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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/04/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 391/2024 R.G.
Tribunale Civile di Genova Sezione Prima
Addì 08/04/2025 avanti al giudice istruttore dott. Daniele Bianchi, nella causa indicata in epigrafe sono presenti i procuratori delle parti 1. l'avv. RIGHETTI Giorgio per parte attrice Parte_1
[...]
2. l'avv. RAVENNA e CAVANNA per parte convenuta
[...]
CP_1
che precisano le rispettive conclusioni come da atti introduttivo e da comparsa di risposta. Il Giudice invita le parti alla discussione ex art 281 sexies cpc. il G.I., udita la discussione sulle conclusioni oggi precisate, si ritira in camera di consiglio. Il Giudice esce dalla Camera di consiglio e pronuncia la seguente sentenza, di cui da lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE I CIVILE nella persona del giudice unico Dott. Daniele Bianchi, ha pronunciato, mediante lettura in udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente S E N T E N Z A nella causa N. 391/2024 R.G. pendente tra le parti sopra indicate nell'odierno verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato in fatto e considerato in diritto:
• che conveniva in giudizio – mediante Parte_1 ricorso ex art. 281 decies cpc - allegando: Controparte_2
- di aver ricevuto dal caricatore Parte_2 incarico di curare la spedizione - in unico trasporto - di 42 container da Genova al porto cinese di Nansha;
- che la compagnia di navigazione emetteva CP_1 unica polizza di carico per il trasporto in parola;
- che contrariamente agli accordi, il vettore faceva pervenire al porto di destino i citati container in due tranche, e conseguentemente i container della prima tranche non poterono essere sdoganati fino all'arrivo del secondo gruppo, con conseguente maturazione del relativo demurrage portuale sui primi;
- che il sorgere di detto debito è imputabile esclusivamente al vettore, che – contrariamente agli accordi – scaricò i container in due momenti diversi;
- di aver sostenuto i costi derivanti dal citato demurrage – richiesti dallo stesso vettore - surrogandosi nei diritti del caricatore;
Pt_2
• che quindi la ricorrente agiva nei confronti di in CP_2 qualità di vettore per ottenere – ex art. 2033 in subordine ex art. 2014 cc - il pagamento di quanto indebitamente richiesto e ottenuto da quest'ultima nonché il risarcimento dei danni ex art. 20243 cc;
• che si costituiva eccependo preliminarmente di non CP_2 essere titolare del rapporto contrattuale dedotto, la sussistenza di deroga alla giurisdizione e comunque resistendo nel merito;
• che va dichiarata la carenza di giurisdizione di questa AG, risultando in polizza la deroga alla giurisdizione in favore della High Court of Justice in London (clausola 26 Terms of Carriage, doc. 4 res.);
• che dette condizioni generali sono richiamate dalla polizza di carico, come riconosciuto dalla ricorrente che ha dato atto della presenza delle prime sul “retro della polizza di carico” (pag. 6 lett. b ricorso);
• che dette pattuizioni sono opponibili in quanto Parte_2 lo stesso è indicato in polizza come shipper (doc. 7 ric.) senza indicazione di altro soggetto contraente;
• che la stessa opponibilità può dichiararsi nei confronti della ricorrente, surrogatasi nella stessa posizione sostanziale e processuale di in forza della scrittura di cui al doc. 24 Pt_2 quater (fasc. ric.);
• che l'oggetto del contratto attestato dalla polizza di carico (e quindi anche della deroga alla giurisdizione) riguarda espressamente anche gli obblighi scaturenti dal c.d. container demurrage (cfr. cl. 2 condizioni generali doc. 4 res.);
• che a prescindere dalla questione della invocabilità del regolamento (UE) n. 1215/2012 riguardanti la competenza giurisdizionale al Regno Unito per effetto della c.d. Brexit1, vale osservare che la citata clausola di deroga alla giurisdizione appare conforme a quanto prescritto dall'art. 2 L. 218/1995, applicabile al caso in esame;
• che non è condivisibile quanto rilevato da parte ricorrente quanto all'estraneità delle odierne domande (ex artt. 2033, 2041 e 2043 cc) dall'oggetto della clausola derogatoria, in quanto quest'ultima (cl. 26) attribuisce al tribunale londinese tutte le controversie nascenti dalla polizza (“in all other cases, this Bill of Lading shall be
• 1 La presente causa è stata introdotta successivamente al periodo di transizione (scaduto al 31.12.20) nell'accordo di regolamentazione della Brexit tra UE e il Regno Unito sul recesso di questi dall'Unione europea (2019/C 384 I/01). governed by and construed in accordance of English Law and all the disputes arising hereunder shall be determined by the English High Court of Justice in London”;
• che –nella misura in cui:
▪ la polizza regola anche l'obbligazione da “container demurrage” (cfr. clausola 2) e che
▪ la domanda di restituzione (o di versamento indennità) postula la valutazione sulla sussistenza o meno del debito del contraente caricatore ( ) Pt_2 nei confronti del vettore deve concludersi che dette domande rientrino nell'area della giurisdizione inglese;
• che analogamente deve concludersi per la domanda risarcitoria aquiliana, posto che l'attore non ha allegato alcuna specifica violazione di norma comportamentale gravante sul vettore che prescinda dalla violazione del regolamento pattizio in merito al demurrage;
• che quindi l'Autorità giudiziaria italiana difetta di giurisdizione;
• che le ulteriori eccezioni risultano assorbite;
• che la decisione limitata agli aspetti processuali giustifica la statuizione sulle spese di cui al dispositivo;
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
1. dichiara la carenza di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria italiana;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso e letto in udienza in Genova, addì 08/04/2025.
Il Giudice
(Daniele Bianchi)