellante mostra di conoscere, che le spese 9 dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.
La sentenza impugnata ha dunque effettuato una conforme applicazione di simili coordinate interpretative pervenendo a quantificare le stesse sulla scorta di corretti parametri, tenendo conto di una reciproca parziale soccombenza.
Le stesse, peraltro poste a carico del in solido con altro soggetto convenuto, Pt_1 secondo una valutazione ex ante, att un procedimento che non si è rivelato pretestuoso bensì utile per la verifica dei dedotti difetti costruttivi e per l'accertamento dei valori economici delle opere eseguite dall'appaltatrice rispetto ai dati contabili dalla stessa proposti.
Le argomentazioni che precedono, unitamente a quanto qui di seguito altresì puntualizzato, costituiscono valide ragioni di rigetto anche del gravame incidentale.
, in particolare, censura a sua volta la statuizione di prime cure Controparte_1 risarcimento risarcitorio per il danno subito in relazione ai vizi e difetti costruttivi del muro in geopietra dei quali si è detto.
A riguardo la Corte rileva un conforme percorso motivazionale adottato dal Giudice di prime cure, il quale ha ritenuto di escludere il ristoro economico per il mancato completamento dei bordi superiori e terminali e della mancata realizzazione degli angoli.
Simile convincimento trova in effetti riscontro negli atti di causa e, segnatamente, nella relazione di consulenza tecnica secondo la quale detti vizi risultavano essere di immediata percezione, anche non tecnica ed in quanto tali suscettibili di immediata denuncia, nella fattispecie insussistente.
Inefficace allo scopo risulta essere il documento 6 contenuto nel fascicolo di primo grado del , consistendo in una mail priva di specifici riferimenti alla sussistenza di CP_1 vizi pera.
Contrariamente alle tesi proposte dall'appellante incidentale, una valutazione complessiva del compendio probatorio consente di accertare la sussistenza di un appalto improntato a logiche di risparmio anche desumibili dall'acquisto in proprio dei materiali da parte del committente, verosimilmente non estraneo alla decisione di non completare le suddette rifiniture.
10 Le stesse rifiniture mancanti, come si rileva dalla lettura della CTU, erano finalizzate ad un miglior effetto estetico delle lavorazioni, la cui assenza era immediatamente percepibile dal committente, senza necessità del compimento di alcun accertamento tecnico.
Si rileva poi che l'accordato risarcimento per i lavori di ripristino nella misura di € 4.412,10 oltre iva al 10%, tiene correttamente conto dei distacchi di moduli in geopietra emergenti dalla istruttoria, per una superficie totale di 147,07 mq in luogo della diversa proposta per una superficie di mq 219,70, escludendo dunque la ricostruzione dei rivestimenti per i muri di contenimento delle piscine, non sussistendo prova circa il loro effettivo distacco.
Detta quantificazione, per altro verso, si conforma alle risultanze dell'ATP sulla condivisione del quale si è già argomentato, riscontrando in particolare come la CTU abbia adeguatamente motivato, fornendone evidenza, le ragioni del proprio dissenso dalle diverse quantificazioni proposte dai consulenti tecnici di parte, a nulla dunque rilevando il preventivo allegato dall'appellante incidentale che contempla una maggiore quantificazione dei costi che tuttavia non hanno trovato riscontro probatorio.
La difesa del censura infine la statuizione di prime cure per aver escluso la CP_1 condanna re per ulteriori € 12.164,41 sulla scorta di asserite Pt_1 eccedenze ricevute in ragio che tuttavia assume non realizzate.
Anche tale rilievo si manifesta infondato dovendo ribadirsi come la quantificazione delle opere risulti essere stata analiticamente riscontrata nella CTU, alla quale si conforma la statuizione condannatoria.
La sentenza impugnata appare in definitiva, alla stregua delle considerazioni che precedono, meritevole di essere integralmente confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Tenuto conto della reciproca soccombenza e della sostanziale equivalenza economica e giuridica delle questioni trattate, si ritiene di compensare integralmente tra le parti le spese del grado.
Nulla per le spese, quanto agli ulteriori appellati, in ragione della loro contumacia.
A seguito della adottata pronuncia, trova invece applicazione de jure a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale - trattandosi di “accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito (con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
11 La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 1713/2022 di Ruolo Generale promossa da contro Parte_1
, appellante incidentale, Controparte_1 CP_2 [...] vverso la sente at Controparte_7
di Verona, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA gli appeLI e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata.
2. COMPENSA integralmente le spese processuali del grado quanto ai rapporti tra e . Parte_1 Controparte_1
3. te é e Parte_1
siano obbligati, ciascuno, a v rto Controparte_1
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Venezia il 2 ottobre 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
12