CASS
Sentenza 2 maggio 2023
Sentenza 2 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/05/2023, n. 11343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11343 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso N. 7270/2015 R.G. proposto da: LL OV, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n. 91, presso lo studio dell’avv. Claudio Lucisano, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
- ricorrente -
contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata
- controricorrente -
e contro EQUITALIA NORD s.p.a. (già EQUITALIA SESTRI s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Civile Sent. Sez. 5 Num. 11343 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: SAIJA SALVATORE Data pubblicazione: 02/05/2023 N. 7270/15 R.G. 2 Quattro Fontane n. 161, presso lo studio dell’avv. Sante Ricci, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Cimetti e GI Parente, come da procura in calce al controricorso
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1021/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 19.9.2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza “cameralizzata” del 8.11.2022 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale dr. GI LI, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA A seguito della mancata impugnazione di un avviso di accertamento notificato a OV LL il 18.7.2007, attinente ad IRPEF, IVA e accessori, l’Ufficio di CE iscrisse a ruolo le relative somme e l’agente della riscossione le notificò la conseguente cartella, in data 26.5.2009; la contribuente propose due distinti ricorsi in data 24.7.2009, rispettivamente avverso il ruolo ed avverso la cartella di pagamento. La C.T.P. di CE, previa riunione, li accolse con sentenza n. 92/2010, annullando sia il ruolo che la cartella, e ciò sull’assorbente rilievo che l’Agenzia non aveva fornito alcuna prova documentale né che il proprio Direttore avesse sottoscritto il ruolo, né che l’avesse fatto un funzionario a ciò delegato, non essendo stata prodotta alcuna delega. Avverso detta sentenza, propose appello l’Agenzia delle Entrate, nonché appello incidentale la società; la C.T.R. del Piemonte, con sentenza del 19.9.2014, n. 1021/31/14, accolse l’appello principale, riformando integralmente la prima decisione. In particolare, il giudice d’appello evidenziò che tutte le eccezioni relative alla cartella di pagamento N. 7270/15 R.G. 3 erano pretestuose, giacché ogni eventuale vizio restava sanato dall’avvenuta impugnazione, e che peraltro non occorreva firma autografa, in quanto era sufficiente la firma predefinita;
quanto al ruolo, la C.T.R. accertò che esso era stato regolarmente firmato dal Direttore pro tempore dell’Ufficio, ed all’esito trasmesso telematicamente all’agente della riscossione per il prosieguo, così acquistando valenza di titolo esecutivo. OV LL ricorre ora per cassazione, affidandosi a formali dieci motivi, cui resistono l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Nord s.p.a. con autonomi controricorsi. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Con il primo motivo si denuncia violazione e mancata applicazione dell’art. 3 del d.l. n. 203/2005, conv. in legge n. 248/2005, nonché dell’art. 11, comma 2, e dell’art. 59, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Sostiene la ricorrente che la costituzione di Equitalia Sestri s.p.a. nel giudizio di primo grado inerente alla cartella di pagamento per il tramite del rag. UR OL sia invalida, sia perché unica legittimata era l’Agenzia delle Entrate sin dal 1° ottobre 2006 (con conseguente invalidità del ricorso in appello di Equitalia Nord), sia perché ogni ragione avrebbe eventualmente dovuto farsi valere dalla capogruppo Equitalia s.p.a., sia perché comunque la difesa dell’agente della riscossione non avrebbe potuto affidarsi ad avvocato del libero foro. 1.2 – Con il secondo motivo si deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 890/1982, dell’art. 149 c.p.c., dell’art. 60, comma 1, N. 7270/15 R.G. 4 primo periodo, nonché dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 57 d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 5 d.lgs. n. 446/1997 e dell’art. 14 d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non aver la C.T.R. rilevato che l’atto presupposto, ossia l’avviso di accertamento, era privo di relata di notifica, di data e di firma, applicate solo sulla busta esterna, ma non anche sull’atto impositivo. Secondo la ricorrente, la C.T.R. non si sarebbe espressa su tale censura. 1.3 – Con il terzo motivo si deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 14, comma 2, della legge n. 890/1982, dell’art. 156, comma 3, e dell’art. 160 c.p.c., dell’art. 60, comma 1, primo periodo, nonché dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 57 d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 5 d.lgs. n. 446/1997 e dell’art. 14, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non aver la C.T.R. rilevato – né essersi pronunciato sulla relativa censura - che l’atto presupposto, ossia l’avviso di accertamento, era stato notificato da soggetto privo di qualifica di messo speciale autorizzato. 1.4 – Con il quarto motivo si deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 890/1982, degli artt. 149, 156, comma 3, e 160 c.p.c., dell’art. 60, comma 1, primo periodo, nonché degli artt. 42 e 43 del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 57 d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 5 d.lgs. n. 446/1997 e dell’art. 14 d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non aver la C.T.R. rilevato – né essersi pronunciata sulla relativa censura - che era maturata la decadenza dal potere di emanare l’avviso di accertamento. N. 7270/15 R.G. 5 1.5 – Con il quinto motivo si deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 12, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 602/1973, “violazione delle norme in tema d diritto amministrativo”, dell’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 3, comma 129, della legge n. 662/1996, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non aver la C.T.R. rilevato che il ruolo non era stato sottoscritto, né vi era idonea delega. 1.6 – Con il sesto motivo si deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 2, comma 1, d.m. n. 321/1999, dell’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 19 e 53 d.lgs. n. 300/1999, nonché dell’art. 2697 c.c., per non aver la C.T.R. rilevato il difetto di prova circa la qualità dirigenziale del firmatario del ruolo. 1.7 – Con il settimo motivo si deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 12, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 480 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non aver la C.T.R. rilevato che la cartella di pagamento, equiparabile all’atto di precetto, era priva di firma. 1.8 – Con l’ottavo motivo si deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 26, comma 1, secondo periodo, del d.P.R. n. 602/1973, e dell’art. 148 c.p.c., per non aver la C.T.R. rilevato che la cartella era priva di relata di notifica ed era stata notificata direttamente dal concessionario per la riscossione. 1.9 – Con il nono motivo si deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non aver la C.T.R. rilevato che la cartella era stata notificata da soggetto privo della qualifica di messo notificatore. N. 7270/15 R.G. 6 1.10 – Con il decimo motivo, infine, si deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 26, comma 1, secondo periodo, del d.P.R. n. 602/1973, nonché dell’art. 3, comma 2, della legge n. 890/1982, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non aver la C.T.R. rilevato che dalla lettura della busta non era evincibile né la sottoscrizione, né il registro cronologico, né il sigillo dell’ente di riscossione. 2.1 – Il primo motivo è inammissibile anzitutto per novità, non risultando che la censura sia mai stata sollevata dall’odierna ricorrente nel giudizio di merito. Va poi aggiunto che in nessun caso la questione avrebbe potuto volgersi in favore della LL, giacché essa stessa – si badi, in via di mera ipotesi – ha dato causa al presunto (e comunque insussistente) vizio qui denunciato, individuando l’agente della riscossione quale legittimo contraddittore, sicché non può adesso dolersene. 3.1 – I motivi secondo, terzo e quarto possono esaminarsi congiuntamente, perché connessi. Essi sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c. Infatti, a tacer d’ogni altra considerazione, la ricorrente si duole di una presunta omessa pronuncia da parte del giudice d’appello, ma non specifica se dette doglianze fossero state avanzate sin dal ricorso di primo grado, così non consentendo a questa Corte di valutare, dalla mera lettura del ricorso, la potenziale decisività delle censure. Inoltre, si fa riferimento a molteplici documenti, a sostegno delle censure stesse, senza tuttavia specificare quando essi siano stati prodotti né dove essi siano attualmente collocati. N. 7270/15 R.G. 7 4.1 – Anche i motivi quinto e sesto possono esaminarsi congiuntamente, perché connessi. Anch’essi sono inammissibili, ma per difetto di decisività. Infatti, anche a voler ritenere sussistenti gli elementi fattuali denunciati dalla ricorrente, ciò non determinerebbe in nessun caso l’invalidità del ruolo, noto essendo che la eventuale mancanza di firma non dà luogo a nullità (Cass. n. 12243/2018). 5.1 – Il settimo motivo è inammissibile, perché la ricorrente non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, né si confronta col suo contenuto. Infatti, la C.T.R. ha accertato che la cartella impugnata recava la “firma predefinita”, sicché la censura in esame è incompatibile con l’accertamento in facto operato dal giudice d’appello. Va anche qui soggiunto, peraltro, che l’eventuale mancanza di sottoscrizione della cartella non ne avrebbe comportato l’invalidità (v. Cass. n. 31605/2019). 6.1 – Infine, i motivi ottavo, nono e decimo sono anch’essi inammissibili, perché del tutto avulsi dalla realtà processuale. Infatti, la cartella di pagamento impugnata venne notificata dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 con modalità “diretta”, ossia con raccomandata a.r., sicché trovano applicazione le regole del servizio postale universale (v. ex multis, Cass. n. 10131/2020, Cass. n. 29022/2017) e non già quelle del codice di procedura civile o del d.P.R. n. 600/1973 o della legge n. 890/1982. 7.1 – In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. N. 7270/15 R.G. 8 In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate in € 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, ed in favore di Equitalia Nord s.p.a. in € 2.400,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno
- ricorrente -
contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata
- controricorrente -
e contro EQUITALIA NORD s.p.a. (già EQUITALIA SESTRI s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Civile Sent. Sez. 5 Num. 11343 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: SAIJA SALVATORE Data pubblicazione: 02/05/2023 N. 7270/15 R.G. 2 Quattro Fontane n. 161, presso lo studio dell’avv. Sante Ricci, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Cimetti e GI Parente, come da procura in calce al controricorso
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1021/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 19.9.2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza “cameralizzata” del 8.11.2022 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale dr. GI LI, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA A seguito della mancata impugnazione di un avviso di accertamento notificato a OV LL il 18.7.2007, attinente ad IRPEF, IVA e accessori, l’Ufficio di CE iscrisse a ruolo le relative somme e l’agente della riscossione le notificò la conseguente cartella, in data 26.5.2009; la contribuente propose due distinti ricorsi in data 24.7.2009, rispettivamente avverso il ruolo ed avverso la cartella di pagamento. La C.T.P. di CE, previa riunione, li accolse con sentenza n. 92/2010, annullando sia il ruolo che la cartella, e ciò sull’assorbente rilievo che l’Agenzia non aveva fornito alcuna prova documentale né che il proprio Direttore avesse sottoscritto il ruolo, né che l’avesse fatto un funzionario a ciò delegato, non essendo stata prodotta alcuna delega. Avverso detta sentenza, propose appello l’Agenzia delle Entrate, nonché appello incidentale la società; la C.T.R. del Piemonte, con sentenza del 19.9.2014, n. 1021/31/14, accolse l’appello principale, riformando integralmente la prima decisione. In particolare, il giudice d’appello evidenziò che tutte le eccezioni relative alla cartella di pagamento N. 7270/15 R.G. 3 erano pretestuose, giacché ogni eventuale vizio restava sanato dall’avvenuta impugnazione, e che peraltro non occorreva firma autografa, in quanto era sufficiente la firma predefinita;
quanto al ruolo, la C.T.R. accertò che esso era stato regolarmente firmato dal Direttore pro tempore dell’Ufficio, ed all’esito trasmesso telematicamente all’agente della riscossione per il prosieguo, così acquistando valenza di titolo esecutivo. OV LL ricorre ora per cassazione, affidandosi a formali dieci motivi, cui resistono l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Nord s.p.a. con autonomi controricorsi. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Con il primo motivo si denuncia violazione e mancata applicazione dell’art. 3 del d.l. n. 203/2005, conv. in legge n. 248/2005, nonché dell’art. 11, comma 2, e dell’art. 59, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Sostiene la ricorrente che la costituzione di Equitalia Sestri s.p.a. nel giudizio di primo grado inerente alla cartella di pagamento per il tramite del rag. UR OL sia invalida, sia perché unica legittimata era l’Agenzia delle Entrate sin dal 1° ottobre 2006 (con conseguente invalidità del ricorso in appello di Equitalia Nord), sia perché ogni ragione avrebbe eventualmente dovuto farsi valere dalla capogruppo Equitalia s.p.a., sia perché comunque la difesa dell’agente della riscossione non avrebbe potuto affidarsi ad avvocato del libero foro. 1.2 – Con il secondo motivo si deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 890/1982, dell’art. 149 c.p.c., dell’art. 60, comma 1, N. 7270/15 R.G. 4 primo periodo, nonché dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 57 d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 5 d.lgs. n. 446/1997 e dell’art. 14 d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non aver la C.T.R. rilevato che l’atto presupposto, ossia l’avviso di accertamento, era privo di relata di notifica, di data e di firma, applicate solo sulla busta esterna, ma non anche sull’atto impositivo. Secondo la ricorrente, la C.T.R. non si sarebbe espressa su tale censura. 1.3 – Con il terzo motivo si deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 14, comma 2, della legge n. 890/1982, dell’art. 156, comma 3, e dell’art. 160 c.p.c., dell’art. 60, comma 1, primo periodo, nonché dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 57 d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 5 d.lgs. n. 446/1997 e dell’art. 14, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non aver la C.T.R. rilevato – né essersi pronunciato sulla relativa censura - che l’atto presupposto, ossia l’avviso di accertamento, era stato notificato da soggetto privo di qualifica di messo speciale autorizzato. 1.4 – Con il quarto motivo si deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 890/1982, degli artt. 149, 156, comma 3, e 160 c.p.c., dell’art. 60, comma 1, primo periodo, nonché degli artt. 42 e 43 del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 57 d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 5 d.lgs. n. 446/1997 e dell’art. 14 d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non aver la C.T.R. rilevato – né essersi pronunciata sulla relativa censura - che era maturata la decadenza dal potere di emanare l’avviso di accertamento. N. 7270/15 R.G. 5 1.5 – Con il quinto motivo si deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 12, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 602/1973, “violazione delle norme in tema d diritto amministrativo”, dell’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 3, comma 129, della legge n. 662/1996, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non aver la C.T.R. rilevato che il ruolo non era stato sottoscritto, né vi era idonea delega. 1.6 – Con il sesto motivo si deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 2, comma 1, d.m. n. 321/1999, dell’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 19 e 53 d.lgs. n. 300/1999, nonché dell’art. 2697 c.c., per non aver la C.T.R. rilevato il difetto di prova circa la qualità dirigenziale del firmatario del ruolo. 1.7 – Con il settimo motivo si deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 12, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 480 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non aver la C.T.R. rilevato che la cartella di pagamento, equiparabile all’atto di precetto, era priva di firma. 1.8 – Con l’ottavo motivo si deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 26, comma 1, secondo periodo, del d.P.R. n. 602/1973, e dell’art. 148 c.p.c., per non aver la C.T.R. rilevato che la cartella era priva di relata di notifica ed era stata notificata direttamente dal concessionario per la riscossione. 1.9 – Con il nono motivo si deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non aver la C.T.R. rilevato che la cartella era stata notificata da soggetto privo della qualifica di messo notificatore. N. 7270/15 R.G. 6 1.10 – Con il decimo motivo, infine, si deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 26, comma 1, secondo periodo, del d.P.R. n. 602/1973, nonché dell’art. 3, comma 2, della legge n. 890/1982, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non aver la C.T.R. rilevato che dalla lettura della busta non era evincibile né la sottoscrizione, né il registro cronologico, né il sigillo dell’ente di riscossione. 2.1 – Il primo motivo è inammissibile anzitutto per novità, non risultando che la censura sia mai stata sollevata dall’odierna ricorrente nel giudizio di merito. Va poi aggiunto che in nessun caso la questione avrebbe potuto volgersi in favore della LL, giacché essa stessa – si badi, in via di mera ipotesi – ha dato causa al presunto (e comunque insussistente) vizio qui denunciato, individuando l’agente della riscossione quale legittimo contraddittore, sicché non può adesso dolersene. 3.1 – I motivi secondo, terzo e quarto possono esaminarsi congiuntamente, perché connessi. Essi sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c. Infatti, a tacer d’ogni altra considerazione, la ricorrente si duole di una presunta omessa pronuncia da parte del giudice d’appello, ma non specifica se dette doglianze fossero state avanzate sin dal ricorso di primo grado, così non consentendo a questa Corte di valutare, dalla mera lettura del ricorso, la potenziale decisività delle censure. Inoltre, si fa riferimento a molteplici documenti, a sostegno delle censure stesse, senza tuttavia specificare quando essi siano stati prodotti né dove essi siano attualmente collocati. N. 7270/15 R.G. 7 4.1 – Anche i motivi quinto e sesto possono esaminarsi congiuntamente, perché connessi. Anch’essi sono inammissibili, ma per difetto di decisività. Infatti, anche a voler ritenere sussistenti gli elementi fattuali denunciati dalla ricorrente, ciò non determinerebbe in nessun caso l’invalidità del ruolo, noto essendo che la eventuale mancanza di firma non dà luogo a nullità (Cass. n. 12243/2018). 5.1 – Il settimo motivo è inammissibile, perché la ricorrente non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, né si confronta col suo contenuto. Infatti, la C.T.R. ha accertato che la cartella impugnata recava la “firma predefinita”, sicché la censura in esame è incompatibile con l’accertamento in facto operato dal giudice d’appello. Va anche qui soggiunto, peraltro, che l’eventuale mancanza di sottoscrizione della cartella non ne avrebbe comportato l’invalidità (v. Cass. n. 31605/2019). 6.1 – Infine, i motivi ottavo, nono e decimo sono anch’essi inammissibili, perché del tutto avulsi dalla realtà processuale. Infatti, la cartella di pagamento impugnata venne notificata dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 con modalità “diretta”, ossia con raccomandata a.r., sicché trovano applicazione le regole del servizio postale universale (v. ex multis, Cass. n. 10131/2020, Cass. n. 29022/2017) e non già quelle del codice di procedura civile o del d.P.R. n. 600/1973 o della legge n. 890/1982. 7.1 – In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. N. 7270/15 R.G. 8 In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate in € 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, ed in favore di Equitalia Nord s.p.a. in € 2.400,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno